Ordinanza presidenziale 14 novembre 2022
Sentenza 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 08/02/2023, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/02/2023
N. 00063/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2019, proposto da
ND GN, AR GN, NN GN, IN GN, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato NN Maria Melchiorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza del 03 ottobre 2014 di riqualificazione urbanistica relativa al lotto di proprietà delle ricorrenti; dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato in ordine alla istanza-diffida dell’11 maggio 2018 di sollecito; dell’obbligo del comune di Teramo di concludere il procedimento avviato con deliberazioni C.C. n. 4/2014 e G.M. n. 176/2014; dell’illegittimità della nota di contenuto soprassessorio del 14 giugno 2018, confermativa dell’inadempimento, con cui si rinvia la conclusione del procedimento sine die ; del diritto delle ricorrenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del comportamento illegittimo dell’Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§- Con il gravame in decisione, OC ND, OC SA, OC NA e OC NE premettono di essere comproprietarie del lotto ubicato nel Comune di Teramo, contraddistinto nel catasto terreni al Fg. n. 73 p.lla 1186, ricadente nel P.R.G. vigente in parte in zona B3 (74%), in parte in zona F16 (11,4%) e in parte in zona G7 (14,4%), vincolato dagli strumenti urbanistici sovracomunali e, in particolare, dal PRP per il 58,3 % in zona 1 a conservazione integrale e dal PTP per il 43 %.
Le ricorrenti insorgono per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Teramo in relazione all’istanza di riqualificazione urbanistica relativa al lotto di loro proprietà proposta il 03.10.2014 in ossequio alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2014 e di Giunta Comunale n. 176 del 16.05.2014. Instano, inoltre, per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del comportamento illegittimo dell’Amministrazione, nonché per il pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 2 bis, comma 2, L. 241/1990, da liquidarsi anche in via equitativa.
Il Comune di Teramo si è costituito per resistere al ricorso concludendo per il suo rigetto in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.
Alla camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.§- Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
In accoglimento dell’eccezione di inammissibilità del gravame formulata dal Comune di Teramo, rileva il Collegio che appare dirimente la considerazione per cui il rito del silenzio di cui all'art. 31 del codice del processo amministrativo non è invocabile rispetto ai procedimenti volti all’adozione di atti di pianificazione del territorio stante l’ampia discrezionalità dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri pianificatori.
Ed infatti, sulla base dei consolidati principi giurisprudenziali dai quali non v’è motivo di discordarsi, la destinazione urbanistica delle diverse aree ai fini della individuazione delle zone del piano regolatore rientra nell'ambito di un potere discrezionale della pubblica amministrazione che sceglie quale tra le possibili destinazioni sia la più idonea a soddisfare un determinato interesse pubblico considerato prevalente rispetto ad altri, sulla base delle considerazioni tecniche e delle diverse necessità urbanistiche di ogni singola area esaminata nel rispetto delle particolari norme che ne regolano la formazione.
Le scelte di pianificazione, poiché vertono in ordine all'esercizio di potestà discrezionali proprie dell'amministrazione, non sono di norma avviabili su impulso o istanza di parte, e non sono coercibili in giudizio mediante il rito del silenzio (cfr., ad esempio, T.A.R. Piemonte, sez. II – 21/11/2019 n. 1160; T.A.R. Sardegna, sez. II – 21/11/2018 n. 985).
In definitiva, l’iniziativa pianificatoria urbanistica generale è rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione territoriale e nessun potere vincolante di iniziativa spetta al privato cittadino, che non ha alcun diritto all’accoglimento delle proprie richieste di variante al PRG, neppure nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, l’Amministrazione comunale abbia emesso un avviso pubblico prima di dare avvio alla procedura di formazione e approvazione di una variante al PRG.
In questo casi il ricorso avverso il silenzio-inadempimento è inammissibile, per mancanza di una condizione dell'azione, ravvisabile nella possibilità giuridica, ossia nella possibilità che la posizione soggettiva fatta valere in giudizio trovi tutela all'interno dell'ordinamento sostanziale, non essendo tenuta la pubblica amministrazione a dare riscontro ad una istanza di riqualificazione urbanistica.
Deve essere poi respinta la richiesta di risarcimento dei danni “ commisurata alla restituzione di tutte le somme indebitamente pagate dalle ricorrenti e dal loro dante causa a titolo di ICI e IMU in relazione alla natura edificatoria delle aree in questione per gli anni dal 2006 ad oggi ” atteso che sono state proprio le ricorrenti a richiedere, con le osservazioni presentate al vigente PRG, presentate in data 22.06.2006, la variazione della destinazione d’uso da F16 a zona B* di integrazione urbana di parte dell’area di loro proprietà.
Parimenti da respingere è la richiesta di “ rideterminazione di tali imposte in relazione e in proporzione ai vincoli di inedificabilità imposti sulle medesime aree, con conseguenziale ripetizione delle somme non dovute ex lege ”, ovvero la rideterminazione dell’IMU in relazione ai contestati vincoli di inedificabilità, atteso che questo Tribunale non può sostituirsi nelle determinazioni riservate all’amministrazione comunale alla quale non è stata sottoposta alcuna richiesta al riguardo.
Da ultimo, non essendo configurabile alcun obbligo di provvedere sulla istanza di riqualificazione urbanistica per le ragioni ampiamente illustrate, deve essere rigettata anche la richiesta di liquidazione dell’indennizzo previsto dall’art. 2 bis, comma 2, della legge 241/1990.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte lo rigetta nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Teramo delle spese di lite che liquida nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere
Giovanni Giardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO