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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 27/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 93/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Lupia Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. RG 93/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
) C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Oscar Di Salvatore
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 09-01-2024, le parti hanno rappresentato che, con sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1457 emessa all'esito della camera di consiglio del 24-09-2013 depositata il 18-10-2013, nel giudizio
RG. N. 946/2013, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Monterotondo il 04-03-2001 alle condizioni concordate tra le parti e che, nello specifico, è stato stabilito: l'affidamento condiviso dei figli (Monterotondo, 24/07/2003) e Per_1
(Monterotondo, 02/08/2005), con collocamento prevalente presso la madre, regime Per_2
di frequentazione padre–figli come stabilito in sede di separazione;
contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di euro 700,00 complessivi (euro 350,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'obbligo per la Sig.ra Parte_1
di provvedere in via esclusiva al pagamento del canone di locazione della casa familiare;
l'obbligo per ciascun coniuge di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e di rimettere reciprocamente le denunce-querele sporte l'uno nei confronti dell'altra.
Con il ricorso congiunto di cui al presente giudizio le parti hanno domandato modificarsi le condizioni così come stabilite nella sentenza n. 1457/2013, articolando le seguenti nuove condizioni:
1. “Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli Parte_2 [...]
e , con il versamento di euro 400 mensilmente (euro 200 per CP_1 CP_2 ciascuno), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo dovrà essere adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita;
2. Disporre che la sig.ra contribuirà al 100% delle spese straordinarie Parte_1 nell'interesse dei figli (mediche non mutabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.).
3.Spese di lite compensate tra le parti”.
A sostegno dei motivi di ricorso le parti, rappresentando che i figli sono maggiorenni ma non economicamente indipendenti, hanno dedotto il sopravvenire di nuove circostanze tra le quali la nascita, dalla nuova unione sentimentale del del figlio Pt_2 Per_3 il 18-01-2015, nonché la riduzione dei redditi percepiti dal a seguito della
[...] Pt_2 chiusura della sua ditta individuale;
d'altro lato, rispetto al tempo della pronuncia dello scioglimento del matrimonio, è intervenuta l'assunzione della sig.ra che, come Pt_1 documentato, è lavoratore dipendente coma cassiera dal mese di febbraio 2023.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere accolte, atteso che le stesse determinano una equilibrata regolazione dei rapporti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio, stante il mutamento della situazione di fatto, comprovato documentalmente, intervenuto dopo la sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata tra le stesse.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-Dispone la modifica delle condizioni vigenti tra le parti a seguito della sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Tivoli n. 1457, emessa all'esito della camera di consiglio del 24-09-2013, depositata il 18-10-2013, negli esatti termini ed alle condizioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso riportate in motivazione, da intendersi qui integralmente trascritte.
-Nulla sulle spese.
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 04-02-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
Francesca Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Lupia Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. RG 93/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
) C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Oscar Di Salvatore
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 09-01-2024, le parti hanno rappresentato che, con sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1457 emessa all'esito della camera di consiglio del 24-09-2013 depositata il 18-10-2013, nel giudizio
RG. N. 946/2013, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Monterotondo il 04-03-2001 alle condizioni concordate tra le parti e che, nello specifico, è stato stabilito: l'affidamento condiviso dei figli (Monterotondo, 24/07/2003) e Per_1
(Monterotondo, 02/08/2005), con collocamento prevalente presso la madre, regime Per_2
di frequentazione padre–figli come stabilito in sede di separazione;
contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di euro 700,00 complessivi (euro 350,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'obbligo per la Sig.ra Parte_1
di provvedere in via esclusiva al pagamento del canone di locazione della casa familiare;
l'obbligo per ciascun coniuge di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e di rimettere reciprocamente le denunce-querele sporte l'uno nei confronti dell'altra.
Con il ricorso congiunto di cui al presente giudizio le parti hanno domandato modificarsi le condizioni così come stabilite nella sentenza n. 1457/2013, articolando le seguenti nuove condizioni:
1. “Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli Parte_2 [...]
e , con il versamento di euro 400 mensilmente (euro 200 per CP_1 CP_2 ciascuno), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo dovrà essere adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita;
2. Disporre che la sig.ra contribuirà al 100% delle spese straordinarie Parte_1 nell'interesse dei figli (mediche non mutabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.).
3.Spese di lite compensate tra le parti”.
A sostegno dei motivi di ricorso le parti, rappresentando che i figli sono maggiorenni ma non economicamente indipendenti, hanno dedotto il sopravvenire di nuove circostanze tra le quali la nascita, dalla nuova unione sentimentale del del figlio Pt_2 Per_3 il 18-01-2015, nonché la riduzione dei redditi percepiti dal a seguito della
[...] Pt_2 chiusura della sua ditta individuale;
d'altro lato, rispetto al tempo della pronuncia dello scioglimento del matrimonio, è intervenuta l'assunzione della sig.ra che, come Pt_1 documentato, è lavoratore dipendente coma cassiera dal mese di febbraio 2023.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere accolte, atteso che le stesse determinano una equilibrata regolazione dei rapporti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio, stante il mutamento della situazione di fatto, comprovato documentalmente, intervenuto dopo la sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata tra le stesse.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-Dispone la modifica delle condizioni vigenti tra le parti a seguito della sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Tivoli n. 1457, emessa all'esito della camera di consiglio del 24-09-2013, depositata il 18-10-2013, negli esatti termini ed alle condizioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso riportate in motivazione, da intendersi qui integralmente trascritte.
-Nulla sulle spese.
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 04-02-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
Francesca Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia