Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10308 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2025, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.;
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Paolino Natale Parte_1 attore – convenuto in riconvenzionale
CONTRO
, rapp.to e difeso dall'Avv. Carmine Grieco Controparte_1 convenuto – attore in riconvenzionale
Oggetto: diritti reali - proprietà
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo aver esperito il procedimento di mediazione con atto di Parte_1
citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio per chiedere Controparte_1
l'accertamento della proprietà esclusiva dell'area pertinenziale, distinta in catasto alla part.lla 660, sita in S. Angelo d'Alife, alla via Rua n. 112, con conseguente ordine al convenuto di rilasciarla libera da cose e persone, in uno alla condanna del medesimo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per illegittima occupazione, da quantificarsi in via equitativa.
, a cui si accede mediante un cancelletto che affaccia sulla via Rua, Controparte_2
era stata inserita da nella propria dichiarazione di successione del Parte_2
defunto padre presentata in data 19.1.2017, recante prot. CE0081328, Per_2
“…assumendone illecitamente il possesso ultraventennale…”. Specificava altresì che il convenuto nel mese di giugno 2018 aveva sostituito il lucchetto del cancelletto d'ingresso della particella 660, vietandone l'utilizzo, oltre ad avervi installato condotte dell'acqua e scarichi fecali. Deduceva che le diverse diffide rivolte al convenuto per indurlo ad abbandonare la citata area non avevano sortito alcun effetto avendo quest'ultimo continuato ad occuparla senza titolo.
Si è costituito eccependo l'infondatezza della domanda di rivendica sia Controparte_1
in fatto che in diritto, e spigando domanda riconvenzionale di declaratoria di usucapione per possesso ultraventennale dell'immobile oggetto di contestazione sito in S. Angelo d'Alife alla via Rua n. 112, distinto in catasto al foglio 7, part.lla 660 di mq 16. Rappresentava che l'immobile oggetto di controversia è stato da sempre posseduto da oltre 50 anni, dapprima dal padre e poi in seguito dal convenuto stesso, specificando che le chiavi del lucchetto posto al cancello d'ingresso era da sempre state nel possesso esclusivo della famiglia
. CP_1
La causa, istruita con le produzioni documentali e con l'espletamento di prova orale e ctu, è stata presa in decisione all'udienza del 14.1.2025, con concessione dei termini ex art 190
c.p.c.
≈ ≈ ≈
La domanda avanzata da parte attrice va rigettata per le motivazioni di seguito riportate.
L'azione di rivendicazione disciplinata dall'art. 948 c.c. è esperibile da parte del proprietario nei confronti di chi possegga o detenga una cosa, costituendo il mezzo previsto dall'ordinamento per conseguire il ricongiungimento tra il diritto di proprietà (potere di diritto sul bene) e possesso (potere di fatto sul medesimo bene). Trattasi di azione petitoria avente carattere generale, di natura reale ed esperibile “erga omnes”.
In relazione all'onere della prova, in conformità all'art. 2697 c.c., se l'acquisto della proprietà non è a titolo originario l'attore deve dimostrare il titolo d'acquisto (derivativo) anche dei suoi danti causa sino a giungere ad un acquisto a titolo originario (c.d. probatio diabolica).
Ed invero la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n.
991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009).
Tale rigore è temperato solo nel caso in cui il convenuto, nell'opporre l'intervenuta usucapione, riconosca, seppure implicitamente o comunque non contesti specificamente, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (in termini Cass. civile, sez. II,
19.10.2011, n. 28865; di merito, cfr. ex multis da ult. Tribunale Pavia 25.9.2024, n. 1296;
Tribunale Ancona 19.1.2024, n. 125; Tribunale Milano, 20.9.2023, n. 7162)
Nella vicenda in esame parte attrice ha avanzato domanda di accertamento della proprietà della particella n. 660 sita nel Comune di Sant'Angelo d'Alife, assumendo di averla acquistata con rogito notarile nel 2004 da AN GH. Per contro, parte convenuta ha proposto domanda riconvenzionale volta all'accertamento della proprietà del bene in suo favore, fondandosi sull'usucapione e sul possesso esclusivo della particella per oltre cinquanta anni da parte sua e della sua famiglia, come dalla citata dichiarazione di successione del defunto padre presentata del 2017. Ne consegue che il rigore probatorio richiesto per l'azione di rivendicazione non può essere mitigato.
L'attore, pur avendo dato prova del titolo di acquisto con la produzione dell'atto pubblico di compravendita 8.3.2004 registrato in data 2.4.2004 al n. 1035, non è stato in grado di provare attraverso i titoli dei suoi danti causa all'acquisto a titolo, trattandosi atti di divisione ereditaria, di cui il più datato risulta essere quello del 8.10.1966, per atto del Notaio
, che richiama il testamento olografo del 21.2.1937 redatto dal de cuius Persona_3
fu . Sul punto deve ribadirsi il noto principio secondo cui un atto Persona_4 Per_5
di divisione ereditaria, in ragione della sua natura dichiarativa, non costituisce titolo di proprietà e dunque non è idoneo a provare la titolarità del bene nei confronti dei terzi (cfr. ex multis Cass. civile, sez. II 10.3.2015 n. 4730)
Al mancato accertamento della proprietà in capo a , consegue Parte_1 necessariamente il rigetto della richiesta di condanna del convenuto al rilascio dell'area pertinenziale nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per l'asserita illegittima occupazione. Va invece accolta la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da parte convenuta.
Sul punto si ribadisce l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui la domanda di usucapione può essere esperita contro chiunque contesti il diritto vantandone uno proprio, come nel caso in esame, ovvero nei confronti di chi possiede il bene, o ne è proprietario all'atto della domanda di usucapione (cfr Cass. civile, sez. II, 29.11.2023, n.
33194; v. anche Cass. 17.6.2021 n. 17388; Cass. n. 17270/2015).
Colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res.
Deve dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. civ. Sez. II, 05-102010, n. 20670; Cass. civ., sez. II, 24.8.2006, n.
18392). È richiesta, pertanto, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Quanto alla prova dell'animus, che, ai sensi dall'art. 1141 cod. civ., si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (cfr. Cass. civ. n. 7757 del 5.4.2011).
Gli esiti dell'istruttoria svolta hanno confermato la fondatezza della domanda attorea
La documentazione prodotta (richiesta del 7.12.1976 coniugi Persona_6
per la realizzazione di un servizio igienico;
rilievi fotografici ritraenti lo stato dei luoghi;
[...]
consulenza di parte convenuta con annessa documentazione ritraente lo stato dei luoghi ed i lavori effettuati), nonché l'esito della prova testimoniale confermano le circostanze allegate dal convenuto in riconvenzionale e cioè che dapprima il padre e poi Persona_7
personalmente lo stesso convenuto hanno posseduto sin dagli anni settanta uti dominus ininterrottamente e pacificamente detta area pertinenziale, installandovi le condutture dell'acqua e degli scarichi fecali oltre alla realizzazione di un servizio igienico nell'anno 1976 ed alla apposizione di un lucchetto al cancelletto d'ingresso, le cui chiavi sono state esclusivamente detenute dall'odierno convenuto e dal suo dante causa.
In particolare il teste di parte convenuta escusso all'udienza del Testimone_1
13.7.2022 sulla circostanza del possesso esclusivo ultra quarantennale sul bene oggetto di causa dapprima da e poi dal figlio , dopo aver risposto Persona_7 CP_1
affermativamente sulla circostanza del possesso ultraquarantennale ha riferito di aver effettuato una serie di lavori commissionatigli dal primo precisando che “…all'epoca, negli anni ottanta, avevo una ditta edile ed ho effettuato i lavori di migliorie (pavimentazione, pozzetti in cemento, ripristino gradini, montaggio cancello, container per deposito e veranda) che mi erano stati commissionati e pagati dai genitore di ”, descrivendo Parte_3
peraltro i luoghi oggetto di causa anche attraverso il riconoscimento dei rilevi fotografi prodotti dallo stesso convenuto “…Si è vero e cono certo che le foto in questione ritraggono le persone indicate nel capitolo di prova all'interno dell'area cortilizia in quanto è possibile vedere alle spalle del bimbo il vecchio cancelletto … Si è vero, si vede benissimo il mucchio di sabbia che io avevo scaricato … si è vero riconosco il muro alle spalle che delimitiva il cortile … Si è vero, anche in questa foto si vede il muro … Si è vero, si vede proprio il canceletto di ingresso dell'area cortilizia … Si è vero, riconosco la veranda (foto 8,10, 14,13) ed il container (foto 15 e in parte foto 16), il cancelletto di ingresso (foto 7,9, 10,12, 13)…”.
Nello stesso senso converge la testimonianza di , sentito all'udienza del Testimone_2
8.2.2023, il quale ha dato atto di “…aver effettuato su richiesta di nel Parte_4
1979/1980 dei lavori di idraulica sul bagno della veranda posta sul cortile. Entrai dal cancello in ferro di via Rua di cui il committente aveva le chiavi. Nella foto 7 si vede la porta della veranda. Preciso altresì che fino alla morte di , avvenuta circa cinque, Persona_7
sei anni fa, se non sbaglio, mi sono recato per altri lavoretti di idraulica ed ho visto che nel cortile in questione c'era solo quest'ulimo e non anche terze persone … Dopo la morte del padre, il figlio mi ha commissionato il rifacimento del bagno posto della veranda e CP_1
l'impianto elettrica in casa. Le chiavi del cancello di via Rua mi venivano consegnate da mio fratello e dallo stesso . Nel cortile non ho incontrato altre persone. Preciso in Tes_1 CP_1
merito a sua richiesta specifica di non aver mai incontrato qualcuno della Scappaticci nel cortile sia quando era in vita che dopo...”. Persona_7
L'ulteriore testimone di parte convenuta ha confermato all'udienza del Testimone_3
8.3.2023 che il cancelletto di accesso all'area pertinenziale era in esclusivo uso dei sin dagli anni ottanta, raccontando che “…fino al decesso della sig.ra CP_1
nel 2002/2003 portavo la carne presso la sua abitazione e mi apriva il cancello Per_8
dove era apposto un lucchetto e poi mi faceva posare la merce in cucina. Poi ho continuato sia pur con minor frequenza a portare la carne a e per il figlio ”, riconoscendo Per_2 Pt_3 nelle foto depositati dal convenuto i luoghi oggetto di causa “…Mi ricordo che è stato posto il cemento dopo il cancello, dentro al cortile, vicino alla porta della cucina dove c'è anche un bagno in muratura … Si riconosco , ricordo che prima c'era un cancello in legno … Per_2
Si riconosco il cortile , il bagno ma non posso stabilire la data…”.
A fronte di tali significative informazioni, tutte coerenti tra loro e con la documentazione versata in atti, tra cui la già citata richiesta sull'edificando servizio igienico del 1976,
, proprietario solo dal 2004, non è riuscito a provare l'esercizio da Parte_1
parte sua o del dante causa AN GH di atti di imperio sul bene oggetto di causa, sì da interrompere di fatto il possesso ad usucapionem di parte convenuta e del suo dante causa. Peraltro la AN risiedeva in Roma, come riferito dalla teste della stessa parte attrice (ud. 8.3.2023) e la denuncia presentata dalla stessa al Sindaco del Parte_5
Comune di Alife nell'anno 1997 non può essere considerata in modo univo esercizio del diritto di proprietà trattandosi di semplice richiesta di intervento dell'ente per la rimozione di una tettoia, alla quale peraltro non sono seguite azioni giudiziari volte ad ottenerne l'effettiva eliminazione. A ciò si aggiunga che la denuncia in questione risulta presentata a distanza di ventuno anni dalla richiesta di concessione di licenza edilizia avanzata dai coniugi nel 1976 per la costruzione del servizio igienico. Ed anzi la Parte_6
medesima testimone ha confermato che a far data dagli anni ottanta dapprima e poi il figlio hanno realizzato e poi ristrutturato il citato servizio Persona_7 CP_1 igienico riferendo “…che il padre di realizzò già nei primi anni ottanta il bagno situato CP_1 nel cortile, sotto la finestra di e già all'epoca la sig.ra AN si era opposta Parte_1
perché sosteneva che stava sotto la sua proprietà Dopo la morte del padre, ha CP_1 ristrutturato questo bagno…”.
Quanto alle testimonianze richieste da parte attrice va rilevato che le dichiarazioni rese da all'udienza del 9.3.2022 risultano per un verso inverosimili, come Testimone_4 evidenziato dal Giudice nel corso dell'escussione (….. Poiché lei mi rappresenta che sembra strano che lo zio potesse arrampicarsi sul tetto per cambiare le tegole se è vero che la nipote lo accompagnava a braccetto per salire al piano superiore, preciso che in realtà il marito di si era arrabbiato perché diceva che lo zio non doveva interessarsi in quanto Pt_7
“era roba sua”) ed in ogni caso poco significative a livello probatorio perché contenenti circostanze riportategli dallo stesso attore (cfr.: “Cap. 3 Si è vero, me lo ha detto
circa cinque sei mesi fa senza specificare l'epoca; Cap. 4 Ricordo Parte_1
che circa cinque,sei anni fa mi disse che doveva acquistare una Parte_1
pompa per pulire il cortile dove mangiavamo;
Cap 5 Si me lo disse Parte_1 che anzi voleva andare dalla Forestale per fare la denuncia”).
Le testimonianze di e , rispettivamente moglie e cognata Tes_5 Tes_6 dell'attore, sono contraddittorie tra loro sull'epoca di realizzazione degli scarichi dell'acqua e della fogna, risalenti secondo la prima a quando era in vita , per la Persona_7
seconda, invece , dopo il decesso dello stesso. Ciò denota una scarsa conoscenza delle predette sullo stato dei luoghi e, conseguentemente, suscita dubbi sulla loro attendibilità anche alla luce del rapporto di parentela con l'attore.
L'esito dell'istruttoria come riportata in sintesi fornisce prova convincente sul dominio esclusivo dapprima di , fino alla sua morte, e successivamente del figlio Persona_7
sulla predetta area attraverso una attività apertamente contrastante ed CP_1
inoppugnabilmente incompatibile con ogni eventuale possesso altrui. Ricorrono i requisiti richiesti dal combinato disposto di cui agli articoli 1158, 1163 e 1167 c.c. per dichiarare avvenuto in favore del convenuto l'acquisto per usucapione dell'unità immobiliare già descritta in premessa: possesso animo domini acquistato senza violenza né clandestinità e protrattosi per più di venti anni nella stessa maniera pacifica e pubblica e con continuità, cioè senza significative interruzioni. Deve, per conseguenza, essere dichiarato l'acquisto per usucapione dell'unità immobiliare indicata in dispositivo da parte dell'attrice, ai sensi degli artt. 1146 e 1158 c.c.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, precisando che non essendo acquisiti ulteriori dati per determinare il concreto valore in relazione al decisum, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del D.M. 44/15, “le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”. Il giudice, dunque, nella determinazione dei compensi e laddove ravvisi la bassa complessità della controversia, può tenere conto dei valori medi indicati nelle tabelle ministeriali per la fascia di valore compresa tra € 5.200,00 e 26.000,00, poiché essa comprende le cause di valore “fino a” ventiseimila euro, il cui limite massimo non è dunque
“inferiore” (essendo uguale) a ventiseimila.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1. rigetta la domanda di rivendicazione della proprietà avanzata da Parte_1
e, conseguentemente, quelle di condanna del convenuto al rilascio dell'area e
[...]
di risarcimento danni;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale accerta e dichiara in capo a l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. dell'area Controparte_1 pertinenziale sita in S. Angelo d'Alife, alla via Rua n. 112 e distinta in catasto fabbricati al foglio 7, part.lla 660;
3. condanna a rifondere direttamente al procuratore di parte Parte_1 convenuta avv. Avv. Carmine Grieco le spese di lite quantificate in € 237,00 per esborsi ed
€ 5.077,00 per compensi professionali (III scaglione, D.M. n. 147 del 13/08/2022) oltre Iva, cpa, spese forfettarie ed altri accessori di legge;
4. pone definitivamente a carico di le spese di CTU Parte_1
5. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della sentenza come per legge
Santa Maria Capua Vetere 14.4.2025
il Giudice
dr. Salvatore Scalera