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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 30/09/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2611 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritta a ruolo in data 18/07/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avv. SAVI ELENA , elettivamente domiciliato presso il difensore;
e
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'avv. LUPO ROBERTA elettivamente domiciliato presso il difensore;
*
Con ricorso ex art. 473 bis. 51, ult. Co., c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il
18/07/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Cremona n. 5232/2022 del 22/11/2022 (RG 280/2022).
Più in dettaglio, i ricorrenti chiedevano di accogliere le conclusioni congiunte come di seguito riportate:
“1) Disporre l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza Per_1 anagrafica presso l'abitazione della madre;
2) Disporre che il sig. , potrà vedere il minore accordandosi con la madre sig.ra Parte_1 [...]
garantendo comunque i seguenti diritti di visita: Pt_2
- il padre potrà vedere il minore almeno 2 giorni durante la settimana tenendolo da quando esce dall'asilo e quindi dalle ore 16.00 fino alle 21.00; potrà inoltre tenerlo con se a we alternati dal sabato mattina ore 10.00 alla domenica sera ore 21.00; - Nel periodo estivo il minore potrà trascorrere 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre;
i sig.ri e si metteranno d'accordo comunicandosi entro il 31 maggio i Parte_2 Parte_1
rispettivi periodi di competenza;
- Per le vacanze Natalizie il minore starà con il padre, alternando di anno in anno con la madre, il periodo comprendente il giorno di Natale (dal termine della scuola sino al 30 dicembre) con quello comprendente il Capodanno (dal 30 dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche), salvo diverso e migliore accordo tra le parti;
- Per quanto concerne le vacanze scolastiche di Carnevale e i genitori si ripartiranno a Per_2
metà i giorni e si alterneranno il relativo periodo, ad anni alterni.
3) Quanto al mantenimento il sig. rimarrà obbligato a corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...]
€ 300,00 mensili, con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie sì Pt_2
come indicate dal protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Cremona, AIAF Lombardia sezione
Cremona e l'Ordine degli avvocati di Cremona;
4) Quanto all'assegno unico universale, le parti concordano che lo stesso continuerà a percepirlo integralmente la sig.ra Parte_2
5) Compensare integralmente le spese di lite tra le parti”.
Le parti chiedevano altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e depositavano la documentazione attestante le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio.
Il Giudice relatore, ritenuta l'opportunità, invitava le parti a fornire chiarimenti e depositare documentazione integrativa.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti confermavano le condizioni concordate e chiarivano le sopravvenienze fattuali, allegando documentazione di supporto.
Veniva data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative ed essendo le pattuizioni rispondenti all'interesse del figlio minore (nato il [...]). In questo frangente, rileva Per_1
il Tribunale che, nel 2022, versava in una condizione di fragilità, anche dovuta Parte_1
all'uso/abuso di sostanze, condizione che aveva imposto l'adozione delle misure necessarie a tutelare il minore, peraltro di tenera età. Ebbene, le parti, con l'odierno ricorso hanno evidenziato una evoluzione positiva della situazione fattuale. E' emerso, infatti, che ha Parte_1
volontariamente intrapreso un percorso di recupero presso l dimostrando la volontà di CP_1
esercitare, in modo serio e responsabile, il ruolo genitoriale (attesta, in merito, la dott.ssa Tes_1
he gli esiti dei controlli tossicologici sono negativi ed è cambiato l'approccio del ricorrente
[...] nell'affrontare le difficoltà).
Le parti hanno inoltre chiarito che, dopo un periodo di monitoraggio, da qualche tempo gestiscono in modo autonomo gli incontri del padre con il figlio.
Orbene, alla luce delle circostanze esposte e meglio descritte in atti, rileva il Tribunale che, sebbene a tutt'oggi la madre rappresenti per il minore il punto di riferimento, è stato ristabilito un legame affettivo stabile tra e il padre. Quest'ultimo, inoltre, ha dimostrato impegno e serietà Per_1
nell'affrontare le problematiche di dipendenza e le fragilità emerse nel corso del primo giudizio.
Alla luce di quanto univocamente emerso e dichiarato dalle parti, tenuto conto della decisa distensione dei rapporti familiari, con canali di comunicazione ritrovati, della incontestata maggiore partecipazione del padre alla vita del figlio e della riferita collaborazione dei genitori nell'assunzione delle decisioni riguardanti il figlio, valutato il deciso percorso di miglioramento effettuato dal padre, reputa il Collegio più adeguato e consono all'interesse del minore disporre l'affido condiviso di a entrambi i genitori, fermo il collocamento sempre presso la madre. Il padre potrà vedere Per_1
e tenere con sé il figlio secondo quanto indicato dalle parti, in modo da garantire un sano ed equilibrato rapporto con ciascun genitore.
Resta da precisare che, anche tenuto conto dell'età della prole, il contenuto degli accordi raggiunti rende manifestamente superfluo l'ascolto del minore (art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.).
Nulla si rileva in ordine ai profili economici atteso che le parti hanno chiesto la conferma dei provvedimenti già assunti.
Reputa altresì il Collegio che, considerata la natura del procedimento, le spese di lite debbano essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e a parziale modifica Parte_1 Parte_2
delle condizioni di cui al decreto n. 5232/2022 emesso dal Tribunale di Cremona in data 27/10/2022
e pubblicato il 22/11/2022 (RG 280/2022),
1) OMOLOGA le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto e in parte motiva, disponendo in conformità;
2) CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
3) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritta a ruolo in data 18/07/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avv. SAVI ELENA , elettivamente domiciliato presso il difensore;
e
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'avv. LUPO ROBERTA elettivamente domiciliato presso il difensore;
*
Con ricorso ex art. 473 bis. 51, ult. Co., c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il
18/07/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Cremona n. 5232/2022 del 22/11/2022 (RG 280/2022).
Più in dettaglio, i ricorrenti chiedevano di accogliere le conclusioni congiunte come di seguito riportate:
“1) Disporre l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza Per_1 anagrafica presso l'abitazione della madre;
2) Disporre che il sig. , potrà vedere il minore accordandosi con la madre sig.ra Parte_1 [...]
garantendo comunque i seguenti diritti di visita: Pt_2
- il padre potrà vedere il minore almeno 2 giorni durante la settimana tenendolo da quando esce dall'asilo e quindi dalle ore 16.00 fino alle 21.00; potrà inoltre tenerlo con se a we alternati dal sabato mattina ore 10.00 alla domenica sera ore 21.00; - Nel periodo estivo il minore potrà trascorrere 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre;
i sig.ri e si metteranno d'accordo comunicandosi entro il 31 maggio i Parte_2 Parte_1
rispettivi periodi di competenza;
- Per le vacanze Natalizie il minore starà con il padre, alternando di anno in anno con la madre, il periodo comprendente il giorno di Natale (dal termine della scuola sino al 30 dicembre) con quello comprendente il Capodanno (dal 30 dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche), salvo diverso e migliore accordo tra le parti;
- Per quanto concerne le vacanze scolastiche di Carnevale e i genitori si ripartiranno a Per_2
metà i giorni e si alterneranno il relativo periodo, ad anni alterni.
3) Quanto al mantenimento il sig. rimarrà obbligato a corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...]
€ 300,00 mensili, con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie sì Pt_2
come indicate dal protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Cremona, AIAF Lombardia sezione
Cremona e l'Ordine degli avvocati di Cremona;
4) Quanto all'assegno unico universale, le parti concordano che lo stesso continuerà a percepirlo integralmente la sig.ra Parte_2
5) Compensare integralmente le spese di lite tra le parti”.
Le parti chiedevano altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e depositavano la documentazione attestante le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio.
Il Giudice relatore, ritenuta l'opportunità, invitava le parti a fornire chiarimenti e depositare documentazione integrativa.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti confermavano le condizioni concordate e chiarivano le sopravvenienze fattuali, allegando documentazione di supporto.
Veniva data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative ed essendo le pattuizioni rispondenti all'interesse del figlio minore (nato il [...]). In questo frangente, rileva Per_1
il Tribunale che, nel 2022, versava in una condizione di fragilità, anche dovuta Parte_1
all'uso/abuso di sostanze, condizione che aveva imposto l'adozione delle misure necessarie a tutelare il minore, peraltro di tenera età. Ebbene, le parti, con l'odierno ricorso hanno evidenziato una evoluzione positiva della situazione fattuale. E' emerso, infatti, che ha Parte_1
volontariamente intrapreso un percorso di recupero presso l dimostrando la volontà di CP_1
esercitare, in modo serio e responsabile, il ruolo genitoriale (attesta, in merito, la dott.ssa Tes_1
he gli esiti dei controlli tossicologici sono negativi ed è cambiato l'approccio del ricorrente
[...] nell'affrontare le difficoltà).
Le parti hanno inoltre chiarito che, dopo un periodo di monitoraggio, da qualche tempo gestiscono in modo autonomo gli incontri del padre con il figlio.
Orbene, alla luce delle circostanze esposte e meglio descritte in atti, rileva il Tribunale che, sebbene a tutt'oggi la madre rappresenti per il minore il punto di riferimento, è stato ristabilito un legame affettivo stabile tra e il padre. Quest'ultimo, inoltre, ha dimostrato impegno e serietà Per_1
nell'affrontare le problematiche di dipendenza e le fragilità emerse nel corso del primo giudizio.
Alla luce di quanto univocamente emerso e dichiarato dalle parti, tenuto conto della decisa distensione dei rapporti familiari, con canali di comunicazione ritrovati, della incontestata maggiore partecipazione del padre alla vita del figlio e della riferita collaborazione dei genitori nell'assunzione delle decisioni riguardanti il figlio, valutato il deciso percorso di miglioramento effettuato dal padre, reputa il Collegio più adeguato e consono all'interesse del minore disporre l'affido condiviso di a entrambi i genitori, fermo il collocamento sempre presso la madre. Il padre potrà vedere Per_1
e tenere con sé il figlio secondo quanto indicato dalle parti, in modo da garantire un sano ed equilibrato rapporto con ciascun genitore.
Resta da precisare che, anche tenuto conto dell'età della prole, il contenuto degli accordi raggiunti rende manifestamente superfluo l'ascolto del minore (art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.).
Nulla si rileva in ordine ai profili economici atteso che le parti hanno chiesto la conferma dei provvedimenti già assunti.
Reputa altresì il Collegio che, considerata la natura del procedimento, le spese di lite debbano essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e a parziale modifica Parte_1 Parte_2
delle condizioni di cui al decreto n. 5232/2022 emesso dal Tribunale di Cremona in data 27/10/2022
e pubblicato il 22/11/2022 (RG 280/2022),
1) OMOLOGA le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto e in parte motiva, disponendo in conformità;
2) CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
3) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato