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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2746 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020 e promossa
da
(P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo
Buldrini, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Perugia, P.zza IV novembre, n. 10
APPELLANTE
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato in proprio ex art. 86 c.p.c. quale avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Pisa, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Pisa, Via G. Pascoli n°
8, il
APPELLATO
per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Perugia n. 144/20
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice dell'appello, contrariis reiectis: In
via principale: ACCERTARE la violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. da parte del Giudice di Pace di Perugia nella
valutazione delle risultanze istruttorie tale da
determinare una errata ricostruzione della fattispecie, in
ragione di quanto argomentato e dedotto, pertanto
DICHIARARE la fondatezza della pretesa creditoria di
in ragione del corretto adempimento delle Parte_1
obbligazioni assunte con il contratto del 25.05.2006, in
ragione di quanto argomentato e prodotto, pertanto
ACCOGLIERE il presente atto di appello proposto da
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., per l'effetto RIFORMARE integralmente la sentenza n.
144/20 emessa dal Giudice di Pace di Perugia in data
27.02.2020, pubblicata in pari data, notificata il
29.05.2020, nella parte motiva in cui sostiene che «la
Giuridica ha ingenerato confusione sull'esistenza di un
secondo contratto e le disdette prodotte in giudizio
dall'attore Avv. si riferiscono ed hanno ad oggetto CP_1
la disdetta della normativa vigente online, per la quale la
Giuridica non ha mai emesso fattura, ma si è solo opposta
Pag. 2 di 22 alla richiesta di ordinare la produzione in giudizio ex
art. 210 c.p.c. dell'originale del contratto, con il quale
sarebbe stato sottoscritto l'abbonamento alla normativa
vigente online. Parte attrice ha provato documentalmente di
aver sottoscritto in data 25.05.2006 un abbonamento al Foro
Italiano online, convertendo quello già in essere nella
versione dvd. Tale abbonamento non è stato utilizzato
dall'attore perché ad ogni tentativo di accesso sulla
schermata appariva l'alert: “l'abbonamento è scaduto il
09.08.2006”. Dagli atti emerge che l'attore per poter
risolvere l'inconveniente ha inviato alla Giuridica una
prima a/r del 04.09.2006, pervenuta alla convenuta in data
9 settembre, con la quale veniva formalizzata la disdetta
dell'unico abbonamento sottoscritto, vista l'impossibilità
di utilizzare l'abbonamento. Dagli atti emerge che l'attore
ha inviato una ulteriore a/r del 22 gennaio 2007, pervenuta
alla Giuridica in data 31 gennaio, nonché un fax del 26
marzo 2007 e una racc. a/r del 28 marzo 2007 destinata
all'editrice LL. Le predette comunicazioni
risultano rimaste inevase e parte attrice non ha potuto
usufruire della consultazione della giurisprudenza in tempo
reale essendo costretto a sottoscrivere un altro
abbonamento ed esattamente Iuris Data edito da UF, non
potendo utilizzare l'aggiornamento. Parte attrice non
risulta essere stata informata dalla mail e dalla
raccomandata a/r prodotte in allegato al doc. n. 12 e 13
Pag. 3 di 22 dell'atto di costituzione, entrambe aventi ad oggetto
l'abbonamento al Foro Italiano online. La convenuta
Giuridica afferma di aver inviato la raccomandata senza
però fornire la prova, mancando infatti sia la cartolina di
ritorno sia l'avviso rilasciato dall'ufficio postale, il
quale vale come prova in caso di smarrimento della
cartolina di ritorno. Quanto alla mail che la convenuta
asserisce di aver inviato, questa risulta essere priva di
firma elettronica, in quanto manca la connessione logica
tra i dati validanti, quale la combinazione di username e
password, e i dati da validare, cioè i dati che
costituiscono il messaggio e-mail. Pertanto mancando tali
elementi la mail può essere scritta e stampata senza essere
inviata. I testi escussi di parte attrice hanno dichiarato
l'impossibilità di accedere al portale e che l'alert
appariva sullo schermo per mesi. I testi di parte convenuta
nonostante le loro dichiarazioni relative all'invio via
mail e via posta della password sono entrati in contrasto
con le risultanze documentali, in quanto prive di qualunque
prova. Conseguentemente, il Giudice, visto tutto quanto
sopra premesso, ritenuto che l'unico contratto sottoscritto
dalle Parti è stato quello relativo al Foro Italiano
online, rilevato che la disdetta e le successive
comunicazioni sia alla Giuridica che alla LL non
potevano che essere destinate a medesimo contratto e non
all'eccepito abbonamento alla normativa vigente online,
Pag. 4 di 22 rilevato che i testi escussi hanno confermato
l'impossibilità di accedere al portale, rilevato che
sull'alert appariva: “l'abbonamento è scaduto il 9 agosto
2006”, considerata la non rispondenza delle dichiarazioni
dei testi di parte convenuta con le risultanze documentali
in atti, accoglie la domanda attorea con revoca del decreto
ingiuntivo opposto…Le spese seguono il regime della
soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in
dispositivo» nonché nella parte dispositiva in cui «1)
accoglie la domanda attorea e per l'effetto revoca il
decreto ingiuntivo opposto e la sua esecutorietà. 2) Visto
l'art. 91 c.p.c. condanna la convenuta
[...]
al pagamento delle spese del Parte_1 Pt_1
presente giudizio che visto il D.M. n. 55/2014 liquida in €
42,50+€ 27,00 per spese ed € 1.205,00 per compenso
professionale oltre oneri di legge», di conseguenza
CONFERMARE il decreto ingiuntivo n. 5234/13 R.G. – n.
3899/13 D.I. emesso dal Giudice di Pace di Perugia, quindi
DICHIARARE la definitività e l'esecutività del decreto
ingiuntivo n. 5234/13 R.G. – n. 3899/13 D.I. emesso dal
Giudice di Pace di Perugia, per l'effetto CONDANNARE l'Avv.
alla rifusione delle spese e dei Controparte_1
compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio,
nonché CONDANNARE l'Avv. alla Controparte_1
ripetizione, in favore dell'appellante, delle somme
corrisposte a titolo di rifusione di spese e compensi del
Pag. 5 di 22 giudizio di primo grado nei termini liquidati dal Giudice
di Pace di Perugia”.
Per l'appellato: “Voglia l'adito Tribunale dichiarare inammissibile, ovvero, in ipotesi, rigettare l'appello
proposto da con conseguente conferma Parte_1
della sentenza n° 144/2020 emessa dal GDP di Perugia e
depositata in Cancelleria il 27/02/2020. Con vittoria di
spese ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno appellato proponeva opposizione dinanzi al
Giudice di Pace di Perugia avverso il decreto ingiuntivo n.
5234/13 R.G. (n. 3899/13 D.I.), con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'odierna società
appellante, della somma di € 4.067,10, quale corrispettivo non saldato dell'abbonamento quinquennale alla banca dati
LL del Foro Italiano (in versione online e dvd),
stipulato in data 25 maggio 2006, nel quale era stato convertito, con effetto novativo, un precedente analogo abbonamento (solo in versione dvd), stipulato in data 26
maggio 2005.
1.1. A fondamento dell'opposizione era eccepito:
Pag. 6 di 22 - che il secondo contratto non è mai stato sottoscritto da
LL, fornitore effettivo del prodotto acquistato dall'appellato tramite parte appellante;
- che lo stesso secondo contratto non è mai stato onorato dall'odierna società appellante, come è confermato dalla circostanza che, già dal primo accesso alla banca dati
online, il nuovo abbonamento quinquennale, pur stipulato,
come detto, il 25 maggio 2006, risultava già “scaduto il 09
agosto 2006”;
- che, per tali motivi, l'appellato ha inviato una prima comunicazione di disdetta del contratto de quo a mezzo raccomandata a.r. in data 04.09.2006, pervenuta all'appellante in data 9 settembre, una seconda raccomandata a.r., avente il medesimo oggetto, in data 22
gennaio 2007 e, in data 28 marzo 2007, una terza raccomandata a.r. all'editrice LL, anticipata a mezzo fax in data 26 marzo 2007, non ricevendo peraltro alcun riscontro né, quindi, alcuna spiegazione per il disservizio lamentato ma, al contrario, in data 21 dicembre
2011, una diffida ad adempiere, con annessa fattura n.
256/AP, poi azionata, fra le altre, col ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
- l'illegittimità della successiva azione intrapresa da parte dell'appellante, oltre che per i motivi sopra specificati (mancata sottoscrizione da parte di LL
e mancata fornitura dell'accesso alla banca dati online),
Pag. 7 di 22 anche per la vessatorietà delle clausole del contratto in questione che prevedevano, in favore dell'odierna appellante, limitazioni di responsabilità e facoltà di risolvere il contratto non approvate specificamente, ex art. 1341 c.c., dall'appellato.
1.2. Si costituiva nel citato giudizio di opposizione l'odierna società appellante, contestando quanto ex adverso
eccepito e deducendo, in particolare:
- che l'opponente non ha dimostrato l'impossibilità di funzionamento della password per l'accesso alla banca dati online de Il Foro Italiano e quindi la sua buona fede contrattuale e, al contrario, per parte propria, di avere invece offerto al cliente ogni recapito e indicazione utile al funzionamento della banca Dati;
- che non vi è stata alcuna estinzione del contratto per il presunto inadempimento lamentato dall'odierno appellato,
avendo LL puntualmente trasmesso al cliente sia la
password necessaria per l'accesso alla banca dati online,
sia le opere acquistate;
- l'infondatezza di quanto eccepito ancora dall'appellato in ordine alla mancata sottoscrizione di clausole contrattuali asseritamente vessatorie, sia per la non vessatorietà delle clausole contestate, sia perché le stesse sarebbero state, in ogni caso, specificamente sottoscritte dall'appellato stesso;
Pag. 8 di 22 - che il contratto del 25 maggio 2006, azionato in questa sede, non andava inquadrato della fattispecie della somministrazione, come sostenuto dall'odierno appellato, ma in quella della vendita, avendo ad oggetto una fornitura che, pur se frazionata nel tempo, doveva considerarsi unitaria, con conseguente obbligo, per l'odierno appellato,
di eseguire per intero la propria controprestazione.
1.3. In corso di causa veniva introdotto un giudizio per querela di falso, proposto dall'odierno appellato in relazione al fatto che il contratto del 25 maggio 2006 –
erroneamente riferito dall'agente di parte appellante alla banca dati “La normativa vigente online” anziché al “Foro
italiano online” – era stato modificato dallo stesso appellante al solo scopo di riferirlo, appunto, a tale ultima banca dati, una modifica che, peraltro, non veniva riportata sulla copia rilasciata all'odierno appellato, il quale, d'altro canto – riconoscendo la propria volontà di sottoscrivere l'accesso a tale ultima banca dati e non a quella erroneamente indicata dall'agente dell'odierna appellante – non ne contestava la correttezza, motivo per il quale il giudizio veniva definito dal Tribunale di
Perugia, in composizione collegiale, con la sentenza n.
678/2019, versata in atti, con dichiarazione di avvenuta cessazione della materia del contendere.
1.4. Istruita la controversia (anche mediante l'audizione di testi che hanno confermato l'impossibilità
Pag. 9 di 22 per l'appellato di “accedere al portale”), la causa veniva definita con la sentenza n. 144/20, emessa in data 27
febbraio 2020 ed in questa sede impugnata, con la quale il
Giudice di Pace di Perugia accoglieva la proposta opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'odierna società
appellante al pagamento delle spese di lite.
1.5. Con atto di citazione ritualmente notificato,
l'odierna società appellante introduceva il presente giudizio, impugnando la sentenza in questione e chiedendone la riforma in quanto:
- le condizioni contrattuali (art. 4) prevedevano un diritto di disdetta unicamente per impedire il rinnovo tacito annuale del contratto stesso e non per il motivo per il quale tale disdetta è stata invece formulata da parte appellata;
- l'alert riscontrato dall'appellato era da imputare alla scadenza della password data in prova per valutare tutti i prodotti (motivo per il quale l'appellante avrebbe provveduto a comunicare all'appellato le nuove credenziali,
già trasmesse dalla casa editrice) ed è stato riscontrato dall'appellato solo perché la password definitiva fornita era stata utilizzata per accedere alla banca data
“Normativa Vigente online”, alla quale non era abbonato,
anziché al “Foro Italiano online”, al quale invece era regolarmente abbonato, mentre se avesse correttamente
Pag. 10 di 22 utilizzato le credenziali non avrebbe incontrato alcun difetto di funzionamento, circostanza quest'ultima che sarebbe stata confermata dallo stesso appellato, il quale,
a verbale dell'udienza del 28 ottobre 2015, in sede di interrogatorio formale, precisava: “ho preso come
riferimento la croce messa sulla casella la normativa
vigente online dall'agente lo stesso giorno della
stipulazione del contratto. Ho sbagliato. Successivamente,
in una delle raccomandate inviate alla LL, mi sono
reso conto che non si trattava della normativa vigente ma
dell'abbonamento al quale ero già abbonato cioè il Foro
Italiano online”;
- i presunti malfunzionamenti del prodotto erano da ascrivere esclusivamente ad un errore non scusabile commesso dall'appellato, maggiormente grave se si considera che trattasi di un avvocato dotato di indiscusse competenze in materie giuridiche, non assimilabile all'uomo medio,
consapevole di avere sottoscritto un abbonamento al 'Foro
Italiano online' semplicemente convertito.
1.6. Si costituiva in giudizio l'appellato, contestando quanto ex adverso dedotto e ribadendo:
- di aver tempestivamente, ma inutilmente, comunicato all'odierna società appellante l'impossibilità di accedere alla banca dati del Foro Italiano, il cui abbonamento gli risultava “scaduto il 9 agosto 2006”, e, in assenza di riscontro, di aver inviato, sempre all'odierna società
Pag. 11 di 22 appellante, a mezzo raccomandata a.r. del 04 settembre
2006, la disdetta dell'abbonamento in questione, allegando copia del contratto dal quale risultava che detto abbonamento era quello alla “Normativa vigente online”,
anziché quello, richiesto dall'appellato stesso, ma non risultante dal contratto, a “Il Foro Italiano online”;
- di aver inviato, in assenza di riscontro da parte dell'odierna appellante, analoga comunicazione, a mezzo fax e raccomandata a.r., anche all'editrice LL e, dato il mancato riscontro anche da parte di questa, di aver dovuto acquistare altra opera on line, ovvero CP_2
edita da UF;
- che, definendo il giudizio introdotto a seguito di querela di falso proposta dallo stesso appellato, il
Tribunale di Perugia, con la citata sentenza n. 678/2019,
evidenziava, in ogni caso, “il comportamento processuale
tenuto nel giudizio a quo dalla la quale Parte_1
ha dapprima ingenerato confusione in ordine all'esistenza
di un secondo contratto (cfr. v. udienza 30.06.2015 in cui
il difensore della predetta società precisava che le
disdette prodotte in giudizio da controparte [Avvocato
] si riferiscono ed hanno ad oggetto la disdetta CP_1
della normativa vigente on line per la quale la Giuridica
non ha mai emesso fattura), e poi si è opposta alla
richiesta di ordinare la produzione in giudizio, ex art.
210 c.p.c. dell'originale del contratto con il quale
Pag. 12 di 22 sarebbe stato sottoscritto l'abbonamento alla Normativa
Vigente on line”;
- che l'errore commesso dall'agente di parte appellante
(spuntare, nel contratto, sottoscritto dall'appellato, la
“Normativa Vigente Online” in luogo del richiesto “Foro
Italiano Online”) è stato dunque utilizzato dall'appellante stessa per precostituirsi un titolo con il quale avanzare la richiesta di Decreto Ingiuntivo, come poi, in effetti, è
avvenuto;
- che, quindi, il Giudice di primo grado, con la sentenza in questa sede impugnata, ha correttamente rilevato:
a) che tra le parti è stato sottoscritto un solo contratto di abbonamento (quello stipulato con scrittura privata del
25/05/2006), avente ad oggetto l'abbonamento al Foro
Italiano on line;
b) che l'odierna appellante avrebbe generato la confusione circa l'esistenza di un secondo contratto (normativa vigente on line), pur opponendosi all'ordine di produzione,
ex art. 210 c.p.c., dell'originale di tale secondo contratto;
c) che per l'appellato è stato effettivamente impossibile utilizzare l'abbonamento, perché ad ogni tentativo di accesso sulla schermata appariva l'alert l'abbonamento è
scaduto il 09 agosto 2006, circostanza questa confermata dai testi escussi;
Pag. 13 di 22 d) che le varie comunicazioni di disdetta di detto abbonamento, inviate dall'appellato, sono rimaste inevase e l'appellante non è stato in grado di provare il contrario.
1.7. All'udienza del 04 dicembre 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190
c.p.c..
* * *
2. Con la sentenza in questa sede impugnata il
Giudice di Pace di Perugia ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Avv. Cutellé, riconoscendo il diritto dell'opponente - odierno appellato - a non versare alla società opposta - odierna appellante - il corrispettivo convenuto con il contratto del 26.5.2006, con cui la medesima società appellante - a fronte di tale corrispettivo - si impegnava a consentire all'appellato l'accesso alla banca dati del “Foro Italiano” in versione
online. Il primo giudice fondava tale decisione sul grave inadempimento della appellante, che non aveva Pt_2
consentito all'appellato di fruire dell'abbonamento online
dall'agosto 2006..
3. La società appellante censura la sentenza impugnata con un unico complesso motivo, con il quale si duole della ricostruzione in fatto offerta dal primo giudice in merito all'accertato inadempimento della medesima società
appellante. Ritiene, infatti, Giuridica S.a.s. che la
Pag. 14 di 22 pronuncia risulta viziata in quanto alle risultanze istruttorie veniva conferito un senso diametralmente opposto a quello in realtà emergente.
In modo particolare parte appellante si duole:
2.1 del fatto che - secondo quanto affermato dal primo Giudice - Giuridica S.a.s. avrebbe ingenerato confusione circa l'esistenza di un secondo contratto e sulle disdette prodotte dall'appellato, essendo stato –
viceversa – l'Avv. Cutellé ad ingenerare tale confusione;
2.2 del fatto che l'Avv. Cutellé ha esercitato illegittimamente il diritto di recesso dal contratto, in spregio a quanto convenzionalmente convenuto;
circostanza non presa in considerazione del primo Giudice;
2.3 della circostanza che l'Avv. – in CP_1
violazione di quanto previsto nel regolamento contrattuale
- ha informato la casa editrice LL in merito all'impossibilità di usufruire del servizio online;
2.4 del fatto che, laddove il primo giudice avesse acquisito gli atti incidentali del procedimento per querela di falso, avrebbe apprezzato l'ammissione fatta dall'Avv.
Cutellé in merito alla ricezione della password definitiva,
necessaria ad utilizzare la banca dati online; password
comunicata dalla società appellante all'appellato con missiva del 9.9.2016, inviata in risposta alla comunicazione di disdetta inviata il 4.9.2016 dall'Avv.
Cutellé alla;
Parte_1
Pag. 15 di 22 2.5 l'avere omesso l'esame dell'interrogatorio formale dell'Avv. Cutellé, nell'ambito del quale il professionista appellato aveva ammesso che solamente nel marzo 2017 si era reso conto che l'abbonamento era stato sottoscritto per il “Foro Italiano Online” e non per la
“Normativa Vigente Online”. Da tale affermazione discendeva che il mancato accesso alla banca dati riferito dai testi e era dovuto all'errata Testimone_1 Testimone_2
convinzione del professionista di accedere alla banca dati
“Normativa Vigente Online” anziché al “Il Foro Italiano
Online”, nonché alle scarse conoscenze informatiche dell'appellato, confermate anche dal testimone _2
.
[...]
4. I motivi sub 2.1., 2.2. e 2.3 sono inammissibili, in quanto non idonei ad incidere sulla ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata. Il primo giudice,
infatti, aderendo alla domanda di parte attrice, ha dichiarato non dovuta la pretesa economica della società
opposta – odierna appellante – in ragione del grave inadempimento della medesima società, che non aveva comunicato la password definitiva necessaria per consentire la consultazione online della banca dati, così impedendo all'attore di accedere al relativo sito dal 9.8.2006. A
fronte di tale decisione, risulta irrilevante appurare chi ha ingenerato confusione in merito a quale abbonamento è
stato sottoscritto, se le missive del 4.9.2006 e del
Pag. 16 di 22 22.1.2007 costituivano validi atti di recesso ovvero mere comunicazioni di un disservizio, ed infine se contraria a quanto previsto contrattualmente fosse la comunicazione del problema alla casa editrice LL.
In ogni caso, con riferimento al motivo 2.2. va evidenziato che anche successivamente al 4.9.2006 l'Avv.
Cutellé ha provato, invano, ad utilizzare la banca dati in questione, non riuscendovi in ragione della mancata comunicazione della password definitiva;
ciò emerge dalle successive missive inoltrate, in particolare in quelle di gennaio e marzo 2007. Dunque, nei fatti non di un recesso si è trattato, ma di una comunicazione di disservizio,
superato in ogni caso dall'inadempimento della società
appellante.
5. Diversamente i restanti motivi sono ammissibili in quanto idonei ad intaccare il fondamento della decisione impugnata.
Tali motivi sono tuttavia infondati.
5.1 La società appellante ritiene che nell'atto di riassunzione del giudizio di querela di falso incidentale l'Avv. Cutellé abbia ammesso di avere ricevuto le password definitive.
La lettura di tale atto – non acquisito dal primo giudice e prodotto da con l'atto di Parte_1
appello – consente di escludere quanto affermato dalla società appellante.
Pag. 17 di 22 Nell'atto in questione alle pagg. 1 e 2 l'Avv. Cutellé
riporta il contenuto della comparsa di costituzione della società opposta nella parte in cui tale società aveva affermato di avere riscontrato la missiva inviata dall'Avv.
Cutellé il 4.9.2006 lo stesso giorno della sua ricezione
(il 9.9.2006) mediante inoltro di raccomandata con la quale era inviata al professionista la password di accesso alla banca dati. In tale passaggio l'Avv. Cutellé osservava come tale allegazione fosse sprovvista di prova in merito all'invio di tale raccomandata ed alla sua ricezione.
Dunque, l'Avv. Cutellé ha sostanzialmente ribadito nell'atto in questione di non avere ricevuto la password
che la società oggi appellata afferma di avere inviato. Nel
prosieguo dell'atto, quando l'Avv. Cutellé afferma che
“questo mero e umanamente possibile sbaglio, cui
fondamentalmente aveva già ovviato la stessa Parte_1
– secondo il suo steso assunto – nel momento in cui
[...]
ha riscontrato la a/r 4.9.2006, sia a mezzo mail che con
Part
, comunicando la password della banca dati al Foro
Italiano online (…)”, intende esclusivamente sostenere che l'equivoco in merito a quale abbonamento fosse stato stipulato (oggetto della querela di falso) era già stato superato dalla dal momento che – Controparte_3
secondo la prospettazione di tale parte (letteralmente:
“secondo il suo stesso assunto”) – tale società in data
9.9.2006 aveva inoltrato la password di accesso alla banca
Pag. 18 di 22 dati de “Il Foro Italiano online” e non quella inerente alla “La normativa vigente online”. L'odierno appellato,
dunque, a sostegno della propria tesi riporta le allegazioni dell'odierna società appellante, quelle che definisce “il suo stesso assunto”, senza tuttavia ammettere che la raccomandata (e la coeva email) che la società
appellante asserisce di avere inoltrato il 9.9.2006 è stata inviata e che la stessa è stata da lui ricevuta;
circostanze che poco prima nel medesimo atto aveva di fatto contestato, indicandole come sfornite di prova. In
sostanza, l'odierno appellato ha sostenuto che Parte_1
sapeva che il contratto aveva ad oggetto
[...]
l'abbonamento a “Il Foro Italiano Online”, tanto che secondo la tesi sostenuta da tale parte, la medesima avrebbe inviato proprio la password relativa a tale rivista online in data 9.9.2006 (con raccomandata ed email); in alcun modo – tuttavia – l'Avv. Cutellé ammette di avere ricevuto tale password e la missiva (e l'email) che la conteneva.
5.2. Quanto al motivo sub 2.5. l'ammissione dell'Avv.
Cutellé in merito al fatto che solamente nel marzo del
2007, al momento di redigere la missiva alla casa editrice
LL, si era accorto che l'abbonamento stipulato era a “Il Foro Italiano Online” e non a “La Normativa Vigente
Online”, non esclude l'inadempimento della società
appellante. Nella missiva in questione, datata 26.3.2007,
Pag. 19 di 22 l'appellato ribadisce con riferimento all'abbonamento “Il
foro Italiano Online” che ancora nell'attualità il collegamento con il link “inizia consultazione” riporta la dizione “l'abbonamento è scaduto il giorno 9.8.2006”.
Dunque, nel marzo 2007 l'Avv. Cutellé ha tentato – invano –
di accedere alla banca dati corretta. Acceso negato a causa dell'inadempimento della società appellante, che non ha inviato – o non ha provato di averlo fatto – la password
definitiva necessaria per utilizzare la banca dati. In
difetto della prova di tale necessario invio non è
possibile ricondurre il mancato accesso alla poca dimestichezza dell'Avv. con il computer ed al fatto CP_1
che lo stesso credeva di avere stipulato un abbonamento per altra banca dati, atteso che tale errore è sicuramente venuto meno nel marzo 2007, quando ancora era impossibile per il professionista accedere al banca dati “Il foro
Italiano Online”, così come emerge dalla missiva del
26.3.2007 e come è stato riferito - in termini generali -
dai testi escussi.
Per completezza, poi, tenuto conto del fatto che la società appellante era consapevole che il professionista appellato aveva sottoscritto l'abbonamento a “Il foro
Italiano Online”, costituiva suo preciso obbligo –
rinveniente la propria fonte nel dovere di eseguire il contratto secondo buona fede – indicare al proprio cliente l'errore in cui era incorso nell'affermare nella missiva
Pag. 20 di 22 del 4.9.2006 di avere sottoscritto l'abbonamento alla diversa banca dati “La Normativa Vigente Online”. Inoltre,
a fronte della missiva del 22.1.2007 inviata dall'Avv.
– successiva all'asserito invio della password – CP_1
costituiva ancora obbligo della società appellata assistere il cliente per verificare e superare le ragioni del lamentato problema;
problema facilmente superabile, una volta che la società appellante avesse appurato che il proprio cliente non aveva ricevuto la password definitiva.
6. Da tutto ciò discende l'infondatezza dell'appello in questa sede proposto;
conseguentemente va confermata la sentenza n° 144/2020, depositata dal Giudice di Pace di
Perugia il 27 febbraio 2020 all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 781/2014
R.G.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di appello,
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
– rigetta l'appello formulato da parte appellante e, per l'effetto, conferma la sentenza n° 144/2020, depositata dal
Giudice di Pace di Perugia il 27 febbraio 2020 all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato
Pag. 21 di 22 al n. 781/2014 R.G.
– condanna la società appellante a corrispondere all'appellato, a titolo di rimborso delle spese del presente grado di giudizio, la somma di euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA
- Visto l'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n.
115 dichiara parte appellante tenuta a versare un importo ulteriore a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'introduzione del grado.
Perugia, lì 26.2.2025
Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2746 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020 e promossa
da
(P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo
Buldrini, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Perugia, P.zza IV novembre, n. 10
APPELLANTE
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato in proprio ex art. 86 c.p.c. quale avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Pisa, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Pisa, Via G. Pascoli n°
8, il
APPELLATO
per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Perugia n. 144/20
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice dell'appello, contrariis reiectis: In
via principale: ACCERTARE la violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. da parte del Giudice di Pace di Perugia nella
valutazione delle risultanze istruttorie tale da
determinare una errata ricostruzione della fattispecie, in
ragione di quanto argomentato e dedotto, pertanto
DICHIARARE la fondatezza della pretesa creditoria di
in ragione del corretto adempimento delle Parte_1
obbligazioni assunte con il contratto del 25.05.2006, in
ragione di quanto argomentato e prodotto, pertanto
ACCOGLIERE il presente atto di appello proposto da
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., per l'effetto RIFORMARE integralmente la sentenza n.
144/20 emessa dal Giudice di Pace di Perugia in data
27.02.2020, pubblicata in pari data, notificata il
29.05.2020, nella parte motiva in cui sostiene che «la
Giuridica ha ingenerato confusione sull'esistenza di un
secondo contratto e le disdette prodotte in giudizio
dall'attore Avv. si riferiscono ed hanno ad oggetto CP_1
la disdetta della normativa vigente online, per la quale la
Giuridica non ha mai emesso fattura, ma si è solo opposta
Pag. 2 di 22 alla richiesta di ordinare la produzione in giudizio ex
art. 210 c.p.c. dell'originale del contratto, con il quale
sarebbe stato sottoscritto l'abbonamento alla normativa
vigente online. Parte attrice ha provato documentalmente di
aver sottoscritto in data 25.05.2006 un abbonamento al Foro
Italiano online, convertendo quello già in essere nella
versione dvd. Tale abbonamento non è stato utilizzato
dall'attore perché ad ogni tentativo di accesso sulla
schermata appariva l'alert: “l'abbonamento è scaduto il
09.08.2006”. Dagli atti emerge che l'attore per poter
risolvere l'inconveniente ha inviato alla Giuridica una
prima a/r del 04.09.2006, pervenuta alla convenuta in data
9 settembre, con la quale veniva formalizzata la disdetta
dell'unico abbonamento sottoscritto, vista l'impossibilità
di utilizzare l'abbonamento. Dagli atti emerge che l'attore
ha inviato una ulteriore a/r del 22 gennaio 2007, pervenuta
alla Giuridica in data 31 gennaio, nonché un fax del 26
marzo 2007 e una racc. a/r del 28 marzo 2007 destinata
all'editrice LL. Le predette comunicazioni
risultano rimaste inevase e parte attrice non ha potuto
usufruire della consultazione della giurisprudenza in tempo
reale essendo costretto a sottoscrivere un altro
abbonamento ed esattamente Iuris Data edito da UF, non
potendo utilizzare l'aggiornamento. Parte attrice non
risulta essere stata informata dalla mail e dalla
raccomandata a/r prodotte in allegato al doc. n. 12 e 13
Pag. 3 di 22 dell'atto di costituzione, entrambe aventi ad oggetto
l'abbonamento al Foro Italiano online. La convenuta
Giuridica afferma di aver inviato la raccomandata senza
però fornire la prova, mancando infatti sia la cartolina di
ritorno sia l'avviso rilasciato dall'ufficio postale, il
quale vale come prova in caso di smarrimento della
cartolina di ritorno. Quanto alla mail che la convenuta
asserisce di aver inviato, questa risulta essere priva di
firma elettronica, in quanto manca la connessione logica
tra i dati validanti, quale la combinazione di username e
password, e i dati da validare, cioè i dati che
costituiscono il messaggio e-mail. Pertanto mancando tali
elementi la mail può essere scritta e stampata senza essere
inviata. I testi escussi di parte attrice hanno dichiarato
l'impossibilità di accedere al portale e che l'alert
appariva sullo schermo per mesi. I testi di parte convenuta
nonostante le loro dichiarazioni relative all'invio via
mail e via posta della password sono entrati in contrasto
con le risultanze documentali, in quanto prive di qualunque
prova. Conseguentemente, il Giudice, visto tutto quanto
sopra premesso, ritenuto che l'unico contratto sottoscritto
dalle Parti è stato quello relativo al Foro Italiano
online, rilevato che la disdetta e le successive
comunicazioni sia alla Giuridica che alla LL non
potevano che essere destinate a medesimo contratto e non
all'eccepito abbonamento alla normativa vigente online,
Pag. 4 di 22 rilevato che i testi escussi hanno confermato
l'impossibilità di accedere al portale, rilevato che
sull'alert appariva: “l'abbonamento è scaduto il 9 agosto
2006”, considerata la non rispondenza delle dichiarazioni
dei testi di parte convenuta con le risultanze documentali
in atti, accoglie la domanda attorea con revoca del decreto
ingiuntivo opposto…Le spese seguono il regime della
soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in
dispositivo» nonché nella parte dispositiva in cui «1)
accoglie la domanda attorea e per l'effetto revoca il
decreto ingiuntivo opposto e la sua esecutorietà. 2) Visto
l'art. 91 c.p.c. condanna la convenuta
[...]
al pagamento delle spese del Parte_1 Pt_1
presente giudizio che visto il D.M. n. 55/2014 liquida in €
42,50+€ 27,00 per spese ed € 1.205,00 per compenso
professionale oltre oneri di legge», di conseguenza
CONFERMARE il decreto ingiuntivo n. 5234/13 R.G. – n.
3899/13 D.I. emesso dal Giudice di Pace di Perugia, quindi
DICHIARARE la definitività e l'esecutività del decreto
ingiuntivo n. 5234/13 R.G. – n. 3899/13 D.I. emesso dal
Giudice di Pace di Perugia, per l'effetto CONDANNARE l'Avv.
alla rifusione delle spese e dei Controparte_1
compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio,
nonché CONDANNARE l'Avv. alla Controparte_1
ripetizione, in favore dell'appellante, delle somme
corrisposte a titolo di rifusione di spese e compensi del
Pag. 5 di 22 giudizio di primo grado nei termini liquidati dal Giudice
di Pace di Perugia”.
Per l'appellato: “Voglia l'adito Tribunale dichiarare inammissibile, ovvero, in ipotesi, rigettare l'appello
proposto da con conseguente conferma Parte_1
della sentenza n° 144/2020 emessa dal GDP di Perugia e
depositata in Cancelleria il 27/02/2020. Con vittoria di
spese ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno appellato proponeva opposizione dinanzi al
Giudice di Pace di Perugia avverso il decreto ingiuntivo n.
5234/13 R.G. (n. 3899/13 D.I.), con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'odierna società
appellante, della somma di € 4.067,10, quale corrispettivo non saldato dell'abbonamento quinquennale alla banca dati
LL del Foro Italiano (in versione online e dvd),
stipulato in data 25 maggio 2006, nel quale era stato convertito, con effetto novativo, un precedente analogo abbonamento (solo in versione dvd), stipulato in data 26
maggio 2005.
1.1. A fondamento dell'opposizione era eccepito:
Pag. 6 di 22 - che il secondo contratto non è mai stato sottoscritto da
LL, fornitore effettivo del prodotto acquistato dall'appellato tramite parte appellante;
- che lo stesso secondo contratto non è mai stato onorato dall'odierna società appellante, come è confermato dalla circostanza che, già dal primo accesso alla banca dati
online, il nuovo abbonamento quinquennale, pur stipulato,
come detto, il 25 maggio 2006, risultava già “scaduto il 09
agosto 2006”;
- che, per tali motivi, l'appellato ha inviato una prima comunicazione di disdetta del contratto de quo a mezzo raccomandata a.r. in data 04.09.2006, pervenuta all'appellante in data 9 settembre, una seconda raccomandata a.r., avente il medesimo oggetto, in data 22
gennaio 2007 e, in data 28 marzo 2007, una terza raccomandata a.r. all'editrice LL, anticipata a mezzo fax in data 26 marzo 2007, non ricevendo peraltro alcun riscontro né, quindi, alcuna spiegazione per il disservizio lamentato ma, al contrario, in data 21 dicembre
2011, una diffida ad adempiere, con annessa fattura n.
256/AP, poi azionata, fra le altre, col ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
- l'illegittimità della successiva azione intrapresa da parte dell'appellante, oltre che per i motivi sopra specificati (mancata sottoscrizione da parte di LL
e mancata fornitura dell'accesso alla banca dati online),
Pag. 7 di 22 anche per la vessatorietà delle clausole del contratto in questione che prevedevano, in favore dell'odierna appellante, limitazioni di responsabilità e facoltà di risolvere il contratto non approvate specificamente, ex art. 1341 c.c., dall'appellato.
1.2. Si costituiva nel citato giudizio di opposizione l'odierna società appellante, contestando quanto ex adverso
eccepito e deducendo, in particolare:
- che l'opponente non ha dimostrato l'impossibilità di funzionamento della password per l'accesso alla banca dati online de Il Foro Italiano e quindi la sua buona fede contrattuale e, al contrario, per parte propria, di avere invece offerto al cliente ogni recapito e indicazione utile al funzionamento della banca Dati;
- che non vi è stata alcuna estinzione del contratto per il presunto inadempimento lamentato dall'odierno appellato,
avendo LL puntualmente trasmesso al cliente sia la
password necessaria per l'accesso alla banca dati online,
sia le opere acquistate;
- l'infondatezza di quanto eccepito ancora dall'appellato in ordine alla mancata sottoscrizione di clausole contrattuali asseritamente vessatorie, sia per la non vessatorietà delle clausole contestate, sia perché le stesse sarebbero state, in ogni caso, specificamente sottoscritte dall'appellato stesso;
Pag. 8 di 22 - che il contratto del 25 maggio 2006, azionato in questa sede, non andava inquadrato della fattispecie della somministrazione, come sostenuto dall'odierno appellato, ma in quella della vendita, avendo ad oggetto una fornitura che, pur se frazionata nel tempo, doveva considerarsi unitaria, con conseguente obbligo, per l'odierno appellato,
di eseguire per intero la propria controprestazione.
1.3. In corso di causa veniva introdotto un giudizio per querela di falso, proposto dall'odierno appellato in relazione al fatto che il contratto del 25 maggio 2006 –
erroneamente riferito dall'agente di parte appellante alla banca dati “La normativa vigente online” anziché al “Foro
italiano online” – era stato modificato dallo stesso appellante al solo scopo di riferirlo, appunto, a tale ultima banca dati, una modifica che, peraltro, non veniva riportata sulla copia rilasciata all'odierno appellato, il quale, d'altro canto – riconoscendo la propria volontà di sottoscrivere l'accesso a tale ultima banca dati e non a quella erroneamente indicata dall'agente dell'odierna appellante – non ne contestava la correttezza, motivo per il quale il giudizio veniva definito dal Tribunale di
Perugia, in composizione collegiale, con la sentenza n.
678/2019, versata in atti, con dichiarazione di avvenuta cessazione della materia del contendere.
1.4. Istruita la controversia (anche mediante l'audizione di testi che hanno confermato l'impossibilità
Pag. 9 di 22 per l'appellato di “accedere al portale”), la causa veniva definita con la sentenza n. 144/20, emessa in data 27
febbraio 2020 ed in questa sede impugnata, con la quale il
Giudice di Pace di Perugia accoglieva la proposta opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'odierna società
appellante al pagamento delle spese di lite.
1.5. Con atto di citazione ritualmente notificato,
l'odierna società appellante introduceva il presente giudizio, impugnando la sentenza in questione e chiedendone la riforma in quanto:
- le condizioni contrattuali (art. 4) prevedevano un diritto di disdetta unicamente per impedire il rinnovo tacito annuale del contratto stesso e non per il motivo per il quale tale disdetta è stata invece formulata da parte appellata;
- l'alert riscontrato dall'appellato era da imputare alla scadenza della password data in prova per valutare tutti i prodotti (motivo per il quale l'appellante avrebbe provveduto a comunicare all'appellato le nuove credenziali,
già trasmesse dalla casa editrice) ed è stato riscontrato dall'appellato solo perché la password definitiva fornita era stata utilizzata per accedere alla banca data
“Normativa Vigente online”, alla quale non era abbonato,
anziché al “Foro Italiano online”, al quale invece era regolarmente abbonato, mentre se avesse correttamente
Pag. 10 di 22 utilizzato le credenziali non avrebbe incontrato alcun difetto di funzionamento, circostanza quest'ultima che sarebbe stata confermata dallo stesso appellato, il quale,
a verbale dell'udienza del 28 ottobre 2015, in sede di interrogatorio formale, precisava: “ho preso come
riferimento la croce messa sulla casella la normativa
vigente online dall'agente lo stesso giorno della
stipulazione del contratto. Ho sbagliato. Successivamente,
in una delle raccomandate inviate alla LL, mi sono
reso conto che non si trattava della normativa vigente ma
dell'abbonamento al quale ero già abbonato cioè il Foro
Italiano online”;
- i presunti malfunzionamenti del prodotto erano da ascrivere esclusivamente ad un errore non scusabile commesso dall'appellato, maggiormente grave se si considera che trattasi di un avvocato dotato di indiscusse competenze in materie giuridiche, non assimilabile all'uomo medio,
consapevole di avere sottoscritto un abbonamento al 'Foro
Italiano online' semplicemente convertito.
1.6. Si costituiva in giudizio l'appellato, contestando quanto ex adverso dedotto e ribadendo:
- di aver tempestivamente, ma inutilmente, comunicato all'odierna società appellante l'impossibilità di accedere alla banca dati del Foro Italiano, il cui abbonamento gli risultava “scaduto il 9 agosto 2006”, e, in assenza di riscontro, di aver inviato, sempre all'odierna società
Pag. 11 di 22 appellante, a mezzo raccomandata a.r. del 04 settembre
2006, la disdetta dell'abbonamento in questione, allegando copia del contratto dal quale risultava che detto abbonamento era quello alla “Normativa vigente online”,
anziché quello, richiesto dall'appellato stesso, ma non risultante dal contratto, a “Il Foro Italiano online”;
- di aver inviato, in assenza di riscontro da parte dell'odierna appellante, analoga comunicazione, a mezzo fax e raccomandata a.r., anche all'editrice LL e, dato il mancato riscontro anche da parte di questa, di aver dovuto acquistare altra opera on line, ovvero CP_2
edita da UF;
- che, definendo il giudizio introdotto a seguito di querela di falso proposta dallo stesso appellato, il
Tribunale di Perugia, con la citata sentenza n. 678/2019,
evidenziava, in ogni caso, “il comportamento processuale
tenuto nel giudizio a quo dalla la quale Parte_1
ha dapprima ingenerato confusione in ordine all'esistenza
di un secondo contratto (cfr. v. udienza 30.06.2015 in cui
il difensore della predetta società precisava che le
disdette prodotte in giudizio da controparte [Avvocato
] si riferiscono ed hanno ad oggetto la disdetta CP_1
della normativa vigente on line per la quale la Giuridica
non ha mai emesso fattura), e poi si è opposta alla
richiesta di ordinare la produzione in giudizio, ex art.
210 c.p.c. dell'originale del contratto con il quale
Pag. 12 di 22 sarebbe stato sottoscritto l'abbonamento alla Normativa
Vigente on line”;
- che l'errore commesso dall'agente di parte appellante
(spuntare, nel contratto, sottoscritto dall'appellato, la
“Normativa Vigente Online” in luogo del richiesto “Foro
Italiano Online”) è stato dunque utilizzato dall'appellante stessa per precostituirsi un titolo con il quale avanzare la richiesta di Decreto Ingiuntivo, come poi, in effetti, è
avvenuto;
- che, quindi, il Giudice di primo grado, con la sentenza in questa sede impugnata, ha correttamente rilevato:
a) che tra le parti è stato sottoscritto un solo contratto di abbonamento (quello stipulato con scrittura privata del
25/05/2006), avente ad oggetto l'abbonamento al Foro
Italiano on line;
b) che l'odierna appellante avrebbe generato la confusione circa l'esistenza di un secondo contratto (normativa vigente on line), pur opponendosi all'ordine di produzione,
ex art. 210 c.p.c., dell'originale di tale secondo contratto;
c) che per l'appellato è stato effettivamente impossibile utilizzare l'abbonamento, perché ad ogni tentativo di accesso sulla schermata appariva l'alert l'abbonamento è
scaduto il 09 agosto 2006, circostanza questa confermata dai testi escussi;
Pag. 13 di 22 d) che le varie comunicazioni di disdetta di detto abbonamento, inviate dall'appellato, sono rimaste inevase e l'appellante non è stato in grado di provare il contrario.
1.7. All'udienza del 04 dicembre 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190
c.p.c..
* * *
2. Con la sentenza in questa sede impugnata il
Giudice di Pace di Perugia ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Avv. Cutellé, riconoscendo il diritto dell'opponente - odierno appellato - a non versare alla società opposta - odierna appellante - il corrispettivo convenuto con il contratto del 26.5.2006, con cui la medesima società appellante - a fronte di tale corrispettivo - si impegnava a consentire all'appellato l'accesso alla banca dati del “Foro Italiano” in versione
online. Il primo giudice fondava tale decisione sul grave inadempimento della appellante, che non aveva Pt_2
consentito all'appellato di fruire dell'abbonamento online
dall'agosto 2006..
3. La società appellante censura la sentenza impugnata con un unico complesso motivo, con il quale si duole della ricostruzione in fatto offerta dal primo giudice in merito all'accertato inadempimento della medesima società
appellante. Ritiene, infatti, Giuridica S.a.s. che la
Pag. 14 di 22 pronuncia risulta viziata in quanto alle risultanze istruttorie veniva conferito un senso diametralmente opposto a quello in realtà emergente.
In modo particolare parte appellante si duole:
2.1 del fatto che - secondo quanto affermato dal primo Giudice - Giuridica S.a.s. avrebbe ingenerato confusione circa l'esistenza di un secondo contratto e sulle disdette prodotte dall'appellato, essendo stato –
viceversa – l'Avv. Cutellé ad ingenerare tale confusione;
2.2 del fatto che l'Avv. Cutellé ha esercitato illegittimamente il diritto di recesso dal contratto, in spregio a quanto convenzionalmente convenuto;
circostanza non presa in considerazione del primo Giudice;
2.3 della circostanza che l'Avv. – in CP_1
violazione di quanto previsto nel regolamento contrattuale
- ha informato la casa editrice LL in merito all'impossibilità di usufruire del servizio online;
2.4 del fatto che, laddove il primo giudice avesse acquisito gli atti incidentali del procedimento per querela di falso, avrebbe apprezzato l'ammissione fatta dall'Avv.
Cutellé in merito alla ricezione della password definitiva,
necessaria ad utilizzare la banca dati online; password
comunicata dalla società appellante all'appellato con missiva del 9.9.2016, inviata in risposta alla comunicazione di disdetta inviata il 4.9.2016 dall'Avv.
Cutellé alla;
Parte_1
Pag. 15 di 22 2.5 l'avere omesso l'esame dell'interrogatorio formale dell'Avv. Cutellé, nell'ambito del quale il professionista appellato aveva ammesso che solamente nel marzo 2017 si era reso conto che l'abbonamento era stato sottoscritto per il “Foro Italiano Online” e non per la
“Normativa Vigente Online”. Da tale affermazione discendeva che il mancato accesso alla banca dati riferito dai testi e era dovuto all'errata Testimone_1 Testimone_2
convinzione del professionista di accedere alla banca dati
“Normativa Vigente Online” anziché al “Il Foro Italiano
Online”, nonché alle scarse conoscenze informatiche dell'appellato, confermate anche dal testimone _2
.
[...]
4. I motivi sub 2.1., 2.2. e 2.3 sono inammissibili, in quanto non idonei ad incidere sulla ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata. Il primo giudice,
infatti, aderendo alla domanda di parte attrice, ha dichiarato non dovuta la pretesa economica della società
opposta – odierna appellante – in ragione del grave inadempimento della medesima società, che non aveva comunicato la password definitiva necessaria per consentire la consultazione online della banca dati, così impedendo all'attore di accedere al relativo sito dal 9.8.2006. A
fronte di tale decisione, risulta irrilevante appurare chi ha ingenerato confusione in merito a quale abbonamento è
stato sottoscritto, se le missive del 4.9.2006 e del
Pag. 16 di 22 22.1.2007 costituivano validi atti di recesso ovvero mere comunicazioni di un disservizio, ed infine se contraria a quanto previsto contrattualmente fosse la comunicazione del problema alla casa editrice LL.
In ogni caso, con riferimento al motivo 2.2. va evidenziato che anche successivamente al 4.9.2006 l'Avv.
Cutellé ha provato, invano, ad utilizzare la banca dati in questione, non riuscendovi in ragione della mancata comunicazione della password definitiva;
ciò emerge dalle successive missive inoltrate, in particolare in quelle di gennaio e marzo 2007. Dunque, nei fatti non di un recesso si è trattato, ma di una comunicazione di disservizio,
superato in ogni caso dall'inadempimento della società
appellante.
5. Diversamente i restanti motivi sono ammissibili in quanto idonei ad intaccare il fondamento della decisione impugnata.
Tali motivi sono tuttavia infondati.
5.1 La società appellante ritiene che nell'atto di riassunzione del giudizio di querela di falso incidentale l'Avv. Cutellé abbia ammesso di avere ricevuto le password definitive.
La lettura di tale atto – non acquisito dal primo giudice e prodotto da con l'atto di Parte_1
appello – consente di escludere quanto affermato dalla società appellante.
Pag. 17 di 22 Nell'atto in questione alle pagg. 1 e 2 l'Avv. Cutellé
riporta il contenuto della comparsa di costituzione della società opposta nella parte in cui tale società aveva affermato di avere riscontrato la missiva inviata dall'Avv.
Cutellé il 4.9.2006 lo stesso giorno della sua ricezione
(il 9.9.2006) mediante inoltro di raccomandata con la quale era inviata al professionista la password di accesso alla banca dati. In tale passaggio l'Avv. Cutellé osservava come tale allegazione fosse sprovvista di prova in merito all'invio di tale raccomandata ed alla sua ricezione.
Dunque, l'Avv. Cutellé ha sostanzialmente ribadito nell'atto in questione di non avere ricevuto la password
che la società oggi appellata afferma di avere inviato. Nel
prosieguo dell'atto, quando l'Avv. Cutellé afferma che
“questo mero e umanamente possibile sbaglio, cui
fondamentalmente aveva già ovviato la stessa Parte_1
– secondo il suo steso assunto – nel momento in cui
[...]
ha riscontrato la a/r 4.9.2006, sia a mezzo mail che con
Part
, comunicando la password della banca dati al Foro
Italiano online (…)”, intende esclusivamente sostenere che l'equivoco in merito a quale abbonamento fosse stato stipulato (oggetto della querela di falso) era già stato superato dalla dal momento che – Controparte_3
secondo la prospettazione di tale parte (letteralmente:
“secondo il suo stesso assunto”) – tale società in data
9.9.2006 aveva inoltrato la password di accesso alla banca
Pag. 18 di 22 dati de “Il Foro Italiano online” e non quella inerente alla “La normativa vigente online”. L'odierno appellato,
dunque, a sostegno della propria tesi riporta le allegazioni dell'odierna società appellante, quelle che definisce “il suo stesso assunto”, senza tuttavia ammettere che la raccomandata (e la coeva email) che la società
appellante asserisce di avere inoltrato il 9.9.2006 è stata inviata e che la stessa è stata da lui ricevuta;
circostanze che poco prima nel medesimo atto aveva di fatto contestato, indicandole come sfornite di prova. In
sostanza, l'odierno appellato ha sostenuto che Parte_1
sapeva che il contratto aveva ad oggetto
[...]
l'abbonamento a “Il Foro Italiano Online”, tanto che secondo la tesi sostenuta da tale parte, la medesima avrebbe inviato proprio la password relativa a tale rivista online in data 9.9.2006 (con raccomandata ed email); in alcun modo – tuttavia – l'Avv. Cutellé ammette di avere ricevuto tale password e la missiva (e l'email) che la conteneva.
5.2. Quanto al motivo sub 2.5. l'ammissione dell'Avv.
Cutellé in merito al fatto che solamente nel marzo del
2007, al momento di redigere la missiva alla casa editrice
LL, si era accorto che l'abbonamento stipulato era a “Il Foro Italiano Online” e non a “La Normativa Vigente
Online”, non esclude l'inadempimento della società
appellante. Nella missiva in questione, datata 26.3.2007,
Pag. 19 di 22 l'appellato ribadisce con riferimento all'abbonamento “Il
foro Italiano Online” che ancora nell'attualità il collegamento con il link “inizia consultazione” riporta la dizione “l'abbonamento è scaduto il giorno 9.8.2006”.
Dunque, nel marzo 2007 l'Avv. Cutellé ha tentato – invano –
di accedere alla banca dati corretta. Acceso negato a causa dell'inadempimento della società appellante, che non ha inviato – o non ha provato di averlo fatto – la password
definitiva necessaria per utilizzare la banca dati. In
difetto della prova di tale necessario invio non è
possibile ricondurre il mancato accesso alla poca dimestichezza dell'Avv. con il computer ed al fatto CP_1
che lo stesso credeva di avere stipulato un abbonamento per altra banca dati, atteso che tale errore è sicuramente venuto meno nel marzo 2007, quando ancora era impossibile per il professionista accedere al banca dati “Il foro
Italiano Online”, così come emerge dalla missiva del
26.3.2007 e come è stato riferito - in termini generali -
dai testi escussi.
Per completezza, poi, tenuto conto del fatto che la società appellante era consapevole che il professionista appellato aveva sottoscritto l'abbonamento a “Il foro
Italiano Online”, costituiva suo preciso obbligo –
rinveniente la propria fonte nel dovere di eseguire il contratto secondo buona fede – indicare al proprio cliente l'errore in cui era incorso nell'affermare nella missiva
Pag. 20 di 22 del 4.9.2006 di avere sottoscritto l'abbonamento alla diversa banca dati “La Normativa Vigente Online”. Inoltre,
a fronte della missiva del 22.1.2007 inviata dall'Avv.
– successiva all'asserito invio della password – CP_1
costituiva ancora obbligo della società appellata assistere il cliente per verificare e superare le ragioni del lamentato problema;
problema facilmente superabile, una volta che la società appellante avesse appurato che il proprio cliente non aveva ricevuto la password definitiva.
6. Da tutto ciò discende l'infondatezza dell'appello in questa sede proposto;
conseguentemente va confermata la sentenza n° 144/2020, depositata dal Giudice di Pace di
Perugia il 27 febbraio 2020 all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 781/2014
R.G.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di appello,
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
– rigetta l'appello formulato da parte appellante e, per l'effetto, conferma la sentenza n° 144/2020, depositata dal
Giudice di Pace di Perugia il 27 febbraio 2020 all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato
Pag. 21 di 22 al n. 781/2014 R.G.
– condanna la società appellante a corrispondere all'appellato, a titolo di rimborso delle spese del presente grado di giudizio, la somma di euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA
- Visto l'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n.
115 dichiara parte appellante tenuta a versare un importo ulteriore a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'introduzione del grado.
Perugia, lì 26.2.2025
Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
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