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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3723/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 3723/2025 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. CARLUCCI MARIA RITA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. CARLUCCI MARIA RITA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“Piaccia al Tribunale Ill. mo, contrariis reiectis,
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 27.03.2009, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Travagliato (BS) al nr. 4, parte II serie C anno
2009 tra il Sig. e la Sig.ra ordinando al competente Ufficiale di Parte_2 Parte_1
Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
Omologare le seguenti
1 CONDIZIONI
dando atto delle volontà dei coniugi così espressa:
1. i coniugi vivranno da divorziati nel reciproco rispetto.
2. la figlia minore resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse per la bambina relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. Per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà invece essere esercitata separatamente;
2.1 a parziale modifica di quanto previsto in sede di separazione, fermo il regime di affido condiviso, ai soli fini del collocamento, la minore vivrà stabilmente presso l'abitazione paterna in Per_1
Rovato (BS), Frazione S. Andrea, via Don Vittorio Basini n. 30 ove ha già trasferito la propria residenza anagrafica.
3. i rapporti tra la minore ed i genitori vengono così disciplinati:
La madre potrà vedere e tenere con sé la bambina tutte le volte che lo desideri o quando risulti più opportuno nell'interesse della minore, previo accordo con il padre, previo preavviso telefonico al padre e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, il tutto nel prioritario rispetto delle esigenze educative, scolastiche, di salute oltre che di qualsivoglia altra natura della minore stessa;
- la Sig.ra potrà sentire telefonicamente la figlia in ogni momento ma comunque entro e non Pt_1
oltre le 22.00;
- nella settimana in cui la bambina trascorrerà il weekend con la madre, quest'ultima, nelle giornate di martedì e giovedì, terrà con sé la figlia dalle ore 18.00 sino alla mattina del giorno successivo, allorquando la riaccompagnerà a scuola.
B) fine settimana:
- la madre, fatti salvi diversi accordi con il Sig. potrà tenere con sé la figlia a weekend Pt_2 Per_1
alterni, dalle ore 20.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica;
c) vacanze:
- nelle vacanze estive il Signor la signora potranno tenere con sé la figlia minore per Pt_2 Pt_1
tre settimane, anche non consecutive, previa comunicazione del piano vacanze del padre alla madre e viceversa entro il 30 maggio di ogni anno.
d) festività ed altre ricorrenze: la madre trascorrerà con la figlia una settimana nel corso delle vacanze natalizie e due giorni in quelle Pasquali;
- trascorrerà, ad anni alterni, la festività del Natale e Santo Stefano con un genitore e la Per_1 festività della Pasqua e Pasquetta con l'altro;
2 4. i genitori provvederanno separatamente e direttamente, secondo i bisogni, alle esigenze economiche della figlia senza prevedere la corresponsione di alcun importo;
5. le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% e saranno individuate come segue, sulla base del Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Brescia:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze
6. avrà diritto di frequentare liberamente gli ascendenti paterni e materni, purché tale Per_1
frequentazione non pregiudichi i rapporti della minore con i rispettivi genitori;
7. le parti si obbligano l'una nei confronti dell'altra a comunicare le variazioni della rispettiva residenza, nonché a rendere preventivamente note all'altro genitore, le località, comprensive del relativo indirizzo, in cui si verranno a trovare, di volta in volta, con la figlia;
8. i genitori intendono scambiarsi reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto o di ogni documento equipollente in cui possa venire iscritta la minore;
9. i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già regolato ogni questione economica tra loro prima della presentazione del presente ricorso;
3 10. le parti dichiarano di avere redditi propri e di essere in grado di mantenersi autonomamente, per il che non viene disposto alcun assegno di mantenimento e/o alimentare rispettivamente a favore ed a carico l'una dell'altra.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Travagliato (BS) in data 27.3.2009, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di TRAVAGLIATO al n. 9, parte II, serie C, anno 2009.
Dall'unione è nata la figlia il 13.4.2010. Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia n.
4349/2018 all'esito della camera di consiglio del 27.12.2018.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto alla figlia della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 3723/2025 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. CARLUCCI MARIA RITA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. CARLUCCI MARIA RITA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“Piaccia al Tribunale Ill. mo, contrariis reiectis,
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 27.03.2009, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Travagliato (BS) al nr. 4, parte II serie C anno
2009 tra il Sig. e la Sig.ra ordinando al competente Ufficiale di Parte_2 Parte_1
Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
Omologare le seguenti
1 CONDIZIONI
dando atto delle volontà dei coniugi così espressa:
1. i coniugi vivranno da divorziati nel reciproco rispetto.
2. la figlia minore resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse per la bambina relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. Per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà invece essere esercitata separatamente;
2.1 a parziale modifica di quanto previsto in sede di separazione, fermo il regime di affido condiviso, ai soli fini del collocamento, la minore vivrà stabilmente presso l'abitazione paterna in Per_1
Rovato (BS), Frazione S. Andrea, via Don Vittorio Basini n. 30 ove ha già trasferito la propria residenza anagrafica.
3. i rapporti tra la minore ed i genitori vengono così disciplinati:
La madre potrà vedere e tenere con sé la bambina tutte le volte che lo desideri o quando risulti più opportuno nell'interesse della minore, previo accordo con il padre, previo preavviso telefonico al padre e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, il tutto nel prioritario rispetto delle esigenze educative, scolastiche, di salute oltre che di qualsivoglia altra natura della minore stessa;
- la Sig.ra potrà sentire telefonicamente la figlia in ogni momento ma comunque entro e non Pt_1
oltre le 22.00;
- nella settimana in cui la bambina trascorrerà il weekend con la madre, quest'ultima, nelle giornate di martedì e giovedì, terrà con sé la figlia dalle ore 18.00 sino alla mattina del giorno successivo, allorquando la riaccompagnerà a scuola.
B) fine settimana:
- la madre, fatti salvi diversi accordi con il Sig. potrà tenere con sé la figlia a weekend Pt_2 Per_1
alterni, dalle ore 20.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica;
c) vacanze:
- nelle vacanze estive il Signor la signora potranno tenere con sé la figlia minore per Pt_2 Pt_1
tre settimane, anche non consecutive, previa comunicazione del piano vacanze del padre alla madre e viceversa entro il 30 maggio di ogni anno.
d) festività ed altre ricorrenze: la madre trascorrerà con la figlia una settimana nel corso delle vacanze natalizie e due giorni in quelle Pasquali;
- trascorrerà, ad anni alterni, la festività del Natale e Santo Stefano con un genitore e la Per_1 festività della Pasqua e Pasquetta con l'altro;
2 4. i genitori provvederanno separatamente e direttamente, secondo i bisogni, alle esigenze economiche della figlia senza prevedere la corresponsione di alcun importo;
5. le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% e saranno individuate come segue, sulla base del Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Brescia:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze
6. avrà diritto di frequentare liberamente gli ascendenti paterni e materni, purché tale Per_1
frequentazione non pregiudichi i rapporti della minore con i rispettivi genitori;
7. le parti si obbligano l'una nei confronti dell'altra a comunicare le variazioni della rispettiva residenza, nonché a rendere preventivamente note all'altro genitore, le località, comprensive del relativo indirizzo, in cui si verranno a trovare, di volta in volta, con la figlia;
8. i genitori intendono scambiarsi reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto o di ogni documento equipollente in cui possa venire iscritta la minore;
9. i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già regolato ogni questione economica tra loro prima della presentazione del presente ricorso;
3 10. le parti dichiarano di avere redditi propri e di essere in grado di mantenersi autonomamente, per il che non viene disposto alcun assegno di mantenimento e/o alimentare rispettivamente a favore ed a carico l'una dell'altra.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Travagliato (BS) in data 27.3.2009, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di TRAVAGLIATO al n. 9, parte II, serie C, anno 2009.
Dall'unione è nata la figlia il 13.4.2010. Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia n.
4349/2018 all'esito della camera di consiglio del 27.12.2018.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto alla figlia della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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