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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 15/11/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa IA LV LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 689/2020 pendente tra
( ), elett.te dom.to in OLBIA VIA Parte_1 C.F._1
APULIA 3/A presso lo studio dell'avv. STEFANO DEIANA che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti
CONTRO
( ), elett.te dom.to in SASSARI VIA Controparte_1 C.F._2
MANNO, 11 presso lo studio dell'Avv. DANIELE ANDREA PORRU che la rappresenta e difende giusta procura in atti
(P.I. ), elett.te dom.ta in OLBIA VIA Controparte_2 P.IVA_1
TRENTINO 1 presso lo studio degli Avv.ti TOMASINO E GIULIA RUSSU che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
(P.I. ), in persona del Curatore Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore Avv. contumace. CP_4
*****************
OGGETTO: US
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava Parte_1
in giudizio nanti l'intestato Tribunale i convenuti indicati in epigrafe, affinchè venisse accertato e dichiarato che l'attore è l'unico proprietario, per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., del terreno sito in Comune di Luogosanto, Località
"Balaiana", censito in Catasto al Foglio 16, Particella 384, di Ha. 5.08.52; l'attore chiedeva che venisse ordinata al Conservatore dei Pubblici registri competente la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero di sua responsabilità.
Asseriva l'attore di aver posseduto il suddetto terreno in maniera continua, esclusiva, ininterrotta e non viziata da violenza o clandestinità, da oltre vent'anni senza alcuna opposizione da parte di terzi e con l'animo di tenere come proprio il suddetto terreno.
Affermava, infatti, che nel 1997 il sig. , all'epoca proprietario del Persona_1
terreno, nonno del convenuto , aveva concesso in custodia il Controparte_1
compendio al sig. dietro il pagamento di un canone e che, Parte_1
successivamente, il Sig. si fosse disinteressato completamente del terreno Per_1
e della relativa pigione;
per tale ragione a partire dal febbraio 1998 il sig. Pt_1
aveva asseritamente iniziato a non corrispondere più il canone al sig. pur Per_1
continuando a possedere il terreno;
pertanto tale compendio, risultava fin dal febbraio 1998 ad uso esclusivo del sig. . Concludeva come in atti. Pt_1
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale in via Controparte_1
preliminare ed in rito eccepiva la propria carenza sopravvenuta di legittimazione passiva;
precisava infatti che nel 2009 la Curatela del Fallimento CP_3
aveva esperito azione revocatoria ordinaria ex art 2901 cc. nei suoi confronti, in quanto aveva acquistato nel 2004 il terreno, oggi oggetto del presente giudizio dalla la quale era stata poi dichiarata fallita dal Tribunale di Roma CP_3
nel 2008.
Precisava, altresì, che tale contenzioso era terminato nel mese di luglio del
2020, quando era stata depositata l'ordinanza della Cassazione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, e che a partire dalla data del 07/07/2020 si doveva considerare passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Roma, che in accoglimento della revocatoria ordinaria aveva dichiarato inefficace la compravendita del terreno de quo. Nel merito, l'odierno convenuto contestava, comunque, quanto ex adverso dedotto, precisando che corrispondeva al vero che il nonno del convenuto, il sig.
- deceduto nel 2018 - aveva concesso a suo tempo il terreno al sig. Persona_1
, ma che quest'ultimo corrispondeva periodicamente al sig. CP_5 Per_1
(ed alla di lui famiglia) non del denaro, ma degli agnelli;
di tale circostanza
[...]
ne era a conoscenza la sig.ra figlia del e madre del Persona_2 Persona_1
convenuto.
Concludeva, pertanto, affinché il Tribunale in via preliminare ed in rito dichiarasse la sopravvenuta carenza di legittimazione passiva;
in via principale e nel merito rigettasse la domanda avversa, con vittoria di spese e compensi di causa.
Alla prima udienza svoltasi in data 19/10/2020, a seguito della suddetta eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da su Controparte_1
richiesta dell'attore , veniva concesso un termine per la notifica al Parte_1
il quale sebbene ritualmente citato, in persona del Controparte_3
curatore, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
In data 04/03/2021, con atto di compravendita Rep. N. 1234, Racc. n. 965, per Notaio Sgromo in Roma, conseguente all'aggiudicazione all'asta (del
22/12/2020) Fall.to 123/2008 la diveniva Controparte_3 CP_2
proprietaria del compendio immobiliare de quo e si costituiva in giudizio, a seguito di subentro nella posizione processuale della curatela, ex art. 111 c.p.c.
La suddetta società contestava tutto quanto dedotto e preteso da parte attrice nel menzionato atto di citazione, da ritenersi infondato in fatto e in diritto e, addirittura, temerario.
Anche la rilevava che lo stesso attore aveva ammesso di aver CP_2
avuto inizialmente la detenzione del terreno dall'allora proprietario, senza aver mai parlato di interversione nel possesso;
rilevava, in ogni caso, come fosse oggettivamente impossibile sia per l'attore che per chiunque altro soggetto, svolgere su detto terreno le enunciate attività agropastorali, in quanto l'immobile in parola era un giacimento sfruttato, da oltre un ventennio, dalla CP_3
per l'estrazione del granito, come poteva rilevarsi dalla stessa documentazione fotografica versata in atti dall'attore e dalla sia dall'esame dei nulla CP_2
osta per l'uso degli esplosivi da parte del Servizio Attività Estrattiva della Ras, dai quali era possibile evincere che l'immobile in parola risultava essere utilizzato fino all'anno 2010, per attività cavatoria del granito.
Asseriva che nel suddetto terreno venivano effettuate tutte le notorie attività sul territorio, consistenti, appunto, nel quotidiano brillamento di mine e spostamento dei grossi massi con mezzi meccanici, in uno alla creazione di imponenti discariche sulla parte di terreno non interessata al giacimento, tutte attività asseritamente inconciliabili con le attività enunciate da parte attrice.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea ex adverso spiegata, con vittoria di spese e competenze di causa e la condanna di parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c nella misura di giustizia.
La causa, istruita con prova documentale e prova testimoniale, veniva trattenuta in decisione senza termini, previa revoca dell'ordinanza ex art. 281 sexies.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta ad accertare l'acquisto per intervenuta usucapione del terreno oggetto del presente giudizio è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito riportati.
Si rileva come la disciplina applicabile alla fattispecie è da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per almeno venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo. Ciò posto, i requisiti dell'usucapione sono pertanto rappresentati dal decorso del tempo e dal possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario del bene stesso.
In relazione alla durata del tempo nel quale deve estrinsecarsi il possesso, si distingue a seconda della tipologia di bene oggetto di usucapione e, con riferimento ai beni immobili, la legge prescrive il decorso del termine ventennale quale presupposto temporale ai fini dell'acquisto della proprietà del bene.
In merito alla configurabilità dell'animus possidendi da tempo la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena" (Cass. Sez. II, 11.5.1996, n. 4436) e che "ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso" (Cass. Sez. II, 27.2.2007, n. 4444) ed, infine, che l'elemento psicologico del possesso ad “usucapionem " va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per la loro natura, di conoscenza e controllo e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene (Cass. Sez. II, 28.12.2004, n. 24033).
Secondo quanto afferma la Suprema Corte nella sentenza del 29.11.2005,
n. 25922 "ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura
- un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare".
Quanto alla prova dell'”animus possidendi” essa - ai sensi dell'art. 1141
c.c. - si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è esclusa dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere stesso, posto che
l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (Cass. Civ. 7757 del 05.04.2011).
Nel caso di specie, si rileva come dall'esame delle risultanze dell'istruttoria svolta, non sia emersa in maniera univoca la prova del possesso ultraventennale da parte dell'attore.
Per costante giurisprudenza, infatti, la prova idonea ai fini dell'usucapione deve presentare i caratteri della certezza, senza che possano residuare spazi e perplessità sulla veridicità ed attendibilità delle circostanze asserite.
Orbene, preliminarmente, si evidenzia come sia pacifico tra le parti che l'attore, per sua stessa ammissione, aveva la semplice detenzione del terreno per concessione dell'originario proprietario nonno del convenuto Persona_1 [...]
al quale aveva versato per un certo periodo un canone costituito CP_1
dalla dazione in natura, ovvero di agnelli.
Orbene, mentre nell'atto introduttivo l'attore affermava che, ad un certo punto, il legittimo proprietario si era disinteressato del terreno e che a partire dal febbraio 1998 ne aveva assunto il possesso, con la memoria ex art. 183 cpc n. 1 ha cambiato versione, asserendo che già nel dicembre 2017 aveva reso nota al la propria volontà di possedere il terreno come proprio, intimandogli per Per_1 iscritto che non voleva che altri vi entrassero, nemmeno il o chi per Persona_1
lui.
Dall'istruttoria svolta, al contrario, è emerso che i legittimi proprietari hanno continuato ad utilizzare il terreno, per cui non vi è prova che l'attore dal
1998 in poi abbia posseduto l'immobile e, tanto meno, in maniera continuativa ed esclusiva.
Invero, dalle prove testimoniali è emerso che l'immobile è stato da sempre utilizzato come cava dai legittimi proprietari succedutisi nel tempo, persone fisiche e società, e che l'attività estrattiva si è protratta dal 1998 al 2010. Tali circostanze escludono che l'attore abbia mai posseduto e, per certo, non in via esclusiva, il terreno oggetto di causa.
La teste indicata da parte attrice, ha confermato che il Persona_2
padre aveva concesso il terreno all'attore per il pascolo di capre e pecore perché nel 1997/98 la cava non era ancora stata attivata. Poi precisa: “io lavoravo nella cava di mio padre”…“nel 1998 la cava la stavamo appena aprendo”. La teste afferma ancora: “La cava nel terreno oggetto di causa è stata aperta dalla società
sempre di mio padre e di mio marito. Non ricordo quando è stata Controparte_6
costituita la società. Non ricordo neppure fino a quando la cava è stata utilizzata”.
Anche il testimone commerciante, ha dichiarato: “Io Testimone_1
sono un commerciante di graniti, la ditta si chiama Ellegi sas, da circa vent'anni compravo i blocchi sia da sia da un'altra società, di cui ora non CP_1
ricordo il nome, ricordo che uno dei soci era e l'altro . Persona_3 Persona_4
Fino a quando erano aperte le cave io ho comprato i graniti, certo sino al 2010”.
“Preciso che nella fotografia n.
3.3. la strada che si vede al centro nella parte destra nella fotografia che fa una svolta a sinistra era l'ingresso alla parte della cava dove lavorava il mentre quella più breve che si intravede nella parte sinistra della Per_3
fotografia 3.3 in alto era l'accesso alla parte della cava dove lavorava il
[...]
. “Confermo che il terreno indicato nelle fotografie che mi sono state CP_1
mostrate era utilizzato in parte per la cava del granito e in parte come deposito dei materiali.
ADR Come ho già detto da circa vent'anni faccio il commerciante e da allora compravo i graniti da e dal ”. Per_3 CP_1
Il teste continua precisando: “ADR Per accedere al terreno utilizzavo entrambi gli accessi, precisamente per andare da del utilizzavo la strada CP_1
posta a sinistra in alto nella fotografia, mentre per andare dal usavo la Per_3
strada posta nella foto a destra della fotografia, che volta verso sinistra. ADR
Nessuno mi ha mai impedito di passare da entrambi gli accessi per arrivare alle due cave. ADR Non ho mai visto degli animali nei terreni ove vi erano le cave”.
“Confermo che la situazione rappresentata nelle fotografie che mi vengono mostrate era la medesima dal 2009 al 2021. Preciso che anche ora la situazione non è cambiata, perché mi sono recato anche ieri nella cava della a CP_2
fianco al terreno di cui è causa”.
Interrogato in sede di prova contraria poi così risponde:
“Non ho mai visto il sig. , o meglio non lo conosco, ma non ho Parte_1
mai visto nessuno all'interno del terreno oggetto di causa pascolare capre o pecore, né ho mai visto animali all'interno del terreno stesso. Io posso testimoniare dagli anni 2000 e posso precisare che il cancello posto a sud era sempre aperto ed io non dovevo chiedere il permesso a nessuno per entrare almeno fino al 2010”.
Anche il teste ha così dichiarato:” ho lavorato lì nel Testimone_2
2009 e una parte del 2010. A.D.R: ho lavorato lì per conto di . Persona_4
A.D.R: durante la mia attività vedevo nella cava il Sig. e a Parte_2
quanto ne so la cava era di sua proprietà.
Sono state esibite al teste le foto n. 3.3., 3.4, e 5.9 del fascicolo di parte attrice e lo stesso ha indicato la parte del terreno che era utilizzata per l'attività di cava e la parte che era utilizzata per discarica del materiale di risulta. Il teste ha anche affermato: “C'è un piazzale per il deposito dei blocchi che indico nella foto n.
3.3 che fiancheggia la strada di ingresso alla parte finale della strada. A.D.R: per arrivare alla cava ci sono 2 strade: una è quella che percorrevamo di solito che parte dalla strada Luogosanto – Lu Moccu, poi c'è un'altra strada dal versante opposto che abbiamo percorso 2 o 3 volte.
Infine ha precisato: “A.D.R: Mai nessuno mi ha detto di non passare lì. A.D.R: quando c'ero io nella cava nessuno utilizzava il terreno, perché il terreno era addetto a cava e siccome nella cava si utilizza l'esplosivo, attorno non ci può essere nessuno. A.D.R: il cancello non era chiuso con un lucchetto, si passava liberamente, per passare non ho chiesto il permesso a nessuno (strada lato Sud)”.
Anche il teste ha così dichiarato: Ho lavorato nella cava di Testimone_3
cui mi si chiede dal 1987 al 1991. Io facevo l'operatore e guidavo gli escavatori e le pale meccaniche. Si cavava su tutto il terreno, prima si cavava in un punto e poi ci si spostava in un altro.
ADR Preciso che io ho lavorato nella cava di cui mi si chiede dal 87 al 1991.
Dopo il 1991 e fino al 2002 ho lavorato in un'altra cava lì vicino, che era della
Estagranit, a circa 300 metri nello stesso Monti Biancu, ma di un altro proprietario.
Posso confermare che fino a quella data cavavano ancora;
poi sono andato nella cava Piccinnu della e il lavorava a fianco fino al 2010. CP_2 CP_1
ADR anche dall'altra cava potevo vedere il terreno. Non ho mai visto l' Pt_1
utilizzare il terreno con pecore e capre e impedire a qualcuno di entrare dal cancello posto a sud dal quale entravamo noi. Anche io avevo le chiavi del lucchetto posto nel cancello e poi lo avevano anche i padroni della . Pt_3
ADR non lo se anche l' avesse la chiave del cancello. Io non l'ho mai Pt_1
visto aprire il cancello con le chiavi, veniva quando il cancello era aperto.”
Orbene, tali dichiarazioni non sono affatto contraddette da quelle rese dai testi indicati dall'attore; anche la testimonianza di non Testimone_4
è utile alla prova dell'usucapione, posto il teste ha fatto cenno a fatti e circostanze che confermano l'utilizzo da parte dei proprietari del terreno come cava, né implicano la sussistenza di un possesso, tantomeno esclusivo, da parte dell'attore e sono invece compatibili con una semplice detenzione, tanto più se consideriamo che il teste fa riferimento al 1998, ovvero quando l' aveva la Tes_4 Pt_1 detenzione del terreno, prima dell'attivazione della cava.
Il teste ha infatti affermato: “Preciso che nel 1998 quando ho ricevuto Tes_4
incarico di eseguire i rilievi e il picchettamento dei vertici di cava dal sig. Parte_2
ogni volta che mi recavo alla cava chiedevo al di informare
[...] CP_1
chi lo aveva in uso di aprire il cancello. Si trattava di un pastore che utilizzava il fondo per far pascolare le pecore. ADR sul capo 7) Ricordo che il mappale della cava è quello di cui mi si chiede. Confermo che vi era una cava. Non tutta la superficie era utilizzata come cava e quindi l' ne utilizzava una parte. ADR Pt_1
noi chiedevamo il giorno prima di recarci alla cava al di far aprire il CP_1
cancello, perché sapevamo che vi era del bestiame e quando arrivavamo non c'era più il lucchetto. ADR vi erano le capre e le pecore, non mucche. Non ricordo se vi fossero colture.”
In ragione dei fatti sopra esposti non possono, pertanto, ritenersi provati gli elementi di fatto e di diritto assunti a fondamento della domanda di usucapione, sia in relazione al possesso, nonchè al suo protrarsi per vent'anni da parte dell'attore, del quale non è stata fornita prova inconfutabile, così come dell'animus domini, elementi che se dimostrati costituiscono chiaro indice rivelatore della volontà di possedere con animo di proprietario il bene reclamato.
A tal fine non può essere considerata sufficiente la circostanza – dedotta peraltro solo in corso di causa ed a seguito della contestazione di parte convenuta
– della comunicazione dell'attore al ovvero della sua volontà di Persona_1
tenere il compendio come proprietario e in maniera esclusiva, posto che dall'istruttoria è emerso – come detto - che tale volontà non si è mai concretizzata.
La giurisprudenza della Suprema Corte è assolutamente costante nell'affermare che l'interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in uno o più atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, in opposizione al possessore.
L'interversione del possesso, quindi - pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali in grado di manifestare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio - richiede sempre, ove il mutamento del titolo in base al quale il soggetto detiene non derivi da causa proveniente da un terzo, che “l'opposizione risulti inconfondibilmente rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire al preesistente proposito di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'animus di vantare per sè il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione, anche soltanto precaria, precedentemente esercitata” (Cass. civile Sez. Seconda civile n. 8900 del 11.04.2013)
Pertanto, ove la relazione con la res abbia avuto inizio a titolo di detenzione, il protrarsi, anche a lungo, del godimento del bene nonostante la scadenza del termine di durata del rapporto contrattuale attributivo della detenzione stessa,
l'inerzia dei proprietari nel richiedere la restituzione della cosa, la mera esternazione del considerarsi proprietario del bene, sono circostanze inidonee tanto ad escludere l'operatività della norma dell'art. 1141 c.c., comma 2 (in base alla quale chi ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finchè il titolo non sia mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore), quanto a configurare un'opposizione al possessore.
Nel caso di specie, dalle prove testimoniali espletate è emerso che i vari proprietari, susseguitisi nella cava, non hanno mai perso la disponibilità del terreno oggetto di causa, hanno continuato ad utilizzarla, anche contemporaneamente, come sostenuto da alcuni testimoni, all'utilizzo per il pascolo di una minima porzione del terreno, peraltro mai identificata, da parte dell' che non ha mai – per quanto è risultato – impedito loro l'accesso o Pt_1 l'utilizzo del compendio.
Anche la circostanza affermata dal teste in ordine alla necessità di Tes_4
informare l' dell'accesso rivela che era comunque e sempre il Pt_1 CP_1
che comunicava all' di lasciare aperto il cancello per consentire alle persone Pt_1
di entrare nella cava;
dunque, anche da tale circostanza emerge come l' Pt_1
avesse una semplice detenzione del terreno stesso.
La domanda attorea, pertanto, è infondata e deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
*******
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- rigetta la domanda attorea per i motivi esposti;
- conseguentemente condanna alla rifusione delle spese del Parte_1
giudizio in favore del convenuto e del terzo intervenuto Controparte_1
nella misura di € 5.077,00 per ciascuno, oltre il 15% per spese CP_2
generali, spese vive, CPA e IVA come per legge.
Tempio Pausania 15/11/2025
Il Giudice
IA LV LI