TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/05/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 1519/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 13/03/2025 e presentato dai coniugi
con gli avv.ti CASAGRANDE DORIANA e SPINATO Parte_1
VALENTINA
e
, con l'avv. VASCO PORZIA CP_1
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 28/05/2011 a VITTORIO
VENETO (TV). I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
05.05.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 02.04.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 1519/2025:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28/05/2011 da (C.F. ), Parte_1 C.F._1
n. a LL (BL) il 01/04/1983, e (C.F. CP_1
), n. a OV (PD) il 26/11/1977, e trascritto al C.F._2
n. 9, Parte II, Serie A, Anno 2011 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIO VENETO;
alle seguenti condizioni:
1) affida le minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre, alla quale va confermato il provvedimento di assegnazione della casa familiare.
2) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie tutte le volte che lo desidera e previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie;
in via generale il padre vedrà e terrà con sé le figlie secondo le modalità ed i tempi di seguito riportati:
- il giovedì pomeriggio di ogni settimana dal termine dell'orario scolastico fino a dopo cena quando riporterà le figlie presso la casa della madre;
- il lunedì, a settimane alterne (successivo al weekend di competenza della madre), dal termine dell'orario scolastico fino a dopo cena quando riporterà le figlie presso la casa della madre;
- a settimane alterne, dal venerdì alle ore 18.45 sino alla domenica sera entro le 20.00 quando riporterà le figlie presso la casa della madre;
- durante le vacanze natalizie le figlie trascorreranno con il padre una settimana alternando di anno in anno la settimana comprendente il Natale con quella comprendente il Capodanno;
- il periodo delle vacanze pasquali sarà alternato tra i genitori di anno in anno con le vacanze di carnevale;
- durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con le figlie, alternandoli tra di loro, periodi di due settimane consecutive, all'interno delle quali ciascuno di essi fisserà anche le rispettive vacanze estive. Il periodo delle vacanze estive andrà comunicato entro il 30 aprile di ogni anno;
- per tutti i ponti e festività nazionali e/o locali come da calendario, ad eccezione dei casi in cui cadano di venerdì o di lunedì, in tale ipotesi essi si agganceranno al weekend di competenza del genitore;
3) il signor corrisponda alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
mantenimento per le figlie l'importo mensile di € 1.300,00 (in ragione di € 650,00 a figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
4) l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla RA;
Pt_1
5) spese di lite compensate;
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VITTORIO VENETO
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 14/05/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi