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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 07/07/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1553/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Rovigo
-Sezione civile-
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1553/2024 R.G., vertente tra fusa per incorporazione in Parte_1
C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti Raffaele Rispoli, Lorenzo Tatarella, Federica Corvi e con domicilio digitale eletto presso la casella PEC dell'avv. Raffaele Rispoli ( Email_1
-opponente- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 P.IVA_2
Andrea Merlin ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Monselice, via Garibaldi 28/4
-opposta-
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE
In principalità: dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1 in favore di revocando il decreto ingiuntivo opposto e assolvendo la Controparte_2 concludente da ogni domanda contro la stessa proposta. In ogni caso: emettere tutte le pronunce e statuizioni comunque connesse, o dipendenti dall'accoglimento delle domande che precedono. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
PER L'OPPOSTA
Nel merito: respingere l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare, con sentenza, il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso: condannare l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta op-posta CP_2 della somma di Euro 58.240,00, oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle fatture al saldo.
Richiesta di condanna per lite temeraria: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente e del giudizio monitorio e con condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
L'attrice si è opposta al Decreto ingiuntivo n. 549/2024 (R.G. n. 1119/2024), emesso dal Tribunale di Rovigo in data 24.07.2024, su istanza e a favore di
, per la somma capitale di € 58.240,00, oltre ad interessi e spese di lite, CP_2
a saldo delle fatture n. 254/23 e n. 293/23, emesse a fronte della lavorazione e fornitura di componenti meccaniche e di carpenteria a suo favore.
L'opponente ha dedotto che la somma ingiunta non sarebbe dovuta, svolgendo contestazioni concernenti: i) la ritenuta inidoneità delle fatture a dare un'adeguata prova del credito azionato in via monitoria;
ii) l'assenza di adeguata dimostrazione dell'effettiva esecuzione delle prestazioni;
ii) la non riscontrabilità dei quantitativi indicati nelle fatture prodotte;
iii) la non conformità, per qualità e quantità, della merce fornita a quanto ordinato.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione perché dilatoria e pretestuosa, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Concessa con ordinanza del 20.11.2024 la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e disposto contestualmente il mutamento di rito, la causa è proseguita senza svolgimento di alcuna attività istruttoria.
Il 19.03.2025, previo deposito di note conclusive, si è svolta l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e, al suo esito, la causa è stata trattenuta in decisione. In diritto
L'opposizione è infondata e va respinta.
E' noto che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (cfr Cass. 2421/2006).
L'opponente ha mosso contestazioni puramente formali e generiche, non certo idonee a integrare fatti modificativi o estintivi del diritto di credito azionato.
E' costantemente affermato in giurisprudenza, che chi riveste il ruolo di convenuto (in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente) è tenuto "a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore (sostanziale) a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la "sussistenza dei presupposti di legge" per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica" (Cass. 19896/2015).
Nello specifico, la creditrice opposta ha fondato la propria pretesa sulle fatture di vendita, sulle scritture contabili, sui mancati riscontri ai solleciti di pagamento e sulle mail intercorse con la stessa attrice, da cui si ricava come non fossero in corso né contestazioni circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni, né riguardo la conformità (qualitativa o quantitativa) della merce fornita.
Sconfessata così sin da subito la versione offerta con l'opposizione, l'attrice né alle successive udienze, né nei successivi scritti (peraltro non ha nemmeno depositato la memoria ex art. 281 duodecies) ha provveduto a specificare le proprie difese, non replicando, non contestando specificamente, nè fornendo i dettagli delle generiche doglianze sollevate in citazione.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui “la mancata presa di posizione specifica ex art. 115 c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare, come nel caso in esame, una "relevatio ab onere probandi" e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici" (cfr Trib. Milano, 22.10.2018).
Ritenuti in tal senso pacifici i fatti dedotti dalla convenuta e, pertanto, provato e non adeguatamente contestato il credito azionato, l'opposizione deve essere respinta.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto e la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese, liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, sulla base dello scaglione di riferimento, valori medi fasi 1-2, valori minimi fasi 3-4.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi,
-RIGETTA l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 549/2024 (R.G. n. 1119/2024) emesso dal Tribunale di Rovigo il 24.07.2024 e lo dichiara definitivamente esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.;
-CONDANNA l'opponente a rifondere a le spese di lite, che CP_2 liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, 07.07.2025
Il Giudice
Giulio Borella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Rovigo
-Sezione civile-
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1553/2024 R.G., vertente tra fusa per incorporazione in Parte_1
C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti Raffaele Rispoli, Lorenzo Tatarella, Federica Corvi e con domicilio digitale eletto presso la casella PEC dell'avv. Raffaele Rispoli ( Email_1
-opponente- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 P.IVA_2
Andrea Merlin ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Monselice, via Garibaldi 28/4
-opposta-
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE
In principalità: dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1 in favore di revocando il decreto ingiuntivo opposto e assolvendo la Controparte_2 concludente da ogni domanda contro la stessa proposta. In ogni caso: emettere tutte le pronunce e statuizioni comunque connesse, o dipendenti dall'accoglimento delle domande che precedono. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
PER L'OPPOSTA
Nel merito: respingere l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare, con sentenza, il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso: condannare l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta op-posta CP_2 della somma di Euro 58.240,00, oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle fatture al saldo.
Richiesta di condanna per lite temeraria: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente e del giudizio monitorio e con condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
L'attrice si è opposta al Decreto ingiuntivo n. 549/2024 (R.G. n. 1119/2024), emesso dal Tribunale di Rovigo in data 24.07.2024, su istanza e a favore di
, per la somma capitale di € 58.240,00, oltre ad interessi e spese di lite, CP_2
a saldo delle fatture n. 254/23 e n. 293/23, emesse a fronte della lavorazione e fornitura di componenti meccaniche e di carpenteria a suo favore.
L'opponente ha dedotto che la somma ingiunta non sarebbe dovuta, svolgendo contestazioni concernenti: i) la ritenuta inidoneità delle fatture a dare un'adeguata prova del credito azionato in via monitoria;
ii) l'assenza di adeguata dimostrazione dell'effettiva esecuzione delle prestazioni;
ii) la non riscontrabilità dei quantitativi indicati nelle fatture prodotte;
iii) la non conformità, per qualità e quantità, della merce fornita a quanto ordinato.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione perché dilatoria e pretestuosa, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Concessa con ordinanza del 20.11.2024 la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e disposto contestualmente il mutamento di rito, la causa è proseguita senza svolgimento di alcuna attività istruttoria.
Il 19.03.2025, previo deposito di note conclusive, si è svolta l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e, al suo esito, la causa è stata trattenuta in decisione. In diritto
L'opposizione è infondata e va respinta.
E' noto che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (cfr Cass. 2421/2006).
L'opponente ha mosso contestazioni puramente formali e generiche, non certo idonee a integrare fatti modificativi o estintivi del diritto di credito azionato.
E' costantemente affermato in giurisprudenza, che chi riveste il ruolo di convenuto (in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente) è tenuto "a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore (sostanziale) a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la "sussistenza dei presupposti di legge" per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica" (Cass. 19896/2015).
Nello specifico, la creditrice opposta ha fondato la propria pretesa sulle fatture di vendita, sulle scritture contabili, sui mancati riscontri ai solleciti di pagamento e sulle mail intercorse con la stessa attrice, da cui si ricava come non fossero in corso né contestazioni circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni, né riguardo la conformità (qualitativa o quantitativa) della merce fornita.
Sconfessata così sin da subito la versione offerta con l'opposizione, l'attrice né alle successive udienze, né nei successivi scritti (peraltro non ha nemmeno depositato la memoria ex art. 281 duodecies) ha provveduto a specificare le proprie difese, non replicando, non contestando specificamente, nè fornendo i dettagli delle generiche doglianze sollevate in citazione.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui “la mancata presa di posizione specifica ex art. 115 c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare, come nel caso in esame, una "relevatio ab onere probandi" e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici" (cfr Trib. Milano, 22.10.2018).
Ritenuti in tal senso pacifici i fatti dedotti dalla convenuta e, pertanto, provato e non adeguatamente contestato il credito azionato, l'opposizione deve essere respinta.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto e la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese, liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, sulla base dello scaglione di riferimento, valori medi fasi 1-2, valori minimi fasi 3-4.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi,
-RIGETTA l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 549/2024 (R.G. n. 1119/2024) emesso dal Tribunale di Rovigo il 24.07.2024 e lo dichiara definitivamente esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.;
-CONDANNA l'opponente a rifondere a le spese di lite, che CP_2 liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, 07.07.2025
Il Giudice
Giulio Borella