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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/11/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N 4497/2022 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n 4497/2022 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in Pt_1
Lecce al viale Marche, rappr e difeso dall' avv Petrucci Maria Teresa
opponente contro
, rappr e difeso dall' avv Tarantini Giovanni Controparte_1
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.4.22 l' proponeva opposizione avverso Pt_1 il D.I. n.238/22 del Tribunale di Lecce con il quale, su richiesta della odierna parte opposta, le si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 14.951,79 (oltre interessi legali e spese della fase monitoria)
a titolo ratei mensili arretrati di assegno d' invalidità ordinario spettanti per il periodo dal 1.1.2020 al marzo 2022 giusto di decreto di omologa del 13.6.2021 (nel proc RG 13622/2019) con il quale veniva riconosciuta la prestazione con decorrenza dal 1.1.2020.
A sostegno dell'opposizione l' opponente eccepiva di non aver provveduto all' erogazione dell' importo spettante a titolo di arretrati nella misura di euro 14.951,79 atteso che la pensione di era stata Controparte_1 bloccata per la perdita del requisito contributivo dovuto alla cancellazione dagli elenchi agricoli dello stesso per gli anni dal 2016 al
2020 a seguito di accertamento ispettivo nei confronti dell' azienda agricola SO FI con il quale erano stata accertata la fittizietà di tutti i rapporti bracciantili denunciati all' tra cui quello di Pt_1
. Controparte_1 Sulla scorta di tanto, chiedeva, in via principale, revocarsi il predetto
D.I. con vittoria di spese.
Parte opposta, regolarmente citata, chiedeva il rigetto del' opposizione evidenziando di aver promosso giudizio avverso l' illegittima cancellazione.
All'udienza odierna il Tribunale decideva con sentenza ex art 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e come tale deve essere accolta.
Tanto premesso oggetto del presente giudizio è l' accertamento del diritto di a percepire i ratei spettanti a titolo di Controparte_1 assegno ordinario per il periodo dal 1.1.2020 al marzo 2022 giusto di decreto di omologa del 13.6.2021 (nel proc RG 13622/2019) con il quale veniva riconosciuta la prestazione con decorrenza dal 1.1.2020.
Nel ricorso in opposizione tuttavia, l' ha allegato di non aver Pt_1 potuto liquidare le somme richieste nella misura di euro 14.951,79 atteso che la pensione di era stata bloccata per la perdita del Controparte_1 requisito contributivo dovuto alla cancellazione dagli elenchi agricoli dello stesso per gli anni dal 2016 al 2020 a seguito di accertamento ispettivo nei confronti dell' azienda agricola SO FI con il quale erano stata accertata la fittizietà di tutti i rapporti bracciantili denunciati all' , tra cui quello di Pt_1 Controparte_1
Va premesso che ai sensi dell'art. 2 della l. n° 224/84 si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell' assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall' , l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità il Pt_1 quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell' assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, invece, si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all' assegno, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Inoltre perché sorga il diritto dell'assicurato alla prestazione previdenziale richiesta occorre che ricorrano ambedue i requisiti contributivi richiesti dall'art.4 della legge n.222/84 (che rimanda all'art. 9, n.2, del R.D.L. n. 636/39, conv. in legge n. 1272/39, quale risulta sostituito dall'art.2 della legge n. 218/52): una anzianità assicurativa e contributiva almeno pari a cinque anni di assicurazione
(260 contributi settimanali), con almeno tre anni (156 contributi settimanali) versati nel quinquennio precedente rispetto alla domanda di assegno ordinario di invalidità.
In particolare in ipotesi di lavoro prestato in agricoltura occorre il requisito di almeno tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda (ovvero, per gli operai agricoli, almeno 810 contributi giornalieri), giusta il disposto dell'art. 4, L. 12.6.1984 n° 222.
Tanto premesso con sentenza n 2109/2025 del 21.7.2025 emessa nel proc.
RG 7665/2025 è stato rigettato il ricorso di avverso la Controparte_1 cancellazione dagli elenchi agricoli OTD per gli anni dal 2016 al 2020.
Alla luce di quanto sopra appare legittimo il comportamento dell' Pt_1 che non ha erogato il beneficio richiesto in considerazione della perdita del requisito contributivo.
L' opposizione va pertanto accolta e, per l' effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto a nulla rilevando l' affidamento della parte opposta se non ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Quanto al regime delle spese del presente giudizio di opposizione, se ne stima equa la compensazione attesa la particolarità della fattispecie e la buona fede di parte opposta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
21.4.2022, così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n.238/2022 emesso in data 11.3.2022 dal Tribunale di Lecce;
-Compensa le spese processuali.
- Lecce, 12.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n 4497/2022 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in Pt_1
Lecce al viale Marche, rappr e difeso dall' avv Petrucci Maria Teresa
opponente contro
, rappr e difeso dall' avv Tarantini Giovanni Controparte_1
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.4.22 l' proponeva opposizione avverso Pt_1 il D.I. n.238/22 del Tribunale di Lecce con il quale, su richiesta della odierna parte opposta, le si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 14.951,79 (oltre interessi legali e spese della fase monitoria)
a titolo ratei mensili arretrati di assegno d' invalidità ordinario spettanti per il periodo dal 1.1.2020 al marzo 2022 giusto di decreto di omologa del 13.6.2021 (nel proc RG 13622/2019) con il quale veniva riconosciuta la prestazione con decorrenza dal 1.1.2020.
A sostegno dell'opposizione l' opponente eccepiva di non aver provveduto all' erogazione dell' importo spettante a titolo di arretrati nella misura di euro 14.951,79 atteso che la pensione di era stata Controparte_1 bloccata per la perdita del requisito contributivo dovuto alla cancellazione dagli elenchi agricoli dello stesso per gli anni dal 2016 al
2020 a seguito di accertamento ispettivo nei confronti dell' azienda agricola SO FI con il quale erano stata accertata la fittizietà di tutti i rapporti bracciantili denunciati all' tra cui quello di Pt_1
. Controparte_1 Sulla scorta di tanto, chiedeva, in via principale, revocarsi il predetto
D.I. con vittoria di spese.
Parte opposta, regolarmente citata, chiedeva il rigetto del' opposizione evidenziando di aver promosso giudizio avverso l' illegittima cancellazione.
All'udienza odierna il Tribunale decideva con sentenza ex art 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e come tale deve essere accolta.
Tanto premesso oggetto del presente giudizio è l' accertamento del diritto di a percepire i ratei spettanti a titolo di Controparte_1 assegno ordinario per il periodo dal 1.1.2020 al marzo 2022 giusto di decreto di omologa del 13.6.2021 (nel proc RG 13622/2019) con il quale veniva riconosciuta la prestazione con decorrenza dal 1.1.2020.
Nel ricorso in opposizione tuttavia, l' ha allegato di non aver Pt_1 potuto liquidare le somme richieste nella misura di euro 14.951,79 atteso che la pensione di era stata bloccata per la perdita del Controparte_1 requisito contributivo dovuto alla cancellazione dagli elenchi agricoli dello stesso per gli anni dal 2016 al 2020 a seguito di accertamento ispettivo nei confronti dell' azienda agricola SO FI con il quale erano stata accertata la fittizietà di tutti i rapporti bracciantili denunciati all' , tra cui quello di Pt_1 Controparte_1
Va premesso che ai sensi dell'art. 2 della l. n° 224/84 si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell' assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall' , l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità il Pt_1 quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell' assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, invece, si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all' assegno, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Inoltre perché sorga il diritto dell'assicurato alla prestazione previdenziale richiesta occorre che ricorrano ambedue i requisiti contributivi richiesti dall'art.4 della legge n.222/84 (che rimanda all'art. 9, n.2, del R.D.L. n. 636/39, conv. in legge n. 1272/39, quale risulta sostituito dall'art.2 della legge n. 218/52): una anzianità assicurativa e contributiva almeno pari a cinque anni di assicurazione
(260 contributi settimanali), con almeno tre anni (156 contributi settimanali) versati nel quinquennio precedente rispetto alla domanda di assegno ordinario di invalidità.
In particolare in ipotesi di lavoro prestato in agricoltura occorre il requisito di almeno tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda (ovvero, per gli operai agricoli, almeno 810 contributi giornalieri), giusta il disposto dell'art. 4, L. 12.6.1984 n° 222.
Tanto premesso con sentenza n 2109/2025 del 21.7.2025 emessa nel proc.
RG 7665/2025 è stato rigettato il ricorso di avverso la Controparte_1 cancellazione dagli elenchi agricoli OTD per gli anni dal 2016 al 2020.
Alla luce di quanto sopra appare legittimo il comportamento dell' Pt_1 che non ha erogato il beneficio richiesto in considerazione della perdita del requisito contributivo.
L' opposizione va pertanto accolta e, per l' effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto a nulla rilevando l' affidamento della parte opposta se non ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Quanto al regime delle spese del presente giudizio di opposizione, se ne stima equa la compensazione attesa la particolarità della fattispecie e la buona fede di parte opposta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
21.4.2022, così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n.238/2022 emesso in data 11.3.2022 dal Tribunale di Lecce;
-Compensa le spese processuali.
- Lecce, 12.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Francesca Costa