Art. 2. 1. L'ente provvede al soddisfacimento immediato, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle passivita' risultanti dal debito contratto con il Ministero del tesoro, nonche' dal debito contratto con il Banco di Napoli, mediante alienazione della parte di patrimonio fondiario necessaria a tal fine, con l'osservanza della procedure previste dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e suc- cessive modificazioni.
Articolo 1Articolo 3
- Legge 17 febbraio 1992, n. 161
Articolo 2 della Legge 17 febbraio 1992, n. 161
Versione
12 marzo 1992
12 marzo 1992
Altri contenuti
- Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 3026
- Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2014, n. 9923
- Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3135
- Trib. Civitavecchia, sentenza 06/11/2025, n. 575
- Trib. Lagonegro, sentenza 24/03/2025, n. 168
- Trib. Asti, sentenza 28/07/2025, n. 407
- Trib. Catania, sentenza 07/10/2025, n. 4869
- Articolo 4 della Legge 18 ottobre 1960, n. 1198