Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00170/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01070/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2024, proposto da
RI ZZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cannoletta e Francesco Cannoletta, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non costituito in giudizio;
per la declaratoria del diritto
del ricorrente ad esercitare l’accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall’INPS nella liquidazione della pensione;
per la condanna
di INPS all’esibizione del modello TE08 di liquidazione della pensione, dell’ultimo modello TE08 di ricostituzione contributiva (con anzianità contributiva specificata), del modello retr. pens. (estratto conto analitico più calcolo quote pensione) – se esistenti e disponibili – o comunque qualsiasi altro documento in altro modo denominato utile al raggiungimento del predetto fine e relativo alla pensione del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2026 il dott. PA RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato e depositato il 29.8.2024, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di accertare il proprio diritto all’accesso della documentazione richiesta all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale con istanza avanzata in data 17.7.2024, con conseguente condanna del predetto Ente all’esibizione “ della documentazione richiesta con la predetta istanza, nello specifico del modello TE08 di liquidazione, dell’ ultimo modello TE08 di ricostituzione contributiva (con anzianità contributiva specificata), del modello RETR. PENS. (estratto conto analitico più calcolo quote pensione) – se esistenti e disponibili – o comunque qualsiasi altro documento in altro modo denominato relativo alla pensione dell’odierno ricorrente ”.
2. L’Istituto previdenziale, pur ritualmente notificato, non si è costituito nel presente giudizio.
3. All’esito dell’udienza camerale del 26.1.2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento alla luce delle argomentazioni che seguono.
5. Va anzitutto rammentato che il giudizio in materia di accesso, ancorché si atteggi come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego (o avverso il silenzio-rigetto) formatosi sulla relativa istanza, mira in verità ad accertare la sussistenza o meno del titolo all’accesso nella particolare situazione dedotta in giudizio, indipendentemente dalla correttezza o meno delle ragioni addotte dall’Amministrazione per giustificare il relativo diniego, trattandosi di un giudizio sul rapporto avente per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto all’accesso da parte del privato, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità del diniego impugnato.
Con la conseguenza che il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all’Amministrazione e imponendole un facere , solo se ne sussistono i presupposti (cfr. ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, n. 1490/2022; T.A.R. Campania, Napoli, n. 1165/2016).
Appare inoltre utile richiamare in questa sede i seguenti principi riferibili alla materia de qua :
- l’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa atto a favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa;
- ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b, della L. n. 241/1990, l’accesso amministrativo “strumentale” si ispira alla logica del “need to know” per la tutela di un interesse diretto, attuale e concreto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, con la precisazione che l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge a bene della vita autonomo, meritevole di tutela, separatamente dalle posizioni sulle quali poi vada ad incidere l’attività amministrativa;
- sul piano oggettivo sono accessibili, in linea di principio, come disposto dall’art. 22, comma 3, della L. n. 241 citata, tutti i documenti amministrativi detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, mentre sul piano soggettivo il diritto di accesso presuppone che colui il quale lo esercita sia portatore di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (cfr. art. 22, comma 1, lett. b), e che l’accesso non sia preordinato ad esercitare “un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni” (cfr. art. 24, comma 3).
6. Applicando le suesposte coordinate normative al caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda proposta da parte ricorrente sia meritevole di accoglimento, in quanto:
- è agli atti l’istanza avanzata da parte ricorrente - per il tramite del proprio legale – nei confronti dell’INPS in data 17.7.2024;
- l’istanza in questione è sufficientemente motivata, in linea con quanto richiesto dall’art. 25, comma 2, della L n. 241/1990, la parte con la stessa evidenziando la necessità di ottenere la documentazione richiesta allo scopo di conoscere “ il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione, come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall’Inps nella liquidazione della pensione ”;
- non v’è riscontro di una risposta ad opera dell’Istituto, con conseguente formazione del silenzio-diniego sull’istanza di accesso presentata dal privato;
- la parte ha un sicuro interesse alla conoscenza degli atti oggetto di istanza, dagli stessi risultando la propria posizione contributiva nonché il metodo di calcolo del trattamento pensionistico in godimento, i quali senz’altro riguardano l’attività istituzionale dell’Ente, ciò escludendo la sussistenza nella vicenda in esame di un “controllo generalizzato” sull’operato dell’Istituto;
- l’istante ha dedotto in ricorso di non aver ottenuto alcuna documentazione da parte dell’INPS e quest’ultimo, omettendo di costituirsi in giudizio, non ha potuto fornire prova contraria sul punto, pur essendo l’unico soggetto onerato a tale dimostrazione.
7. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso va accolto e, pertanto, accertato il diritto di parte ricorrente all’ostensione richiesta in data 17.7.2024, condanna l’Istituto resistente a consentire alla stessa l’accesso ai documenti oggetto della predetta istanza nel termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono, pertanto, da porre a carico di INPS nella misura meglio indicata in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) accerta il diritto di parte ricorrente di accedere agli atti richiesti con l’istanza del 17.7.2024;
b) condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a consentire l’accesso di parte ricorrente ai suddetti documenti, mediante visione ed estrazione di copia nel termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore;
c) condanna il medesimo Istituto alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille,00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RE MA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
PA RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA RO | RE MA |
IL SEGRETARIO