Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/04/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Il giorno 3 aprile 2025 alle ore 11:50, all'esito della camera di consiglio, il Giudice decide come da sentenza che segue
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna Manca ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°4124 /2021 R.G.A.C. rimessa per la decisione all'udienza del 02/04/2025 tra:
e in qualità di soci amministratori della Controparte_1 CP_2 [...]
società cancellata dal registro delle imprese il 07.01.2013, Controparte_3 rappresentati e difesi dall' rapp. e dif. dagli avv. GISONDA MICHAEL e GILBERTO
CASALINO; attori contro
in persona del l.r.p.t. con sede in Ceglie Messapica (BR) alla Via Controparte_4
Perosi n. 27, rappresentata e difesa dagli avv.it Avv.ti Nicola D'Ippolito e Rosa Giovanna Cavallo - convenuto
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 02/04/2025 ;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 10.11.2021, e Controparte_1 [...]
in qualità di soci amministratori della CP_5 Controparte_3 Controparte_3
(società che risulta essere stata cancellata dal registro delle imprese il 07.01.2013), hanno convenuto
”, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, Parte_1 nelle persone di e , va creditrice nei confronti della Controparte_1 CP_2 CP_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di € Controparte_4
10.783,44=, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo, quale corrispettivo per i lavori di pitturazione eseguiti nell'albergo di
Campomarino (Maruggio);
2. per l'effetto condannare la “ , in persona del Controparte_4 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della la “
[...]
”, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, nelle Parte_1 persone di e , della somma di € 10.783,44=, oltre interessi legali Controparte_1 CP_2
e danno da svalutazione monetaria dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo;
3. rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla “ , in persona del suo Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, in quanto infondata e non provata;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, anticipatari”. si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione del 2.03.2022, Controparte_4
concludendo a sua volta “ preliminarmente - per il difetto di legittimazione ad agire degli attori in riassunzione;
- per la declaratoria di improcedibilità, irritualità, inammissibilità e improponibilità della domanda per dover essere devoluta alla cognizione del convenuto Collegio Arbitrale. 2=
Subordinatamente, nel merito a) di rigettarsi la domanda perché infondata in fatto e diritto;
b- per
l'accoglimento della esperita domanda riconvenzionale con condanna dell'attrice a rifondere i danni subiti dalla comparente per il ritardo nella consegna dei lavori che si indicano in €
20.000,00 o quell'altra di giustizia, e quelli riguardanti la cattiva esecuzione circoscritti alla spesa occorrente alla eliminazione dei difetti da determinarsi con CTU: ciò nell'ipotesi di rigetto della eccezione preliminare che precede;
c- spese e competenze come per legge”.
Ebbene le parti hanno concordemente rappresentato che
1) la causa ebbe inizio con citazione della del 27.10.2010, iscritto a ruolo nella Parte_1
Sez. Distaccata di Modugno e poi trasmigrata al Tribunale di Bari al n. 94000001/11 R.G.
2) vi fu sentenza di primo grado dell'11.6.2018 che accolse la domanda con condanna della
[...] al pagamento della somma di € 10.783,44 oltre spese. CP_4
3) seguì sentenza della Corte d'Appello di Bari del 28.09.2021 che revocò la decisione di primo grado dichiarando l'incompetenza del Tribunale di Bari a favore alternativamente di quelli di
Brindisi e Taranto. Tanto premesso va dato che all'udienza del 24/10/2024 il Tribunale ha formulato proposta di conciliazione della lite che prevedeva la rinuncia all'azione e agli atti da parte degli attori con integrale compensazione delle spese di lite.
Le parti hanno manifestato adesione alla prefata proposta conciliativa.
Ebbene mette conto evidenziare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiari che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi (Cass.
23997/2019).
Ne discende che la dichiarazione di estinzione della causa per rinuncia all'azione e agli atti ai sensi dell'art.306 c.p.c., nel caso di specie, va resa con sentenza e non anche con ordinanza.
Ragione per la quale va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in persona del Giudice Unico Giovanna Manca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara estinto il procedimento per rinuncia all'azione e agli atti;
- spese integralmente compensate tra le parti.
Brindisi, lì 3.04.2025
Il Giudice
Giovanna Manca