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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASACCIA FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 49/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott.ssa -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna - Via Tiarini 37 40129 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 P.IVA_Resistente_2 S.p.a. In Liquidazione -
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020240015490549 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020240015490549 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020240015490549 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e ATO ME 1 SPA in liquidazione avverso la cartella di pagamento n. 29520240015490549000, contenente l'iscrizione a ruolo per Tassa Raccolta Rifiuti 2009. 2011 2012 notificata il 30.10.2024.
Parte ricorrente fonda le proprie doglianze in riferimento a: 1) Alla violazione dell'art.7 l.212/2000 per omessa allegazione e notificazione degli avvisi prodromici;
2) Eccezione di nullita' della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione quale conseguenza della violazione degli art. 7 e 17 l. 212/2000 e dell'art. 8 d. lgs n.32/2001; 3) eccezione di illegittimità / nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito per tributi locali Tari 2009 2011 2012.
Chiede l'accoglimento del ricorso con condanna dell'Agenzia delle entrate Riscossione e dell'Resistente_2 SpA in liquidazione in solido, al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del procuratore a antistatario dott. Difensore_1 che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.
Parte ricorrente ha altresì presentato memoria in data 5.1.2026 ove si puntualizzano, tra gli altri, i motivi di ricorso insistendo sulla maturata prescrizione del credito tributario relativo agli 2009,2011 e 2012.
Non risultano costituite in giudizio né l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e né l'Resistente_2 SPA in liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Questa Corte, in composizione monocratica, ritiene che la mancata costituzione in giudizio di Resistente_2 S.p.A. e dell'AdR, rende incontrovertibili i rilievi del ricorrente in merito alla nullità della cartella di pagamento per omessa allegazione e notificazione degli avvisi prodromici e per difetto di motivazione contenendo essa solo un mero e generico riferimento alla Tari, mentre d'altra parte è pacifico il compimento della prescrizione quinquennale in assenza di atti interruttivi o norme regolatrici dell'anzidetto termine.
In applicazione dei principi sopra citati e di soccombenza, le parti convenute vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna le parti convenute in giudizio al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASACCIA FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 49/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott.ssa -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna - Via Tiarini 37 40129 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 P.IVA_Resistente_2 S.p.a. In Liquidazione -
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020240015490549 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020240015490549 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020240015490549 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e ATO ME 1 SPA in liquidazione avverso la cartella di pagamento n. 29520240015490549000, contenente l'iscrizione a ruolo per Tassa Raccolta Rifiuti 2009. 2011 2012 notificata il 30.10.2024.
Parte ricorrente fonda le proprie doglianze in riferimento a: 1) Alla violazione dell'art.7 l.212/2000 per omessa allegazione e notificazione degli avvisi prodromici;
2) Eccezione di nullita' della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione quale conseguenza della violazione degli art. 7 e 17 l. 212/2000 e dell'art. 8 d. lgs n.32/2001; 3) eccezione di illegittimità / nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito per tributi locali Tari 2009 2011 2012.
Chiede l'accoglimento del ricorso con condanna dell'Agenzia delle entrate Riscossione e dell'Resistente_2 SpA in liquidazione in solido, al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del procuratore a antistatario dott. Difensore_1 che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.
Parte ricorrente ha altresì presentato memoria in data 5.1.2026 ove si puntualizzano, tra gli altri, i motivi di ricorso insistendo sulla maturata prescrizione del credito tributario relativo agli 2009,2011 e 2012.
Non risultano costituite in giudizio né l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e né l'Resistente_2 SPA in liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Questa Corte, in composizione monocratica, ritiene che la mancata costituzione in giudizio di Resistente_2 S.p.A. e dell'AdR, rende incontrovertibili i rilievi del ricorrente in merito alla nullità della cartella di pagamento per omessa allegazione e notificazione degli avvisi prodromici e per difetto di motivazione contenendo essa solo un mero e generico riferimento alla Tari, mentre d'altra parte è pacifico il compimento della prescrizione quinquennale in assenza di atti interruttivi o norme regolatrici dell'anzidetto termine.
In applicazione dei principi sopra citati e di soccombenza, le parti convenute vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna le parti convenute in giudizio al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.