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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/12/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lodi
SEZIONE PRIMA
563 /2025
Il Tribunale in persona del Giudice ER PE ha pronunciato ed art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 563/ 2025 promossa da:
Parte_1
CON AT AT UG
CONTRO
[...]
Controparte_1
CONTUMACI
CONCLUSIONI PER L'INTIMANTE Parte_1
previo accertamento della scadenza del contratto di locazione inter partes alla data del 4.1.2026, dichiarare il suddetto contratto cessato a tale data, e per l'effetto, condannare i signori (CF Controparte_1
) e (CF ), entrambi residenti in [...], C.F._1 Parte_2 C.F._2
Via Guida RO 2, a rilasciare per la data del 4 gennaio 2026 le unità immobiliari di cui al contratto di locazione del 5 gennaio 2006, e precisamente villa a schiera con box, pertinenze ed accessori, sita in Paullo
(MI), via Guida RO 2, nel complesso immobiliare denominato “Vigna del Ronco”, liberi da persone e sgombri di cose e nella piena disponibilità del sig. Parte_1
Il tutto con contestuale fissazione della data di esecuzione del provvedimento di rilascio nel più breve tempo possibile. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva l'intestato Tribunale chiedendo convalidarsi licenza per finita locazione Parte_1
relativamente ad un immobile ad uso abitativo sito in Paullo, via Guido RO 2, condotto dai signori e . Controparte_1 Controparte_1
Esponeva che tra le parti era stato stipulato un contratto ad uso abitativo in data 5/1/2006; che la locazione si era rinnovata per sedici anni;
che era stata comunicata ai conduttori la volontà di rientrare in possesso dell'immobile per la scadenza del 4/1/2026 e che era interesse dell'istante ottenere un ordine di rilascio.
All'udienza fissata per la convalida gli intimati non comparivano e il Giudice, constatato che la notifica dell'atto di citazione nei confronti della convenuta era stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., CP_1
risultando la stessa irreperibile all'indirizzo dell'immobile locato coincidente con la residenza anagrafica,
disponeva la conversione del rito con assegnazione di termini alle parti per l'integrazione delle difese.
Il giudizio proseguiva pertanto a cognizione piena;
gli intimati, ritualmente citati, non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia;
l'intimante depositava memoria integrativa insistendo nella domanda già formulata ed evidenziando altresì l'intervenuta morosità dei conduttori che dal mese di settembre 2024 avevano smesso di corrispondere i canoni pattuiti.
La causa veniva quindi rinviata per la decisione all'udienza del 12/12/2025 ove veniva pronunciata sentenza.
MOTIVI
L'attore ha prodotto contratto di locazione tra le parti, regolarmente registrato, stipulato il 5/1/2006 e con decorrenza da pari data per la durata di anni quattro, soggetto a proroga di ulteriori quattro anni alla prima scadenza. Successivamente alla seconda scadenza del 4/1/2014 Il contratto si è tacitamente rinnovato per ulteriori dodici anni.
E' documentato che con separate raccomandate del 12/9/2024 indirizzate ad entrambi i conduttori il locatore ha dato disdetta manifestato la volontà di non proseguire il rapporto locatizio oltre il 4/1/2026.
La domanda dell'attore è fondata e deve trovare accoglimento. Il contratto relativo ad un immobile ad uso abitativo è soggetto alla legge 431/98. A norma dell'art. 2
comma 1 della predetta legge, la locazione, con decorrenza 5/1/2006, successivamente alla seconda scadenza del 4/1/2014, si è rinnovata tacitamente per altri tre quadrienni.
Lo stesso art. 2 comma 1, nonché l'art. 3 della scrittura 5/1/2006, prevedono la facoltà delle parti di comunicare la volontà di rinunciare alla prosecuzione del rapporto mediante lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della scadenza. La tempestiva disdetta da parte del locatore ha quindi impedito il rinnovo del contratto oltre il termine del 4/1/2026.
Conseguentemente va dichiarata la cessazione della locazione per la scadenza del 4/1/2026, ordinando ai convenuti la riconsegna dell'immobile.
In considerazione del tempo trascorso dalla disdetta e dell'intervenuta morosità dei conduttori appare equo fissare per il rilascio il termine di giorni 30 dalla predetta scadenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione della locazione ad uso abitativo di cui è causa alla scadenza del 4/1/2026;
- ordina ai convenuti e il rilascio dell'immobile sito in Paullo via Controparte_1 Controparte_1
Guido RO 2 a favore dell'intimante;
- visto l'art. 56 L.392/78 fissa per l'esecuzione la data del 3/2/2026;
- pone a carico dei convenuti le spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi,
Euro 472,54 per anticipazioni oltre Iva e Cpa come per legge, oltre al rimborso delle spese nella misura forfetaria del 15% dei compensi ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Lodi, 12/12/2025
Il Giudice Onorario di Pace
ER PE