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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 7880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7880 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 9484/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 9484/2023 r.g.a.c.
C.F. , rapp. e Parte_1 C.F._1
OPPONENTE
P.G. P. IVA Controparte_1
. Marcello Zizzi P.IVA_1
OPPOSTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 11/09/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. ATTO E DI DIRITTO
propone opposizione Parte_1
o ed ottenuto da
[...] on il quale veni Controparte_2
58,47 oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo per le forniture di cui alle fatture prodotte a corredo del ricorso monitorio. Ha dedotto a sostegno che il credito ex adverso azionato sarebbe insussistente, in quanto – pur avendo ricevuto dall'oppo- sta una fornitura di prodotti ittici, egli la avrebbe “regolarmente pagata ... a mezzo bonifico bancario”. Ha lamentato che i “documenti prodotti da controparte so- no in lingua straniera e privi di traduzione asseverata”- da ciò de- rivando una compressione del diritto di difesa di esso opponente, impugnando altresì “la documentazione prodotta da controparte con particolare riferimento alle lettere di vettura internazionale CMR”, sul rilievo che esse recavano una “sottoscrizione apocrifa del destinatario della merce”.
1 Ha precisato poi che gli assegni bancari prodotti dalla ri- corrente in sede monitoria erano rimasi impagati in quanto “pre- sentati per il pagamento prima della data di sottoscrizione”, ed erano stati consegnati non già in pagamento, bensì “in garanzia di un futuro pagamento”. L'opponente elencava quindi 15 bonifici bancari per un importo complessivo di €.116.900,00, effettuati in favore dell'opposta, testualmente concludendo onde sentire:
“in via preliminare accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo oggetto d'opposi- zione per le ragioni innanzi indicate nel merito
— Accertare e dichi dovuto in virtù di quanto dedotto e prodotto da e, per l'effetto re- Parte_1 vocare il d.i. n 225/ Si è costituita Controparte_3 che ha contestato le dell'opposizione. Dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla di- scussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. ___________________________________________
L'opposta, in sede monitoria, ha fornito prova documenta- le del credito azionato, producendo nove fatture, corredate dalla prova dell'avvenuta spedizione della relativa merce a mezzo di trasporto navale internazionale, per un importo complessivo di
€.53.758,47, a fronte del quale l'opponente aveva corrisposto so- lo il minor importo di €.5.067,42, così residuando il credito di
€.48.691,05 oggetto della domanda monitoria. Sempre in sede monitoria, l'opposta ha altresì documentato di aver ricevuto dall'opponente quattro assegni bancari, per com- plessivi €.45.000,00, di cui era risultato impossibile l'incasso. Le copie dei predetti assegni rinvenibili nella produzione dell'opposta dimostrano peraltro che le ragioni del mancato in- casso non sono riconducibili, come erroneamente affermato dall'opponente, alla circostanza che ne sarebbe stato richiesto “il pagamento prima della data di sottoscrizione”, bensì a ragioni af- fatto diverse. La questione, in ogni caso, non pare rivestire il rilievo che l'opponente pretenderebbe di conferirle. Ed invero, il titolo azionato a fondamento del ricorso mo-
2 nitorio non è rappresentato dagli assegni bancari pure prodotti in copia, bensì dalle forniture di merce di cui l'opposta ha, come ap- pena ricordato, dato convincente prova documentale. Ne deriva che, q he per assurdo volessero condivi- dersi le doglianze dell' circa la validità degli assegni, a Pt_1 suo dire emessi a gara turi pagamenti, ciò non determi- nerebbe il venir meno del diritto dell'opposta al corrispettivo del- le forniture effettuate. Quanto, poi, all'eccezione di adempimento pure formulata dall'opponente, l'estratto conto bancario prodotto testimonia l'effettuazione di sette bonifici per un totale di €.39.000, senza che sia in alcun modo possibile univocamente ricondurre gli stes- si alle forniture in contestazione nella presente sede. D'altro canto l'opposta non ha contestato, ma ha bensì confermato di aver ricevuto dall'opponente, a mezzo bonifici bancari, una somm 157.900,00 – superiore rispetto a quella indicata dall' precisando tuttavia che detti paga- Pt_1 menti erano relativi ure diverse rispetto a quelle dedotte nel presente giudizio. In definitiva, quindi, la prova documentale offerta in sede monitoria non risulta smentita dalle deduzioni contrarie svolte in questa sede dall'opponente, onde l'opposizione non può che es- sere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'oppo- sta delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.500,00 per com- penso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge. Napoli, 11/09/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
3
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 9484/2023 r.g.a.c.
C.F. , rapp. e Parte_1 C.F._1
OPPONENTE
P.G. P. IVA Controparte_1
. Marcello Zizzi P.IVA_1
OPPOSTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 11/09/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. ATTO E DI DIRITTO
propone opposizione Parte_1
o ed ottenuto da
[...] on il quale veni Controparte_2
58,47 oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo per le forniture di cui alle fatture prodotte a corredo del ricorso monitorio. Ha dedotto a sostegno che il credito ex adverso azionato sarebbe insussistente, in quanto – pur avendo ricevuto dall'oppo- sta una fornitura di prodotti ittici, egli la avrebbe “regolarmente pagata ... a mezzo bonifico bancario”. Ha lamentato che i “documenti prodotti da controparte so- no in lingua straniera e privi di traduzione asseverata”- da ciò de- rivando una compressione del diritto di difesa di esso opponente, impugnando altresì “la documentazione prodotta da controparte con particolare riferimento alle lettere di vettura internazionale CMR”, sul rilievo che esse recavano una “sottoscrizione apocrifa del destinatario della merce”.
1 Ha precisato poi che gli assegni bancari prodotti dalla ri- corrente in sede monitoria erano rimasi impagati in quanto “pre- sentati per il pagamento prima della data di sottoscrizione”, ed erano stati consegnati non già in pagamento, bensì “in garanzia di un futuro pagamento”. L'opponente elencava quindi 15 bonifici bancari per un importo complessivo di €.116.900,00, effettuati in favore dell'opposta, testualmente concludendo onde sentire:
“in via preliminare accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo oggetto d'opposi- zione per le ragioni innanzi indicate nel merito
— Accertare e dichi dovuto in virtù di quanto dedotto e prodotto da e, per l'effetto re- Parte_1 vocare il d.i. n 225/ Si è costituita Controparte_3 che ha contestato le dell'opposizione. Dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla di- scussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. ___________________________________________
L'opposta, in sede monitoria, ha fornito prova documenta- le del credito azionato, producendo nove fatture, corredate dalla prova dell'avvenuta spedizione della relativa merce a mezzo di trasporto navale internazionale, per un importo complessivo di
€.53.758,47, a fronte del quale l'opponente aveva corrisposto so- lo il minor importo di €.5.067,42, così residuando il credito di
€.48.691,05 oggetto della domanda monitoria. Sempre in sede monitoria, l'opposta ha altresì documentato di aver ricevuto dall'opponente quattro assegni bancari, per com- plessivi €.45.000,00, di cui era risultato impossibile l'incasso. Le copie dei predetti assegni rinvenibili nella produzione dell'opposta dimostrano peraltro che le ragioni del mancato in- casso non sono riconducibili, come erroneamente affermato dall'opponente, alla circostanza che ne sarebbe stato richiesto “il pagamento prima della data di sottoscrizione”, bensì a ragioni af- fatto diverse. La questione, in ogni caso, non pare rivestire il rilievo che l'opponente pretenderebbe di conferirle. Ed invero, il titolo azionato a fondamento del ricorso mo-
2 nitorio non è rappresentato dagli assegni bancari pure prodotti in copia, bensì dalle forniture di merce di cui l'opposta ha, come ap- pena ricordato, dato convincente prova documentale. Ne deriva che, q he per assurdo volessero condivi- dersi le doglianze dell' circa la validità degli assegni, a Pt_1 suo dire emessi a gara turi pagamenti, ciò non determi- nerebbe il venir meno del diritto dell'opposta al corrispettivo del- le forniture effettuate. Quanto, poi, all'eccezione di adempimento pure formulata dall'opponente, l'estratto conto bancario prodotto testimonia l'effettuazione di sette bonifici per un totale di €.39.000, senza che sia in alcun modo possibile univocamente ricondurre gli stes- si alle forniture in contestazione nella presente sede. D'altro canto l'opposta non ha contestato, ma ha bensì confermato di aver ricevuto dall'opponente, a mezzo bonifici bancari, una somm 157.900,00 – superiore rispetto a quella indicata dall' precisando tuttavia che detti paga- Pt_1 menti erano relativi ure diverse rispetto a quelle dedotte nel presente giudizio. In definitiva, quindi, la prova documentale offerta in sede monitoria non risulta smentita dalle deduzioni contrarie svolte in questa sede dall'opponente, onde l'opposizione non può che es- sere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'oppo- sta delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.500,00 per com- penso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge. Napoli, 11/09/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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