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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/02/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 5891/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 8588/2023
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Barbara Pennacchio, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Falso e
Agostino Di Feo, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.07.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rappresentando che l' dopo averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta CP_1
1 invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , confermava la valutazione Persona_1
espressa dalla commissione medica escludendo la sussistenza dei requisiti per CP_1
l'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 08.05.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento della prestazione suddetta.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 11.02.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 8588/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini
2 tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sull'autonomia della ricorrente.
Segnatamente, parte opponente lamenta che la consulenza sarebbe viziata da diverse contraddizioni diagnostico-valutative, nonché carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta. Il c.t.u., in particolare, non avrebbe adeguatamente valutato il deterioramento cognitivo (avrebbe valutato la sola demenza senile, senza accennare alla vasculopatia cerebrale ed al Morbo di Parkinson) e le difficoltà deambulatorie della periziata.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 11.03.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da: “cardiopatia ischemica ipertensiva, sindrome ansioso depressiva, osteoporosi, vasculopatia cerebrale cronica, esiti frattura femore sinistro, artrosi polidistrettuale, morbo di Parkinson.”.
3 Nel merito, ha osservato: “Nel caso di specie, il complesso menomativo della ricorrente sicuramente rientra nelle difficoltà gravi, per l'appunto corrispondenti ad una percentuale del 100% come del resto hanno riconosciuto i sanitari della preposta commissione. Resta adesso da verificare se vi sono i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento. […] Il complesso menomativo della sig.ra
[...]
non realizza i presupposti per la concessione di suddetta indennità, infatti Parte_1
trattasi di un individuo in cui i problemi artrosici legati alla senescenza e gli esiti della frattura del femore creano dei disagi negli spostamenti, ma comunque non pregiudicano l'autonomia della marcia e degli spostamenti. Problemi attinenti la sfera cognitiva sono anch'essi modici e non esercitano particolari ripercussioni sull'autonomia, così come la cardiopatia. Difatti durante la visita medica la sig.ra
[...]
, discretamente orientata nel tempo e nello spazio, ha risposto in modo Parte_1
adeguato alle domande ed eseguito ordini quali salire sul lettino, svestirsi, sedersi e rivestirsi in maniera rallentata ma autonoma;
non si è evidenziato un complesso menomativo di gravità tale da compromettere la capacità di assumere terapia farmacologica in modo autonomo, la possibilità di uscire di casa da sola;
di vestirsi
e/o attendere alla propria igiene da sola;
non si è palesata la necessità di aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare né tanto meno di assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita. Per tutti questi elementi ritengo la sig.ra invalida di grado grave, ma non in possesso dei requisiti utili Parte_1
alla concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Risulta evidente da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Il c.t.u., in particolare, ha adeguatamente approfondito nel suo complesso il deficit cognitivo, nonché quello della deambulazione, ritenendo, tuttavia, che tali minorazioni non fossero di gravità tale da rendere la periziata bisognosa di assistenza continua.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
4 Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto idonea documentazione medica a supporto dello stesso. In proposito deve evidenziarsi che, pur avendo parte ricorrente depositato certificato di intrasportabilità in allegato alle note sostitutive di udienza, non ha in alcun modo precisato se ed in che misura si sia verificato un peggioramento rispetto alla situazione già esaminata dal c.t.u. Né tale ipotetico peggioramento è desumibile dal certificato in questione che non riporta neppure una diagnosi o la specificazione dei motivi di ricovero della ricorrente.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Quanto alle spese del giudizio, deve rilevarsi che in calce alla dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., depositata peraltro solo nel procedimento per a.t.p.o., non è presente la sottoscrizione della ricorrente in quanto analfabeta, né risulta resa idonea dichiarazione in tal senso nell'ambito della procura notarile versata in atti.
Tale dichiarazione sostitutiva di certificazione, comportando, in caso di dichiarazioni mendaci, una responsabilità penale per definizione di natura personale, deve essere necessariamente effettuata e sottoscritta dalla parte interessata, rectius, il ricorrente, come peraltro prevista dal nuovo testo dell'art. 152 disp. att. c.p.c. In caso di impossibilità ad apporre la firma, la sottoscrizione con crocesegno necessita di autentica notarile, nel caso di specie assente (non essendo sufficiente quella eventualmente effettuata dal procuratore, comunque parimenti assente).
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte opponente come da dispositivo, tenuto conto del mancato rinnovo della consulenza nella presente fase.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico delle parti in solido come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 a) Rigetta l'opposizione;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell' delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in € 1.865,00, oltre accessori come per legge;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico delle parti in solido.
Si comunichi.
Aversa, 12.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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