Decreto decisorio 14 marzo 2014
Decreto collegiale 10 dicembre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, decreto collegiale 10/12/2016, n. 12287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12287 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/12/2016
N. 01571/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato il presente
DECRETO DI PAGAMENTO
sul ricorso numero di registro generale 1571 del 2005, proposto da:
AB SH, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Giua, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Bettolo, 22;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Prefettura Roma - Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione di lavoro irregolare di extracomunitari;
vista l’istanza per l’emissione di decreto di pagamento per onorari e spese per gratuito patrocinio avanzata dall’avv. Lorenzo Giua per la rappresentanza e la difesa di AB SH, nel giudizio n. r.g. 1571/2015;
visto il decreto di ammissione provvisoria al gratuito patrocinio adottato dalla competente commissione in data 22.2.2005;
vista il decreto che ha dichiarato perento il ricorso;
considerato che la pretesa del ricorrente non può essere ritenuta manifestamente infondata;
visti gli atti del fascicolo di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
visto l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;
visto l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002 che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
ritenuto, in relazione alla natura della controversia, all’impegno professionale richiesto, all’art. 130, d.P.R. n. 115/2002, , che è congrua la determinazione in complessivi euro 200,00 della somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio, comprensivo della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
liquida complessivamente la somma di euro 200,00 per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P. dovuti per legge.
Il presente provvedimento è depositato presso la segreteria della sezione che provvederà a darne comunicazione alla parte istante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Petrucciani | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO