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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/09/2025, n. 3809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3809 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 8518/2019, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Umberto
Filici, elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Rosa Concetta sito in Contursi Terme (SA) alla via Scomoda snc;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa la procuratrice
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura allegata allal Parte_2
ricorso monitorio, dall'Avv. Leonardo Blandino, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Francesco Cozzi, sito in
Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 126;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 28/5/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. Proc. N.R.G.A.C. 8518/2019 - Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato il sig. Parte_1
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1610/2019, con cui è stato ingiunto al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad € 20.135,11 quale debitoria derivante da un contratto di finanziamento, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che nel contratto di prestito posto a fondamento della domanda azionata in via monitoria sono stati pattuiti interessi moratori usurari, con conseguente conversione del mutuo da feneratizio in gratuito ai sensi dell'articolo 1815, comma 2, c.c.; quale secondo motivo di opposizione, che l' indicato in CP_2
contratto è inferiore rispetto a quello effettivamente applicato, con conseguente nullità parziale del finanziamento e rideterminazione del piano di ammortamento con sostituzione del tasso ultralegale pattuito con quello
“B.O.T.”; che laddove non dovesse essere ritenuto applicabile il meccanismo rimediale di cui all'articolo 117, commi 4 e 7, egli ha comunque Pt_3
diritto al ristoro dei danni;
che, infatti avendo la parte opposta indicato in contratto un T.A.E.G./I.S.C. diverso da quello in concreto applicato, ha comportato la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria in quanto la è venuta meno al suo obbligo informativo con conseguente CP_3
causazione di danno nei suoi confronti, non essendo stato egli stato messo, per effetto di tale condotta, nelle condizioni di poter raffrontare con certezza la bontà della proposta contrattuale dell'Istituto di credito con quella di altre banche;
che a causa della commissione del delitto di usura da parte della mutuante egli ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali, di cui chiede il ristoro.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha formulato Parte_1
le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 1610/2019; condannare l'opposta al risarcimento dei
Proc. N.R.G.A.C. 8518/2019 - Sentenza danni, patrimoniali e non, da lui subiti;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato UMBERTO FILICI, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la e per essa la procuratrice Controparte_1
deducendo: che non sono stati pattuiti Parte_2
nè applicati interessi moratori usurari, poiché tasso di mora contrattualmente previsto (15,96%) è inferiore al tasso soglia, atteso che quest'ultimo deve essere calcolato sulla base del tasso medio comunicato dalla Banca d'Italia, secondo la formula (TEGM+2,1)*1,5, e cioè
(12,72%+2,1)*1,5 =22,23%; che anche nella denegata e non temuta ipotesi in cui si ritenga di non dover applicare la maggiorazione di 2,1 punti percentuali (come prudenzialmente fatto nella allegata perizia), la soglia sarebbe comunque pari a 12,72*1,5 =19,08%; che, in ogni caso, anche laddove dovesse essere accertata l'usurarietà degli interessi di mora, sarebbe affetti da nullità solo la relativa clausola, ragion per cui sarebbero ancora dovuti gli interessi corrispettivi;
che il T.A.E.G. contrattualmente indicato è uguale a quello effettivamente applicato, non dovendosi includere nel computo il costo della polizza assicurativa, che è “facoltativa”.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per essa la CP_1 CP_1
procuratrice ha formulato le seguenti Parte_2
conclusioni: in via principale, rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n.
1610/2019; in via subordinata, accertare che essa è creditrice nei confronti della sig. della somma di € 20.135,11, oltre interessi Parte_1
dalla richiesta sino al saldo, e per l'effetto condannarlo al pagamento della predette somme o di quelle ritenute di giustizia;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo opposto ed onerava la parte opposta di espletare il
Proc. N.R.G.A.C. 8518/2019 - Sentenza tentativo di mediazione obbligatoria, che a tanto provvedeva l'opponente
(cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 08/6/2021).
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Espletata la C.T.U., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28/5/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg) per il deposito delle compares conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 – In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo parte opponente provveduto ad assolvere alla condizione di procedibilità del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo
5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 nella formulazione “ratione temporis” applicabile (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 08/6/2021).
2. – Ancora, deve constatarsi che con la prima memoria istruttoria depositata telematicamente il 16/11/2021 (cfr.) l'opponente ha rinunciato al motivo di opposizione avente ad oggetto la dedotta usurarietà degli interessi di mora e la connessa domanda di condanna dell'opposta al risarcimento dei danni, di talchè in ordine a tale profilo non deve provvedersi.
3.1. – Fermo quanto innanzi esposto con il secondo ed unico motivo di opposizione - a seguito della rinuncia a quello attinente all'usurarietà degli interessi moratori -, l'opponente lamenta che nel contratto di finanziamento posto a fondamento della domanda monitoria sarebbe stato applicato un
T.A.E.G. in concreto maggiore rispetto a quello effettivamente indicato in
Proc. N.R.G.A.C. 8518/2019 - Sentenza contratto, includendo nel relativo computo anche il costo della polizza assicurativa, in realtà “obbligatoria” e non “facoltativa”, con conseguente nullità parziale del prestito stesso e rideterminazione del piano di ammortamento con sostituzione al tasso ultralegale pattuito con quello
“B.O.T.” di cui all'articolo 117, comma 7, T.U.B.
Il motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Invero, nel caso in esame non rileva che il T.A.E.G. effettivamente applicato fosse superiore a quello pattuito, come pure accertato dal C.T.U. nominato.
Invero, in ordine a tale divergenza, occorre rilevare che, nel caso di specie, non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica di cui all'art. 124 T.U.B. relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19/9/2010, né quella di cui all'art. 125 bis, co. 7, del medesimo T.U.B.
E, infatti, l'art. 124 T.U.B., nel testo vigente prima del 19/9/2010, relativo ai contratti di credito al consumo di importo non superiore a sessanta milioni di lire (ossia € 30.987,41), non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del T.A.E.G. e, al co. 5, ricollegava l'applicazione del
T.A.E.G. sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad es. perché indicato in forma indeterminata o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la “ratio” sottesa all'istituto del T.A.E.G., ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, in considerazione dell'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione (ad opera del D.Lgs. n.
141/2010) dell'art. 125 bis T.U.B., è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati col consumatore, e non solo per i contratti di credito al
Proc. N.R.G.A.C. 8518/2019 - Sentenza consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non corretta indicazione del T.A.E.G. o dell'. configurandosi, pertanto, tale CP_2
previsione come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad operare a prescindere dal “vulnus” informativo che l'errata indicazione del T.A.E.G. può effettivamente aver comportato nel consumatore.
L'art. 125 bis predetto, tuttavia, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/9/2010, e, quindi, non al prestito in esame, concluso nel 2006 (cfr. all. della produzione della fase monitoria), anteriormente.
E, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 125 bis T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 39169/21, n. 4597/23).
Pertanto, l'indicazione in contratto di un T.A.E.G. diverso da quello effettivo non comporta una diversa o maggiore onerosità del finanziamento a carico del cliente (ben diverso sarebbe se la divergenza riguardasse il T.A.N.), ma solamente un'eventuale diversa rappresentazione dell'effettivo costo del medesimo, sicchè non può trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 117 T.U.B., perché non viene applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato. Tale ultima norma, invero, fa
Proc. N.R.G.A.C. 8518/2019 - Sentenza esclusivamente riferimento ai “tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelle che riguardano, appunto, le condizioni contrattuali,
i prezzi ed i tassi.
Ferma, dunque, la validità del contratto di finanziamento, l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, al massimo, determinando la violazione di regole di condotta della Banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass. n.
4597/2023).
3.2. – Il rigetto del motivo di opposizione con cui l'opponente ha dedotto la nullità parziale del contratto di finanziamento posto alla base della domanda monitoria impone di scrutinare la domanda, formulata in via subordinata dal sig. , di condanna della opposta al risarcimento del Pt_1
danno da lui asseritamente patito a causa del comportamento della mutuante la quale, avendo indicato in contratto un T.A.E.G. differente rispetto a quello in concreto applicato, avrebbe violato la normativa sulla trasparenza bancaria, non ponendolo nelle condizioni di poter raffrontare con certezza la bontà della proposta contrattuale dell'Istituto di credito con quella di altre banche.
La domanda risarcitoria è infondata e va disattesa.
Invero, sia che si qualifichi la domanda attorea come di responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.) da violazione di obblighi informativi in una fase prodromica alla conclusione del contratto bancario, sia come di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) da violazione dell'obbligo legale di rendere il cliente edotto del costo complessivo che va a sostenere in virtù della sottoscrizione del contratto (e, dunque, delle singole voci che tale costo, i.e.: T.A.E.G., compongono) è indubbio che il pregiudizio patrimoniale
Proc. N.R.G.A.C. 8518/2019 - Sentenza di cui l'opponente chiede il ristoro sia il c.d. “danno differenziale”: infatti, sulla base della prospettazione attorea non risulta leso né il suo interesse negativo a non concludere contratti invalidi o a non intraprendere trattative inutili, né il suo interesse positivo alla esatta esecuzione del contratto, bensì
l'interesse differenziale alla conclusione di un contratto valido ma non sconveniente dal punto di vista delle condizioni economiche, come tale rivelatosi a causa della condotta illecita della controparte contrattuale, danno concretatosi nel maggior costo sostenuto o nel minore vantaggio ottenuto.
Applicando questi principi di diritto al caso di specie ne consegue che il cliente-mutuatario, il quale assume che a cagione del comportamento della
Banca mutuante, che a sua volta gli ha prospettato un costo complessivo dell'operazione negoziale conclusa inferiore rispetto a quello effettivamente sostenuto, è tenuto, in ossequio al principio dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c., a fornire la prova dell'esistenza ed ammontare del pregiudizio da lesione dell'interesse differenziale positivo, vale a dire che sul mercato bancario avrebbe potuto concludere, all'epoca in cui ha sottoscritto il contratto oggetto di causa (anno 2006), finanziamenti della medesima tipologia ed importo di quello di cui si controverte ad un costo complessivo inferiore rispetto a quello effettivamente sopportato.
Prova che nella fattispecie concreta non è stata fornita dall'opponente, di talchè la domanda di condanna al risarcimento dei danni va rigettata.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
4 - Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, andrebbero poste a carico di parte opponente;
tuttavia, considerata la controvertibilità delle questioni affrontate (possibile controllo di usurarietà degli interessi di mora, dubbia al momento della instaurazione del processo, inclusion o meno della polizza assicurativa nel computo del T.A.E.G., conseguenze derivanti dalla
Proc. N.R.G.A.C. 8518/2019 - Sentenza divergenza tra T.A.E.G. indicato in contratto ed effettivamente applicato nei contratti conclusi anteriormente alle modifiche legislative dell'art. 125 bis
T.U.B. nel 2010) sussistono “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per compensarle integralmente tra le parti.
5 - Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente per ½ a carico di
[...]
e per ½ a carico della e per essa della CP_4 Controparte_1
procuratrice Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 1610/2017;
2) Rigetta la domanda di condanna dell'opposta al risarcimento dei danni;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) Pone definitivamente le spese di C.T.U. per ½ a carico di
[...]
e per ½ a carico della e per essa Parte_1 Controparte_1
della procuratrice Parte_2
Così deciso in Salerno il 29/9/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 8518/2019 - Sentenza