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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 121/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'omologazione del CONCORDATO MINORE proposto da
[...]
P.I./ C.F. ) Parte_1 C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ex art. 78, primo comma, C.C.I.I. emesso il 4.10.2024, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore proposta da Parte_1
C.F. ) e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti
[...] C.F._1
i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 30 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1 co. 1 ter del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.
E' stato poi disposto che l'OCC, entro 15 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice in merito alle contestazioni ricevute e al raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 79 C.C.I.I..
2. In data 29.11.2024 il gestore della crisi dott. ha depositato una relazione sui Persona_1
voti pervenuti, da cui è emerso che la proposta di concordato minore non ha raggiunto le maggioranze richieste. In particolare, è determinante il voto contrario dell'Amministrazione
Finanziaria per € 1.227.200,79 (Agenzia delle Entrate), mentre non lo sono il voto dell'
[...]
(€ 273.094,43) e Regione Toscana Controparte_1
Servizio Tributi (€ 4.701,10).
L'art. 80 c. 3 C.C.I.I. dispone che “il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della
1 specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata”.
Con decreto 2.12.2024, questo giudice rilevava che la relazione del gestore afferma genericamente che il piano è sostenibile e che assicura un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria e che, pertanto, la relazione appare insufficiente in quanto:
1. non specifica il ragionamento economico (analisi dei previsti flussi finanziari derivanti dalla prosecuzione dell'attività) che sta alla base della conclusione sulla “sostenibilità” del piano (in realtà l'analisi deve condurre ad affermare la “fattibilità” del piano, ex art. 80 c. 1 C.C.I.I.);
2. non considera ‒ nel prevedere l'esito della liquidazione controllata ‒ la possibile incidenza di azioni revocatorie e recuperatorie;
3. non specifica se la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione (e non, in generale, quella dell'intero ceto creditorio) sia o meno conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.
Chiedeva, pertanto, un'integrazione.
In data 23.12.2024 il gestore integrava la relazione, che su disposizione di questo giudice veniva notificata ai creditori, i quali, nel termine assegnato, non hanno fatto pervenire alcuna osservazione.
In data 13.1.2025, il debitore chiedeva l'omologazione del concordato minore.
3. Il concordato minore di deve essere Parte_1
omologato.
Come già indicato nel decreto di apertura, il concordato minore prevede:
• la prosecuzione dell'attività professionale da parte del ricorrente
• la destinazione al soddisfacimento dei creditori non suddivisi in classi delle seguenti attività:
• la previsione di ripartizione dell'attivo secondo la seguente tabella:
2 3 • i pagamenti saranno effettuati nei seguenti termini:
4 4. Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata.
5. Non sono state avanzate contestazioni sulla convenienza della proposta.
6. Quanto all'ammissibilità giuridica della proposta di concordato è sufficiente richiamare, in assenza di osservazioni da parte dei creditori, le valutazioni operate dal Tribunale in sede di emissione del decreto ex art. 78, primo comma, C.C.I.I. (legittimazione dell'istante, la situazione di sovraindebitamento, completezza della relazione particolareggiata del gestore della crisi e della documentazione depositata a corredo del ricorso;
attestazione del gestore della crisi, ai sensi dell'art. 75 c.2 CCII, che il pagamento parziale dei crediti muniti di privilegio non è inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione).
7. Gli adempimenti disposti con il decreto di apertura, e segnatamente la comunicazione ai creditori della proposta, della relazione particolareggiata e del decreto, risultano compiutamente assolti dall'OCC, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata.
Come detto, la proposta concordataria non ha raggiunto le maggioranze previste e il debitore ha chiesto che la stessa sia egualmente omologata a norma dell'art. 80 c. 3 seconda parte.
Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti indicati dalla norma e che dunque il concordato possa essere omologato.
Il consento dell'Amministrazione Finanziaria è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79: il relativo credito, infatti, ammonta a € 1.227.200,79 su un totale di € 1.565.587,88.
Quanto alla fattibilità del piano, esso poggia sulle risorse messe a disposizione dei creditori e discendenti dai flussi finanziari previsti derivanti dalla prosecuzione dell'attività da parte del oltre alla vendita degli asset concordatari. Pt_1
Il piano, inoltre, come emerge dalla relazione integrativa del commissario giudiziale, appare conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per tutti i creditori, ivi compresa l'Amministrazione finanziaria, sia per la maggior durata del concordato minore proposto rispetto alla liquidazione controllata (e dunque il maggior afflusso di quota reddituale del , sia per la più facile e Pt_1
migliore realizzabilità delle quote degli immobili nel concordato (procure a vendere degli altri comproprietari), rispetto a quanto avverrebbe nella liquidazione controllata, sia ancora per insussistenza di elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare la possibilità di promuovere azioni recuperatorie, recuperatorie o risarcitorie, tenuto conto del fatto che il ricorrente negli ultimi 5 anni non ha compiuto alcun atto di disposizione fatta eccezione per la vendita in data 10/7/2020 (rep
5 5960 racc 3208) della quota di sua proprietà di un appartamento sito in Viareggio, viale Mario
Tobino n. 19 per la quale il corrispettivo di sua competenza pari ad €
51.364,15 è stato integralmente corrisposto dall'acquirente all' . Controparte_2
8. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto;
ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza del gestore della crisi (oggi commissario giudiziale), al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 81 CCII e, in specie, quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione e allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.
Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art. 81 C.C.I.I..
P.Q.M.
Omologa il concordato minore di Parte_1
( ). CodiceFiscale_2
Dispone che la presente sentenza sia:
- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura dell'OCC;
- comunicata a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura dell'OCC.
Dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura della cancelleria alla parte ricorrente e all'O.C.C..
Così deciso in Livorno il 28 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Gianmarco Marinai
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'omologazione del CONCORDATO MINORE proposto da
[...]
P.I./ C.F. ) Parte_1 C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ex art. 78, primo comma, C.C.I.I. emesso il 4.10.2024, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore proposta da Parte_1
C.F. ) e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti
[...] C.F._1
i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 30 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1 co. 1 ter del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.
E' stato poi disposto che l'OCC, entro 15 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice in merito alle contestazioni ricevute e al raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 79 C.C.I.I..
2. In data 29.11.2024 il gestore della crisi dott. ha depositato una relazione sui Persona_1
voti pervenuti, da cui è emerso che la proposta di concordato minore non ha raggiunto le maggioranze richieste. In particolare, è determinante il voto contrario dell'Amministrazione
Finanziaria per € 1.227.200,79 (Agenzia delle Entrate), mentre non lo sono il voto dell'
[...]
(€ 273.094,43) e Regione Toscana Controparte_1
Servizio Tributi (€ 4.701,10).
L'art. 80 c. 3 C.C.I.I. dispone che “il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della
1 specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata”.
Con decreto 2.12.2024, questo giudice rilevava che la relazione del gestore afferma genericamente che il piano è sostenibile e che assicura un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria e che, pertanto, la relazione appare insufficiente in quanto:
1. non specifica il ragionamento economico (analisi dei previsti flussi finanziari derivanti dalla prosecuzione dell'attività) che sta alla base della conclusione sulla “sostenibilità” del piano (in realtà l'analisi deve condurre ad affermare la “fattibilità” del piano, ex art. 80 c. 1 C.C.I.I.);
2. non considera ‒ nel prevedere l'esito della liquidazione controllata ‒ la possibile incidenza di azioni revocatorie e recuperatorie;
3. non specifica se la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione (e non, in generale, quella dell'intero ceto creditorio) sia o meno conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.
Chiedeva, pertanto, un'integrazione.
In data 23.12.2024 il gestore integrava la relazione, che su disposizione di questo giudice veniva notificata ai creditori, i quali, nel termine assegnato, non hanno fatto pervenire alcuna osservazione.
In data 13.1.2025, il debitore chiedeva l'omologazione del concordato minore.
3. Il concordato minore di deve essere Parte_1
omologato.
Come già indicato nel decreto di apertura, il concordato minore prevede:
• la prosecuzione dell'attività professionale da parte del ricorrente
• la destinazione al soddisfacimento dei creditori non suddivisi in classi delle seguenti attività:
• la previsione di ripartizione dell'attivo secondo la seguente tabella:
2 3 • i pagamenti saranno effettuati nei seguenti termini:
4 4. Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata.
5. Non sono state avanzate contestazioni sulla convenienza della proposta.
6. Quanto all'ammissibilità giuridica della proposta di concordato è sufficiente richiamare, in assenza di osservazioni da parte dei creditori, le valutazioni operate dal Tribunale in sede di emissione del decreto ex art. 78, primo comma, C.C.I.I. (legittimazione dell'istante, la situazione di sovraindebitamento, completezza della relazione particolareggiata del gestore della crisi e della documentazione depositata a corredo del ricorso;
attestazione del gestore della crisi, ai sensi dell'art. 75 c.2 CCII, che il pagamento parziale dei crediti muniti di privilegio non è inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione).
7. Gli adempimenti disposti con il decreto di apertura, e segnatamente la comunicazione ai creditori della proposta, della relazione particolareggiata e del decreto, risultano compiutamente assolti dall'OCC, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata.
Come detto, la proposta concordataria non ha raggiunto le maggioranze previste e il debitore ha chiesto che la stessa sia egualmente omologata a norma dell'art. 80 c. 3 seconda parte.
Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti indicati dalla norma e che dunque il concordato possa essere omologato.
Il consento dell'Amministrazione Finanziaria è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79: il relativo credito, infatti, ammonta a € 1.227.200,79 su un totale di € 1.565.587,88.
Quanto alla fattibilità del piano, esso poggia sulle risorse messe a disposizione dei creditori e discendenti dai flussi finanziari previsti derivanti dalla prosecuzione dell'attività da parte del oltre alla vendita degli asset concordatari. Pt_1
Il piano, inoltre, come emerge dalla relazione integrativa del commissario giudiziale, appare conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per tutti i creditori, ivi compresa l'Amministrazione finanziaria, sia per la maggior durata del concordato minore proposto rispetto alla liquidazione controllata (e dunque il maggior afflusso di quota reddituale del , sia per la più facile e Pt_1
migliore realizzabilità delle quote degli immobili nel concordato (procure a vendere degli altri comproprietari), rispetto a quanto avverrebbe nella liquidazione controllata, sia ancora per insussistenza di elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare la possibilità di promuovere azioni recuperatorie, recuperatorie o risarcitorie, tenuto conto del fatto che il ricorrente negli ultimi 5 anni non ha compiuto alcun atto di disposizione fatta eccezione per la vendita in data 10/7/2020 (rep
5 5960 racc 3208) della quota di sua proprietà di un appartamento sito in Viareggio, viale Mario
Tobino n. 19 per la quale il corrispettivo di sua competenza pari ad €
51.364,15 è stato integralmente corrisposto dall'acquirente all' . Controparte_2
8. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto;
ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza del gestore della crisi (oggi commissario giudiziale), al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 81 CCII e, in specie, quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione e allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.
Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art. 81 C.C.I.I..
P.Q.M.
Omologa il concordato minore di Parte_1
( ). CodiceFiscale_2
Dispone che la presente sentenza sia:
- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura dell'OCC;
- comunicata a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura dell'OCC.
Dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura della cancelleria alla parte ricorrente e all'O.C.C..
Così deciso in Livorno il 28 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Gianmarco Marinai
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