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Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 19/02/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01406/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03644/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 3644 del 2022, proposto da:
A.I.A.S - O.N.L.U.S. "Arco FE " Associazione Italiana Assistenza Spastici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Concetta Saetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Concetta Avv. Saetta in Napoli, via Calabritto, 20;
contro
Asl Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l''esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, n. 8596/2005 del 21/11/2005, munito di esecutorietà giusta decreto del 11/01/2016, notificato in data 16/01/2016-20/01/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Napoli 2 Nord;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha chiesto condannarsi la ASL Napoli 2 Nord alla esecuzione del decreto ingiuntivo n.8596/2005, reso dal Tribunale di Napoli e passato in giudicato, munito di formula esecutiva in data 11.01.2016 e notificato il 16-20.10.2016. Lamentando, altresì, che la ASL, dopo aver provveduto al pagamento del titolo con mandati del 31/03/2016, aveva avviato, con nota prot.51201/2016, un procedimento di rientro del pagamento, mediante un piano suddiviso in 120 rate da € 5.805,03, recuperando, già alla data di proposizione del presente giudizio, la complessiva somma di € 386.445,19.
Nel costituirsi in giudizio, la ASL Napoli 2 Nord ha eccepito l’infondatezza del ricorso, stante il legittimo avvio del procedimento di recupero delle somme pagate in eccedenza (oltre i tetti di spesa annui).
Con ordine istruttorio del 23 ottobre 2023, successivamente reiterato, il Tribunale disponeva che l’Amministrazione costituita fornisse una dettagliata relazione sui fatti di causa.
La ASL non forniva alcun riscontro. La ricorrente depositava, invece, l’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 8596/05, notificato in data 31.06.2006.
La ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso, depositando, altresì, la Delibera regionale n° 6216 del 23.11.2001 avente ad oggetto “Determinazione del piano annuale dei volumi delle prestazioni in regime di accreditamento provvisorio e correlati limiti di spesa sostenibili in ragione d’anno per il 2001 e 2002” e la nota G.R.C prot. n. 3836/08.
Con note depositata in data 14.11.2024, la ricorrente precisava che il giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 8596/2005 era stato definito con la dichiarazione di estinzione del processo, giusta verbale di udienza del 12.11.2015 reso dal Tribunale di Napoli, nel procedimento R.G. n. 85314/2007; rilevava, infine, che, nelle more del presente giudizio, l’importo delle somme coperte da giudicato e recuperate illegittimamente dall’A.S.L. Napoli 2 Nord, detraendole coattivamente e mensilmente dai pagamenti correnti, aggiornato al mese di novembre 2024, ammonta ad € 528.257,73
Alla camera di consiglio del 20 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ricorrente ha chiesto la condanna della ASL Napoli 2 Nord alla esecuzione del decreto ingiuntivo n. 8596/2005 con il quale la ASL è stata condannata al pagamento, in suo favore, di euro 571.656,07. corrispondente alle maggiorazioni percentuali per adeguamento Istat sugli importi fatturati per le prestazioni riabilitative erogate dalla struttura sanitaria privata ricorrente, negli esercizi dal 1997 al 2005. A tal fine, rappresenta che il suddetto Decreto Ingiuntivo è passato in giudicato, stante l’estinzione del processo di opposizione rubricato al R.G. n. 85314/2007, ai sensi dell’art. 309 c.p.c.giusta verbale di causa del 12.11.2015 (doc. n. 2 della produzione di parte ricorrente).
La ASL debitrice ha, invece, avviato un procedimento di recupero delle somme pagate in esecuzione del titolo azionato, al fine di recuperare le somme eccedenti i limiti imposti dai tetti di spesa annui, sostenendo che il giudicato non copre i fatti impeditivi del credito successivi alla sua formazione.
Orbene, ritiene il Collegio che l’intervenuto superamento dei tetti di spesa non sia stato debitamente comprovato dalla ASL, che nulla ha precisato in merito nonostante i ripetuti solleciti di questo Tribunale. Ove pure fossero opponibili, in questa sede di esecuzione, fatti successivi alla formazione del giudicato, non è stato, comunque dimostrato che il superamento dei tetti di spesa sia effettivamente ascrivibile a fatti successivi al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Ove anteriori al giudicato, poi, i fatti modificativi o estintivi del credito non sarebbero comunque opponibili per la prima volta in questa sede di ottemperanza.
Per tali ragioni, il ricorso va accolto e va ordinato alla ASL Napoli 2 Nord di dare esecuzione al decreto ingiuntivo suindicato mediante il pagamento della somma ivi indicate, detratto quanto nelle more eventualmente già corrisposto, entro il termine perentorio di giorni 60, decorrente dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla ASL Napoli 2 Nord di dare esecuzione al decreto ingiuntivo suindicato mediante il pagamento della somma ivi indicate, detratto quanto nelle more eventualmente già corrisposto, entro il termine perentorio di giorni 60, decorrente dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza.
Condanna la ASL Napoli 2 alla refusione delle spese e competenze di lite in favore di parte ricorrente nella misura di euro 2000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Rita Luce, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO