Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/04/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 1642/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1642/2024 tra
(avv. FREGNI RUGGERO) Parte_1
ATTRICE OPPONENTE e
(avv. BARDO GIUSEPPE) Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
* Oggi 03/04/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per l'opponente l'Avv. Ruggero Fregni;
- per l'opposto l'Avv. Giuseppe Bardo. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note finali e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. L'Avv. Fregni ribadisce di non accettare il contraddittorio sull'ulteriore credito fatto valere dalla controparte e opposto in ulteriore
contro
-compensazione. L'Avv. Bardo contesta quanto ex adverso dedotto per i motivi già espressi in atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1
(C.F.: ), con il Patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti FREGNI RUGGERO e VEZZANI MARCO ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BARDO GIUSEPPE CONVENUTO OPPOSTO
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto ricorso monitorio nei confronti di Controparte_1
esponendo: Parte_1
- che con sentenza n. 1045/19 il Tribunale di Reggio Emilia, nel definire il procedimento civile n. 2727/17 R.G. pendente fra lui e la lo ha condannato a Parte_1 pagare in favore di quest'ultima le spese di lite nella misura del 90%, con compensazione del rimanente 10%;
- con sentenza n. 585/23, la Corte d'Appello di Bologna ha riformato la pronuncia in punto spese di primo grado, disponendone l'integrale compensazione;
- di avere quindi diritto alla restituzione dell'importo di € 20.079,98, versato in forza della sentenza riformata, del successivo precetto e dell'azione esecutiva instaurata. In accoglimento del ricorso, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 440/24, il Tribunale ha ingiunto a di pagare a Parte_1 [...]
la somma sopra indicata. CP_1
Il decreto è stato notificato alla una prima volta in data Parte_1
15.05.2024, unitamente all'atto di precetto, ma senza la copia del ricorso monitorio. Quest'ultima ha proposto tempestiva opposizione eccependo la nullità della notificazione (il procedimento è stato iscritto al n. 1642/24 RG).
2 Medio tempore ha notificato nuovamente il decreto ingiuntivo, stavolta CP_1 completo del ricorso monitorio. La ha proposto altra, tempestiva opposizione deducendo di Parte_1 vantare una serie di controcrediti nei confronti di per complessivi € 136.038,70, CP_1 derivanti da tutta una serie di altri procedimenti pregressi inter partes (il procedimento è stato iscritto al n. 2050/24 RG). In particolare, ha chiesto espressamente che il credito portato dal decreto ingiuntivo venga compensato con i seguenti controcrediti:
- € 8.204,27, come da atto di precetto del 21.03.2024 relativo a rate di mutuo non pagate e interamente a suo carico in base agli accordi assunti in sede di separazione consensuale (verbale del 6.03.2012; omologa del 19.03.2012);
- € 5.570,23, a titolo di spese di lite liquidate in favore della alla Corte di Parte_1
Cassazione, come da atto di precetto notificato il 3.02.2024 e successiva esecuzione presso terzi;
- € 6.275,24 per ulteriori rate di mutuo non pagate, non comprese nel precetto di cui sopra, pari a complessivi € 20.229,74. Sulla base di quanto sopra, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, la revoca dello stesso e la condanna del ai sensi dell'art. 96, CP_1 comma 3 c.p.c. si è costituito in entrambi i procedimenti contestando i vari motivi di CP_1 opposizione. In particolare, rispetto all'eccezione di compensazione sollevata dalla ha Parte_1 dedotto:
- con riferimento al controcredito di € 5.570,23, la mancanza di prova della instaurata procedura esecutiva;
- con riferimento agli altri due controcrediti, di € 8.204,27 ed € 6.274,24, la carenza dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità, sia perché il verbale di separazione consensuale non prevede alcunché in ordine all'an e al quantum debeatur, sia perché il piano di ammortamento del mutuo (peraltro neppure allegato al verbale di separazione) era soggetto a variazioni, sicché la quantificazione dell'obbligo a suo carico avrebbe dovuto costituire comunque oggetto di accertamento giurisdizionale;
- in ogni caso, la contraddittorietà e conseguente inammissibilità della domanda avversaria, considerato che la ha nel frattempo intrapreso delle azioni esecutive nei suoi Parte_1 confronti, con ciò escludendo l'operatività della compensazione. Ha inoltre eccepito in compensazione un ulteriore proprio credito nei confronti della pari a € 3.183,06, a titolo di spese di lite liquidate in suo favore dal Giudice di Parte_1
Pace di Reggio Emilia con la sentenza n. 939/2023. Dunque, ha insistito per il rigetto delle opposizioni e, in subordine, ha chiesto che la condanna venga ridotta alla minor somma di € 17.512,81. All'udienza del 17.10.2024 è stata disposta la riunione del procedimento n. 2050/24 RG al n. 1642/24 RG. Non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
3 2. Le odierne cause riunite nascono da 2 opposizioni ex art. 645 c.p.c. al medesimo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 440/24 emesso da questo Tribunale in favore di nei confronti di per Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 20.079,98 (oltre interessi e spese di lite), notificato alla parte ingiunta 2 volte, la prima in data 20.04.2024, ma senza l'allegazione del ricorso monitorio, e la seconda in data 15.05.2024, unitamente al ricorso monitorio. La prima opposizione - che ha originato il procedimento n. 1642/24 R.G. - e si basa in via esclusiva sulla incompletezza dell'atto ricevuto dalla e la Parte_1 conseguente nullità della notificazione - è fondata, posto che la notifica del solo decreto ingiuntivo evidentemente preclude al destinatario di avere una compiuta conoscenza delle asserite causali creditorie (evincibile esclusivamente dal ricorso che ha introdotto il procedimento) nonché della documentazione versata in atti, così compromettendo il suo diritto di difesa. L'opposizione in questione è stata notificata, dal difensore della Parte_1 il 16.05.2024, dunque esattamente il giorno dopo il perfezionamento della seconda
[...] notifica del decreto ingiuntivo - stavolta completo - nei confronti della parte personalmente (avvenuta, come detto, il 15.05.2024): data la immediata contiguità degli adempimenti, deve senz'altro ritenersi che non vi sia stato, per quest'ultima, il tempo materiale per avvertire il proprio Legale, al quale certamente e in ogni caso aveva già sottoposto il primo decreto ingiuntivo e conferito il mandato difensivo per opporsi al vizio formale. 3. Quanto alla seconda opposizione - che ha originato il procedimento n. 2050/24 R.G. - si osserva:
- l'art. 1243 c.c., in materia di compensazione, prevede: “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
- Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione”;
- il primo comma disciplina la compensazione legale, mentre il secondo la compensazione giudiziale e il discrimine fra le due tipologie di cause estintive è data dalla liquidità del controcredito opposto dal debitore;
- laddove questo sia liquido – ossia esistente e determinato nel suo ammontare, o comunque determinabile in base ad una semplice operazione di calcolo aritmetico – entrambi i crediti contrapposti si estinguono sin dal momento della loro coesistenza, per l'importo coincidente;
- laddove, invece, questo non sia liquido nei termini sopra indicati, ma sia di facile e pronta liquidazione, l'estinzione non opera automaticamente, ma va dichiarata dal giudice e ha effetti ex nunc solo a partire da tale momento;
- nel caso di specie, la on ha contestato la somma portata dal Parte_1 decreto ingiuntivo e il suo titolo (sentenza n. 585/23 della Corte d'Appello di Bologna), ma ha eccepito in compensazione 3 controcrediti:
4 a) € 8.204,27, come da atto di precetto notificato a il 21.03.2024, CP_1 relativo alle rate da settembre 2023 a gennaio 2024 del mutuo gravante sulla ex casa coniugale, come da verbale di separazione consensuale del 6.03.2012, nell'ambito della quale egli aveva assunto l'obbligo di sostenere per intero tale debito;
b) € 5.750,23, come da atto di precetto notificato a il 23.01.2024, per CP_1 spese di lite liquidate dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 42359/23; c) € 6.275,24 per rate del mutuo da febbraio a maggio 2024;
- va prima di tutto evidenziato che l'opposto non ha contestato nel merito, neppure genericamente, i 3 controcrediti, che dunque devono ritenersi accertati ai sensi dell'art. 115 c.p.c.;
- le uniche eccezioni sollevate sono di carattere “formale” e sono infondate;
- quanto al controcredito sub b), la circostanza che l'opponente abbia dedotto, ma non provato, di avere azionato esecutivamente la sentenza della Corte di Cassazione è del tutto irrilevante e non incide sulla esistenza del diritto fatto valere;
- quanto ai controcrediti sub a) e c), essi si fondano sul medesimo titolo, ossia gli accordi di separazione consensuale, in base ai quali il a espressamente assunto l'obbligo di CP_1 sostenere per intero il mutuo gravante sulla ex casa coniugale di Via Crispi;
- il capoverso del punto n. 4) del verbale di separazione del 6.03.2012 prevede infatti: continuerà a farsi interamente carico sia del mutuo per la casa di Via Crispi che degli Controparte_1 altri impegni sottoscritti senza che nulla sia dovuto dalla moglie in restituzione”;
- il verbale è stato omologato, munito di formula esecutiva e regolarmente notificato al
CP_1
- il finanziamento in questione è un mutuo ipotecario fondiario stipulato con , cointestato a e a , recante il Controparte_1 Parte_1
n. 39079, dunque nessun dubbio sulla sua identificazione;
- l'obbligo che ne deriva a carico del si fonda quindi su un titolo giudiziale (il CP_1 verbale di separazione consensuale omologato) ed è senz'altro di facile e pronta liquidazione, poiché il quantum è determinabile sulla base del contratto di mutuo;
- a questo proposito, va sottolineato che l'opposto non ha in questa sede svolto alcuna specifica contestazione sulla quantificazione delle somme effettuata dall'opponente, mentre quelle relative alla asserita indeterminabilità dell'importo di volta in volta dovuto alla CP_3 sono del tutto generiche ed evidentemente pretestuose;
- neppure ha contestato il proprio inadempimento, essendo d'altra parte documentato che le rate da settembre 2023 a maggio 2024 siano state anticipate dalla Parte_1
Alla luce di quanto sopra, a fronte del credito di € 20.079,98 vantato da
[...]
e portato dal decreto ingiuntivo oggi opposto, sussiste un controcredito in CP_1 capo a pari a complessivi € 20.229,74. Parte_1
Si è detto che con la comparsa costitutiva, ha a sua volta sollevato CP_1 un'eccezione di compensazione, chiedendo che, laddove venisse ritenuto sussistente il controcredito fatto valere dalla controparte, si tenga conto di un ulteriore credito da lui vantato nei confronti di quest'ultima, a titolo di spese legali liquidate in suo favore nella sentenza n. 939/23 del Giudice di Pace di Reggio Emilia, pari a € 3.183,06.
5 Contrariamente a quanto sostenuto dalla l'eccezione è Parte_1 ammissibile in quanto conseguente alle difese svolte nell'opposizione ed è stata formulata nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata. Essa è anche fondata, in quanto il credito risulta documentato e non è stato contestato, neppure genericamente, dall'opponente, che si è limitata a dedurre di vantare sempre e comunque maggiori crediti nei confronti del per oltre € 136.000,00, ma senza CP_1 formulare espressa eccezione di compensazione al riguardo (se non con riferimento alla somma di € 20.229,74). In definitiva, quindi:
- vanta nei confronti della un credito di € CP_1 Parte_1
20.079,98 in linea capitale di cui al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, oltre a un credito di € 3.183,06, in forza della sentenza n. 939/23 del Giudice di Pace di Reggio Emilia;
- la vanta nei confronti del un credito di € Parte_1 CP_1
20.229,74 per titoli meglio descritti sopra. Dunque, il decreto ingiuntivo va senz'altro revocato e, operando la compensazione fra le reciproche poste di debito/credito, l'opponente va condannata a pagare all'opposto la somma di € 3.033,30, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. 4. Considerato l'esito della lite e l'articolato contenzioso in essere tra le parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite. A ciò consegue l'infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza eccezione disattesa, ACCOGLIE le opposizioni nei termini sopra indicati e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 440/24 di questo Tribunale;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposto la somma € 3.033,30, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente; DICHIARA l'integrale compensazione delle spese di lite. Così deciso a Reggio Emilia il 03/04/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Francesca Malgoni
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