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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11003/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11003/2024 promossa da:
Controparte_1
e
CP_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Mastrodonato Andrea e dell'avv. Massimo Durante che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CASORIA il 26/04/2010. Controparte_1 CP_2
Dal matrimonio sono nati i figli: il 23.09.2010, il 12.06.2012 e Per_1 Persona_2 Persona_3 il 06.02.2017.
Con ricorso depositato il 29/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASORIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Persona_2 Persona_3 entrambi i genitori, con collocazione prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. Le questioni di straordinaria amministrazione saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori.
DÀ ATTO che le parti concordano che, al fine di favorire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e garantire al massimo la bigenitorialità, i tempi di competenza genitoriale vengano suddivisi paritariamente, secondo la seguente modalità e tempistica, fatti salvi diversi accordi:
1) I minori vivranno a settimane alternate a casa del padre e della madre, e più precisamente: il lunedì, all'uscita da scuola, verranno prelevati dal padre, che li terrà con sé sino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola. All'uscita da scuola del venerdì i ragazzi verranno prelevati dalla madre, che li terrà con sé sino all'ingresso a scuola del lunedì successivo, e così di seguito.
2) Ciascun genitore, in caso di necessità, potrà comunque vedere i figli anche in deroga agli accordi intercorsi.
3) Le vacanze Pasquali saranno suddivise in due periodi come segue: ad anni alterni, dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo al martedì successivo con l'altro. Nell'anno 2025 i figli trascorreranno il primo periodo con il padre e il secondo con la madre.
4) Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi come segue: ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre sino alle ore 21:00 con un genitore, e dalle ore 21:00 del 30 dicembre alle 21:00 del 6 gennaio con l'altro. Nell'anno 2024 i minori trascorreranno il Natale con la madre ed il Capodanno con il padre.
5) I minori trascorreranno le vacanze di Carnevale con ciascun genitore, ad anni alterni (Carnevale 2024 con il padre).
6) Durante le vacanze scolastiche estive, e trascorreranno Per_1 Persona_2 Persona_3 alternativamente 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, in periodo da concordarsi entro e non oltre il 15 maggio di ciascun anno.
pagina 2 di 3 7) Durante i periodi di vacanza, o comunque durante i periodi di chiusura della scuola, il prelievo dei minori dovrà sempre avvenire presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore.
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti:
- il sig. si impegna ad abbandonare entro sei mesi la casa coniugale, di sua esclusiva Controparte_1 proprietà, sita in Collegno via Bussoleno n. 116 ed a reperire altra idonea sistemazione abitativa, mentre CP_ la sig.ra continuerà ad abitare nell'abitazione coniugale. In ogni caso, il sig. contribuirà al CP_1 pagamento delle utenze domestiche;
CP_
- l'immobile del sig. sito in Collegno via Bussoleno n. 116 sarà posto in vendita e la sig.ra si CP_1 impegna sin da ora a rilasciare l'immobile al Rogito ricercando altra idonea collocazione abitativa. Il sig.
si obbliga sin da ora a contribuire al pagamento del costo della locazione e delle spese Controparte_1 relative del nuovo immobile nella misura del 50%.
- l'Immobile sito in Bardonecchia, nel Condominio “La Piazzetta” V. Madail n. 51-53-55, in comproprietà tra i coniugi, sarà posto in vendita ed il ricavato (al netto del mutuo residuo gravante sull'immobile al momento del rogito) sarà ripartito al 50% tra i coniugi. Il sig. si impegna a CP_1 corrispondere interamente la rata del mutuo sino alla vendita dell'immobile. CP_
- i sig.ri e svolgono entrambi una attività lavorativa e pertanto rinunciano reciprocamente a CP_1 richiedere un contributo nel mantenimento
DISPONE che il sig. corrisponda a titolo di contributo nel mantenimento per i tre figli minori la CP_1 somma complessiva di € 1.000,00 mensile, oltre rivalutazione Istat, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico;
DISPONE che le spese straordinarie per i tre figli siano suddivise nella misura del 50% come indicato nel Protocollo applicativo del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che entrambe le parti dichiarano di impegnarsi a comunicare reciprocamente i rispettivi recapiti telefonici, compresi quelli eventuali dei luoghi di vacanza e di villeggiatura.
DÀ ATTO che le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità per sé e per i figli minori.
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese di lite del presente procedimento sono interamente a carico del sig. . Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11003/2024 promossa da:
Controparte_1
e
CP_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Mastrodonato Andrea e dell'avv. Massimo Durante che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CASORIA il 26/04/2010. Controparte_1 CP_2
Dal matrimonio sono nati i figli: il 23.09.2010, il 12.06.2012 e Per_1 Persona_2 Persona_3 il 06.02.2017.
Con ricorso depositato il 29/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASORIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Persona_2 Persona_3 entrambi i genitori, con collocazione prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. Le questioni di straordinaria amministrazione saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori.
DÀ ATTO che le parti concordano che, al fine di favorire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e garantire al massimo la bigenitorialità, i tempi di competenza genitoriale vengano suddivisi paritariamente, secondo la seguente modalità e tempistica, fatti salvi diversi accordi:
1) I minori vivranno a settimane alternate a casa del padre e della madre, e più precisamente: il lunedì, all'uscita da scuola, verranno prelevati dal padre, che li terrà con sé sino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola. All'uscita da scuola del venerdì i ragazzi verranno prelevati dalla madre, che li terrà con sé sino all'ingresso a scuola del lunedì successivo, e così di seguito.
2) Ciascun genitore, in caso di necessità, potrà comunque vedere i figli anche in deroga agli accordi intercorsi.
3) Le vacanze Pasquali saranno suddivise in due periodi come segue: ad anni alterni, dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo al martedì successivo con l'altro. Nell'anno 2025 i figli trascorreranno il primo periodo con il padre e il secondo con la madre.
4) Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi come segue: ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre sino alle ore 21:00 con un genitore, e dalle ore 21:00 del 30 dicembre alle 21:00 del 6 gennaio con l'altro. Nell'anno 2024 i minori trascorreranno il Natale con la madre ed il Capodanno con il padre.
5) I minori trascorreranno le vacanze di Carnevale con ciascun genitore, ad anni alterni (Carnevale 2024 con il padre).
6) Durante le vacanze scolastiche estive, e trascorreranno Per_1 Persona_2 Persona_3 alternativamente 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, in periodo da concordarsi entro e non oltre il 15 maggio di ciascun anno.
pagina 2 di 3 7) Durante i periodi di vacanza, o comunque durante i periodi di chiusura della scuola, il prelievo dei minori dovrà sempre avvenire presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore.
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti:
- il sig. si impegna ad abbandonare entro sei mesi la casa coniugale, di sua esclusiva Controparte_1 proprietà, sita in Collegno via Bussoleno n. 116 ed a reperire altra idonea sistemazione abitativa, mentre CP_ la sig.ra continuerà ad abitare nell'abitazione coniugale. In ogni caso, il sig. contribuirà al CP_1 pagamento delle utenze domestiche;
CP_
- l'immobile del sig. sito in Collegno via Bussoleno n. 116 sarà posto in vendita e la sig.ra si CP_1 impegna sin da ora a rilasciare l'immobile al Rogito ricercando altra idonea collocazione abitativa. Il sig.
si obbliga sin da ora a contribuire al pagamento del costo della locazione e delle spese Controparte_1 relative del nuovo immobile nella misura del 50%.
- l'Immobile sito in Bardonecchia, nel Condominio “La Piazzetta” V. Madail n. 51-53-55, in comproprietà tra i coniugi, sarà posto in vendita ed il ricavato (al netto del mutuo residuo gravante sull'immobile al momento del rogito) sarà ripartito al 50% tra i coniugi. Il sig. si impegna a CP_1 corrispondere interamente la rata del mutuo sino alla vendita dell'immobile. CP_
- i sig.ri e svolgono entrambi una attività lavorativa e pertanto rinunciano reciprocamente a CP_1 richiedere un contributo nel mantenimento
DISPONE che il sig. corrisponda a titolo di contributo nel mantenimento per i tre figli minori la CP_1 somma complessiva di € 1.000,00 mensile, oltre rivalutazione Istat, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico;
DISPONE che le spese straordinarie per i tre figli siano suddivise nella misura del 50% come indicato nel Protocollo applicativo del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che entrambe le parti dichiarano di impegnarsi a comunicare reciprocamente i rispettivi recapiti telefonici, compresi quelli eventuali dei luoghi di vacanza e di villeggiatura.
DÀ ATTO che le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità per sé e per i figli minori.
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese di lite del presente procedimento sono interamente a carico del sig. . Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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