TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2164/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocatessa Stefania Schiava
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL L.R.P.T. Controparte_1
-resistente-
avente ad oggetto: retribuzione feriale;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di chiedere il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto, nonché la conseguente condanna della stessa al CP_2
Pag. 1 a 9 pagamento delle differenze stipendiali maturate dal luglio 2007 al dicembre 2013, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
1.1 A sostegno della domanda, ha esposto di essere dipendente della
[...]
dal 13/9/1991, con mansione di operatore d'esercizio Controparte_1
(parametro, dapprima, 158, poi 175, infine 183 del CCNL Autoferrotranvieri); che,
a seguito di accordi intervenuti tra l'Azienda resistente e le organizzazioni sindacali nel febbraio 2007, è stato istituito, in sostituzione dei trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l'Elemento Retributivo Aziendale Sostitutivo;
che, in particolare, in data 20/02/2007, venivano approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive, differenziate in quota A e quota B;
che, tuttavia, le indicate voci retributive – unitamente alla “indennità turni avvicendati” (pari ad € 0,52 giornaliere) – non sono mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite godute dal ricorrente, periodi durante i quali il dipendente ha ricevuto una retribuzione corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri.
2. Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio (effettuata a mezzo pec in data 10/2/2025), non si è costituita l'odierna parte resistente, sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
3. La domanda è fondata nei termini che seguono.
4. Il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109 c.c., comma 2, c.c. e dall'art. 10, comma 1, d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1 della direttiva 2003/88/CE, quanto al diritto comunitario.
4.1. La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
Pag. 2 a 9 viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte Giustizia UE, sez. I, 15/09/2011, n. 155).
4.2. Facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la Corte di
Cassazione ha affermato che sussiste una nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE (Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2020, n. 22401).
5. Ciò posto, nel caso di specie, è incontestato che le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (ERAS A e ERAS B) siano state corrisposte al ricorrente in via continuativa in costanza del rapporto di lavoro e siano intrinsecamente connesse o alla esecuzione delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate o alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse.
5.1. Dagli atti di causa, in particolare, emerge che la quota A è composta dalla sommatoria delle seguenti voci retributive di secondo livello, per quel che concerne il personale avente la qualifica rivestita dal ricorrente: indennità sost. trasferta giornaliera, agente unico tipo B, nuova ind. di presenza a ore.
5.2. La quota B, invece, era costituita, in un primo momento, dalla media ponderata, per settore e profilo professionale, delle diarie e delle trasferte, depurate
Pag. 3 a 9 del 20% e percepite dal personale in servizio alla data del 31/12/2005 (cfr. tabelle del 20/02/2007, allegate all'ipotesi di accordo del 13/02/2007); mentre, con accordo del 17/10/2011, si è stabilita una modifica sia del valore, sia delle modalità di corresponsione della quota “B” dell'ERAS, prevedendosi, in particolare, la decurtazione, secondo il meccanismo indicato nell'accordo medesimo, nel caso di presenza di somme maturate a titolo di diarie e trasferte (ossia: moltiplicazione, mese per mese, del numero dei giorni lavorati nel mese precedente per il valore dell'ERAS B – c.d. –, aumento del 20% del prodotto ottenuto e, Parte_2
dal totale così calcolato, sottrazione del valore accumulo trasferte).
5.3. In ogni caso, non è controverso tra le parti che non si tratta, di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla retribuzione feriale.
5.4. Con specifico riguardo all'indennità di trasferta, in relazione alla quale potrebbe in astratto ipotizzarsi tale finalità di ristoro di spese occasionali o accessorie, deve rilevarsi che essa è tuttavia da escludersi con riferimento al caso concreto. Il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc. (Tribunale Taranto, sez. lav., 05/10/2021, n. 2185).
Pag. 4 a 9 5.5. Nel caso di specie, non può essere negata la natura retributiva della indennità di trasferta giornaliera, posto che non è contestata la sistematicità e comunque la non occasionalità della corresponsione della stessa.
5.6. Analoghi rilievi valgono per l'indennità di presenza (ugualmente ricompresa nel calcolo della quota A dell'ERAS): invero, detta indennità, nella sostanza, fa parte della retribuzione normale del lavoratore risultando correlata alla di lui mera presenza in servizio, laddove si è visto sopra che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro;
non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore (così Corte d'appello Bari, sez. lav., sent. n. 17/2025).
5.7. Deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la piena computabilità, nella retribuzione feriale, dell' Pt_2
5.8. Quanto alla voce “indennità turni avvicendati”, è opportuno premettere che il CCNL Autoferrotranvieri (dapprima l'art. 10 del CCNL del 12.3.1980 e poi il
CCNL del 27.11.2000) esclude che, nel computo della retribuzione da corrispondere durante il periodo di fruizione delle ferie, possano rientrare le indennità ed i premi saltuari e variabili legati ad effettive e/o particolari prestazioni.
5.9. La “indennità turni avvicendati”, istituita dall'accordo nazionale del
21.5.1981 (inizialmente in misura pari a £. 500 per ogni giornata di effettiva prestazione e, successivamente, aggiornata ad € 0,52 giornaliere), non appare, tuttavia, inquadrabile tra le suddette indennità “saltuarie”.
5.10. Si tratta, invero, di una voce retributiva che, come emerge dall'esame delle buste paga versate in atti, è sempre stata corrisposta al ricorrente in via continuativa e sistematica in costanza del rapporto di lavoro e deve ritenersi intrinsecamente connessa alla esecuzione delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate ed alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse.
Pag. 5 a 9 5.11. Del resto, anche in tal caso non si tratta di elemento retributivo diretto esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, sì da potersi ritenere non computabile nella retribuzione feriale.
5.12. Come stabilito da recente giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Cosenza, sez. lav., sent. n. 2065/2024; nonché Trib. Napoli, sent. n. 5054/2021), le cui motivazioni si richiamano in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., l'indennità in esame è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili, circostanza che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che la ricorrente è tenuta ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante alla lavoratrice, per ogni giornata di effettiva presenza. La voce in esame appare, pertanto, connessa all'espletamento delle mansioni affidate alla ricorrente e va, dunque, a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse, divenendo, dunque, assimilabile a quelle integrazioni collegate alle qualifiche professionali che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
5.13. Deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale, anche della “indennità turni avvicendati”.
5.14. Di conseguenza, parte resistente deve essere condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, le relative differenze retributive.
6. In ordine al quantum debeatur, le somme rivendicate dal ricorrente devono essere contenute nel limite delle quatto settimane annuali (28 giorni) di ferie spettanti al lavoratore.
6.1. Richiamando, in questa sede, le motivazioni rese da Corte d'appello di
Catanzaro – sez. lav. (sent. n. 692/2024) e la giurisprudenza ivi citata, occorre, infatti, operare una distinzione tra i giorni di ferie annuali minimi di quattro settimane garantiti per legge e i giorni eccedenti eventualmente previsti dalla
Pag. 6 a 9 contrattazione collettiva (come nel caso di specie, in cui il CCNL
Autoferrotranvieri stabilisce che il lavoratore ha diritto ad un numero di giorni di ferie superiore ai 28 giorni annuali – cfr. artt. 10 CCNL 12.3.1980, 5 CCNL
27.11.2000, 1 accordo interconfederale 27.7.1978, 29 CCNL 28.11.2015 e 16
CCNL 23.7.1976): nell'un caso, la retribuzione da erogare al lavoratore deve coincidere con quella che percepisce nei giorni di normale occupazione, mentre, nel secondo caso, questa deve avvicinarsi quanto più possibile a quella fruita normalmente dal lavoratore, in modo da non costituire un deterrente al godimento del diritto alle ferie, diritto irrinunciabile del lavoratore.
6.2. Solo nella seconda ipotesi, dunque, l'eventuale contrarietà a tale principio delle disposizioni della contrattazione collettiva che prevedano una base di calcolo diversa dalla retribuzione ordinaria normalmente erogata al prestatore, va valutata in concreto, avuto riguardo all'effettiva incidenza della decurtazione rispetto al normale trattamento. In tale ottica, pertanto, l'impatto che la mancata fruizione della singola voce retributiva nel periodo di godimento delle ferie ha sul piano teleologico (ossia, in termini di disincentivo del lavoratore alla fruizione delle ferie) riguarda solo i giorni di ferie che esulano dal periodo stabilito dalla legge.
6.3. In definitiva, è solo per i giorni eccedenti il numero di 28 che va valutata l'incidenza dell'esclusione della voce retributiva in esame sul diritto del lavoratore alla fruizione delle ferie annuali.
6.4. Fatta tale precisazione, deve evidenziarsi che – nel caso di specie – manca l'allegazione e la prova che la esclusione dell'ERAS dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale non garantisce – per i giorni eccedenti il numero di 28 – una retribuzione sufficiente ad assicurare al ricorrente una esistenza libera e dignitosa e costituisce, quindi, un disincentivo alla fruizione delle ferie, non trovando la predetta circostanza alcun riscontro negli atti (in analoga fattispecie, Cassazione civile sez. lav., 23/06/2022, n.20216).
6.5. Le somme dovute dalla resistente devono essere, pertanto, parametrate sui giorni di ferie effettivamente goduti dal ricorrente, non eccedenti i 28 giorni annui,
Pag. 7 a 9 così come risultanti dal prospetto di calcolo versato in atti, relativo al periodo luglio
2007 – dicembre 2013.
6.6. Il fatto che la pretesa creditoria si arresti a dicembre 2013, inoltre, rende irrilevante, nel caso in esame, la circostanza che, a far data dal 1° luglio 2022, l'art. 4, comma 2, del Verbale di Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL
Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità TPL) del 10.5.2022 (doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente) ha previsto l'istituzione, di una nuova “indennità retribuzione ferie”, pari ad € 8,00 giornalieri, da corrispondere al lavoratore nelle giornate di ferie, destinata a sostituire e assorbire ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni.
6.7. La disposizione contrattuale appena richiamata, infatti, non è destinata a trovare applicazione all'odierna fattispecie.
7. Epurato, dunque, il conteggio del ricorrente dalle somme che, alla stregua delle precedenti riflessioni, non sono dovute, al lavoratore deve essere riconosciuta,
a titolo di differenze retributive, la somma complessiva di € 4.306,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo, tenendo conto, per l'ERAS
A, di un valore pari ad € 19,16 giornaliere;
per l' , di un importo pari ad € Pt_2
14,43 giornaliere fino al 2011 ed € 12,21 giornaliere dal 2012 in poi;
per l'indennità turni avvicendati, di una somma pari ad € 0,52 giornaliere (come indicato anche nelle buste paga prodotte dal ricorrente), sempre nel limite di 28 giorni di ferie annue.
8. Alla luce di quanto esposto, la domanda deve essere accolta nei termini appena indicati.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia della causa, del suo valore (€ 4.306,95, in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque,
Pag. 8 a 9 in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un valore prossimo ai minimi tariffari, alla luce dei profili di serialità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la contumacia della parte resistente;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 4.306,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.148,50, di cui € 118,50 per esborsi ed € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 19/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2164/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocatessa Stefania Schiava
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL L.R.P.T. Controparte_1
-resistente-
avente ad oggetto: retribuzione feriale;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di chiedere il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto, nonché la conseguente condanna della stessa al CP_2
Pag. 1 a 9 pagamento delle differenze stipendiali maturate dal luglio 2007 al dicembre 2013, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
1.1 A sostegno della domanda, ha esposto di essere dipendente della
[...]
dal 13/9/1991, con mansione di operatore d'esercizio Controparte_1
(parametro, dapprima, 158, poi 175, infine 183 del CCNL Autoferrotranvieri); che,
a seguito di accordi intervenuti tra l'Azienda resistente e le organizzazioni sindacali nel febbraio 2007, è stato istituito, in sostituzione dei trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l'Elemento Retributivo Aziendale Sostitutivo;
che, in particolare, in data 20/02/2007, venivano approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive, differenziate in quota A e quota B;
che, tuttavia, le indicate voci retributive – unitamente alla “indennità turni avvicendati” (pari ad € 0,52 giornaliere) – non sono mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite godute dal ricorrente, periodi durante i quali il dipendente ha ricevuto una retribuzione corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri.
2. Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio (effettuata a mezzo pec in data 10/2/2025), non si è costituita l'odierna parte resistente, sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
3. La domanda è fondata nei termini che seguono.
4. Il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109 c.c., comma 2, c.c. e dall'art. 10, comma 1, d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1 della direttiva 2003/88/CE, quanto al diritto comunitario.
4.1. La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
Pag. 2 a 9 viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte Giustizia UE, sez. I, 15/09/2011, n. 155).
4.2. Facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la Corte di
Cassazione ha affermato che sussiste una nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE (Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2020, n. 22401).
5. Ciò posto, nel caso di specie, è incontestato che le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (ERAS A e ERAS B) siano state corrisposte al ricorrente in via continuativa in costanza del rapporto di lavoro e siano intrinsecamente connesse o alla esecuzione delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate o alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse.
5.1. Dagli atti di causa, in particolare, emerge che la quota A è composta dalla sommatoria delle seguenti voci retributive di secondo livello, per quel che concerne il personale avente la qualifica rivestita dal ricorrente: indennità sost. trasferta giornaliera, agente unico tipo B, nuova ind. di presenza a ore.
5.2. La quota B, invece, era costituita, in un primo momento, dalla media ponderata, per settore e profilo professionale, delle diarie e delle trasferte, depurate
Pag. 3 a 9 del 20% e percepite dal personale in servizio alla data del 31/12/2005 (cfr. tabelle del 20/02/2007, allegate all'ipotesi di accordo del 13/02/2007); mentre, con accordo del 17/10/2011, si è stabilita una modifica sia del valore, sia delle modalità di corresponsione della quota “B” dell'ERAS, prevedendosi, in particolare, la decurtazione, secondo il meccanismo indicato nell'accordo medesimo, nel caso di presenza di somme maturate a titolo di diarie e trasferte (ossia: moltiplicazione, mese per mese, del numero dei giorni lavorati nel mese precedente per il valore dell'ERAS B – c.d. –, aumento del 20% del prodotto ottenuto e, Parte_2
dal totale così calcolato, sottrazione del valore accumulo trasferte).
5.3. In ogni caso, non è controverso tra le parti che non si tratta, di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla retribuzione feriale.
5.4. Con specifico riguardo all'indennità di trasferta, in relazione alla quale potrebbe in astratto ipotizzarsi tale finalità di ristoro di spese occasionali o accessorie, deve rilevarsi che essa è tuttavia da escludersi con riferimento al caso concreto. Il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc. (Tribunale Taranto, sez. lav., 05/10/2021, n. 2185).
Pag. 4 a 9 5.5. Nel caso di specie, non può essere negata la natura retributiva della indennità di trasferta giornaliera, posto che non è contestata la sistematicità e comunque la non occasionalità della corresponsione della stessa.
5.6. Analoghi rilievi valgono per l'indennità di presenza (ugualmente ricompresa nel calcolo della quota A dell'ERAS): invero, detta indennità, nella sostanza, fa parte della retribuzione normale del lavoratore risultando correlata alla di lui mera presenza in servizio, laddove si è visto sopra che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro;
non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore (così Corte d'appello Bari, sez. lav., sent. n. 17/2025).
5.7. Deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la piena computabilità, nella retribuzione feriale, dell' Pt_2
5.8. Quanto alla voce “indennità turni avvicendati”, è opportuno premettere che il CCNL Autoferrotranvieri (dapprima l'art. 10 del CCNL del 12.3.1980 e poi il
CCNL del 27.11.2000) esclude che, nel computo della retribuzione da corrispondere durante il periodo di fruizione delle ferie, possano rientrare le indennità ed i premi saltuari e variabili legati ad effettive e/o particolari prestazioni.
5.9. La “indennità turni avvicendati”, istituita dall'accordo nazionale del
21.5.1981 (inizialmente in misura pari a £. 500 per ogni giornata di effettiva prestazione e, successivamente, aggiornata ad € 0,52 giornaliere), non appare, tuttavia, inquadrabile tra le suddette indennità “saltuarie”.
5.10. Si tratta, invero, di una voce retributiva che, come emerge dall'esame delle buste paga versate in atti, è sempre stata corrisposta al ricorrente in via continuativa e sistematica in costanza del rapporto di lavoro e deve ritenersi intrinsecamente connessa alla esecuzione delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate ed alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse.
Pag. 5 a 9 5.11. Del resto, anche in tal caso non si tratta di elemento retributivo diretto esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, sì da potersi ritenere non computabile nella retribuzione feriale.
5.12. Come stabilito da recente giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Cosenza, sez. lav., sent. n. 2065/2024; nonché Trib. Napoli, sent. n. 5054/2021), le cui motivazioni si richiamano in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., l'indennità in esame è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili, circostanza che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che la ricorrente è tenuta ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante alla lavoratrice, per ogni giornata di effettiva presenza. La voce in esame appare, pertanto, connessa all'espletamento delle mansioni affidate alla ricorrente e va, dunque, a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse, divenendo, dunque, assimilabile a quelle integrazioni collegate alle qualifiche professionali che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
5.13. Deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale, anche della “indennità turni avvicendati”.
5.14. Di conseguenza, parte resistente deve essere condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, le relative differenze retributive.
6. In ordine al quantum debeatur, le somme rivendicate dal ricorrente devono essere contenute nel limite delle quatto settimane annuali (28 giorni) di ferie spettanti al lavoratore.
6.1. Richiamando, in questa sede, le motivazioni rese da Corte d'appello di
Catanzaro – sez. lav. (sent. n. 692/2024) e la giurisprudenza ivi citata, occorre, infatti, operare una distinzione tra i giorni di ferie annuali minimi di quattro settimane garantiti per legge e i giorni eccedenti eventualmente previsti dalla
Pag. 6 a 9 contrattazione collettiva (come nel caso di specie, in cui il CCNL
Autoferrotranvieri stabilisce che il lavoratore ha diritto ad un numero di giorni di ferie superiore ai 28 giorni annuali – cfr. artt. 10 CCNL 12.3.1980, 5 CCNL
27.11.2000, 1 accordo interconfederale 27.7.1978, 29 CCNL 28.11.2015 e 16
CCNL 23.7.1976): nell'un caso, la retribuzione da erogare al lavoratore deve coincidere con quella che percepisce nei giorni di normale occupazione, mentre, nel secondo caso, questa deve avvicinarsi quanto più possibile a quella fruita normalmente dal lavoratore, in modo da non costituire un deterrente al godimento del diritto alle ferie, diritto irrinunciabile del lavoratore.
6.2. Solo nella seconda ipotesi, dunque, l'eventuale contrarietà a tale principio delle disposizioni della contrattazione collettiva che prevedano una base di calcolo diversa dalla retribuzione ordinaria normalmente erogata al prestatore, va valutata in concreto, avuto riguardo all'effettiva incidenza della decurtazione rispetto al normale trattamento. In tale ottica, pertanto, l'impatto che la mancata fruizione della singola voce retributiva nel periodo di godimento delle ferie ha sul piano teleologico (ossia, in termini di disincentivo del lavoratore alla fruizione delle ferie) riguarda solo i giorni di ferie che esulano dal periodo stabilito dalla legge.
6.3. In definitiva, è solo per i giorni eccedenti il numero di 28 che va valutata l'incidenza dell'esclusione della voce retributiva in esame sul diritto del lavoratore alla fruizione delle ferie annuali.
6.4. Fatta tale precisazione, deve evidenziarsi che – nel caso di specie – manca l'allegazione e la prova che la esclusione dell'ERAS dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale non garantisce – per i giorni eccedenti il numero di 28 – una retribuzione sufficiente ad assicurare al ricorrente una esistenza libera e dignitosa e costituisce, quindi, un disincentivo alla fruizione delle ferie, non trovando la predetta circostanza alcun riscontro negli atti (in analoga fattispecie, Cassazione civile sez. lav., 23/06/2022, n.20216).
6.5. Le somme dovute dalla resistente devono essere, pertanto, parametrate sui giorni di ferie effettivamente goduti dal ricorrente, non eccedenti i 28 giorni annui,
Pag. 7 a 9 così come risultanti dal prospetto di calcolo versato in atti, relativo al periodo luglio
2007 – dicembre 2013.
6.6. Il fatto che la pretesa creditoria si arresti a dicembre 2013, inoltre, rende irrilevante, nel caso in esame, la circostanza che, a far data dal 1° luglio 2022, l'art. 4, comma 2, del Verbale di Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL
Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità TPL) del 10.5.2022 (doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente) ha previsto l'istituzione, di una nuova “indennità retribuzione ferie”, pari ad € 8,00 giornalieri, da corrispondere al lavoratore nelle giornate di ferie, destinata a sostituire e assorbire ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni.
6.7. La disposizione contrattuale appena richiamata, infatti, non è destinata a trovare applicazione all'odierna fattispecie.
7. Epurato, dunque, il conteggio del ricorrente dalle somme che, alla stregua delle precedenti riflessioni, non sono dovute, al lavoratore deve essere riconosciuta,
a titolo di differenze retributive, la somma complessiva di € 4.306,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo, tenendo conto, per l'ERAS
A, di un valore pari ad € 19,16 giornaliere;
per l' , di un importo pari ad € Pt_2
14,43 giornaliere fino al 2011 ed € 12,21 giornaliere dal 2012 in poi;
per l'indennità turni avvicendati, di una somma pari ad € 0,52 giornaliere (come indicato anche nelle buste paga prodotte dal ricorrente), sempre nel limite di 28 giorni di ferie annue.
8. Alla luce di quanto esposto, la domanda deve essere accolta nei termini appena indicati.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia della causa, del suo valore (€ 4.306,95, in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque,
Pag. 8 a 9 in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un valore prossimo ai minimi tariffari, alla luce dei profili di serialità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la contumacia della parte resistente;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 4.306,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.148,50, di cui € 118,50 per esborsi ed € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 19/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 9 a 9