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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/11/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 662/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 l'Avv.
e
(C.F: ), nato a [...] l'[...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Macioci;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in ROMA in data 11.10.2008, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 2008, al N. 01685, Parte 1, Serie 03 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
2) La casa coniugale sita in Ladispoli (RM) assegnata precedentemente al signor è Parte_2 stata venduta con estinzione del mutuo acceso per l'acquisto;
3) La figlia delle parti nata a [...] il 2 gennaio del 2013 viene affidata ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
4) I coniugi hanno pattuito che il padre avrà diritto di visita quando vorrà concordemente con le esigenze e richieste della figlia minore, il Sig. dovrà comunque darne preventiva Parte_2 comunicazione almeno 24 ore prima tranne per anze che obiettivamente necessitano di un preavviso minore o alla signora;
Parte_1 5) I coniugi hanno concordato le seguenti modalità di visita della minore: il padre potrà e dovrà vedere la figlia con sé a fine settimana alternati dal sabato mattina dalle 09:30 fino alla domenica sera alle 20:00; il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia almeno un giorno a settimana fissato di comune accordo tra i coniugi dalle 09:30 alle 20:00 considerando anche gli impegni ludici e scolastici della minore;
Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre due settimane, anche consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
Per quanto concerne le festività natalizie trascorrerà, alternativamente negli anni, il Natale (24 e 25 dicembre) con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro; il Capodanno (31 dicembre e 1gennaio) con uno dei due e dal due gennaio al sei con l'altro. Ugualmente saranno alternate la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, così come tutte le altre festività del calendario, come da accordo che i genitori prenderanno di volta in volta (cfr piano genitoriale sottoscritto dai coniugi depositato unitamente al ricorso introduttivo);
6) Il Sig. verserà € 400,00 (quattrocento/00) mensili quale mantenimento della figlia Parte_2
entro il giorno 15 di ogni mese su bonifico bancario intestato alla madre. Tale somma, Persona_1
lege secondo gli indici Istat;
7) Le spese straordinarie riguardanti la figlia verranno suddivise tra i coniugi in ragione del 50% cadauno (secondo il Protocollo in materia di famiglia e figli dell'intestato Tribunale);
8) I coniugi, economicamente indipendenti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 7.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 662/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 l'Avv.
e
(C.F: ), nato a [...] l'[...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Macioci;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in ROMA in data 11.10.2008, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 2008, al N. 01685, Parte 1, Serie 03 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
2) La casa coniugale sita in Ladispoli (RM) assegnata precedentemente al signor è Parte_2 stata venduta con estinzione del mutuo acceso per l'acquisto;
3) La figlia delle parti nata a [...] il 2 gennaio del 2013 viene affidata ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
4) I coniugi hanno pattuito che il padre avrà diritto di visita quando vorrà concordemente con le esigenze e richieste della figlia minore, il Sig. dovrà comunque darne preventiva Parte_2 comunicazione almeno 24 ore prima tranne per anze che obiettivamente necessitano di un preavviso minore o alla signora;
Parte_1 5) I coniugi hanno concordato le seguenti modalità di visita della minore: il padre potrà e dovrà vedere la figlia con sé a fine settimana alternati dal sabato mattina dalle 09:30 fino alla domenica sera alle 20:00; il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia almeno un giorno a settimana fissato di comune accordo tra i coniugi dalle 09:30 alle 20:00 considerando anche gli impegni ludici e scolastici della minore;
Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre due settimane, anche consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
Per quanto concerne le festività natalizie trascorrerà, alternativamente negli anni, il Natale (24 e 25 dicembre) con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro; il Capodanno (31 dicembre e 1gennaio) con uno dei due e dal due gennaio al sei con l'altro. Ugualmente saranno alternate la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, così come tutte le altre festività del calendario, come da accordo che i genitori prenderanno di volta in volta (cfr piano genitoriale sottoscritto dai coniugi depositato unitamente al ricorso introduttivo);
6) Il Sig. verserà € 400,00 (quattrocento/00) mensili quale mantenimento della figlia Parte_2
entro il giorno 15 di ogni mese su bonifico bancario intestato alla madre. Tale somma, Persona_1
lege secondo gli indici Istat;
7) Le spese straordinarie riguardanti la figlia verranno suddivise tra i coniugi in ragione del 50% cadauno (secondo il Protocollo in materia di famiglia e figli dell'intestato Tribunale);
8) I coniugi, economicamente indipendenti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 7.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone