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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 06/11/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile R.G. 503/2024
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 ta pr dall'Avv. Alessandro Tavella del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico;
Email_1
Attore - opponente
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 usta ti, dall'Avv. Alessia Ardessi del Foro di Udine ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico Email_2
Convenuto - opposto
Oggetto: Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 104/2024 – Pagamento di obbligazioni pecuniarie
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: - in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 dlgs 28/2010;
- in via pregiudiziale: dichiarare la nullità dell'atto dell'opposto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente ricorrente per assenza del petitum per i motivi di cui in narrativa;
- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della per i Parte_1 motivi di cui in narrativa;
- in via preliminare cautelare: essendo l'opposizione di immediata soluzione, risultando l'ex adverso azionata pretesa priva dei requisiti della liquidità, certezza ed esigibilità e del tutto infondata, rigettarsi la richiesta avversaria di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- in via principale e nel merito: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 104/2024, emesso dal Tribunale di Gorizia, per i motivi di cui in narrativa;
1 - in via gradatamente subordinata e nel merito: dichiarare la nullità dell'”accordo” prodotto da controparte per mancanza degli elementi essenziali ex art. 1325 c.c.
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse accertare una qualche posizione debitoria della nei confronti dalla , ridurre l'importo del Parte_1 CP_1 credito alla somma ritenuta di giustiz erminarsi in via eq sito di chiarimenti da controparte dovuti e dall'istruttoria di causa.
Per parte convenuta: In via pregiudiziale: dichiarare e accertare la legittimazione passiva di Pt_1 nel presente giudizio per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto ritenere e dichiarare le
[...] domande di parte opponente infondate e sfornite di prova e, conseguente, rigettarle integralmente.
In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
Nel merito: accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 104/2024, RG 329/2024, oggi opposto e condannare l'opponente al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo.
Si chiede altresì condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte in considerazione della pretestuosità della proposta opposizione sulla quale si è data ampia prova.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con Decreto Ingiuntivo n. 17/2025 emanato dal Tribunale di Gorizia in data 09/05/2024 ha ingiunto a il pagamento della somma di € CP_1 Parte_1
20.740,00, ol moratori ex a a domanda giudiziale al saldo e spese della procedura monitoria liquidate in euro € 800,00 per compensi, oltre € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a., oltre spese successive e occorrende. A sostegno della propria azione monitoria, ha depositato la fattura n. 3/001/2002 avente ad oggetto CP_2 prestazioni per “valutazione preacquisizione compendio immobiliare Piazza Tommaseo 1”.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha svolto opposizione CP_1 avverso suddetto decreto ingiuntivo. La società at ha chiesto la revoca del suddetto D.I. ingiunto e, in subordine, comunque la riduzione dell'importo del credito dovuto qualora venga accertata una qualche posizione debitoria, eccependo:
1. la nullità dell'ingiunzione per omessa deduzione della causa petendi, degli elementi costitutivi del diritto azionato e delle ragioni e della natura del credito affermato;
2. la nullità dell'ingiunzione per mancanza del presupposto della relativa prova scritta, limitata in tale sede alla contestata fattura;
3. l'inidoneità della fattura a provare la fondatezza del diritto di credito.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la concessione della CP_1 provvisoria esecutività all'ingiunzione opposta ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, di accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 104/2024 - RG 329/2024; in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo. Parte convenuta – opposta ha altresì chiesto la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. per la pretestuosità dell'opposizione. Nel merito, ha allegato:
1. di svolgere CP_1 attività di gestione e consulenze di patri;
2. che grazie al proprio intervento la società concludeva due affari immobiliari (doc. 04 e 05 – Parte_1 immobili in Gorizia, seo e via Cocevia);
3. Che, In particolare, in data 17.06.2022 e 24.06.2022 e legale rappresentante di Parte_1 Persona_1
sottoscri rat mpravendita relativi a due CP_1
2 immobili, cui seguivano i rispettivi rogiti (doc. 06);
4. che nei preliminari di compravendita veniva fatta menzione dell'intermediazione della società il cui legale Controparte_3 rappresentante è altresì socio di maggior Controparte_4 CP_1
4. che l'attività di aveva ad oggetto un compito separato e distinto rispetto CP_1
a quello della me iare svolta da MKappa Immobiliare e che di tale accordo vi è prova documentale (doc. 09). La convenuta opposta, sulla scorta di tali allegazioni, ha posto a fondamento della propria richiesta monitoria l'esistenza di un rapporto di attività di consulenza intercorso con SICURA RL, avvenuto prima della formalizzazione della vendita degli immobili suindicato, la quale avrebbe ottenuto così la migliore soluzione possibile per l'investimento programmato, allegando quindi.
Adottato il provvedimento di cui all'art. 171 bis c.p.c., con memoria integrativa ex art. 171 ter n 1. C.p.c. ha precisato la propria eccezione in punto di Parte_1 indeterminatezza d tendi, lamentando, fra l'altro, che non risulta giustificata la richiesta formulata da controparte a fondamento del proprio diritto di credito, non è stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, difettando quindi condizione di procedibilità della domanda azionata ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010 e che non sussiste legittimazione passiva della in quanto dalla stessa documentazione Parte_1 prodotta da controparte, risulta unicamente indicato il sig. Infine l'attrice Per_1 opponente ha dedotto come il documento prodotto sub d on può essere considerato come prova, disconosciuto, oltre che senza data certa, ritenuto anzi modificato in più tempi, comunque mancante degli elementi necessari di un contratto per indeterminatezza e quindi nullo, evidenziando poi come non avrebbe CP_1 titolo per importi a titolo di mediazione immobiliare, non el registro dei mediatori.
Con memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ha precisato, fra l'altro, CP_1 di svolgere attività di property finder, limitandosi a gestire solo i clienti che devono comprare immobili curandone gli interessi, non svolgendo attività di intermediazione immobiliare. Ha poi dedotto, quanto alla mancanza di procedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, che l'attività di consulenza non rientri fra le materie che ne sono soggette. In punto di difetto di legittimazione passiva, l'opposta ha evidenziato come il sig. sia il legale rappresentante di riferendo peraltro che uno degli Per_1 Parte_1 acquisiti immobiliari era veicolato per fruire dei bonus prima casa, essendo il medesimo ivi residente. Ha poi evidenziato come il documento doc. 09 attesti evidentemente l'accordo fra le società, anche tenuto conto che non vi sono mai stati riscontri ai solleciti di pagamento inerenti.. In via istruttoria è stata chiesta l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. delle scritture contabili relative alla registrazione della fattura oggetto di contestazione.
Con memorie integrative ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. le parti hanno replicato e insistito per l'accoglimento delle rispettive tesi difensive.
All'udienza del 05.03.2025, verificata l'impossibilità di addivenire ad una chiusura conciliativa della vertenza, le Parti hanno insistito nelle rispettive istanze ed eccezioni;
ha, fra l'altro, eccepito che la memoria 171 ter n. 3 c.p.c. depositata da CP_1 controparte dovesse essere considerata come una seconda memoria, lamentando la tardività della relativa produzione documentale. Il Giudice ha provveduto:
In punto di provvisoria esecuzione del D.I. opposto
Considerato che, come da insegnamento di costante giurisprudenza, ai fini della concessione, a norma dell'art. 648 c.p.c., dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto è necessaria la sussistenza del ragionevole fumus del credito, inteso come esistenza di una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto secondo i canoni del
3 giudizio ordinario di merito, sussistente: a) qualora la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione;
b) in caso di integrazione di idonea ulteriore documentazione;
o c) quando non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra indicate si ritiene che, allo stato è impregiudicata ogni valutazione all'esito dell'espletata attività istruttoria, non sussistano ragioni per la concessione della provvisoria esecuzione al D.I. n. 104/2024 oggetto della presente opposizione.
Si ritiene infatti come la documentazione offerta da parte convenuta opposta sia inidonea a comprovare l'esistenza del credito azionato in via monitoria. In particolare, a fronte dei prodotti contratti, in cui dà atto di essersi avvalsa dell'opera di Parte_1 mediazione di altro soggetto , la sola circostanza che il legale Controparte_3 rappresentante di quest'ulti impedisce di ritenere CP_1 provata l'esistenza di rapporti tra le odierne parti. Né a tal fine può invocarsi il doc. 9 prodotto dalla parte convenuta opposta sembra idoneo a dimostrare tale rapporto, posto che esso costituisce uno schema riepilogativo per la ripartizione di importi tra e CP_1
, privo di data certa, dal quale non traspare ca CP_3 l'esistenza di un accordo tra le parti per riconoscere alla prima parte del compenso spettante alla seconda.
Sulla procedibilità della domanda
Si ritiene che la fattispecie dedotta nel presente giudizio non rientri tra quelle oggetto di mediazione, quale condizione di procedibilità, indicate nell'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Sulle istanze istruttorie
Si ritiene opportuno disporre a norma dell'art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione delle scritture contabili (registro IVA) di parte attrice opponente relative all'anno Parte_1 2022;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di cui all'art. 648 c.p.c.
Ordina a di esibire le proprie scritture contabili (registro IVA) relative Parte_1 all'anno 2022, da attuarsi mediante il deposito delle stesse nel fascicolo telematico entro la data del 16/06/2025;
All'udienza del 19/06/2025, verificato il deposito di note scritte delle parti e l'ottemperanza all'ordine di esibizione disposto con ordinanza del 20/05/2025, la causa è stata ritenuta matura per la decisione;
è stata fissata udienza per la discussione a norma dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Entrambe le parti hanno depositato note scritte, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e delle istanze già formulate. La causa è stata infine trattenuta in decisione.
2. L'opposizione svolta rispetto al D.I. deve essere accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente si ribadisce quanto già statuito con ordinanza del 20/05/2025 in punto di procedibilità della domanda, osservando come la fattispecie (rapporto di consulenza) dedotta nel presente giudizio non rientri tra quelle oggetto di mediazione, quale condizione di procedibilità, indicate nell'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Ciò ribadito, è utile richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Uniti della Corte di Cassazione, le quali hanno ribadito come l'opposizione prevista dall'art. 645 non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario
4 giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (così Cass. Civ. SS. UU., 927/2022). In questa prospettiva, il Giudice non deve limitarsi a stabilire se il decreto ingiuntivo fu legittimamente emesso ma deve accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali. La conferma, o meno, del decreto ingiuntivo è, quindi, collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Ciò chiarito, si rammenta poi il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. SS.UU., 13533/2001).
Alla luce delle citate coordinate ermeneutiche, questo Giudice ritiene che CP_1 non abbia adempiuto al proprio onere di provare la fonte del diritto confronti di Parte_1
A sostegno delle proprie pretese ha difatti unicamente allegato di aver CP_1 svolto attività di property finder ovverosia consulenza relativa alla ricerca e valutazione di immobili da acquistare per opportunità di investimento a beneficio dell'odierna attrice opponente. Lo svolgimento di attività e/o l'esistenza di accordi fra le due società, tuttavia, non solo non sono risultate documentalmente ma ha negato l'esistenza di Parte_1 tale rapporto. Di talché, in mancanza di una specifica istruttoria testimoniale sul punto - peraltro non richiesta dalle parti – appare opportuno richiamare la documentazione prodotta:
- Rispetto ai contratti preliminari di compravendita, risulta che il sig. è Per_1 acquirente dell'immobile di via Cocevia mentre, rispetto all'immobile sito in via Tommaso, l'acquirente è nella documentazione contrattuale viene Parte_1 specificato che, in entrambi i rapporti, la società PP Immobiliare Srl – estranea a questo giudizio - ha svolto attività di mediazione, mentre alcuna menzione viene fatta rispetto alla CP_1
- Circa il documento 09, si ritiene che lo stesso presenti anomalie tali nella sua compilazione da non permettere di attribuirgli alcun valore probatorio in assenza di altri utili elementi a riscontro;
a prescindere, difatti, dalla mancanza di data certa, non vi è alcuna prova circa la contestuale compilazione di ogni suo elemento;
rileva, in ogni caso, che appare trattarsi di uno schema riepilogativo per la ripartizione di importi tra e , dal quale non traspare in via univoca CP_1 CP_3 acc iconoscere alla prima parte del compenso spettante alla seconda.
- la fattura 3/001/2022 riporta l'oggetto provvigioni per “valutazione CP_1 preacquisizione compendio immobiliare Piazza Tommaseo 1”; nessun riferimento all'immobile di via Cocevia;
trattasi di documento unilateralmente prodotto, di talché non è possibile desumere da esso l'esistenza di alcun accordo, né lo svolgimento di attività;
5 - le diffide/solleciti di pagamento inviati da a alle quali, a CP_1 Parte_1 fronte del mancato riscontro, non può attribuirsi riconoscimento di debito alcuno.
Si ritiene poi che nessuna rilevanza possa essere data nemmeno alla circostanza che PP MO RL e la presentino identità della compagine CP_1 sociale, non essendo stato provato al eventuali accordi fra le stesse e la né, tantomeno, circa l'attività che sarebbe stata svolta;
la sola circostanza Parte_1 presentante di quest'ultima sia anche socio di impedisce di CP_1 ritenere provata l'esistenza di rapporti tra le odierne parti;
In merito alle scritture contabili depositate da a seguito di ordine di Parte_1 esibizione, appare opportuno rammentare come, per orientamento giurisprudenziale costante, si ritiene che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 3581/2024, la quale a sua volta richiami numerosi precedenti sul punto).
Ciò chiarito, si osserva tuttavia che già in sede di registrazione della fattura 3/001/2022 qualificava tali importi come “ALTRI CREDITI V/FORNITORI”, non CP_1 imputandoli a costi di esercizio. Tale circostanza non rende possibile qualificare utilmente tale registrazione come un riconoscimento di debito: rileva difatti la circostanza che, come pure argomentato dall'attrice opponente, tale posta sia stata contestualmente registrata in contropartita con codice 18/40/090 - ALTRI CREDITI V/FORNITORI, ovverosia come un credito e non come un costo, disconoscendo di fatto tale debenza.
Ciò premesso, non appare essere stata né individuata l'opera o l'attività svolta da a beneficio di né, tantomeno, documentato alcunché a CP_1 Parte_1 onvenuta opp sempre negato lo svolgimento di attività, non potendo nemmeno ritenere provato alcunché dalle difese svolte in ragione del principio di non contestazione. Lo stesso sig. compare peraltro personalmente e Per_1 non come legale rappresentante negli atti di compravendita immobiliare e, anzi, per stessa ammissione dell'attrice, l'immobile di Gorizia - via Cocevia veniva acquistato personalmente da questi per fruire di benefici fiscali.
Per quanto sopra, non risulta quindi accertato il credito così come lamentato dal convenuto opposto nei confronti della società attrice opponente.
Per l'effetto va accolta l'opposizione svolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avendo come riferimento il valore della controversia, con applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento alla luce della complessità della causa per le fasi di studio (€ 919,00), introduttiva (€ 777,00) e decisionale (€ 1.701,00), e del valore minimo per la fase istruttoria (€ 840,00) tenuto conto della natura documentale della stessa e che l'istruttoria si è limitata al deposito di scritture contabili, per complessivi € 4.237,00, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre spese vive sostenute.
6 A fronte della soccombenza di parte convenuta opposta, deve pertanto rigettarsi la domanda ex art. 96 c.p.c., la quale presuppone al contrario la soccombenza della parte avverso al quale è rivolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
Revoca interamente il D.I. n. 104/2024 del Tribunale di Gorizia emanato in data 09/05/2024;
Condanna al pagamento, in favore di delle spese del CP_1 Parte_1 presente gr che liquida per compensi in 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre spese vive sostenute.
Così deciso Gorizia in data 06/11/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile R.G. 503/2024
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 ta pr dall'Avv. Alessandro Tavella del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico;
Email_1
Attore - opponente
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 usta ti, dall'Avv. Alessia Ardessi del Foro di Udine ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico Email_2
Convenuto - opposto
Oggetto: Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 104/2024 – Pagamento di obbligazioni pecuniarie
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: - in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 dlgs 28/2010;
- in via pregiudiziale: dichiarare la nullità dell'atto dell'opposto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente ricorrente per assenza del petitum per i motivi di cui in narrativa;
- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della per i Parte_1 motivi di cui in narrativa;
- in via preliminare cautelare: essendo l'opposizione di immediata soluzione, risultando l'ex adverso azionata pretesa priva dei requisiti della liquidità, certezza ed esigibilità e del tutto infondata, rigettarsi la richiesta avversaria di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- in via principale e nel merito: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 104/2024, emesso dal Tribunale di Gorizia, per i motivi di cui in narrativa;
1 - in via gradatamente subordinata e nel merito: dichiarare la nullità dell'”accordo” prodotto da controparte per mancanza degli elementi essenziali ex art. 1325 c.c.
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse accertare una qualche posizione debitoria della nei confronti dalla , ridurre l'importo del Parte_1 CP_1 credito alla somma ritenuta di giustiz erminarsi in via eq sito di chiarimenti da controparte dovuti e dall'istruttoria di causa.
Per parte convenuta: In via pregiudiziale: dichiarare e accertare la legittimazione passiva di Pt_1 nel presente giudizio per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto ritenere e dichiarare le
[...] domande di parte opponente infondate e sfornite di prova e, conseguente, rigettarle integralmente.
In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
Nel merito: accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 104/2024, RG 329/2024, oggi opposto e condannare l'opponente al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo.
Si chiede altresì condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte in considerazione della pretestuosità della proposta opposizione sulla quale si è data ampia prova.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con Decreto Ingiuntivo n. 17/2025 emanato dal Tribunale di Gorizia in data 09/05/2024 ha ingiunto a il pagamento della somma di € CP_1 Parte_1
20.740,00, ol moratori ex a a domanda giudiziale al saldo e spese della procedura monitoria liquidate in euro € 800,00 per compensi, oltre € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a., oltre spese successive e occorrende. A sostegno della propria azione monitoria, ha depositato la fattura n. 3/001/2002 avente ad oggetto CP_2 prestazioni per “valutazione preacquisizione compendio immobiliare Piazza Tommaseo 1”.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha svolto opposizione CP_1 avverso suddetto decreto ingiuntivo. La società at ha chiesto la revoca del suddetto D.I. ingiunto e, in subordine, comunque la riduzione dell'importo del credito dovuto qualora venga accertata una qualche posizione debitoria, eccependo:
1. la nullità dell'ingiunzione per omessa deduzione della causa petendi, degli elementi costitutivi del diritto azionato e delle ragioni e della natura del credito affermato;
2. la nullità dell'ingiunzione per mancanza del presupposto della relativa prova scritta, limitata in tale sede alla contestata fattura;
3. l'inidoneità della fattura a provare la fondatezza del diritto di credito.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la concessione della CP_1 provvisoria esecutività all'ingiunzione opposta ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, di accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 104/2024 - RG 329/2024; in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo. Parte convenuta – opposta ha altresì chiesto la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. per la pretestuosità dell'opposizione. Nel merito, ha allegato:
1. di svolgere CP_1 attività di gestione e consulenze di patri;
2. che grazie al proprio intervento la società concludeva due affari immobiliari (doc. 04 e 05 – Parte_1 immobili in Gorizia, seo e via Cocevia);
3. Che, In particolare, in data 17.06.2022 e 24.06.2022 e legale rappresentante di Parte_1 Persona_1
sottoscri rat mpravendita relativi a due CP_1
2 immobili, cui seguivano i rispettivi rogiti (doc. 06);
4. che nei preliminari di compravendita veniva fatta menzione dell'intermediazione della società il cui legale Controparte_3 rappresentante è altresì socio di maggior Controparte_4 CP_1
4. che l'attività di aveva ad oggetto un compito separato e distinto rispetto CP_1
a quello della me iare svolta da MKappa Immobiliare e che di tale accordo vi è prova documentale (doc. 09). La convenuta opposta, sulla scorta di tali allegazioni, ha posto a fondamento della propria richiesta monitoria l'esistenza di un rapporto di attività di consulenza intercorso con SICURA RL, avvenuto prima della formalizzazione della vendita degli immobili suindicato, la quale avrebbe ottenuto così la migliore soluzione possibile per l'investimento programmato, allegando quindi.
Adottato il provvedimento di cui all'art. 171 bis c.p.c., con memoria integrativa ex art. 171 ter n 1. C.p.c. ha precisato la propria eccezione in punto di Parte_1 indeterminatezza d tendi, lamentando, fra l'altro, che non risulta giustificata la richiesta formulata da controparte a fondamento del proprio diritto di credito, non è stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, difettando quindi condizione di procedibilità della domanda azionata ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010 e che non sussiste legittimazione passiva della in quanto dalla stessa documentazione Parte_1 prodotta da controparte, risulta unicamente indicato il sig. Infine l'attrice Per_1 opponente ha dedotto come il documento prodotto sub d on può essere considerato come prova, disconosciuto, oltre che senza data certa, ritenuto anzi modificato in più tempi, comunque mancante degli elementi necessari di un contratto per indeterminatezza e quindi nullo, evidenziando poi come non avrebbe CP_1 titolo per importi a titolo di mediazione immobiliare, non el registro dei mediatori.
Con memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ha precisato, fra l'altro, CP_1 di svolgere attività di property finder, limitandosi a gestire solo i clienti che devono comprare immobili curandone gli interessi, non svolgendo attività di intermediazione immobiliare. Ha poi dedotto, quanto alla mancanza di procedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, che l'attività di consulenza non rientri fra le materie che ne sono soggette. In punto di difetto di legittimazione passiva, l'opposta ha evidenziato come il sig. sia il legale rappresentante di riferendo peraltro che uno degli Per_1 Parte_1 acquisiti immobiliari era veicolato per fruire dei bonus prima casa, essendo il medesimo ivi residente. Ha poi evidenziato come il documento doc. 09 attesti evidentemente l'accordo fra le società, anche tenuto conto che non vi sono mai stati riscontri ai solleciti di pagamento inerenti.. In via istruttoria è stata chiesta l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. delle scritture contabili relative alla registrazione della fattura oggetto di contestazione.
Con memorie integrative ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. le parti hanno replicato e insistito per l'accoglimento delle rispettive tesi difensive.
All'udienza del 05.03.2025, verificata l'impossibilità di addivenire ad una chiusura conciliativa della vertenza, le Parti hanno insistito nelle rispettive istanze ed eccezioni;
ha, fra l'altro, eccepito che la memoria 171 ter n. 3 c.p.c. depositata da CP_1 controparte dovesse essere considerata come una seconda memoria, lamentando la tardività della relativa produzione documentale. Il Giudice ha provveduto:
In punto di provvisoria esecuzione del D.I. opposto
Considerato che, come da insegnamento di costante giurisprudenza, ai fini della concessione, a norma dell'art. 648 c.p.c., dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto è necessaria la sussistenza del ragionevole fumus del credito, inteso come esistenza di una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto secondo i canoni del
3 giudizio ordinario di merito, sussistente: a) qualora la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione;
b) in caso di integrazione di idonea ulteriore documentazione;
o c) quando non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra indicate si ritiene che, allo stato è impregiudicata ogni valutazione all'esito dell'espletata attività istruttoria, non sussistano ragioni per la concessione della provvisoria esecuzione al D.I. n. 104/2024 oggetto della presente opposizione.
Si ritiene infatti come la documentazione offerta da parte convenuta opposta sia inidonea a comprovare l'esistenza del credito azionato in via monitoria. In particolare, a fronte dei prodotti contratti, in cui dà atto di essersi avvalsa dell'opera di Parte_1 mediazione di altro soggetto , la sola circostanza che il legale Controparte_3 rappresentante di quest'ulti impedisce di ritenere CP_1 provata l'esistenza di rapporti tra le odierne parti. Né a tal fine può invocarsi il doc. 9 prodotto dalla parte convenuta opposta sembra idoneo a dimostrare tale rapporto, posto che esso costituisce uno schema riepilogativo per la ripartizione di importi tra e CP_1
, privo di data certa, dal quale non traspare ca CP_3 l'esistenza di un accordo tra le parti per riconoscere alla prima parte del compenso spettante alla seconda.
Sulla procedibilità della domanda
Si ritiene che la fattispecie dedotta nel presente giudizio non rientri tra quelle oggetto di mediazione, quale condizione di procedibilità, indicate nell'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Sulle istanze istruttorie
Si ritiene opportuno disporre a norma dell'art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione delle scritture contabili (registro IVA) di parte attrice opponente relative all'anno Parte_1 2022;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di cui all'art. 648 c.p.c.
Ordina a di esibire le proprie scritture contabili (registro IVA) relative Parte_1 all'anno 2022, da attuarsi mediante il deposito delle stesse nel fascicolo telematico entro la data del 16/06/2025;
All'udienza del 19/06/2025, verificato il deposito di note scritte delle parti e l'ottemperanza all'ordine di esibizione disposto con ordinanza del 20/05/2025, la causa è stata ritenuta matura per la decisione;
è stata fissata udienza per la discussione a norma dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Entrambe le parti hanno depositato note scritte, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e delle istanze già formulate. La causa è stata infine trattenuta in decisione.
2. L'opposizione svolta rispetto al D.I. deve essere accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente si ribadisce quanto già statuito con ordinanza del 20/05/2025 in punto di procedibilità della domanda, osservando come la fattispecie (rapporto di consulenza) dedotta nel presente giudizio non rientri tra quelle oggetto di mediazione, quale condizione di procedibilità, indicate nell'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Ciò ribadito, è utile richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Uniti della Corte di Cassazione, le quali hanno ribadito come l'opposizione prevista dall'art. 645 non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario
4 giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (così Cass. Civ. SS. UU., 927/2022). In questa prospettiva, il Giudice non deve limitarsi a stabilire se il decreto ingiuntivo fu legittimamente emesso ma deve accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali. La conferma, o meno, del decreto ingiuntivo è, quindi, collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Ciò chiarito, si rammenta poi il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. SS.UU., 13533/2001).
Alla luce delle citate coordinate ermeneutiche, questo Giudice ritiene che CP_1 non abbia adempiuto al proprio onere di provare la fonte del diritto confronti di Parte_1
A sostegno delle proprie pretese ha difatti unicamente allegato di aver CP_1 svolto attività di property finder ovverosia consulenza relativa alla ricerca e valutazione di immobili da acquistare per opportunità di investimento a beneficio dell'odierna attrice opponente. Lo svolgimento di attività e/o l'esistenza di accordi fra le due società, tuttavia, non solo non sono risultate documentalmente ma ha negato l'esistenza di Parte_1 tale rapporto. Di talché, in mancanza di una specifica istruttoria testimoniale sul punto - peraltro non richiesta dalle parti – appare opportuno richiamare la documentazione prodotta:
- Rispetto ai contratti preliminari di compravendita, risulta che il sig. è Per_1 acquirente dell'immobile di via Cocevia mentre, rispetto all'immobile sito in via Tommaso, l'acquirente è nella documentazione contrattuale viene Parte_1 specificato che, in entrambi i rapporti, la società PP Immobiliare Srl – estranea a questo giudizio - ha svolto attività di mediazione, mentre alcuna menzione viene fatta rispetto alla CP_1
- Circa il documento 09, si ritiene che lo stesso presenti anomalie tali nella sua compilazione da non permettere di attribuirgli alcun valore probatorio in assenza di altri utili elementi a riscontro;
a prescindere, difatti, dalla mancanza di data certa, non vi è alcuna prova circa la contestuale compilazione di ogni suo elemento;
rileva, in ogni caso, che appare trattarsi di uno schema riepilogativo per la ripartizione di importi tra e , dal quale non traspare in via univoca CP_1 CP_3 acc iconoscere alla prima parte del compenso spettante alla seconda.
- la fattura 3/001/2022 riporta l'oggetto provvigioni per “valutazione CP_1 preacquisizione compendio immobiliare Piazza Tommaseo 1”; nessun riferimento all'immobile di via Cocevia;
trattasi di documento unilateralmente prodotto, di talché non è possibile desumere da esso l'esistenza di alcun accordo, né lo svolgimento di attività;
5 - le diffide/solleciti di pagamento inviati da a alle quali, a CP_1 Parte_1 fronte del mancato riscontro, non può attribuirsi riconoscimento di debito alcuno.
Si ritiene poi che nessuna rilevanza possa essere data nemmeno alla circostanza che PP MO RL e la presentino identità della compagine CP_1 sociale, non essendo stato provato al eventuali accordi fra le stesse e la né, tantomeno, circa l'attività che sarebbe stata svolta;
la sola circostanza Parte_1 presentante di quest'ultima sia anche socio di impedisce di CP_1 ritenere provata l'esistenza di rapporti tra le odierne parti;
In merito alle scritture contabili depositate da a seguito di ordine di Parte_1 esibizione, appare opportuno rammentare come, per orientamento giurisprudenziale costante, si ritiene che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 3581/2024, la quale a sua volta richiami numerosi precedenti sul punto).
Ciò chiarito, si osserva tuttavia che già in sede di registrazione della fattura 3/001/2022 qualificava tali importi come “ALTRI CREDITI V/FORNITORI”, non CP_1 imputandoli a costi di esercizio. Tale circostanza non rende possibile qualificare utilmente tale registrazione come un riconoscimento di debito: rileva difatti la circostanza che, come pure argomentato dall'attrice opponente, tale posta sia stata contestualmente registrata in contropartita con codice 18/40/090 - ALTRI CREDITI V/FORNITORI, ovverosia come un credito e non come un costo, disconoscendo di fatto tale debenza.
Ciò premesso, non appare essere stata né individuata l'opera o l'attività svolta da a beneficio di né, tantomeno, documentato alcunché a CP_1 Parte_1 onvenuta opp sempre negato lo svolgimento di attività, non potendo nemmeno ritenere provato alcunché dalle difese svolte in ragione del principio di non contestazione. Lo stesso sig. compare peraltro personalmente e Per_1 non come legale rappresentante negli atti di compravendita immobiliare e, anzi, per stessa ammissione dell'attrice, l'immobile di Gorizia - via Cocevia veniva acquistato personalmente da questi per fruire di benefici fiscali.
Per quanto sopra, non risulta quindi accertato il credito così come lamentato dal convenuto opposto nei confronti della società attrice opponente.
Per l'effetto va accolta l'opposizione svolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avendo come riferimento il valore della controversia, con applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento alla luce della complessità della causa per le fasi di studio (€ 919,00), introduttiva (€ 777,00) e decisionale (€ 1.701,00), e del valore minimo per la fase istruttoria (€ 840,00) tenuto conto della natura documentale della stessa e che l'istruttoria si è limitata al deposito di scritture contabili, per complessivi € 4.237,00, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre spese vive sostenute.
6 A fronte della soccombenza di parte convenuta opposta, deve pertanto rigettarsi la domanda ex art. 96 c.p.c., la quale presuppone al contrario la soccombenza della parte avverso al quale è rivolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
Revoca interamente il D.I. n. 104/2024 del Tribunale di Gorizia emanato in data 09/05/2024;
Condanna al pagamento, in favore di delle spese del CP_1 Parte_1 presente gr che liquida per compensi in 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre spese vive sostenute.
Così deciso Gorizia in data 06/11/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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