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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3828 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
IA IT, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 809/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto INDEBITO SOGGETTIVO - INDEBITO OGGETTIVO, pendente
TRA (n. 9/2017 – Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore) (P.IVA. e C.F. ), con P.IVA_1 sede legale in Mercato San Severino (SA) alla Via Materdomini, n. 27, in persona dei Curatori, Avv. Francesco SCUTIERO (C.F.
, nato a [...] il [...], e C.F._1
Dott. (C.F. ) nato ad Controparte_1 C.F._2
NO (SA) il 18/11/1967, rappresentato, assistito e difeso, in virtù di procura in atti e provvedimento autorizzativo reso dal G.D., Dott.ssa Bianca Manuela LONGO, in data 20/12/2019, dall'Avv. Giuseppe CARUSO (C.F. ), presso il C.F._3 cui studio in Napoli, Centro Direzionale, Is. C/2, elettivamente domicilia ATTORE E
Controparte_2
(P.IVA e C.F. ) in persona del
[...] P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, dott. , con Controparte_3 sede in Milano (MI), via Meravigli n. 7, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. Fabio Marelli (C.F. , Marco Monaco (C.F. C.F._4
e RO NA (C.F. C.F._5
, con studio in Milano (MI), via Agnello n. 12, C.F._6 elettivamente domiciliati presso lo studio e la persona dell'avv. Massimiliano Monaco, in Cava de' Tirreni (SA), via Guerritore n. 34 CONVENUTO
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza dell'11/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, il della Parte_1 società premetteva quanto segue: Parte_1
- il fallimento della società era stato dichiarato con sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 07/02/2017;
- il fallimento era stato preceduto dalla presentazione, in data 29/01/2016, di ricorso per Concordato Preventivo;
- il 30/01/2016 era stato pubblicato/iscritto nel Registro delle Imprese, ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo ex art. 161 co. 6 L.F. (c.d. “in bianco”);
- il Tribunale, con decreto del 19/02/2016 aveva concesso il termine di 60 gg. per il deposito della Proposta del Piano e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 co. 2 e 3 L.F.;
- il predetto ricorso era stato, successivamente, rinunciato (con presentazione, in data 06/07/2016, di un secondo ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo ex artt. 161 e 186 bis L.F., comprensivo della Proposta, del Piano e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 co. 2 e 3 della L.F.);
- il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Fallimentare, esaminato il “nuovo” ricorso depositato, con decreto del 26/07/2016, aveva ammesso la società Parte_1 alla procedura di Concordato Preventivo, nominando Commissario Giudiziale, l'Avv. Vincenzo;
- con successivo decreto del 07/02/2017, il Tribunale aveva disposto la revoca dell'ammissione alla procedura concorsuale minore, dichiarando, contestualmente, il fallimento della società: era stato nominato Giudice
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Delegato il Dott. Mario Fucito e Curatori, l'Avv. Francesco Scutiero ed il Dott. ; Controparte_1
- dalla documentazione acquisita dai Curatori erano emersi i seguenti pagamenti effettuati dalla società Parte_1 in favore della
[...] Controparte_2
e precisamente: CP_2 Controparte_2
• in data 24/05/2016, bonifico di € 54.900,00, relativo al saldo della fattura n. 214 del 23/05/2016;
• in data 03/06/2016, bonifico di € 24.400,00, relativo al saldo della fattura n. 222 del 30/05/2016;
• in data 10/06/2016, bonifico di € 28.060,00, relativo al saldo della fattura n. 228 del 07/06/2016;
• in data 23/06/2016, bonifico di € 28.060,00, relativo al saldo della fattura n. 248 del 20/06/2016.
Tanto premesso in fatto, il agiva Parte_1 in giudizio per ottenere la restituzione delle somme pagate dalla Fallita “in bonis”, perché effettuati sine causa ex art. 2033 c.c., non essendo stata svolta da parte dell'odierna convenuta alcuna attività/prestazione in favore della fallita oppure, in subordine, in virtù del combinato disposto previsto dagli artt. 44, 45 e 169 L.F., perché inefficaci, in quanto effettuati dopo la presentazione del primo ricorso di concordato ex art. 161 co. 6 L.F. (Iscritto presso la CCIAA in data 30/01/2016) in favore della
[...]
Controparte_2
Eccepiva, in subordine, l'inadempimento grave della prestazione nonché l'errata e non conforme esecuzione del mandato e quindi della relativa prestazione, dimostratasi “assolutamente inadeguata ed inidonea” allo scopo. In via ulteriormente subordinata, eccepiva che gli atti dispositivi sopra indicati erano, in ogni caso, inefficaci ai sensi e per gli effetti di quanto rubricato agli art. 44, 45 e 169 della L.F., poiché compiuti dopo la presentazione/iscrizione della prima domanda di concordato ex art. 161 co. 6 L.F. del 30/01/2016 dal momento che, anche alla procedura di concordato preventivo, e a maggior ragione nell'ipotesi di procedura di concordato con “riserva”, alla stregua dell'applicazione dell'art. 161 sesto comma cod. proc. civ., doveva applicarsi il principio in base al quale devono ritenersi inefficaci o inopponibili alla stessa procedura (ed al fallimento che alla stessa consegua), i pagamenti effettuati dal debitore
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 concordatario in favore dei suoi creditori al di fuori del piano concordatario e comunque in violazione della par conditio creditorum e ciò a prescindere che tali pagamenti siano effettuati nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di concordato e la sua omologa o solo successivamente a quest'ultima (e ciò può affermarsi anche a prescindere dal riconoscimento dell'applicabilità o meno dell'art. 44 L.F. anche alla procedura di concordato preventivo). Aggiungeva che il fallimento era stato dichiarato in consecuzione al concordato preventivo e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “ove al concordato preventivo faccia seguito il fallimento, il susseguirsi delle due procedure darà luogo ad una procedura unitaria il cui inizio deve essere individuato nella prima, dalla quale decoreranno i termini per l'esercizio dell'azione revocatoria anche nell'ipotesi in cui tra concordato e fallimento vi sia uno iato temporale, in quanto costituiscono entrambi manifestazione di un'unica situazione di crisi dell'impresa”. Con la conseguenza che tutti i pagamenti effettuati a far data dal 30/01/16 in favore della società convenuta, in violazione della par condicio creditorum, dovranno essere dichiarati inefficaci ex artt. 44, 45 e 169 L.F.
Parte attrice concludeva, pertanto, chiedendo: 1) di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2033 c.c., che i pagamenti effettuati dalla fallita in favore della
[...] erano stati Controparte_2 effettuati sine causa; 2) di accertare e dichiarare l'inadempimento della
[...]
Controparte_2 Controparte_2 rispetto alle eventuali obbligazioni assunte, così come indicate nelle fatture emesse;
3) di accertare e dichiarare l'inefficacia ex artt. 44, 45 e 169 della L.F. dei pagamenti effettuati dalla Parte_1 in favore della Controparte_2 dopo il deposito/pubblicazione
[...]
(30/01/2016) della domanda di ammissione al concordato preventivo ex art. 161 co. 6 L.F. ed in palese violazione della par condicio creditorum per l'importo complessivo di € 135.420,00; 4) di condannare la convenuta alla restituzione in favore del
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 fallimento delle somme indebitamente (ex art. 2033 c.c.) e/o illegittimamente (ex art. 44 L.F.) percepite, oltre gli interessi maturati e maturandi a far data dal singolo pagamento fino al soddisfo;
5) di condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.
In data 28/5/2020, si costituiva la
[...]
premettendo quanto Controparte_2 segue:
- la – partecipata dai signori Controparte_4
(35%), (31%), Parte_2 Parte_3 Parte_4
(17%) e (17%) – operava
[...] Parte_5 storicamente nel settore della distribuzione dei prodotti petroliferi, sin dal 1968. La sua attività si svolgeva per lo più in due settori, il settore cd. extrarete, consistente nella distribuzione e vendita di idrocarburi a clienti industriali e di servizi, all'interno dell'opificio di proprietà della società. A questo si aggiungeva il settore “rete”, consistente nella distribuzione di carburante al dettaglio, mediante n. 24 impianti di distribuzione carburante, concessi in comodato d'uso, ovvero in affitto, a singoli gestori cui somministrava il carburante;
- dalla fine del 2014, la società andava incontro a difficoltà finanziarie, per lo più dipese da una riduzione degli affidamenti bancari e dei fornitori di idrocarburi, cui si erano aggiunte rilevanti perdite su crediti verso clienti, con pesanti ripercussioni economiche nei principali contratti di fornitura;
- a seguito del verificarsi di una crisi finanziaria, la società, in data 29/1/2016, depositava un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo “in bianco”, ai sensi dell'art 161, co. 6., l.fall., prospettando una procedura di stampo prettamente liquidatorio, volta dunque alla dismissione dell'attivo patrimoniale per il pagamento dei creditori;
- il Tribunale, a seguito della disamina della richiesta, concedeva termine di soli sessanta giorni per il deposito del piano, della proposta e della documentazione ex art 161, co. 2-3, l.fall., e dunque fino al 22/4/2016. Ciò in quanto, alla data della presentazione della domanda di concordato
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 preventivo, era già stata presentata una istanza di fallimento da parte di un creditore della società, in ossequio a quanto previsto dall'art. 161, ult. co., l.fall.;
- successivamente, in data 20/4/2016, in prossimità dello scadere del termine, la società aveva richiesto la concessione di una proroga, accordata dal Tribunale nella misura di ulteriori sessanta giorni, fino al 21/6/2016;
- nelle more del decorso del termine per il deposito della proposta definitiva, corredata dal piano e dalla documentazione prevista dalla legge, la società aveva deciso di “cambiare rotta” a favore di una proposta in continuità diretta, in luogo di un concordato di tipo liquidatorio. Tale diversa prospettiva era dipesa dal reperimento sul mercato di un nuovo investitore, (di seguito anche Controparte_5 Cont
“ ”) che, in data 14/4/2016 aveva acquistato l'80% del capitale sociale di poiché interessata a Parte_1 consentire la piena riattivazione dell'attività produttiva e commerciale della società che, in precedenza, era andata riducendosi, rinunciando dapprima al settore “extra-rete” e poi riducendo fortemente anche il settore “rete”; Cont
- l'impegno di , quale nuovo socio di maggioranza, nell'ambito del piano di concordato, consisteva nell'immissione di nuova finanza nella società e nel favorire la costituzione di nuove partnership con nuovi contratti di fornitura del prodotto petrolifero particolarmente vantaggiosi, tali da consentire anche la riattivazione del settore “extra-rete”;
- nel fare ciò, il socio di maggioranza si impegnava, subordinatamente all'omologa del concordato a:
• un apporto finanziario fino a 3 milioni di euro, per far fronte al pagamento dei creditori privilegiati, nella forma di un aumento di capitale ovvero di finanziamento soci;
• garantire da subito l'impegno assunto mediante un vincolo di destinazione sull'intero patrimonio aziendale fino al 31/12/2017;
• il sostegno finanziario per le spese di giustizia a carico della società nell'ambito della procedura di concordato preventivo;
- un simile cambiamento determinava un notevole aggravio di impegno e la necessità di specifiche competenze
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 professionali, per convertire un piano di stampo liquidatorio, volto alla cessione di tutto l'attivo patrimoniale della società per il ripianamento delle passività pregresse, in un piano volto a ristrutturare il passivo e consentire alla società di mantenersi attiva sul mercato;
- in questo contesto, in data 24/5/2016, la società si era Contr rivolta ad , nota società di revisione e consulenza, per essere coadiuvata nella predisposizione di un piano industriale per il quinquennio 2016-2021, a corredo della rinnovata proposta di concordato in continuità;
- RSM, pertanto, sostituendosi ai precedenti consulenti, aveva avviato la propria attività, potendo disporre di tempi molto ristretti, essendo già decorso buona parte del termine concesso dal Tribunale;
- la complessa attività di predisposizione di una proposta di concordato in continuità non poté essere ultimata in tempo utile per il rispetto del termine assegnato e, pertanto, la società si vide costretta a richiede una ulteriore proroga del termine;
- in particolare, il mancato deposito del piano e della proposta entro l'originario termine, già prorogato una volta, era dipeso dalle comprovate complessità dell'atto notarile impositivo del vincolo di destinazione immobiliare sui beni del nuovo socio di maggioranza, posto a garanzia del sostegno finanziario promesso nell'ambito del piano concordatario, in regime di continuità aziendale. Più specificamente, avevano ritardato il perfezionamento dell'atto la soluzione di questioni giuridiche da condividere con il notaio incaricato e l'acquisizione della corredata perizia di stima degli immobili vincolati. Ed infatti, il vincolo di garanzia sui beni del socio di maggioranza era stato apposto solamente in data 28/6/2016, mentre la perizia di stima era stata resa in data 30/6/2016;
- il Tribunale, con provvedimento assunto in camera di consiglio il 27/6/2016, considerate le preclusioni di cui all'art. 161, 10 comma, l.fall. - che non consente ulteriore proroga laddove penda ricorso per fallimento – aveva convocato le parti per l'udienza camerale del 7/7/2016, con avviso che, all'esito, il Tribunale medesimo avrebbe deciso sulla riserva assunta sul fascicolo prefallimentare;
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 - in questo frangente, si inserisce la decisione della società, assunta con il supporto dei legali che la assistevano nella presentazione della domanda di concordato, di rinunciare al primo ricorso, con atto di rinuncia del 5/7/2016, cui era seguito, contestualmente e in pari data, il deposito di una proposta di concordato preventivo “definitiva”, corredata di piano e documentazione richiesta dalla legge;
- veniva quindi depositata la domanda definitiva di concordato, con la proposta e la documentazione di legge, incluso il piano (a cui fa riferimento il business plan redatto dalla società con l'ausilio dell'advisor finanziario ed industriale) munito della relazione di attestazione anche ai sensi dell'art 186-bis l.fall. (ed altresì con riferimento al declassamento dei crediti ipotecari, per la porzione di incapienza dei beni ipotecati, e del debito IVA, per la porzione esorbitante rispetto ai beni vincolati dal privilegio);
- il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, con provvedimento del 26/7/2016;
- successivamente, in data 25/10/2016, il Commissario Giudiziale, con un'ampia relazione, formulava diversi rilievi in merito alla scarsa trasparenza della proposta di concordato preventivo, avanzando plurime e variegate contestazioni di irregolarità che non riguardavano in alcun modo temi di competenza del consulente finanziario;
- il Tribunale, sentite le parti, disponeva la revoca dell'ammissione al concordato preventivo e, separatamente, dichiarava il fallimento della società Parte_1
Tanto premesso, in relazione alla domanda di ripetizione dell'indebito, evidenziava che la prova dell'esistenza di un valido titolo giuridico a fondamento dei pagamenti era resa dalla stessa Contr curatela attrice, la quale aveva prodotto le fatture emesse da , che facevano riferimento alla prestazione di servizi professionali e dal contratto sottoscritto tra le parti in data 24/5/2016, nella pendenza del termine per il deposito della proposta definitiva, a seguito della presentazione di domanda “in bianco”, ma nell'ottica di presentare una proposta di concordato preventivo in continuità, abbandonando l'iniziale impostazione liquidatoria. L'accordo tra le parti prevedeva quale corrispettivo complessivo della prestazione professionale, l'importo di € 215.000,00 oltre iva
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 e il rimborso di eventuali costi e spese per lo svolgimento delle attività, da corrispondersi secondo le seguenti modalità:
- € 40.000,00 oltre iva, al momento della sottoscrizione del contratto, come effettivamente era accaduto con il primo pagamento di € 54.900,00, in data 24/5/2016, a saldo della fattura n. 214 del 23.05.2016;
- € 60.000,00 oltre iva, prima del deposito della documentazione di cui all'art 186-bis l.fall., mediante quattro rate settimanali di € 20.000,00 cadauna, a partire dalla settimana successiva al conferimento dell'incarico, come effettivamente era accaduto con i pagamenti di: € 24.400,00, in data 3/6/2016, a saldo della fattura n. 222 del 30/5/2016; € 28.060,00 in data 10/6/2016, a saldo della fattura n. 228 del 7/6/2016; € 28.060,00 in data 23/6/2016, a saldo della fattura n. 248 del 20/6/2016. Come previsto dal contratto in essere tra le parti, non essendo intervenuta l'omologa del concordato preventivo, non erano stati conseguentemente corrisposti gli ulteriori importi che ad essa erano condizionati. Pertanto, parte convenuta eccepiva che i pagamenti eseguiti mediante bonifico bancario dal conto corrente della società dovevano ricondursi alla corresponsione del corrispettivo pattuito con il contratto di consulenza professionale, considerata anche la corrispondenza di importi e della data di esecuzione. Contr Con riguardo all'eccepito l'inadempimento di all'obbligazione Contr assunta, evidenziava come avesse assunto il ruolo di advisor finanziario della società diversi mesi dopo il deposito della domanda di concordato preventivo “in bianco”, risalente al 29/1/2016 (pubblicata nel Registro Imprese in data 30/1/2016), in concomitanza del verificarsi di avvenimenti successivi che lasciavano presagire la possibilità di abbandonare l'iniziale intenzione di depositare una domanda di concordato di tipo liquidatorio a favore di una proposta in continuità. Solo in questo contesto e, dunque, al mutare della situazione di fatto, con l'ingresso nella compagine sociale del nuovo socio di maggioranza, la società aveva affidato l'incarico Controparte_5 Contr di consulente finanziario ad , per la predisposizione, insieme alla società, di un business plan. L'aver mutato la natura della proposta nella pendenza del termine, non ulteriormente prorogabile, aveva costretto la società, divenuta consapevole di non riuscire a depositare la proposta e la relativa documentazione,
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 a rinunciare alla domanda: si trattava in effetti dell'unica alternativa percorribile per poter presentare la successiva domanda di concordato preventivo “pieno”. Mentre simili determinazioni, di stampo prettamente giuridico e Contr dunque slegate dall'incarico conferito ad , venivano affrontate Contr e decise con l'assistenza dei legali incaricati dalla società, si adoperava per consentire nel più breve tempo possibile il deposito della proposta definitiva di concordato preventivo in continuità. Evidenziava che, il fatto che la prima domanda “in bianco” fosse stata rinunciata, non aveva poi impedito il deposito della proposta definitiva, corredata dal business plan predisposto con l'assistenza Contr di , cui era seguita l'apertura della procedura di concordato preventivo, con la conseguenza che ogni censura inerente all'intervenuta rinuncia della prima domanda di concordato, non Contr poteva certo essere riferibile all'operato di , che aveva avviato la propria attività a favore di solo a far tempo Parte_1 dal finire del mese di maggio 2016, e si era limitata a coadiuvare la società nella predisposizione di un business plan nel più breve tempo possibile, come in effetti era stato. Con riguardo alla revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, evidenziava che l'obbligazione assunta dal prestatore di opera intellettuale era per natura una obbligazione di mezzi e non un'obbligazione di risultato: l'omologa del concordato non rientrava nell'oggetto della prestazione del professionista che abbia accettato di offrire la propria attività di consulenza a favore di una società che si appresti a presentare una domanda di accesso alla procedura. Come per ogni altro professionista intellettuale, ivi compreso Contr l'advisor finanziario, quale era il ruolo assunto da rispetto a vale principio secondo il quale l'obbligazione Parte_1 si considera adempiuta quando l'opera prestata risulti idonea allo scopo, in quanto conforme ai canoni di perizia, diligenza e prudenza, valutati secondo il modello del professionista di media attenzione e preparazione. Aggiungeva che neppure le ragioni sottese al decreto di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, interessavano l'operato Contr dell'advisor finanziario , essendo tale revoca motivata sull'assenza dei nuovi e più vantaggiosi contratti di fornitura che la società si era preposta di concludere, mediante la rete commerciale del nuovo socio maggioritario, contratti che
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 avrebbero generato i flussi finanziari posti alla base della proposta Contr ai creditori, non essendo la a tenere i rapporti con il nuovo socio di maggioranza, né a negoziare i nuovi contratti di fornitura con i potenziali partner commerciali per conto della società. Se, dunque, i futuri contratti di fornitura indicati dalla società per la definizione del business plan, erano stati insufficienti a fondare una proposta di concordato, non rientrava nel compito dell'advisor finanziario ed industriale accertarlo o confermarlo, non svolgendo alcun ruolo di presidio rispetto alle prerogative del ceto creditorio, alla sua corretta informativa e alla par condicio creditorum. Evidenziava, poi, che il contratto di affitto e i collegati contratti di somministrazione e prestazione di servizi con Retitalia erano stati Contr stipulati ben prima del conferimento dell'incarico a e, anzi, ancor prima del deposito della domanda prenotativa di concordato preventivo. Con riguardo all'eccepita inefficacia dei pagamenti ex art 44, 45, 167 e 169 l.fall. perchè effettuati dopo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, in spregio alla par condicio creditorum, la convenuta evidenziava che l'art 44 l.fall. sanziona con l'inefficacia tutti i pagamenti compiuti dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, in quanto eseguiti in pendenza dello spossessamento conseguente alla apertura della procedura, mentre con il deposito della domanda di concordato preventivo, anche in bianco, non si verifica alcuno spossessamento dell'imprenditore dall'attività gestoria della propria impresa, essendo questa solamente soggetta alla vigilanza e al controllo del Commissario Giudiziale e del Tribunale. Non essendo pertanto l'art. 44 l.fall. applicabile nel concordato preventivo. Evidenziava, poi, che la non aveva soddisfatto, con Parte_1
i pagamenti denunciati, un debito sorto anteriormente al deposito della domanda di concordato preventivo, bensì un credito sorto in costanza ed in funzione della procedura, assistito dal rango prededucibile, ai sensi dell'art 111, co. 2, e 167, co. 7, l.fall. e dunque pagabile alla scadenza senza alcun pregiudizio per la massa dei creditori anteriori al deposito della domanda di concordato. Né rileva l'art 45 l.fall. che sancisce l'inopponibilità alla procedura di fallimento, ma anche di concordato preventivo, per effetto del richiamo operato dall'art 169 l.fall., di tutte le formalità eseguite per rendere l'atto opponibile ai terzi. Con riguardo all'inefficacia dei pagamenti sulla scorta dell'art 167
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 , in ragione della supposta natura di atto di straordinaria CP_6 amministrazione, rilevava che il pagamento dei professionisti che coadiuvano l'imprenditore è certamente atto di ordinaria amministrazione, proprio perché funzionale a consentire la presentazione della domanda di concordato, sia essa definitiva o in bianco, e dunque inidoneo a ledere la par condicio creditorum.
Parte convenuta concludeva, pertanto, chiedendo di rigettare tutte le domande svolte dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge.
Parte attrice, nella memoria I termine, eccepiva l'inopponibilità al fallimento del contratto, privo di data certa. Evidenziava, poi, che, nel contratto intercorso fra le parti, nella parte in cui venivano concordati gli onorari, alla convenuta veniva riconosciuto, per l'attività di advisor, il pagamento della somma complessiva di € 215.000,00, da pagarsi nei seguenti termini, ovvero: € 40.000,00 alla firma del contratto, € 60.000,00 prima del deposito della documentazione ex art.186 bis L.F. pagabile in quattro tranche settimanali, € 65.000,00 entro sei mesi dall'omologazione, ovvero, in caso di mancata ammissione al concordato preventivo, secondo i tempi di riparto della procedura fallimentare, € 50.000,00 solamente in caso di omologazione del concordato preventivo, entro 6 mesi dallo stesso. Tuttavia, nonostante quanto pattuito, ossia che il pagamento della somma di € 65.000,00 venisse eseguita solo in caso di omologa e/o in caso di fallimento secondo la tempistica prevista in seno alla procedura concorsuale per la satisfatio dei creditori ammessi, il citato pagamento, pur se in modo parziale, veniva effettuato nonostante il mancato verificarsi della condizione e quindi effettuato sine causa. Pertanto, nel caso in cui non fossero stati ritenuti inefficaci tutti i pagamenti effettuati, dovranno essere dichiarati inefficaci i pagamenti effettuati in data 3/6/2016, dell'importo di € 24.400,00; in data 10/6/2016, dell'importo di € 28.060,00 ed in data 23/6/2016, dell'importo di € 28.060,00, poiché effettuati senza causa, stante anche la circostanza che i detti pagamenti venivano effettuati con degli importi diversi da quelli concordati nel detto contratto.
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Risulta documentalmente provata la stipula, tra le parti, di un contratto di consulenza, in data 23/5/2016, per l'assistenza nella preparazione del piano di ristrutturazione della società
[...]
Parte_1
Parte attrice ha in primo luogo eccepito l'inopponibilità al fallimento del contratto, in quanto privo di data certa. Per sua natura, la data certa non è criterio inteso a indicare il momento in cui un fatto negoziale si è verificato o in cui, comunque, si considera avvenuto. È invece criterio inteso semplicemente a riscontrare l'anteriorità di un fatto (negoziale) rispetto a un altro: nella specie, ciò che rileva è l'anteriorità del documento contrattuale rispetto alla dichiarazione del fallimento di uno dei suoi autori, che non avrebbe potuto efficacemente stipularlo dopo aver perso il potere di disporre dei propri beni in ragione della dichiarazione di fallimento. Ai fini dell'insinuazione allo stato passivo, la data certa ex art. 2704 c.c. assume rilevanza per dimostrare l'anteriorità della scrittura privata rispetto alla dichiarazione di fallimento di uno dei suoi autori, ai soli fini della sua opponibilità alla procedura concorsuale, restando invece affidata alle regole del diritto comune la prova del momento in cui un rapporto contrattuale ha avuto inizio, come pure quella della sua effettiva durata (Cass. 1520/2021). L'eccezione di inopponibilità della scrittura privata a una procedura fallimentare non costituisce, invero, una contestazione né dell'esistenza, né della validità, né dell'efficacia del contratto, bensì, solamente, della asserita relativa anteriorità della scrittura stessa alla dichiarazione di fallimento. Va rilevato che il contratto di consulenza non richiede né la prova scritta ad substantiam né ad probationem, e, pertanto la prova dell'anteriorità della relativa sottoscrizione può essere liberamente fornita anche mediante presunzioni. Nel caso di specie, costituiscono dimostrazione dell'anteriorità del Contr contratto di consulenza tra e la società in bonis alla dichiarazione di fallimento le seguenti circostanze:
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 Contr
- l'indicazione di , nell'ambito del piano di concordato depositato dal , tra i soggetti di cui la società Parte_1 fallita si era avvalsa per la predisposizione della domanda di concordato;
- l'espresso riferimento, nell'ambito della quinta relazione periodica prodotta, non contestata dal , al Parte_1 Contr contratto sottoscritto con e stipulato in data 26 maggio 2016; Contr
- l'effettiva predisposizione, da parte di , del business plan oggetto del contratto;
- la produzione, da parte dello stesso delle fatture Parte_1 Contr emesse da aventi data anteriore alla dichiarazione di fallimento;
delle scritture contabili della società fallita, recanti la relativa registrazione;
la prova dell'avvenuto pagamento da parte della società in bonis, sempre in data anteriore al fallimento, degli importi indicati nelle fatture di Contr
.
Parte attrice eccepisce, poi, il pagamento effettuato sine titulo, chiedendo la restituzione dell'indebito. Il pagamento può ritenersi indebito quando effettuato in esecuzione di un titolo invalido oppure in assenza di un titolo. Secondo l'art. 2033 c.c. chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto a chiederne la restituzione La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21340/2025, ha chiarito i principi sull'onere della prova nell'azione di ripetizione di indebito, ribadendo il principio consolidato secondo cui chi agisce in giudizio (l'attore) deve dimostrare due elementi: l'avvenuto pagamento e la mancanza di una giusta causa, ovvero di una ragione giuridica che giustifichi quel pagamento. Sotto il profilo dell'onere probatorio gravante sull'attore nel giudizio di indebito, esso va assolto in relazione al thema decidendum, ossia al tipo di vizio che rende indebito il pagamento: se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito in base a un titolo nullo, egli deve provare la nullità del titolo;
quando, invece, l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito sine titulo, suo onere è semplicemente quello di allegare l'inesistenza del titolo mentre sarà onere del convenuto quello di dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento.
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 Nel caso di specie, allegata dall'attore l'inesistenza del titolo, il convenuto ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico, provando che i pagamenti erano stati effettuati in forza del valido contratto di consulenza stipulato tra le parti. Con riguardo ai singoli pagamenti, va rilevato che il contratto, all'art. 3 prevedeva un compenso di € 215.000,00, oltre IVA, da pagare e fatturare come segue:
- € 40.000,00, al momento della sottoscrizione del contratto;
- € 60.000,00 prima del deposito della documentazione di cui all'art. 186 l.fall.; tale importo sarà fatturato in 4 tranches settimanali di € 20.000,00 cadauna, a partire dalla prima settimana successiva al conferimento dell'incarico;
- € 65.000,00 entro 6 mesi dall'omologazione, ovvero, in caso di mancata ammissione al concordato preventivo, secondo i tempi di riparto della procedura fallimentare;
- € 50.000,00 solamente in caso di omologazione del concordato preventivo, entro 6 mesi dallo stesso. Nel caso di specie, i pagamenti effettuati risultano i seguenti: Contr
- in data 23 maggio 2016, emetteva la fattura n. 214/2016, in acconto, dell'importo di € 40.000,00 oltre iva e spese anticipate, registrata contabilmente pagata dalla società in data 24 maggio 2016; Contr
- in data 30 maggio 2016, emetteva la fattura n. 222/2016, in acconto, dell'importo di € 20.000,00 oltre iva e spese anticipate, registrata contabilmente in pari data e pagata dalla società in data 3 giugno 2016; Contr
- in data 7 giugno 2016, emetteva la fattura n. 228/2016, in acconto, dell'importo di € 20.000,00 oltre iva e spese anticipate, registrata contabilmente in pari data e pagata dalla società in data 10 giugno 2016; Contr
- in data 20 giugno 2016, emetteva la fattura n. 248/2016, in acconto, dell'importo di € 20.000,00 oltre iva e spese anticipate, registrata contabilmente in pari data e pagata dalla società in data 23 giugno 2016. Tali pagamenti risultano dovuti, in base alle scadenze contrattuali e sono comprensivi di spese e di IVA. Parte attrice ha eccepito l'inadempimento della prestazione da parte della convenuta al fine di ottenere la restituzione di quanto versato. In proposito, va rilevato che la richiesta di restituzione delle
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15 somme versate è inammissibile se non è stata ritualmente e tempestivamente proposta un'azione di risoluzione del contratto per inadempimento. Sollevare una semplice eccezione di inadempimento non è sufficiente per fondare una successiva richiesta restitutoria, che risulta quindi preclusa se avanzata tardivamente. Il nodo centrale della questione, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. ord. 8188/2025), risiede nella distinzione tra l'eccezione di inadempimento e l'azione di risoluzione del contratto. L'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) è uno strumento di difesa: permette a una parte di rifiutare la propria prestazione se la controparte non adempie. Tuttavia, essa ha un effetto meramente paralizzante;
non scioglie il contratto. Per ottenere la restituzione di quanto già pagato, invece, è necessario che il contratto venga sciolto. Questo risultato si ottiene con l'azione di risoluzione (art. 1453 c.c.), una domanda giudiziale specifica volta a terminare il vincolo contrattuale a causa di un grave inadempimento. La domanda di restituzione è una conseguenza diretta della risoluzione: una volta che il contratto è sciolto, le prestazioni eseguite diventano prive di causa e devono essere restituite (art. 2033 c.c.). La domanda di restituzione dell'attore è, pertanto, priva del suo presupposto necessario: una tempestiva e rituale domanda di risoluzione del contratto essendosi l'attore limitato a sollevare un'eccezione di inadempimento, con la conseguenza la richiesta di restituzione deve essere dichiarata inammissibile. Va, a questo punto esaminata l'eccezione di inefficacia dei pagamenti ai sensi e per gli effetti di quanto rubricato agli art. 44, 45 e 169 della L.F., poiché compiuti dopo la presentazione/iscrizione della prima domanda di concordato ex art. 161 co. 6 L.F. del 30/01/2016. Per poter stabilire l'efficacia del credito professionale vantato è necessario che l'incarico sia riconducibile all'area della prosecuzione dell'impresa, della conservazione del patrimonio o della conduzione della procedura (e non alla sfera personale del debitore). Se, come nel caso di specie, il conferimento dell'incarico è ad opera del debitore, il quale sotto la vigilanza del commissario giudiziale mantiene ogni potere di gestione dell'impresa ovvero di conservazione del patrimonio, l'assunzione delle relative
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 16 obbligazioni avviene nell'esercizio di un normale atto di autonomia e non soffre limitazioni alcuna nella sua capacità di produrre effetti impegnativi a carico della massa. Né può ritenersi che il conferimento dell'incarico oggetto del presente giudizio rientri tra gli atti di straordinaria amministrazione, essendo il conferimento dell'incarico professionale per definizione un atto ordinario, trattandosi di un atto richiesto dalla prosecuzione della gestione dell'impresa o dalla conservazione del patrimonio, con la conseguenza che il potere del debitore di compierlo sarà pieno, senza bisogno di autorizzazione. Conseguentemente il conferimento dell'incarico sarà valido ed efficace, non vi sarà possibilità di configurarsi una revoca del concordato per mancata autorizzazione ex art. 173, l. fall., e il credito del professionista non potrà essere messo in discussione, esattamente come avviene per qualunque altra fornitura di materie prime o di servizi cui l'imprenditore debitore ricorre nella prosecuzione dei processi economici. Né rileva la fase della procedura concordataria in cui è stato conferito l'incarico. Ne consegue che l'incarico può essere validamente ed efficacemente conferito dal commissario giudiziale o dal debitore nell'area delle sue prerogative gestionali ordinarie anche nella fase cd. "prenotativa" di concordato, non richiedendosi alcuna valutazione di funzionalità, né di utilità, né di coerenza al piano (ancora insussistente) da parte del tribunale, il quale non può pertanto censurare il compimento dell'atto e l'assunzione dell'obbligazione né il suo pagamento, esattamente come non lo potrebbe in fase successiva alla formulazione definitiva della proposta. E, se non pagato, il credito professionale gode ugualmente della prededuzione ex art. 111, secondo comma, l. fall. nel successivo fallimento. Quando l'attività non sia integralmente esaurita prima dell'apertura della procedura, circostanza che risolverebbe a priori il problema della qualificazione del rispettivo credito come anteriore al concordato, l'antecedente logico-giuridico al trattamento dei relativi crediti professionali non ha nulla a che vedere con la regola della prededuzione fallimentare (che a quei crediti competerebbe nel futuro fallimento, a seconda dei casi, in quanto sorti "in occasione" o "in funzione" della procedura concordataria), la quale non si applica al concordato.
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 17 Esso risiede invece nella sorte del rapporto contrattuale in conseguenza dell'apertura della procedura, come qualunque altro contratto in corso di esecuzione. L'atto-fonte, collocandosi storicamente in un momento anteriore all'apertura della procedura, non è soggetto a un vaglio sopravvenuto in corso di procedura. Esso le preesiste e non si dà alcun presupposto per un controllo giudiziario ex post sull'atto di autonomia prodottosi nella fase "libera" preconcorsuale. Vale, anzi, la regola esattamente opposta. Se intende sciogliersi dal vincolo liberamente assunto, ma devono sussisterne ragioni di interesse per le finalità concordatarie, altrimenti ciò non dovrebbe essergli consentito, il debitore può domandare al tribunale (dopo l'ammissione, al giudice delegato) l'autorizzazione a sciogliersi dal contratto ancora ineseguito in tutto o in parte (art. 169 bis, l. fall.) ovvero a sospenderne temporaneamente l'esecuzione. Il che conferma che, altrimenti, il contratto prosegue senza rilievo alcuno del fatto che, nelle more della sua esecuzione, sia stata aperta la procedura concordataria. L'impulso allo scioglimento è del debitore, non del giudice. Il giudice può prestare la sua cooperazione per lo scioglimento richiestogli, non ha invece il potere di vagliare l'atto originario al fine di consentire che i suoi effetti siano opponibili alla massa. Ne costituisce, ove mai, conferma la previsione del secondo comma dell'art. 169 bis, l. fall., nella parte in cui prevede che, per le prestazioni rese dalla controparte contrattuale dopo l'apertura del concordato e fino alla comunicazione del provvedimento che autorizza il debitore a sciogliersi dal rapporto, "resta ferma" la cosiddetta "prededuzione" del credito (nel senso concordatario, non fallimentare, e da intendere come dovere di pagamento "corrente", non "concorsuale" quale credito anteriore di primissimo rango). Il dovere di pagamento del corrispettivo è quindi una conseguenza naturale e automatica della prosecuzione del contratto, in via generale, a tutti i casi in cui il rapporto non si scioglie. Se e fintanto che il contatto non sia sciolto, i suoi effetti permangono in vita e sono pienamente opponibili alla massa. I crediti professionali che originano dalle attività svolte successivamente all'apertura della procedura non appartengono al novero dei crediti concorsuali neppure quali crediti di primissimo rango ("in prededuzione") e pur essi stessi concorsuali. Sono, invece, crediti originati dalla prosecuzione di rapporti validamente
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 18 ed efficacemente instauratisi prima della procedura e proseguiti dopo la sua apertura. Essi devono dunque essere onorati correntemente, senza vincoli di previa autorizzazione, non essendovi luogo per alcun controllo degli organi della procedura, neppure sotto il profilo di una pretesa "straordinarietà" dell'atto- fonte (fermi restando, ovviamente, eventuali rimedi contrattuali avverso corrispettivi inadeguati e le sanzioni di comportamenti del debitore, in caso di loro mancata adozione). La domanda attorea va, pertanto rigettata.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 809/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto Parte_6 OGGETTIVO, pendente tra Parte_1
(N. 9/2017 TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE),
[...]
ogni contraria Controparte_2 istanza disattesa così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna il (N. Parte_1
9/2017 TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE), al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di giudizio Controparte_2 che si liquidano in € 14103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, l'8/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa IA IT
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 19
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
IA IT, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 809/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto INDEBITO SOGGETTIVO - INDEBITO OGGETTIVO, pendente
TRA (n. 9/2017 – Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore) (P.IVA. e C.F. ), con P.IVA_1 sede legale in Mercato San Severino (SA) alla Via Materdomini, n. 27, in persona dei Curatori, Avv. Francesco SCUTIERO (C.F.
, nato a [...] il [...], e C.F._1
Dott. (C.F. ) nato ad Controparte_1 C.F._2
NO (SA) il 18/11/1967, rappresentato, assistito e difeso, in virtù di procura in atti e provvedimento autorizzativo reso dal G.D., Dott.ssa Bianca Manuela LONGO, in data 20/12/2019, dall'Avv. Giuseppe CARUSO (C.F. ), presso il C.F._3 cui studio in Napoli, Centro Direzionale, Is. C/2, elettivamente domicilia ATTORE E
Controparte_2
(P.IVA e C.F. ) in persona del
[...] P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, dott. , con Controparte_3 sede in Milano (MI), via Meravigli n. 7, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. Fabio Marelli (C.F. , Marco Monaco (C.F. C.F._4
e RO NA (C.F. C.F._5
, con studio in Milano (MI), via Agnello n. 12, C.F._6 elettivamente domiciliati presso lo studio e la persona dell'avv. Massimiliano Monaco, in Cava de' Tirreni (SA), via Guerritore n. 34 CONVENUTO
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza dell'11/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, il della Parte_1 società premetteva quanto segue: Parte_1
- il fallimento della società era stato dichiarato con sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 07/02/2017;
- il fallimento era stato preceduto dalla presentazione, in data 29/01/2016, di ricorso per Concordato Preventivo;
- il 30/01/2016 era stato pubblicato/iscritto nel Registro delle Imprese, ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo ex art. 161 co. 6 L.F. (c.d. “in bianco”);
- il Tribunale, con decreto del 19/02/2016 aveva concesso il termine di 60 gg. per il deposito della Proposta del Piano e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 co. 2 e 3 L.F.;
- il predetto ricorso era stato, successivamente, rinunciato (con presentazione, in data 06/07/2016, di un secondo ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo ex artt. 161 e 186 bis L.F., comprensivo della Proposta, del Piano e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 co. 2 e 3 della L.F.);
- il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Fallimentare, esaminato il “nuovo” ricorso depositato, con decreto del 26/07/2016, aveva ammesso la società Parte_1 alla procedura di Concordato Preventivo, nominando Commissario Giudiziale, l'Avv. Vincenzo;
- con successivo decreto del 07/02/2017, il Tribunale aveva disposto la revoca dell'ammissione alla procedura concorsuale minore, dichiarando, contestualmente, il fallimento della società: era stato nominato Giudice
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Delegato il Dott. Mario Fucito e Curatori, l'Avv. Francesco Scutiero ed il Dott. ; Controparte_1
- dalla documentazione acquisita dai Curatori erano emersi i seguenti pagamenti effettuati dalla società Parte_1 in favore della
[...] Controparte_2
e precisamente: CP_2 Controparte_2
• in data 24/05/2016, bonifico di € 54.900,00, relativo al saldo della fattura n. 214 del 23/05/2016;
• in data 03/06/2016, bonifico di € 24.400,00, relativo al saldo della fattura n. 222 del 30/05/2016;
• in data 10/06/2016, bonifico di € 28.060,00, relativo al saldo della fattura n. 228 del 07/06/2016;
• in data 23/06/2016, bonifico di € 28.060,00, relativo al saldo della fattura n. 248 del 20/06/2016.
Tanto premesso in fatto, il agiva Parte_1 in giudizio per ottenere la restituzione delle somme pagate dalla Fallita “in bonis”, perché effettuati sine causa ex art. 2033 c.c., non essendo stata svolta da parte dell'odierna convenuta alcuna attività/prestazione in favore della fallita oppure, in subordine, in virtù del combinato disposto previsto dagli artt. 44, 45 e 169 L.F., perché inefficaci, in quanto effettuati dopo la presentazione del primo ricorso di concordato ex art. 161 co. 6 L.F. (Iscritto presso la CCIAA in data 30/01/2016) in favore della
[...]
Controparte_2
Eccepiva, in subordine, l'inadempimento grave della prestazione nonché l'errata e non conforme esecuzione del mandato e quindi della relativa prestazione, dimostratasi “assolutamente inadeguata ed inidonea” allo scopo. In via ulteriormente subordinata, eccepiva che gli atti dispositivi sopra indicati erano, in ogni caso, inefficaci ai sensi e per gli effetti di quanto rubricato agli art. 44, 45 e 169 della L.F., poiché compiuti dopo la presentazione/iscrizione della prima domanda di concordato ex art. 161 co. 6 L.F. del 30/01/2016 dal momento che, anche alla procedura di concordato preventivo, e a maggior ragione nell'ipotesi di procedura di concordato con “riserva”, alla stregua dell'applicazione dell'art. 161 sesto comma cod. proc. civ., doveva applicarsi il principio in base al quale devono ritenersi inefficaci o inopponibili alla stessa procedura (ed al fallimento che alla stessa consegua), i pagamenti effettuati dal debitore
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 concordatario in favore dei suoi creditori al di fuori del piano concordatario e comunque in violazione della par conditio creditorum e ciò a prescindere che tali pagamenti siano effettuati nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di concordato e la sua omologa o solo successivamente a quest'ultima (e ciò può affermarsi anche a prescindere dal riconoscimento dell'applicabilità o meno dell'art. 44 L.F. anche alla procedura di concordato preventivo). Aggiungeva che il fallimento era stato dichiarato in consecuzione al concordato preventivo e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “ove al concordato preventivo faccia seguito il fallimento, il susseguirsi delle due procedure darà luogo ad una procedura unitaria il cui inizio deve essere individuato nella prima, dalla quale decoreranno i termini per l'esercizio dell'azione revocatoria anche nell'ipotesi in cui tra concordato e fallimento vi sia uno iato temporale, in quanto costituiscono entrambi manifestazione di un'unica situazione di crisi dell'impresa”. Con la conseguenza che tutti i pagamenti effettuati a far data dal 30/01/16 in favore della società convenuta, in violazione della par condicio creditorum, dovranno essere dichiarati inefficaci ex artt. 44, 45 e 169 L.F.
Parte attrice concludeva, pertanto, chiedendo: 1) di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2033 c.c., che i pagamenti effettuati dalla fallita in favore della
[...] erano stati Controparte_2 effettuati sine causa; 2) di accertare e dichiarare l'inadempimento della
[...]
Controparte_2 Controparte_2 rispetto alle eventuali obbligazioni assunte, così come indicate nelle fatture emesse;
3) di accertare e dichiarare l'inefficacia ex artt. 44, 45 e 169 della L.F. dei pagamenti effettuati dalla Parte_1 in favore della Controparte_2 dopo il deposito/pubblicazione
[...]
(30/01/2016) della domanda di ammissione al concordato preventivo ex art. 161 co. 6 L.F. ed in palese violazione della par condicio creditorum per l'importo complessivo di € 135.420,00; 4) di condannare la convenuta alla restituzione in favore del
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 fallimento delle somme indebitamente (ex art. 2033 c.c.) e/o illegittimamente (ex art. 44 L.F.) percepite, oltre gli interessi maturati e maturandi a far data dal singolo pagamento fino al soddisfo;
5) di condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.
In data 28/5/2020, si costituiva la
[...]
premettendo quanto Controparte_2 segue:
- la – partecipata dai signori Controparte_4
(35%), (31%), Parte_2 Parte_3 Parte_4
(17%) e (17%) – operava
[...] Parte_5 storicamente nel settore della distribuzione dei prodotti petroliferi, sin dal 1968. La sua attività si svolgeva per lo più in due settori, il settore cd. extrarete, consistente nella distribuzione e vendita di idrocarburi a clienti industriali e di servizi, all'interno dell'opificio di proprietà della società. A questo si aggiungeva il settore “rete”, consistente nella distribuzione di carburante al dettaglio, mediante n. 24 impianti di distribuzione carburante, concessi in comodato d'uso, ovvero in affitto, a singoli gestori cui somministrava il carburante;
- dalla fine del 2014, la società andava incontro a difficoltà finanziarie, per lo più dipese da una riduzione degli affidamenti bancari e dei fornitori di idrocarburi, cui si erano aggiunte rilevanti perdite su crediti verso clienti, con pesanti ripercussioni economiche nei principali contratti di fornitura;
- a seguito del verificarsi di una crisi finanziaria, la società, in data 29/1/2016, depositava un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo “in bianco”, ai sensi dell'art 161, co. 6., l.fall., prospettando una procedura di stampo prettamente liquidatorio, volta dunque alla dismissione dell'attivo patrimoniale per il pagamento dei creditori;
- il Tribunale, a seguito della disamina della richiesta, concedeva termine di soli sessanta giorni per il deposito del piano, della proposta e della documentazione ex art 161, co. 2-3, l.fall., e dunque fino al 22/4/2016. Ciò in quanto, alla data della presentazione della domanda di concordato
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 preventivo, era già stata presentata una istanza di fallimento da parte di un creditore della società, in ossequio a quanto previsto dall'art. 161, ult. co., l.fall.;
- successivamente, in data 20/4/2016, in prossimità dello scadere del termine, la società aveva richiesto la concessione di una proroga, accordata dal Tribunale nella misura di ulteriori sessanta giorni, fino al 21/6/2016;
- nelle more del decorso del termine per il deposito della proposta definitiva, corredata dal piano e dalla documentazione prevista dalla legge, la società aveva deciso di “cambiare rotta” a favore di una proposta in continuità diretta, in luogo di un concordato di tipo liquidatorio. Tale diversa prospettiva era dipesa dal reperimento sul mercato di un nuovo investitore, (di seguito anche Controparte_5 Cont
“ ”) che, in data 14/4/2016 aveva acquistato l'80% del capitale sociale di poiché interessata a Parte_1 consentire la piena riattivazione dell'attività produttiva e commerciale della società che, in precedenza, era andata riducendosi, rinunciando dapprima al settore “extra-rete” e poi riducendo fortemente anche il settore “rete”; Cont
- l'impegno di , quale nuovo socio di maggioranza, nell'ambito del piano di concordato, consisteva nell'immissione di nuova finanza nella società e nel favorire la costituzione di nuove partnership con nuovi contratti di fornitura del prodotto petrolifero particolarmente vantaggiosi, tali da consentire anche la riattivazione del settore “extra-rete”;
- nel fare ciò, il socio di maggioranza si impegnava, subordinatamente all'omologa del concordato a:
• un apporto finanziario fino a 3 milioni di euro, per far fronte al pagamento dei creditori privilegiati, nella forma di un aumento di capitale ovvero di finanziamento soci;
• garantire da subito l'impegno assunto mediante un vincolo di destinazione sull'intero patrimonio aziendale fino al 31/12/2017;
• il sostegno finanziario per le spese di giustizia a carico della società nell'ambito della procedura di concordato preventivo;
- un simile cambiamento determinava un notevole aggravio di impegno e la necessità di specifiche competenze
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 professionali, per convertire un piano di stampo liquidatorio, volto alla cessione di tutto l'attivo patrimoniale della società per il ripianamento delle passività pregresse, in un piano volto a ristrutturare il passivo e consentire alla società di mantenersi attiva sul mercato;
- in questo contesto, in data 24/5/2016, la società si era Contr rivolta ad , nota società di revisione e consulenza, per essere coadiuvata nella predisposizione di un piano industriale per il quinquennio 2016-2021, a corredo della rinnovata proposta di concordato in continuità;
- RSM, pertanto, sostituendosi ai precedenti consulenti, aveva avviato la propria attività, potendo disporre di tempi molto ristretti, essendo già decorso buona parte del termine concesso dal Tribunale;
- la complessa attività di predisposizione di una proposta di concordato in continuità non poté essere ultimata in tempo utile per il rispetto del termine assegnato e, pertanto, la società si vide costretta a richiede una ulteriore proroga del termine;
- in particolare, il mancato deposito del piano e della proposta entro l'originario termine, già prorogato una volta, era dipeso dalle comprovate complessità dell'atto notarile impositivo del vincolo di destinazione immobiliare sui beni del nuovo socio di maggioranza, posto a garanzia del sostegno finanziario promesso nell'ambito del piano concordatario, in regime di continuità aziendale. Più specificamente, avevano ritardato il perfezionamento dell'atto la soluzione di questioni giuridiche da condividere con il notaio incaricato e l'acquisizione della corredata perizia di stima degli immobili vincolati. Ed infatti, il vincolo di garanzia sui beni del socio di maggioranza era stato apposto solamente in data 28/6/2016, mentre la perizia di stima era stata resa in data 30/6/2016;
- il Tribunale, con provvedimento assunto in camera di consiglio il 27/6/2016, considerate le preclusioni di cui all'art. 161, 10 comma, l.fall. - che non consente ulteriore proroga laddove penda ricorso per fallimento – aveva convocato le parti per l'udienza camerale del 7/7/2016, con avviso che, all'esito, il Tribunale medesimo avrebbe deciso sulla riserva assunta sul fascicolo prefallimentare;
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 - in questo frangente, si inserisce la decisione della società, assunta con il supporto dei legali che la assistevano nella presentazione della domanda di concordato, di rinunciare al primo ricorso, con atto di rinuncia del 5/7/2016, cui era seguito, contestualmente e in pari data, il deposito di una proposta di concordato preventivo “definitiva”, corredata di piano e documentazione richiesta dalla legge;
- veniva quindi depositata la domanda definitiva di concordato, con la proposta e la documentazione di legge, incluso il piano (a cui fa riferimento il business plan redatto dalla società con l'ausilio dell'advisor finanziario ed industriale) munito della relazione di attestazione anche ai sensi dell'art 186-bis l.fall. (ed altresì con riferimento al declassamento dei crediti ipotecari, per la porzione di incapienza dei beni ipotecati, e del debito IVA, per la porzione esorbitante rispetto ai beni vincolati dal privilegio);
- il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, con provvedimento del 26/7/2016;
- successivamente, in data 25/10/2016, il Commissario Giudiziale, con un'ampia relazione, formulava diversi rilievi in merito alla scarsa trasparenza della proposta di concordato preventivo, avanzando plurime e variegate contestazioni di irregolarità che non riguardavano in alcun modo temi di competenza del consulente finanziario;
- il Tribunale, sentite le parti, disponeva la revoca dell'ammissione al concordato preventivo e, separatamente, dichiarava il fallimento della società Parte_1
Tanto premesso, in relazione alla domanda di ripetizione dell'indebito, evidenziava che la prova dell'esistenza di un valido titolo giuridico a fondamento dei pagamenti era resa dalla stessa Contr curatela attrice, la quale aveva prodotto le fatture emesse da , che facevano riferimento alla prestazione di servizi professionali e dal contratto sottoscritto tra le parti in data 24/5/2016, nella pendenza del termine per il deposito della proposta definitiva, a seguito della presentazione di domanda “in bianco”, ma nell'ottica di presentare una proposta di concordato preventivo in continuità, abbandonando l'iniziale impostazione liquidatoria. L'accordo tra le parti prevedeva quale corrispettivo complessivo della prestazione professionale, l'importo di € 215.000,00 oltre iva
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 e il rimborso di eventuali costi e spese per lo svolgimento delle attività, da corrispondersi secondo le seguenti modalità:
- € 40.000,00 oltre iva, al momento della sottoscrizione del contratto, come effettivamente era accaduto con il primo pagamento di € 54.900,00, in data 24/5/2016, a saldo della fattura n. 214 del 23.05.2016;
- € 60.000,00 oltre iva, prima del deposito della documentazione di cui all'art 186-bis l.fall., mediante quattro rate settimanali di € 20.000,00 cadauna, a partire dalla settimana successiva al conferimento dell'incarico, come effettivamente era accaduto con i pagamenti di: € 24.400,00, in data 3/6/2016, a saldo della fattura n. 222 del 30/5/2016; € 28.060,00 in data 10/6/2016, a saldo della fattura n. 228 del 7/6/2016; € 28.060,00 in data 23/6/2016, a saldo della fattura n. 248 del 20/6/2016. Come previsto dal contratto in essere tra le parti, non essendo intervenuta l'omologa del concordato preventivo, non erano stati conseguentemente corrisposti gli ulteriori importi che ad essa erano condizionati. Pertanto, parte convenuta eccepiva che i pagamenti eseguiti mediante bonifico bancario dal conto corrente della società dovevano ricondursi alla corresponsione del corrispettivo pattuito con il contratto di consulenza professionale, considerata anche la corrispondenza di importi e della data di esecuzione. Contr Con riguardo all'eccepito l'inadempimento di all'obbligazione Contr assunta, evidenziava come avesse assunto il ruolo di advisor finanziario della società diversi mesi dopo il deposito della domanda di concordato preventivo “in bianco”, risalente al 29/1/2016 (pubblicata nel Registro Imprese in data 30/1/2016), in concomitanza del verificarsi di avvenimenti successivi che lasciavano presagire la possibilità di abbandonare l'iniziale intenzione di depositare una domanda di concordato di tipo liquidatorio a favore di una proposta in continuità. Solo in questo contesto e, dunque, al mutare della situazione di fatto, con l'ingresso nella compagine sociale del nuovo socio di maggioranza, la società aveva affidato l'incarico Controparte_5 Contr di consulente finanziario ad , per la predisposizione, insieme alla società, di un business plan. L'aver mutato la natura della proposta nella pendenza del termine, non ulteriormente prorogabile, aveva costretto la società, divenuta consapevole di non riuscire a depositare la proposta e la relativa documentazione,
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 a rinunciare alla domanda: si trattava in effetti dell'unica alternativa percorribile per poter presentare la successiva domanda di concordato preventivo “pieno”. Mentre simili determinazioni, di stampo prettamente giuridico e Contr dunque slegate dall'incarico conferito ad , venivano affrontate Contr e decise con l'assistenza dei legali incaricati dalla società, si adoperava per consentire nel più breve tempo possibile il deposito della proposta definitiva di concordato preventivo in continuità. Evidenziava che, il fatto che la prima domanda “in bianco” fosse stata rinunciata, non aveva poi impedito il deposito della proposta definitiva, corredata dal business plan predisposto con l'assistenza Contr di , cui era seguita l'apertura della procedura di concordato preventivo, con la conseguenza che ogni censura inerente all'intervenuta rinuncia della prima domanda di concordato, non Contr poteva certo essere riferibile all'operato di , che aveva avviato la propria attività a favore di solo a far tempo Parte_1 dal finire del mese di maggio 2016, e si era limitata a coadiuvare la società nella predisposizione di un business plan nel più breve tempo possibile, come in effetti era stato. Con riguardo alla revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, evidenziava che l'obbligazione assunta dal prestatore di opera intellettuale era per natura una obbligazione di mezzi e non un'obbligazione di risultato: l'omologa del concordato non rientrava nell'oggetto della prestazione del professionista che abbia accettato di offrire la propria attività di consulenza a favore di una società che si appresti a presentare una domanda di accesso alla procedura. Come per ogni altro professionista intellettuale, ivi compreso Contr l'advisor finanziario, quale era il ruolo assunto da rispetto a vale principio secondo il quale l'obbligazione Parte_1 si considera adempiuta quando l'opera prestata risulti idonea allo scopo, in quanto conforme ai canoni di perizia, diligenza e prudenza, valutati secondo il modello del professionista di media attenzione e preparazione. Aggiungeva che neppure le ragioni sottese al decreto di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, interessavano l'operato Contr dell'advisor finanziario , essendo tale revoca motivata sull'assenza dei nuovi e più vantaggiosi contratti di fornitura che la società si era preposta di concludere, mediante la rete commerciale del nuovo socio maggioritario, contratti che
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 avrebbero generato i flussi finanziari posti alla base della proposta Contr ai creditori, non essendo la a tenere i rapporti con il nuovo socio di maggioranza, né a negoziare i nuovi contratti di fornitura con i potenziali partner commerciali per conto della società. Se, dunque, i futuri contratti di fornitura indicati dalla società per la definizione del business plan, erano stati insufficienti a fondare una proposta di concordato, non rientrava nel compito dell'advisor finanziario ed industriale accertarlo o confermarlo, non svolgendo alcun ruolo di presidio rispetto alle prerogative del ceto creditorio, alla sua corretta informativa e alla par condicio creditorum. Evidenziava, poi, che il contratto di affitto e i collegati contratti di somministrazione e prestazione di servizi con Retitalia erano stati Contr stipulati ben prima del conferimento dell'incarico a e, anzi, ancor prima del deposito della domanda prenotativa di concordato preventivo. Con riguardo all'eccepita inefficacia dei pagamenti ex art 44, 45, 167 e 169 l.fall. perchè effettuati dopo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, in spregio alla par condicio creditorum, la convenuta evidenziava che l'art 44 l.fall. sanziona con l'inefficacia tutti i pagamenti compiuti dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, in quanto eseguiti in pendenza dello spossessamento conseguente alla apertura della procedura, mentre con il deposito della domanda di concordato preventivo, anche in bianco, non si verifica alcuno spossessamento dell'imprenditore dall'attività gestoria della propria impresa, essendo questa solamente soggetta alla vigilanza e al controllo del Commissario Giudiziale e del Tribunale. Non essendo pertanto l'art. 44 l.fall. applicabile nel concordato preventivo. Evidenziava, poi, che la non aveva soddisfatto, con Parte_1
i pagamenti denunciati, un debito sorto anteriormente al deposito della domanda di concordato preventivo, bensì un credito sorto in costanza ed in funzione della procedura, assistito dal rango prededucibile, ai sensi dell'art 111, co. 2, e 167, co. 7, l.fall. e dunque pagabile alla scadenza senza alcun pregiudizio per la massa dei creditori anteriori al deposito della domanda di concordato. Né rileva l'art 45 l.fall. che sancisce l'inopponibilità alla procedura di fallimento, ma anche di concordato preventivo, per effetto del richiamo operato dall'art 169 l.fall., di tutte le formalità eseguite per rendere l'atto opponibile ai terzi. Con riguardo all'inefficacia dei pagamenti sulla scorta dell'art 167
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 , in ragione della supposta natura di atto di straordinaria CP_6 amministrazione, rilevava che il pagamento dei professionisti che coadiuvano l'imprenditore è certamente atto di ordinaria amministrazione, proprio perché funzionale a consentire la presentazione della domanda di concordato, sia essa definitiva o in bianco, e dunque inidoneo a ledere la par condicio creditorum.
Parte convenuta concludeva, pertanto, chiedendo di rigettare tutte le domande svolte dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge.
Parte attrice, nella memoria I termine, eccepiva l'inopponibilità al fallimento del contratto, privo di data certa. Evidenziava, poi, che, nel contratto intercorso fra le parti, nella parte in cui venivano concordati gli onorari, alla convenuta veniva riconosciuto, per l'attività di advisor, il pagamento della somma complessiva di € 215.000,00, da pagarsi nei seguenti termini, ovvero: € 40.000,00 alla firma del contratto, € 60.000,00 prima del deposito della documentazione ex art.186 bis L.F. pagabile in quattro tranche settimanali, € 65.000,00 entro sei mesi dall'omologazione, ovvero, in caso di mancata ammissione al concordato preventivo, secondo i tempi di riparto della procedura fallimentare, € 50.000,00 solamente in caso di omologazione del concordato preventivo, entro 6 mesi dallo stesso. Tuttavia, nonostante quanto pattuito, ossia che il pagamento della somma di € 65.000,00 venisse eseguita solo in caso di omologa e/o in caso di fallimento secondo la tempistica prevista in seno alla procedura concorsuale per la satisfatio dei creditori ammessi, il citato pagamento, pur se in modo parziale, veniva effettuato nonostante il mancato verificarsi della condizione e quindi effettuato sine causa. Pertanto, nel caso in cui non fossero stati ritenuti inefficaci tutti i pagamenti effettuati, dovranno essere dichiarati inefficaci i pagamenti effettuati in data 3/6/2016, dell'importo di € 24.400,00; in data 10/6/2016, dell'importo di € 28.060,00 ed in data 23/6/2016, dell'importo di € 28.060,00, poiché effettuati senza causa, stante anche la circostanza che i detti pagamenti venivano effettuati con degli importi diversi da quelli concordati nel detto contratto.
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Risulta documentalmente provata la stipula, tra le parti, di un contratto di consulenza, in data 23/5/2016, per l'assistenza nella preparazione del piano di ristrutturazione della società
[...]
Parte_1
Parte attrice ha in primo luogo eccepito l'inopponibilità al fallimento del contratto, in quanto privo di data certa. Per sua natura, la data certa non è criterio inteso a indicare il momento in cui un fatto negoziale si è verificato o in cui, comunque, si considera avvenuto. È invece criterio inteso semplicemente a riscontrare l'anteriorità di un fatto (negoziale) rispetto a un altro: nella specie, ciò che rileva è l'anteriorità del documento contrattuale rispetto alla dichiarazione del fallimento di uno dei suoi autori, che non avrebbe potuto efficacemente stipularlo dopo aver perso il potere di disporre dei propri beni in ragione della dichiarazione di fallimento. Ai fini dell'insinuazione allo stato passivo, la data certa ex art. 2704 c.c. assume rilevanza per dimostrare l'anteriorità della scrittura privata rispetto alla dichiarazione di fallimento di uno dei suoi autori, ai soli fini della sua opponibilità alla procedura concorsuale, restando invece affidata alle regole del diritto comune la prova del momento in cui un rapporto contrattuale ha avuto inizio, come pure quella della sua effettiva durata (Cass. 1520/2021). L'eccezione di inopponibilità della scrittura privata a una procedura fallimentare non costituisce, invero, una contestazione né dell'esistenza, né della validità, né dell'efficacia del contratto, bensì, solamente, della asserita relativa anteriorità della scrittura stessa alla dichiarazione di fallimento. Va rilevato che il contratto di consulenza non richiede né la prova scritta ad substantiam né ad probationem, e, pertanto la prova dell'anteriorità della relativa sottoscrizione può essere liberamente fornita anche mediante presunzioni. Nel caso di specie, costituiscono dimostrazione dell'anteriorità del Contr contratto di consulenza tra e la società in bonis alla dichiarazione di fallimento le seguenti circostanze:
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 Contr
- l'indicazione di , nell'ambito del piano di concordato depositato dal , tra i soggetti di cui la società Parte_1 fallita si era avvalsa per la predisposizione della domanda di concordato;
- l'espresso riferimento, nell'ambito della quinta relazione periodica prodotta, non contestata dal , al Parte_1 Contr contratto sottoscritto con e stipulato in data 26 maggio 2016; Contr
- l'effettiva predisposizione, da parte di , del business plan oggetto del contratto;
- la produzione, da parte dello stesso delle fatture Parte_1 Contr emesse da aventi data anteriore alla dichiarazione di fallimento;
delle scritture contabili della società fallita, recanti la relativa registrazione;
la prova dell'avvenuto pagamento da parte della società in bonis, sempre in data anteriore al fallimento, degli importi indicati nelle fatture di Contr
.
Parte attrice eccepisce, poi, il pagamento effettuato sine titulo, chiedendo la restituzione dell'indebito. Il pagamento può ritenersi indebito quando effettuato in esecuzione di un titolo invalido oppure in assenza di un titolo. Secondo l'art. 2033 c.c. chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto a chiederne la restituzione La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21340/2025, ha chiarito i principi sull'onere della prova nell'azione di ripetizione di indebito, ribadendo il principio consolidato secondo cui chi agisce in giudizio (l'attore) deve dimostrare due elementi: l'avvenuto pagamento e la mancanza di una giusta causa, ovvero di una ragione giuridica che giustifichi quel pagamento. Sotto il profilo dell'onere probatorio gravante sull'attore nel giudizio di indebito, esso va assolto in relazione al thema decidendum, ossia al tipo di vizio che rende indebito il pagamento: se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito in base a un titolo nullo, egli deve provare la nullità del titolo;
quando, invece, l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito sine titulo, suo onere è semplicemente quello di allegare l'inesistenza del titolo mentre sarà onere del convenuto quello di dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento.
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 Nel caso di specie, allegata dall'attore l'inesistenza del titolo, il convenuto ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico, provando che i pagamenti erano stati effettuati in forza del valido contratto di consulenza stipulato tra le parti. Con riguardo ai singoli pagamenti, va rilevato che il contratto, all'art. 3 prevedeva un compenso di € 215.000,00, oltre IVA, da pagare e fatturare come segue:
- € 40.000,00, al momento della sottoscrizione del contratto;
- € 60.000,00 prima del deposito della documentazione di cui all'art. 186 l.fall.; tale importo sarà fatturato in 4 tranches settimanali di € 20.000,00 cadauna, a partire dalla prima settimana successiva al conferimento dell'incarico;
- € 65.000,00 entro 6 mesi dall'omologazione, ovvero, in caso di mancata ammissione al concordato preventivo, secondo i tempi di riparto della procedura fallimentare;
- € 50.000,00 solamente in caso di omologazione del concordato preventivo, entro 6 mesi dallo stesso. Nel caso di specie, i pagamenti effettuati risultano i seguenti: Contr
- in data 23 maggio 2016, emetteva la fattura n. 214/2016, in acconto, dell'importo di € 40.000,00 oltre iva e spese anticipate, registrata contabilmente pagata dalla società in data 24 maggio 2016; Contr
- in data 30 maggio 2016, emetteva la fattura n. 222/2016, in acconto, dell'importo di € 20.000,00 oltre iva e spese anticipate, registrata contabilmente in pari data e pagata dalla società in data 3 giugno 2016; Contr
- in data 7 giugno 2016, emetteva la fattura n. 228/2016, in acconto, dell'importo di € 20.000,00 oltre iva e spese anticipate, registrata contabilmente in pari data e pagata dalla società in data 10 giugno 2016; Contr
- in data 20 giugno 2016, emetteva la fattura n. 248/2016, in acconto, dell'importo di € 20.000,00 oltre iva e spese anticipate, registrata contabilmente in pari data e pagata dalla società in data 23 giugno 2016. Tali pagamenti risultano dovuti, in base alle scadenze contrattuali e sono comprensivi di spese e di IVA. Parte attrice ha eccepito l'inadempimento della prestazione da parte della convenuta al fine di ottenere la restituzione di quanto versato. In proposito, va rilevato che la richiesta di restituzione delle
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15 somme versate è inammissibile se non è stata ritualmente e tempestivamente proposta un'azione di risoluzione del contratto per inadempimento. Sollevare una semplice eccezione di inadempimento non è sufficiente per fondare una successiva richiesta restitutoria, che risulta quindi preclusa se avanzata tardivamente. Il nodo centrale della questione, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. ord. 8188/2025), risiede nella distinzione tra l'eccezione di inadempimento e l'azione di risoluzione del contratto. L'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) è uno strumento di difesa: permette a una parte di rifiutare la propria prestazione se la controparte non adempie. Tuttavia, essa ha un effetto meramente paralizzante;
non scioglie il contratto. Per ottenere la restituzione di quanto già pagato, invece, è necessario che il contratto venga sciolto. Questo risultato si ottiene con l'azione di risoluzione (art. 1453 c.c.), una domanda giudiziale specifica volta a terminare il vincolo contrattuale a causa di un grave inadempimento. La domanda di restituzione è una conseguenza diretta della risoluzione: una volta che il contratto è sciolto, le prestazioni eseguite diventano prive di causa e devono essere restituite (art. 2033 c.c.). La domanda di restituzione dell'attore è, pertanto, priva del suo presupposto necessario: una tempestiva e rituale domanda di risoluzione del contratto essendosi l'attore limitato a sollevare un'eccezione di inadempimento, con la conseguenza la richiesta di restituzione deve essere dichiarata inammissibile. Va, a questo punto esaminata l'eccezione di inefficacia dei pagamenti ai sensi e per gli effetti di quanto rubricato agli art. 44, 45 e 169 della L.F., poiché compiuti dopo la presentazione/iscrizione della prima domanda di concordato ex art. 161 co. 6 L.F. del 30/01/2016. Per poter stabilire l'efficacia del credito professionale vantato è necessario che l'incarico sia riconducibile all'area della prosecuzione dell'impresa, della conservazione del patrimonio o della conduzione della procedura (e non alla sfera personale del debitore). Se, come nel caso di specie, il conferimento dell'incarico è ad opera del debitore, il quale sotto la vigilanza del commissario giudiziale mantiene ogni potere di gestione dell'impresa ovvero di conservazione del patrimonio, l'assunzione delle relative
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 16 obbligazioni avviene nell'esercizio di un normale atto di autonomia e non soffre limitazioni alcuna nella sua capacità di produrre effetti impegnativi a carico della massa. Né può ritenersi che il conferimento dell'incarico oggetto del presente giudizio rientri tra gli atti di straordinaria amministrazione, essendo il conferimento dell'incarico professionale per definizione un atto ordinario, trattandosi di un atto richiesto dalla prosecuzione della gestione dell'impresa o dalla conservazione del patrimonio, con la conseguenza che il potere del debitore di compierlo sarà pieno, senza bisogno di autorizzazione. Conseguentemente il conferimento dell'incarico sarà valido ed efficace, non vi sarà possibilità di configurarsi una revoca del concordato per mancata autorizzazione ex art. 173, l. fall., e il credito del professionista non potrà essere messo in discussione, esattamente come avviene per qualunque altra fornitura di materie prime o di servizi cui l'imprenditore debitore ricorre nella prosecuzione dei processi economici. Né rileva la fase della procedura concordataria in cui è stato conferito l'incarico. Ne consegue che l'incarico può essere validamente ed efficacemente conferito dal commissario giudiziale o dal debitore nell'area delle sue prerogative gestionali ordinarie anche nella fase cd. "prenotativa" di concordato, non richiedendosi alcuna valutazione di funzionalità, né di utilità, né di coerenza al piano (ancora insussistente) da parte del tribunale, il quale non può pertanto censurare il compimento dell'atto e l'assunzione dell'obbligazione né il suo pagamento, esattamente come non lo potrebbe in fase successiva alla formulazione definitiva della proposta. E, se non pagato, il credito professionale gode ugualmente della prededuzione ex art. 111, secondo comma, l. fall. nel successivo fallimento. Quando l'attività non sia integralmente esaurita prima dell'apertura della procedura, circostanza che risolverebbe a priori il problema della qualificazione del rispettivo credito come anteriore al concordato, l'antecedente logico-giuridico al trattamento dei relativi crediti professionali non ha nulla a che vedere con la regola della prededuzione fallimentare (che a quei crediti competerebbe nel futuro fallimento, a seconda dei casi, in quanto sorti "in occasione" o "in funzione" della procedura concordataria), la quale non si applica al concordato.
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 17 Esso risiede invece nella sorte del rapporto contrattuale in conseguenza dell'apertura della procedura, come qualunque altro contratto in corso di esecuzione. L'atto-fonte, collocandosi storicamente in un momento anteriore all'apertura della procedura, non è soggetto a un vaglio sopravvenuto in corso di procedura. Esso le preesiste e non si dà alcun presupposto per un controllo giudiziario ex post sull'atto di autonomia prodottosi nella fase "libera" preconcorsuale. Vale, anzi, la regola esattamente opposta. Se intende sciogliersi dal vincolo liberamente assunto, ma devono sussisterne ragioni di interesse per le finalità concordatarie, altrimenti ciò non dovrebbe essergli consentito, il debitore può domandare al tribunale (dopo l'ammissione, al giudice delegato) l'autorizzazione a sciogliersi dal contratto ancora ineseguito in tutto o in parte (art. 169 bis, l. fall.) ovvero a sospenderne temporaneamente l'esecuzione. Il che conferma che, altrimenti, il contratto prosegue senza rilievo alcuno del fatto che, nelle more della sua esecuzione, sia stata aperta la procedura concordataria. L'impulso allo scioglimento è del debitore, non del giudice. Il giudice può prestare la sua cooperazione per lo scioglimento richiestogli, non ha invece il potere di vagliare l'atto originario al fine di consentire che i suoi effetti siano opponibili alla massa. Ne costituisce, ove mai, conferma la previsione del secondo comma dell'art. 169 bis, l. fall., nella parte in cui prevede che, per le prestazioni rese dalla controparte contrattuale dopo l'apertura del concordato e fino alla comunicazione del provvedimento che autorizza il debitore a sciogliersi dal rapporto, "resta ferma" la cosiddetta "prededuzione" del credito (nel senso concordatario, non fallimentare, e da intendere come dovere di pagamento "corrente", non "concorsuale" quale credito anteriore di primissimo rango). Il dovere di pagamento del corrispettivo è quindi una conseguenza naturale e automatica della prosecuzione del contratto, in via generale, a tutti i casi in cui il rapporto non si scioglie. Se e fintanto che il contatto non sia sciolto, i suoi effetti permangono in vita e sono pienamente opponibili alla massa. I crediti professionali che originano dalle attività svolte successivamente all'apertura della procedura non appartengono al novero dei crediti concorsuali neppure quali crediti di primissimo rango ("in prededuzione") e pur essi stessi concorsuali. Sono, invece, crediti originati dalla prosecuzione di rapporti validamente
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 18 ed efficacemente instauratisi prima della procedura e proseguiti dopo la sua apertura. Essi devono dunque essere onorati correntemente, senza vincoli di previa autorizzazione, non essendovi luogo per alcun controllo degli organi della procedura, neppure sotto il profilo di una pretesa "straordinarietà" dell'atto- fonte (fermi restando, ovviamente, eventuali rimedi contrattuali avverso corrispettivi inadeguati e le sanzioni di comportamenti del debitore, in caso di loro mancata adozione). La domanda attorea va, pertanto rigettata.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 809/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto Parte_6 OGGETTIVO, pendente tra Parte_1
(N. 9/2017 TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE),
[...]
ogni contraria Controparte_2 istanza disattesa così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna il (N. Parte_1
9/2017 TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE), al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di giudizio Controparte_2 che si liquidano in € 14103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, l'8/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa IA IT
N.R.G. 809/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 19