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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11027 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 27/11/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 17641/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 17641/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 27 novembre 2025 pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 17641 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Fabio Olivares e Gennaro Nocerino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Fabio Olivares in Napoli, al viale Privato delle Fiorentine a Chiaia n. 11, come da mandato in atti
ATTRICE
E
(P.I. Controparte_1
), in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Giancarlo P.IVA_2
Rago, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via del Chiatamone n. 63, come da mandato in atti
CONVENUTA
Conclusioni: con le note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 27 novembre 2025, le parti nel merito concludevano come da atti introduttivi altresì reiterando le istanze istruttorie formulate in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio il Parte_1 [...]
di Napoli, deducendo: Controparte_1
1. di essere proprietaria di un immobile facente parte del predetto Condominio;
2. che l'Assemblea dei condomini, in data 14.05.2010, affidava al condomino Parte_1
a mezzo impresa di sua fiducia, la (quale impresa Controparte_2 esecutrice dei lavori di restauro dell'immobile di proprietà sito nel Parte_1 medesimo Condominio) la gestione delle opere di risanamento del fabbricato, dopo aver approvato l'offerta dalla medesima proposta e la relativa spesa preventivata in euro
82.205,99;
3. che veniva altresì deliberato che il pagamento del corrispettivo di appalto sarebbe avvenuto a mezzo ratei mensili senza interessi;
4. che, consegnate le aree di cantiere, iniziati ed eseguiti parzialmente i lavori appaltati, la invitava l'Amministratore al pagamento delle somme di cui al riparto del Parte_1
13.10.2010;
5. che, tuttavia, a fronte del mancato pagamento, l'attrice si vedeva costretta a revocare la proposta di pagamento dilazionato, revoca che veniva confermata nel corso dell'Assemblea del 02.12.2010, nonché, successivamente, a presentare istanza per la mediazione, che si concludeva con esito negativo;
6. che, dunque, avendo l'attrice dato regolare esecuzione alla delibera condominiale ed essendo stati eseguiti i lavori affidati sino alla data di risoluzione del rapporto per inadempimento del , essa aveva diritto ad ottenere il rimborso ( a CP_1 qualunque titolo) delle somme anticipate per la gestione della cosa comune nella misura di euro 23.615,00, oltre oneri fiscali di legge ed interessi moratori ex D. Lgs. 231/02, da calcolarsi a far data dalla risoluzione del rapporto (02.12.2010) all'effettivo soddisfo.
Pertanto, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- previe declaratorie tutte di rito e legge;
- verificate proponibilità, procedibilità e proseguibilità della domanda, con regolarità e ritualità della citazione e sue notifiche, per quanto da rilevarsi ex officio.
- Rilevate (eventuali) eccezioni sottratte all'officium iudicis.
- Disattesa e reietta ogni (eventuale) contraria eccezione, deduzione, richiesta.
- Riconosciuta la legitimationes ad causam dell'intimato, al titolo competente, nel caso di sua assenza dichiararne la contumacia ad ogni effetto.
- Nel merito, accertato e dichiarato che il Controparte_1 Parte_2 ha affidato alla con verbale di assemblea del 14.05.2010 la gestione della cosa comune per Parte_1 complessivi € 82.205,99; e, - accertato e dichiarato che la ha eseguito, a mezzo impesa di sua fiducia, le opere affidategli Parte_1 anticipando la complessiva somma di € 23.615,00, oltre fiscali di legge;
- dichiarare che la ha diritto ad ottenere dal Parte_1 Controparte_1 in p. dell'Amm.re p.t., a titolo di rimborso costi per la gestione della cosa comune, ovvero a titolo di risarcimento danni per l'inadempimento denunciato e/o a titolo di ripetizione dell'indebito e/o arricchimento senza giusta causa, la somma da essa anticipata pari ad € 23.615,00, oltre fiscali di legge ed interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 a far data dalla risoluzione (02.12.2010) al soddisfo, ovvero dalla diversa data che il Tribunale riterrà di giustizia, sempre fino all'effettivo soddisfo, oltre la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, trattandosi nella specie di credito di valore.
- In via gradata, ma sempre nel merito, in caso di contestazioni ex adverso sul quantum, disporsi CTU tecnica affinchè accerti l'effettiva spesa sostenuta da per l'esecuzione delle opere affidategli, Parte_1 quantificandola;
e, per l'effetto,
- dichiarare che la ha il diritto di ottenere il corrispondente importo accertato per la esecuzione Parte_1 delle opere affidategli a titolo di rimborso costi per la gestione della cosa comune, ovvero a titolo di risarcimento danni per l'inadempimento denunciato e/o a titolo di ripetizione dell'indebito e/o arricchimento senza giusta causa, il tutto oltre fiscali di legge ed interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 a far data dalla risoluzione
(02.12.2010) al soddisfo, ovvero dalla diversa data che il Tribunale riterrà di giustizia, sempre fino all'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, trattandosi nella specie di credito di valore.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre C.S.G., C.P.A. ed I.V.A. di legge, da attribuirsi ai procuratori costituiti che si dichiarano anticipatari.
- In sentenza provvisoriamente esecutiva, limitatamente alle statuizioni di condanna.
- Con ogni altro provvedimento di ragione e legge”.
Si costituiva il il quale resisteva Controparte_3 all'atto di citazione, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda proposta, per essersi sulla stessa già formato il giudicato, avendo il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1781 del
15.20.2019, rigettato l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna attrice nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso nei confronti del
Condominio, in quanto aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo credito di cui al presente giudizio. In via subordinata, nel merito, il convenuto deduceva che: CP_1
(i) tra le parti non era mai intervenuto alcun contratto di appalto né altro tipo di rapporto;
(ii) difatti, nella riunione del 14.05.2010 l'assemblea aveva approvato la proposta di Pt_1 di far eseguire da una società sua partecipata -la alcuni Controparte_2 interventi edili all'edificio condominiale il cui valore preventivato sarebbe stato da lei anticipato e, quindi, rimborsato dal Condominio con ratei mensili di euro 200,00;
(iii) tuttavia, la stessa attrice, nella riunione assembleare del 2.12.2010, revocava la propria offerta cosicché l'assemblea, conseguentemente, deliberava di acquisire ulteriori preventivi di spesa per l'esecuzione dei lavori;
(iv) dunque, a seguito della revoca della propria offerta, seppur la avesse, Parte_1 ciononostante, eseguito (o fatto eseguire da terzi) i predetti interventi, non ne avrebbe potuto comunque ottenere il rimborso, ostandovi l'inequivoco dettato dell'art. 1134
c.c., come peraltro già rilevato dal Tribunale di Napoli con la pronuncia suddetta;
(v) inoltre, le lavorazioni indicate in citazione dall'attrice nonché nell'opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo proposta erano diverse da quelle contenute nel computo metrico fatto proprio dai condòmini nella tornata assembleare del 14.05.2010, con la conseguenza che era priva di autorizzazione ad eseguirle;
Parte_1
(vi) in ogni caso, l'attrice non aveva fornito alcuna prova in ordine all'effettiva esecuzione di tali opere né tantomeno alla loro quantificazione.
Pertanto, la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, contrariis rejectis :
1. Dichiarare inammissibile la domanda attorea ovvero respingerla nel merito;
e, in ogni caso,
2. Condannare l'attrice soccombente al rimborso delle spese tutte (anche “ ) del giudizio, con i CP_4 compensi di difesa maggiorati degli accessori di legge, nonché, ai sensi dell'art. 96/3° comma c.p.c. dell'ulteriore somma che il Tribunale vorrà determinare in via equitativa”.
Espletate le verifiche preliminari, scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c., la causa con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. , sulla documentazione in atti, veniva direttamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'odierna udienza, con celebrazione sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al cui esito viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
La domanda è inammissibile. Deve, infatti, trovare accoglimento l'eccezione, sollevata dal convenuto, CP_1 secondo cui sulla pretesa fatta valere da nel presente giudizio risulta essersi già espresso Parte_1 il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1781 del 15.20.2019 passata in giudicato.
Giova preliminarmente rilevare che l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem (cfr. Cass. sent. n.
16589/2021). In particolare, l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (cfr.
Cass. sent. n. 48/2021).
Ancora, ai fini dell'accertamento dell'intervenuto giudicato non è considerata indispensabile la certificazione della cancelleria (ex art. 124 disp. att. c.p.c.), potendo essa trovare idoneo equipollente nella esplicita ammissione, circa la formazione del giudicato, della parte nei cui confronti è invocato il giudicato e che avrebbe interesse a negarlo (Cass., sez. 3, 28/12/2023, n.
36258; Cass., sez. 5, 09/03/2022, n. 7740; Cass., n. 4803/18).
Dunque, non avendo parte attrice sollevato alcuna contestazione in ordine all'intervenuto passaggio in giudicato della predetta statuizione (circostanza, anzi, pacificamente ammessa da la quale ha incentrato la propria difesa sull'assunto che il giudicato formatosi non Parte_1 coprisse l'odierna domanda), e non avendo quest'ultima nemmeno dedotto la pendenza di un eventuale giudizio di impugnazione, la sentenza n. 1781 del 15.20.2019 deve ritenersi pacificamente coperta da giudicato.
Fatta questa premessa, da una comparazione tra i due atti, quello introduttivo del presente giudizio e quello di opposizione a decreto ingiuntivo (con domanda riconvenzionale) con cui veniva instaurata la precedente causa, emerge chiaramente che la pretesa fatta valere dall'odierna attrice, ed il titolo posto a suo fondamento, sono i medesimi: l'accertamento del diritto di ad Parte_1 ottenere il rimborso delle somme anticipate per la gestione della cosa comune nella misura di euro
23.615,00, in ragione dell'espletamento, per il tramite di impresa di sua fiducia, delle opere di risanamento del fabbricato CP_5
Deve, dunque, trovare applicazione il meccanismo di preclusione processuale previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 324 c.p.c. (giudicato formale) 2909 c.c. (giudicato sostanziale), secondo cui, una volta che sia stata pronunciata in via definitiva la regola di giudizio tra due o più parti su una specifica controversia giuridica, il dictum del Giudice non può più essere messo in discussione da quelle stesse parti o dai loro eredi o aventi causa. In particolare, al fine di poter stabilire se una determinata domanda è stata già oggetto di accertamento giurisdizionale (e pertanto non può essere nuovamente decisa), occorre fare riferimento ai limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato).
Entro questi limiti, infatti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno che non fossero deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato. Il “deducibile” può considerarsi tale se e in quanto ne fosse possibile l'allegazione nel giudizio coperto da giudicato.
Venendo al caso di specie, appare, dunque, evidente che sulla domanda proposta dall'attrice si sia formato giudicato, avendo il precedente Giudice accertato l'insussistenza del diritto al rimborso in capo a in quanto “gli interventi allegati come eseguiti a spese della Società, se Parte_1 realizzati, siano stati effettuati senza autorizzazione assembleare, e ciò in ragione della revoca manifestata dalla stessa opponente, con ciò che ne segue per ciò che riguarda l'applicazione dell'art. 1134 cc, a tenore del quale il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente” (cfr. doc. 1 prod. parte convenuta).
Sul punto, a nulla rileva la deduzione secondo cui la domanda proposta da parte attrice non troverebbe fondamento, in questa sede, nell'art. 1134 c.c., quanto piuttosto nell'esistenza di un asserito mandato con rappresentanza, e che la domanda di cui trattasi sarebbe di mero accertamento circa l'espletamento delle attività e il diritto a ricevere il rimborso dei costi sostenuti.
Premesso che la qualificazione dei rapporti tra le parti nell'ambito le tipo legale del mandato
è deduzione per la prima tardivamente svolta dall'attrice solo in sede di note conclusionali, in ogni caso sul punto deve rilevarsi che nulla muterebbe in punto di petitum sostanziale e causa petendi, avendo i due giudizi, in ogni caso, ad oggetto il medesimo fatto storico, cui parte attrice pretende di attribuire una diversa qualificazione, ossia l'asserito espletamento delle attività di gestione.
Occorre, per vero, tener conto della circostanza, sopra richiamata, secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, con la conseguenza che avrebbe ben potuto dedurre il Parte_1 differente fondamento giuridico della propria pretesa già nel precedente giudizio, con la conseguenza che, in mancanza, tale deduzione deve ritenersi preclusa in questa sede.
Ad ogni buon conto, il precedente giudice si è pronunciato non solo sull'art. 1134 c.c., e tanto basterebbe (stante l'accertata insussistenza della pretesa creditoria), ma anche sulla mancata prova, da parte di dei pagamenti effettuati per l'espletamento dei lavori e di cui viene Parte_1 chiesto il rimborso. Pertanto, l'attrice non potrebbe sopperire a tale carenza probatoria promuovendo un altro e diverso giudizio.
Alla luce di quanto esposto, appare evidente il medesimo fondamento della domanda proposta nel presente giudizio rispetto al precedente, non avendo l'attrice fornito ulteriori e diversi elementi da cui poter evincere il contrario.
inoltre, deduce che anche l'azione proposta in tale sede sarebbe diversa da Parte_1 quella fatta valere nel precedente giudizio, in quanto volta ad ottenere una sentenza di mero accertamento del proprio diritto al rimborso.
Rispetto a tale ultimo profilo, tuttavia, non si ravvede quale sia l'interesse ad agire dell'attrice ad ottenere tale tipologia di pronuncia, che alcuna utilità potrebbe arrecare alla stessa, la quale utilità neppure viene in alcun modo allegata da Parte_1
Ad ogni buon conto, va rilevato che qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo (cfr. Cass. sent. n.
25269/2016).
Pertanto, la domanda attorea è inammissibile.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa, alla media complessità delle questioni controverse e all'effettiva attività processuale espletata, ritenendosi pertanto congrua l'applicazione dei minimi per la sola fase di trattazione, perché non seguita da istruttoria, e dei medi per le restanti fasi, come da nota spese depositata dal procuratore di parte.
Delle spese di lite va disposta attribuzione in favore all'avv.to Giancarlo Rago, dichiaratosi antistatario in sede di note di trattazione da ultimo depositate.
Non si ravvedono i presupposti per disporre condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda proposta da parte attrice;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore del Parte_1 [...]
che si liquidano in euro € 4.237,00, per Controparte_1 compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, con distrazione ex art 93 c.p.c. in favore dell' Avv. Giancarlo Rago.
Così deciso in Napoli, 27/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 27/11/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 17641/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 17641/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 27 novembre 2025 pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 17641 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Fabio Olivares e Gennaro Nocerino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Fabio Olivares in Napoli, al viale Privato delle Fiorentine a Chiaia n. 11, come da mandato in atti
ATTRICE
E
(P.I. Controparte_1
), in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Giancarlo P.IVA_2
Rago, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via del Chiatamone n. 63, come da mandato in atti
CONVENUTA
Conclusioni: con le note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 27 novembre 2025, le parti nel merito concludevano come da atti introduttivi altresì reiterando le istanze istruttorie formulate in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio il Parte_1 [...]
di Napoli, deducendo: Controparte_1
1. di essere proprietaria di un immobile facente parte del predetto Condominio;
2. che l'Assemblea dei condomini, in data 14.05.2010, affidava al condomino Parte_1
a mezzo impresa di sua fiducia, la (quale impresa Controparte_2 esecutrice dei lavori di restauro dell'immobile di proprietà sito nel Parte_1 medesimo Condominio) la gestione delle opere di risanamento del fabbricato, dopo aver approvato l'offerta dalla medesima proposta e la relativa spesa preventivata in euro
82.205,99;
3. che veniva altresì deliberato che il pagamento del corrispettivo di appalto sarebbe avvenuto a mezzo ratei mensili senza interessi;
4. che, consegnate le aree di cantiere, iniziati ed eseguiti parzialmente i lavori appaltati, la invitava l'Amministratore al pagamento delle somme di cui al riparto del Parte_1
13.10.2010;
5. che, tuttavia, a fronte del mancato pagamento, l'attrice si vedeva costretta a revocare la proposta di pagamento dilazionato, revoca che veniva confermata nel corso dell'Assemblea del 02.12.2010, nonché, successivamente, a presentare istanza per la mediazione, che si concludeva con esito negativo;
6. che, dunque, avendo l'attrice dato regolare esecuzione alla delibera condominiale ed essendo stati eseguiti i lavori affidati sino alla data di risoluzione del rapporto per inadempimento del , essa aveva diritto ad ottenere il rimborso ( a CP_1 qualunque titolo) delle somme anticipate per la gestione della cosa comune nella misura di euro 23.615,00, oltre oneri fiscali di legge ed interessi moratori ex D. Lgs. 231/02, da calcolarsi a far data dalla risoluzione del rapporto (02.12.2010) all'effettivo soddisfo.
Pertanto, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- previe declaratorie tutte di rito e legge;
- verificate proponibilità, procedibilità e proseguibilità della domanda, con regolarità e ritualità della citazione e sue notifiche, per quanto da rilevarsi ex officio.
- Rilevate (eventuali) eccezioni sottratte all'officium iudicis.
- Disattesa e reietta ogni (eventuale) contraria eccezione, deduzione, richiesta.
- Riconosciuta la legitimationes ad causam dell'intimato, al titolo competente, nel caso di sua assenza dichiararne la contumacia ad ogni effetto.
- Nel merito, accertato e dichiarato che il Controparte_1 Parte_2 ha affidato alla con verbale di assemblea del 14.05.2010 la gestione della cosa comune per Parte_1 complessivi € 82.205,99; e, - accertato e dichiarato che la ha eseguito, a mezzo impesa di sua fiducia, le opere affidategli Parte_1 anticipando la complessiva somma di € 23.615,00, oltre fiscali di legge;
- dichiarare che la ha diritto ad ottenere dal Parte_1 Controparte_1 in p. dell'Amm.re p.t., a titolo di rimborso costi per la gestione della cosa comune, ovvero a titolo di risarcimento danni per l'inadempimento denunciato e/o a titolo di ripetizione dell'indebito e/o arricchimento senza giusta causa, la somma da essa anticipata pari ad € 23.615,00, oltre fiscali di legge ed interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 a far data dalla risoluzione (02.12.2010) al soddisfo, ovvero dalla diversa data che il Tribunale riterrà di giustizia, sempre fino all'effettivo soddisfo, oltre la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, trattandosi nella specie di credito di valore.
- In via gradata, ma sempre nel merito, in caso di contestazioni ex adverso sul quantum, disporsi CTU tecnica affinchè accerti l'effettiva spesa sostenuta da per l'esecuzione delle opere affidategli, Parte_1 quantificandola;
e, per l'effetto,
- dichiarare che la ha il diritto di ottenere il corrispondente importo accertato per la esecuzione Parte_1 delle opere affidategli a titolo di rimborso costi per la gestione della cosa comune, ovvero a titolo di risarcimento danni per l'inadempimento denunciato e/o a titolo di ripetizione dell'indebito e/o arricchimento senza giusta causa, il tutto oltre fiscali di legge ed interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 a far data dalla risoluzione
(02.12.2010) al soddisfo, ovvero dalla diversa data che il Tribunale riterrà di giustizia, sempre fino all'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, trattandosi nella specie di credito di valore.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre C.S.G., C.P.A. ed I.V.A. di legge, da attribuirsi ai procuratori costituiti che si dichiarano anticipatari.
- In sentenza provvisoriamente esecutiva, limitatamente alle statuizioni di condanna.
- Con ogni altro provvedimento di ragione e legge”.
Si costituiva il il quale resisteva Controparte_3 all'atto di citazione, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda proposta, per essersi sulla stessa già formato il giudicato, avendo il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1781 del
15.20.2019, rigettato l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna attrice nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso nei confronti del
Condominio, in quanto aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo credito di cui al presente giudizio. In via subordinata, nel merito, il convenuto deduceva che: CP_1
(i) tra le parti non era mai intervenuto alcun contratto di appalto né altro tipo di rapporto;
(ii) difatti, nella riunione del 14.05.2010 l'assemblea aveva approvato la proposta di Pt_1 di far eseguire da una società sua partecipata -la alcuni Controparte_2 interventi edili all'edificio condominiale il cui valore preventivato sarebbe stato da lei anticipato e, quindi, rimborsato dal Condominio con ratei mensili di euro 200,00;
(iii) tuttavia, la stessa attrice, nella riunione assembleare del 2.12.2010, revocava la propria offerta cosicché l'assemblea, conseguentemente, deliberava di acquisire ulteriori preventivi di spesa per l'esecuzione dei lavori;
(iv) dunque, a seguito della revoca della propria offerta, seppur la avesse, Parte_1 ciononostante, eseguito (o fatto eseguire da terzi) i predetti interventi, non ne avrebbe potuto comunque ottenere il rimborso, ostandovi l'inequivoco dettato dell'art. 1134
c.c., come peraltro già rilevato dal Tribunale di Napoli con la pronuncia suddetta;
(v) inoltre, le lavorazioni indicate in citazione dall'attrice nonché nell'opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo proposta erano diverse da quelle contenute nel computo metrico fatto proprio dai condòmini nella tornata assembleare del 14.05.2010, con la conseguenza che era priva di autorizzazione ad eseguirle;
Parte_1
(vi) in ogni caso, l'attrice non aveva fornito alcuna prova in ordine all'effettiva esecuzione di tali opere né tantomeno alla loro quantificazione.
Pertanto, la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, contrariis rejectis :
1. Dichiarare inammissibile la domanda attorea ovvero respingerla nel merito;
e, in ogni caso,
2. Condannare l'attrice soccombente al rimborso delle spese tutte (anche “ ) del giudizio, con i CP_4 compensi di difesa maggiorati degli accessori di legge, nonché, ai sensi dell'art. 96/3° comma c.p.c. dell'ulteriore somma che il Tribunale vorrà determinare in via equitativa”.
Espletate le verifiche preliminari, scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c., la causa con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. , sulla documentazione in atti, veniva direttamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'odierna udienza, con celebrazione sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al cui esito viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
La domanda è inammissibile. Deve, infatti, trovare accoglimento l'eccezione, sollevata dal convenuto, CP_1 secondo cui sulla pretesa fatta valere da nel presente giudizio risulta essersi già espresso Parte_1 il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1781 del 15.20.2019 passata in giudicato.
Giova preliminarmente rilevare che l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem (cfr. Cass. sent. n.
16589/2021). In particolare, l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (cfr.
Cass. sent. n. 48/2021).
Ancora, ai fini dell'accertamento dell'intervenuto giudicato non è considerata indispensabile la certificazione della cancelleria (ex art. 124 disp. att. c.p.c.), potendo essa trovare idoneo equipollente nella esplicita ammissione, circa la formazione del giudicato, della parte nei cui confronti è invocato il giudicato e che avrebbe interesse a negarlo (Cass., sez. 3, 28/12/2023, n.
36258; Cass., sez. 5, 09/03/2022, n. 7740; Cass., n. 4803/18).
Dunque, non avendo parte attrice sollevato alcuna contestazione in ordine all'intervenuto passaggio in giudicato della predetta statuizione (circostanza, anzi, pacificamente ammessa da la quale ha incentrato la propria difesa sull'assunto che il giudicato formatosi non Parte_1 coprisse l'odierna domanda), e non avendo quest'ultima nemmeno dedotto la pendenza di un eventuale giudizio di impugnazione, la sentenza n. 1781 del 15.20.2019 deve ritenersi pacificamente coperta da giudicato.
Fatta questa premessa, da una comparazione tra i due atti, quello introduttivo del presente giudizio e quello di opposizione a decreto ingiuntivo (con domanda riconvenzionale) con cui veniva instaurata la precedente causa, emerge chiaramente che la pretesa fatta valere dall'odierna attrice, ed il titolo posto a suo fondamento, sono i medesimi: l'accertamento del diritto di ad Parte_1 ottenere il rimborso delle somme anticipate per la gestione della cosa comune nella misura di euro
23.615,00, in ragione dell'espletamento, per il tramite di impresa di sua fiducia, delle opere di risanamento del fabbricato CP_5
Deve, dunque, trovare applicazione il meccanismo di preclusione processuale previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 324 c.p.c. (giudicato formale) 2909 c.c. (giudicato sostanziale), secondo cui, una volta che sia stata pronunciata in via definitiva la regola di giudizio tra due o più parti su una specifica controversia giuridica, il dictum del Giudice non può più essere messo in discussione da quelle stesse parti o dai loro eredi o aventi causa. In particolare, al fine di poter stabilire se una determinata domanda è stata già oggetto di accertamento giurisdizionale (e pertanto non può essere nuovamente decisa), occorre fare riferimento ai limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato).
Entro questi limiti, infatti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno che non fossero deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato. Il “deducibile” può considerarsi tale se e in quanto ne fosse possibile l'allegazione nel giudizio coperto da giudicato.
Venendo al caso di specie, appare, dunque, evidente che sulla domanda proposta dall'attrice si sia formato giudicato, avendo il precedente Giudice accertato l'insussistenza del diritto al rimborso in capo a in quanto “gli interventi allegati come eseguiti a spese della Società, se Parte_1 realizzati, siano stati effettuati senza autorizzazione assembleare, e ciò in ragione della revoca manifestata dalla stessa opponente, con ciò che ne segue per ciò che riguarda l'applicazione dell'art. 1134 cc, a tenore del quale il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente” (cfr. doc. 1 prod. parte convenuta).
Sul punto, a nulla rileva la deduzione secondo cui la domanda proposta da parte attrice non troverebbe fondamento, in questa sede, nell'art. 1134 c.c., quanto piuttosto nell'esistenza di un asserito mandato con rappresentanza, e che la domanda di cui trattasi sarebbe di mero accertamento circa l'espletamento delle attività e il diritto a ricevere il rimborso dei costi sostenuti.
Premesso che la qualificazione dei rapporti tra le parti nell'ambito le tipo legale del mandato
è deduzione per la prima tardivamente svolta dall'attrice solo in sede di note conclusionali, in ogni caso sul punto deve rilevarsi che nulla muterebbe in punto di petitum sostanziale e causa petendi, avendo i due giudizi, in ogni caso, ad oggetto il medesimo fatto storico, cui parte attrice pretende di attribuire una diversa qualificazione, ossia l'asserito espletamento delle attività di gestione.
Occorre, per vero, tener conto della circostanza, sopra richiamata, secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, con la conseguenza che avrebbe ben potuto dedurre il Parte_1 differente fondamento giuridico della propria pretesa già nel precedente giudizio, con la conseguenza che, in mancanza, tale deduzione deve ritenersi preclusa in questa sede.
Ad ogni buon conto, il precedente giudice si è pronunciato non solo sull'art. 1134 c.c., e tanto basterebbe (stante l'accertata insussistenza della pretesa creditoria), ma anche sulla mancata prova, da parte di dei pagamenti effettuati per l'espletamento dei lavori e di cui viene Parte_1 chiesto il rimborso. Pertanto, l'attrice non potrebbe sopperire a tale carenza probatoria promuovendo un altro e diverso giudizio.
Alla luce di quanto esposto, appare evidente il medesimo fondamento della domanda proposta nel presente giudizio rispetto al precedente, non avendo l'attrice fornito ulteriori e diversi elementi da cui poter evincere il contrario.
inoltre, deduce che anche l'azione proposta in tale sede sarebbe diversa da Parte_1 quella fatta valere nel precedente giudizio, in quanto volta ad ottenere una sentenza di mero accertamento del proprio diritto al rimborso.
Rispetto a tale ultimo profilo, tuttavia, non si ravvede quale sia l'interesse ad agire dell'attrice ad ottenere tale tipologia di pronuncia, che alcuna utilità potrebbe arrecare alla stessa, la quale utilità neppure viene in alcun modo allegata da Parte_1
Ad ogni buon conto, va rilevato che qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo (cfr. Cass. sent. n.
25269/2016).
Pertanto, la domanda attorea è inammissibile.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa, alla media complessità delle questioni controverse e all'effettiva attività processuale espletata, ritenendosi pertanto congrua l'applicazione dei minimi per la sola fase di trattazione, perché non seguita da istruttoria, e dei medi per le restanti fasi, come da nota spese depositata dal procuratore di parte.
Delle spese di lite va disposta attribuzione in favore all'avv.to Giancarlo Rago, dichiaratosi antistatario in sede di note di trattazione da ultimo depositate.
Non si ravvedono i presupposti per disporre condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda proposta da parte attrice;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore del Parte_1 [...]
che si liquidano in euro € 4.237,00, per Controparte_1 compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, con distrazione ex art 93 c.p.c. in favore dell' Avv. Giancarlo Rago.
Così deciso in Napoli, 27/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero