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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/11/2025, n. 3170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3170 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RG 405/2025
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 28.11.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Gaudio Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
ON IU, AN OM e RI TO
Resistente
OGGETTO: annullamento avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.01.2025, il ricorrente chiedeva annullarsi l'avviso di addebito n. 40620242069602000 emesso per il mancato pagamento di contributi previdenziali dell'importo di € 3.445,54, asseritamente maturati per l'anno 2023 ed afferenti all'attività di coltivatore diretto che la moglie del ricorrente avrebbe svolto alle dipendenze dell'azienda agricola dello stesso;
deduceva il ricorrente che dette somme non sono dovute, avendo egli cessato la propria attività nell'anno 2022.
Si costituiva l' il quale chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del CP_1 contendere con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto alla cancellazione e allo sgravio dell'avviso di addebito impugnato.
All'odierna udienza parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere chiedendo condannarsi la resistente al pagamento delle spese di lite. Alla luce di quanto esposto, si dichiara su richiesta congiunta delle parti, la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del giudizio.
Le spese sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza virtuale ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
Pertanto, considerato che l'avviso di addebito impugnato in questa sede è stato annullato in data successiva alla data di deposito del ricorso (cfr. all. CP_1 comunicazione di sgravio del 27.10.2025), le spese del presente giudizio sono poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014. CP_1
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 900,00 CP_1
a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione.
Taranto, 28.11.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 28.11.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Gaudio Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
ON IU, AN OM e RI TO
Resistente
OGGETTO: annullamento avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.01.2025, il ricorrente chiedeva annullarsi l'avviso di addebito n. 40620242069602000 emesso per il mancato pagamento di contributi previdenziali dell'importo di € 3.445,54, asseritamente maturati per l'anno 2023 ed afferenti all'attività di coltivatore diretto che la moglie del ricorrente avrebbe svolto alle dipendenze dell'azienda agricola dello stesso;
deduceva il ricorrente che dette somme non sono dovute, avendo egli cessato la propria attività nell'anno 2022.
Si costituiva l' il quale chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del CP_1 contendere con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto alla cancellazione e allo sgravio dell'avviso di addebito impugnato.
All'odierna udienza parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere chiedendo condannarsi la resistente al pagamento delle spese di lite. Alla luce di quanto esposto, si dichiara su richiesta congiunta delle parti, la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del giudizio.
Le spese sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza virtuale ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
Pertanto, considerato che l'avviso di addebito impugnato in questa sede è stato annullato in data successiva alla data di deposito del ricorso (cfr. all. CP_1 comunicazione di sgravio del 27.10.2025), le spese del presente giudizio sono poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014. CP_1
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 900,00 CP_1
a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione.
Taranto, 28.11.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli