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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7823 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai seguenti magistrati:
PINTO dott. Diego Presidente
GIANI' dott.ssa GIOVANNA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1214/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi, posta in deliberazione all'udienza del 18.06.2025 e vertente
TRA
(C.F. , in persona del Curatore fallimentare pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Mele, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
già in concordato) (C.F./P.IVA , in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Accappaticcio, come da procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 53/2021, pubblicata in data
13/01/2021. Azione revocatoria ordinaria ex art. 66 L.F. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, come da atto di citazione in appello e comparsa Parte_1 conclusionale, si chiede: “Voglia la S.V. Ill.ma riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
Accertare e dichiarare inefficace nei confronti della massa del fallimento dell'atto Parte_1
transattivo in questione per la parte relativa alla cessione dei beni mobili giacenti nel magazzino del punto vendita operata da in favore di per un valore economico di euro Pt_1 CP_1
68.618,16, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta provata;
accertata l'impossibilità della retrocessione degli anzidetti beni, costituiti da prodotti ormai non più nella disponibilità dell'appellato e comunque attualmente privi di valore, condannare la in concordato a corrispondere CP_1
al attore, a titolo risarcitorio, il controvalore economico dei beni oggetto dell'impugnato Parte_1
e suindicato atto di cessione, determinato in euro 68.618,16 o nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa oltre rivalutazione ed interessi come per legge. In ogni caso condannare controparte al pagamento delle spese e delle di causa dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
Per l'appellata, come da comparsa di costituzione e risposta e memoria Controparte_1
conclusionale, si chiede: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 53 Parte_1 del 13/01/2021 del Tribunale di Latina. In subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27/06/2017, il conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Latina la società (ora , chiedendo dichiararsi Controparte_2 Pt_1
l'inefficacia, ai sensi dell'art. 66 L.F. e 2901 c.c., dell'accordo transattivo del 22 settembre 2014, limitatamente alla parte relativa alla cessione di beni mobili presenti nel magazzino del punto vendita di Fondi, per un valore indicato in euro 68.618,16. Chiedeva, altresì, la condanna alla restituzione dei beni o, in subordine, al pagamento del loro controvalore a titolo risarcitorio.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente la domanda e chiedendone il rigetto. CP_2 Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 53/2021 del 13/01/2021, rigettava la domanda attorea e condannava il al pagamento delle spese di lite. Il primo giudice riteneva non fornita la Parte_1
prova adeguata dei presupposti dell'azione revocatoria, in particolare dell'elemento soggettivo, rilevando l'assenza di una significativa sproporzione tra il valore di mercato delle merci cedute e il prezzo pattuito, come emerso dall'istruttoria testimoniale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , deducendo i seguenti motivi: Parte_1
1. Erronea valutazione dei presupposti dell'azione revocatoria e travisamento della domanda.
L'appellante lamenta che il Tribunale abbia fondato il rigetto unicamente sulla presunta assenza di sproporzione del prezzo, trascurando le altre e più rilevanti argomentazioni a sostegno dell'esistenza dell' eventus damni e della scientia damni.
2. Sussistenza dell'eventus damni. L'atto dispositivo avrebbe comportato una variazione qualitativa e quantitativa del patrimonio della società poi fallita, sottraendo alla massa l'unica posta attiva e rendendo più difficile o impossibile la soddisfazione dei creditori, a fronte di una situazione di già conclamata insolvenza.
3. Sussistenza della scientia damni in capo al debitore e al terzo acquirente. Sia l'amministratore della che la erano pienamente consapevoli del pregiudizio arrecato alle Parte_1 CP_2
ragioni dei creditori, data la notoria situazione di dissesto della la pregressa Parte_1
sospensione delle forniture e le azioni legali già intraprese dalla stessa CP_2
4. Qualificazione dell'atto come datio in solutum. L'operazione non sarebbe una mera compravendita seguita da compensazione, ma una vera e propria dazione in pagamento, quale modalità anomala di estinzione del debito e, come tale, revocabile.
Si è costituita in appello la chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della Controparte_1
sentenza di primo grado, ribadendo l'assenza dei presupposti per l'azione revocatoria.
La causa, all'udienza del 18.06.2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Sul primo motivo di appello: Erronea valutazione dei presupposti dell'azione revocatoria. L'appellante lamenta che il Tribunale di Latina abbia erroneamente circoscritto la propria valutazione al solo profilo della sproporzione del prezzo di cessione delle merci, tralasciando gli altri elementi costitutivi dell'azione revocatoria.
Il motivo è infondato. Sebbene la motivazione della sentenza impugnata si concentri in modo prevalente sulla questione del valore dei beni, la decisione di rigetto resiste alle censure mosse, in quanto, anche a seguito di una completa rivalutazione della fattispecie alla luce di tutti i motivi di gravame, non emergono i presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria. Come si vedrà nell'analisi dei successivi motivi, mancano in radice tanto l'elemento oggettivo dell'eventus damni quanto quello soggettivo della scientia damni.
2. Sul secondo motivo di appello: Insussistenza dell' eventus damni.
L'appellante sostiene che la cessione delle merci abbia integrato l' eventus damni, ovvero il pregiudizio per la garanzia patrimoniale dei creditori, sia sotto il profilo quantitativo (per la fuoriuscita di beni senza un corrispettivo incasso, stante la compensazione) sia qualitativo (per la trasformazione di beni in una mera posta contabile di riduzione del debito).
Anche tale motivo è infondato.
L'accertamento dell' eventus damni richiede una valutazione ex ante, con riferimento alla situazione patrimoniale del debitore al momento del compimento dell'atto dispositivo, per verificare se tale atto abbia reso più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
Nel caso di specie, come correttamente eccepito dall'appellata, l'oggetto della cessione erano beni
(merci alimentari) per loro natura deperibili. Tale circostanza, provata sia documentalmente attraverso la fattura n. 30/B del 2/10/2014 , che descrive analiticamente la merce, sia tramite la testimonianza della sig.ra , è dirimente. La teste ha infatti confermato che si Testimone_1
trattava di "merce alimentare".
La mancata cessione di tali beni alla o a terzi avrebbe comportato, con elevatissima CP_2
probabilità, il loro deperimento e la conseguente totale perdita di valore, oltre ai costi necessari per lo smaltimento e la liberazione dei locali che si era impegnata a riconsegnare. L'atto Parte_1
dispositivo, pertanto, lungi dal recare pregiudizio, ha consentito di realizzare un valore economico da beni che, altrimenti, sarebbero andati perduti, così evitando un danno certo per il patrimonio della società debitrice e, di riflesso, per i suoi creditori. La cessione ha trasformato un bene a rischio di azzeramento del valore in una posta contabile che ha ridotto l'esposizione debitoria della verso uno dei suoi principali creditori. Tale variazione, Parte_1
valutata ex ante, non può considerarsi pregiudizievole, ma appare piuttosto come un atto di gestione commerciale ragionevole e, in ultima analisi, vantaggioso, in quanto ha preservato un valore che sarebbe andato disperso.
Come statuito dalla Suprema Corte “Il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto;
solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni” Ordinanza n. 11296 del 29/04/2025.
Non sussiste, pertanto, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria.
3. Sul terzo motivo di appello: Insussistenza della scientia damni.
Il rigetto del motivo precedente, accertando l'insussistenza dell'eventus damni, renderebbe superfluo l'esame dell'elemento soggettivo. Tuttavia, ad abundantiam, si osserva che anche tale motivo è infondato.
L'appellante sostiene che sia il debitore ( sia il terzo ( fossero consapevoli del Parte_1 CP_2
pregiudizio arrecato ai creditori.
Quanto alla posizione della la scelta di cedere merci deperibili per ridurre il proprio Parte_1
ingente debito non può essere interpretata univocamente come un atto compiuto con la consapevolezza di ledere la par condicio creditorum. Al contrario, come già evidenziato, può essere letta come un tentativo di limitare le perdite e di gestire in modo ordinato la cessazione dell'attività nel punto vendita di Fondi.
Quanto alla posizione della la conoscenza di un'esposizione debitoria della nei CP_2 Parte_1
propri confronti non implica automaticamente la consapevolezza del suo stato di decozione generale o del pregiudizio per l'intero ceto creditorio. Come dedotto dall'appellata, i crediti degli altri creditori concorsuali erano in gran parte relativi a debiti tributari e previdenziali, non facilmente conoscibili da un partner commerciale. L'accordo transattivo, inoltre, era volto a risolvere una complessa situazione di inadempimento che vedeva la creditrice per canoni di affitto d'azienda, CP_2
royalties e forniture non pagate, e mirava a rientrare in possesso dell'azienda per limitare ulteriori danni. L'operazione, autorizzata nell'ambito della procedura di concordato preventivo della stessa
è stata condotta con un grado di trasparenza che mal si concilia con la scientia fraudis CP_2
ipotizzata dall'appellante.
4. Sul quarto motivo di appello: Qualificazione dell'atto e compensazione.
L'appellante qualifica l'operazione come una datio in solutum revocabile, contestando la tesi della compensazione ex art. 56 L.F. sostenuta dall'appellata.
La tesi dell'appellante non può essere accolta. L'operazione si è articolata in due fasi logicamente e giuridicamente distinte: in primo luogo, una compravendita di merci, che ha generato un credito della verso la per il pagamento del prezzo (pari a euro 54.420,87, come acclarato in Parte_1 CP_2
primo grado sulla base della fattura e della testimonianza;
in secondo luogo, l'estinzione di Tes_1
tale debito per compensazione con una parte del maggior credito, preesistente e sorto prima del fallimento, che la vantava nei confronti della CP_2 Parte_1
L'art. 56 L.F. consente la compensazione tra i debiti verso il fallito e i crediti verso il medesimo, a condizione che entrambi siano sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Nel caso di specie, tale presupposto è pacificamente integrato. L'operazione non costituisce una modalità "anomala" di pagamento, ma l'esercizio di una facoltà prevista dalla legge. La giurisprudenza citata dall'appellante
(Cass. n. 13227/2024) si riferisce a fattispecie in cui la datio in solutum determina un effettivo pregiudizio, il che, come ampiamente argomentato, non ricorre nel caso in esame, data la natura deperibile dei beni e la congruità del prezzo.
Pertanto, l'operazione deve essere correttamente inquadrata come una compravendita il cui corrispettivo è stato estinto tramite la legittima operatività della compensazione fallimentare.
Conclusioni
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 53/2021 del 13/01/2021, ogni Parte_1
altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata.
2. CONDANNA l'appellante, in persona del Curatore pro tempore, alla Parte_1
rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, Controparte_1
che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. ...
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai seguenti magistrati:
PINTO dott. Diego Presidente
GIANI' dott.ssa GIOVANNA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1214/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi, posta in deliberazione all'udienza del 18.06.2025 e vertente
TRA
(C.F. , in persona del Curatore fallimentare pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Mele, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
già in concordato) (C.F./P.IVA , in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Accappaticcio, come da procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 53/2021, pubblicata in data
13/01/2021. Azione revocatoria ordinaria ex art. 66 L.F. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, come da atto di citazione in appello e comparsa Parte_1 conclusionale, si chiede: “Voglia la S.V. Ill.ma riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
Accertare e dichiarare inefficace nei confronti della massa del fallimento dell'atto Parte_1
transattivo in questione per la parte relativa alla cessione dei beni mobili giacenti nel magazzino del punto vendita operata da in favore di per un valore economico di euro Pt_1 CP_1
68.618,16, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta provata;
accertata l'impossibilità della retrocessione degli anzidetti beni, costituiti da prodotti ormai non più nella disponibilità dell'appellato e comunque attualmente privi di valore, condannare la in concordato a corrispondere CP_1
al attore, a titolo risarcitorio, il controvalore economico dei beni oggetto dell'impugnato Parte_1
e suindicato atto di cessione, determinato in euro 68.618,16 o nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa oltre rivalutazione ed interessi come per legge. In ogni caso condannare controparte al pagamento delle spese e delle di causa dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
Per l'appellata, come da comparsa di costituzione e risposta e memoria Controparte_1
conclusionale, si chiede: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 53 Parte_1 del 13/01/2021 del Tribunale di Latina. In subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27/06/2017, il conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Latina la società (ora , chiedendo dichiararsi Controparte_2 Pt_1
l'inefficacia, ai sensi dell'art. 66 L.F. e 2901 c.c., dell'accordo transattivo del 22 settembre 2014, limitatamente alla parte relativa alla cessione di beni mobili presenti nel magazzino del punto vendita di Fondi, per un valore indicato in euro 68.618,16. Chiedeva, altresì, la condanna alla restituzione dei beni o, in subordine, al pagamento del loro controvalore a titolo risarcitorio.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente la domanda e chiedendone il rigetto. CP_2 Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 53/2021 del 13/01/2021, rigettava la domanda attorea e condannava il al pagamento delle spese di lite. Il primo giudice riteneva non fornita la Parte_1
prova adeguata dei presupposti dell'azione revocatoria, in particolare dell'elemento soggettivo, rilevando l'assenza di una significativa sproporzione tra il valore di mercato delle merci cedute e il prezzo pattuito, come emerso dall'istruttoria testimoniale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , deducendo i seguenti motivi: Parte_1
1. Erronea valutazione dei presupposti dell'azione revocatoria e travisamento della domanda.
L'appellante lamenta che il Tribunale abbia fondato il rigetto unicamente sulla presunta assenza di sproporzione del prezzo, trascurando le altre e più rilevanti argomentazioni a sostegno dell'esistenza dell' eventus damni e della scientia damni.
2. Sussistenza dell'eventus damni. L'atto dispositivo avrebbe comportato una variazione qualitativa e quantitativa del patrimonio della società poi fallita, sottraendo alla massa l'unica posta attiva e rendendo più difficile o impossibile la soddisfazione dei creditori, a fronte di una situazione di già conclamata insolvenza.
3. Sussistenza della scientia damni in capo al debitore e al terzo acquirente. Sia l'amministratore della che la erano pienamente consapevoli del pregiudizio arrecato alle Parte_1 CP_2
ragioni dei creditori, data la notoria situazione di dissesto della la pregressa Parte_1
sospensione delle forniture e le azioni legali già intraprese dalla stessa CP_2
4. Qualificazione dell'atto come datio in solutum. L'operazione non sarebbe una mera compravendita seguita da compensazione, ma una vera e propria dazione in pagamento, quale modalità anomala di estinzione del debito e, come tale, revocabile.
Si è costituita in appello la chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della Controparte_1
sentenza di primo grado, ribadendo l'assenza dei presupposti per l'azione revocatoria.
La causa, all'udienza del 18.06.2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Sul primo motivo di appello: Erronea valutazione dei presupposti dell'azione revocatoria. L'appellante lamenta che il Tribunale di Latina abbia erroneamente circoscritto la propria valutazione al solo profilo della sproporzione del prezzo di cessione delle merci, tralasciando gli altri elementi costitutivi dell'azione revocatoria.
Il motivo è infondato. Sebbene la motivazione della sentenza impugnata si concentri in modo prevalente sulla questione del valore dei beni, la decisione di rigetto resiste alle censure mosse, in quanto, anche a seguito di una completa rivalutazione della fattispecie alla luce di tutti i motivi di gravame, non emergono i presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria. Come si vedrà nell'analisi dei successivi motivi, mancano in radice tanto l'elemento oggettivo dell'eventus damni quanto quello soggettivo della scientia damni.
2. Sul secondo motivo di appello: Insussistenza dell' eventus damni.
L'appellante sostiene che la cessione delle merci abbia integrato l' eventus damni, ovvero il pregiudizio per la garanzia patrimoniale dei creditori, sia sotto il profilo quantitativo (per la fuoriuscita di beni senza un corrispettivo incasso, stante la compensazione) sia qualitativo (per la trasformazione di beni in una mera posta contabile di riduzione del debito).
Anche tale motivo è infondato.
L'accertamento dell' eventus damni richiede una valutazione ex ante, con riferimento alla situazione patrimoniale del debitore al momento del compimento dell'atto dispositivo, per verificare se tale atto abbia reso più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
Nel caso di specie, come correttamente eccepito dall'appellata, l'oggetto della cessione erano beni
(merci alimentari) per loro natura deperibili. Tale circostanza, provata sia documentalmente attraverso la fattura n. 30/B del 2/10/2014 , che descrive analiticamente la merce, sia tramite la testimonianza della sig.ra , è dirimente. La teste ha infatti confermato che si Testimone_1
trattava di "merce alimentare".
La mancata cessione di tali beni alla o a terzi avrebbe comportato, con elevatissima CP_2
probabilità, il loro deperimento e la conseguente totale perdita di valore, oltre ai costi necessari per lo smaltimento e la liberazione dei locali che si era impegnata a riconsegnare. L'atto Parte_1
dispositivo, pertanto, lungi dal recare pregiudizio, ha consentito di realizzare un valore economico da beni che, altrimenti, sarebbero andati perduti, così evitando un danno certo per il patrimonio della società debitrice e, di riflesso, per i suoi creditori. La cessione ha trasformato un bene a rischio di azzeramento del valore in una posta contabile che ha ridotto l'esposizione debitoria della verso uno dei suoi principali creditori. Tale variazione, Parte_1
valutata ex ante, non può considerarsi pregiudizievole, ma appare piuttosto come un atto di gestione commerciale ragionevole e, in ultima analisi, vantaggioso, in quanto ha preservato un valore che sarebbe andato disperso.
Come statuito dalla Suprema Corte “Il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto;
solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni” Ordinanza n. 11296 del 29/04/2025.
Non sussiste, pertanto, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria.
3. Sul terzo motivo di appello: Insussistenza della scientia damni.
Il rigetto del motivo precedente, accertando l'insussistenza dell'eventus damni, renderebbe superfluo l'esame dell'elemento soggettivo. Tuttavia, ad abundantiam, si osserva che anche tale motivo è infondato.
L'appellante sostiene che sia il debitore ( sia il terzo ( fossero consapevoli del Parte_1 CP_2
pregiudizio arrecato ai creditori.
Quanto alla posizione della la scelta di cedere merci deperibili per ridurre il proprio Parte_1
ingente debito non può essere interpretata univocamente come un atto compiuto con la consapevolezza di ledere la par condicio creditorum. Al contrario, come già evidenziato, può essere letta come un tentativo di limitare le perdite e di gestire in modo ordinato la cessazione dell'attività nel punto vendita di Fondi.
Quanto alla posizione della la conoscenza di un'esposizione debitoria della nei CP_2 Parte_1
propri confronti non implica automaticamente la consapevolezza del suo stato di decozione generale o del pregiudizio per l'intero ceto creditorio. Come dedotto dall'appellata, i crediti degli altri creditori concorsuali erano in gran parte relativi a debiti tributari e previdenziali, non facilmente conoscibili da un partner commerciale. L'accordo transattivo, inoltre, era volto a risolvere una complessa situazione di inadempimento che vedeva la creditrice per canoni di affitto d'azienda, CP_2
royalties e forniture non pagate, e mirava a rientrare in possesso dell'azienda per limitare ulteriori danni. L'operazione, autorizzata nell'ambito della procedura di concordato preventivo della stessa
è stata condotta con un grado di trasparenza che mal si concilia con la scientia fraudis CP_2
ipotizzata dall'appellante.
4. Sul quarto motivo di appello: Qualificazione dell'atto e compensazione.
L'appellante qualifica l'operazione come una datio in solutum revocabile, contestando la tesi della compensazione ex art. 56 L.F. sostenuta dall'appellata.
La tesi dell'appellante non può essere accolta. L'operazione si è articolata in due fasi logicamente e giuridicamente distinte: in primo luogo, una compravendita di merci, che ha generato un credito della verso la per il pagamento del prezzo (pari a euro 54.420,87, come acclarato in Parte_1 CP_2
primo grado sulla base della fattura e della testimonianza;
in secondo luogo, l'estinzione di Tes_1
tale debito per compensazione con una parte del maggior credito, preesistente e sorto prima del fallimento, che la vantava nei confronti della CP_2 Parte_1
L'art. 56 L.F. consente la compensazione tra i debiti verso il fallito e i crediti verso il medesimo, a condizione che entrambi siano sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Nel caso di specie, tale presupposto è pacificamente integrato. L'operazione non costituisce una modalità "anomala" di pagamento, ma l'esercizio di una facoltà prevista dalla legge. La giurisprudenza citata dall'appellante
(Cass. n. 13227/2024) si riferisce a fattispecie in cui la datio in solutum determina un effettivo pregiudizio, il che, come ampiamente argomentato, non ricorre nel caso in esame, data la natura deperibile dei beni e la congruità del prezzo.
Pertanto, l'operazione deve essere correttamente inquadrata come una compravendita il cui corrispettivo è stato estinto tramite la legittima operatività della compensazione fallimentare.
Conclusioni
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 53/2021 del 13/01/2021, ogni Parte_1
altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata.
2. CONDANNA l'appellante, in persona del Curatore pro tempore, alla Parte_1
rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, Controparte_1
che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. ...