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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 324/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2779/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 531/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
3 e pubblicata il 23/01/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200017512425000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 253/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: declaratoria di nullità della cartella opposta, con vittoria di competenze e spese, da distrarsi.
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso in appello di controparte con riconoscimento delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il Sig. Ricorrente_1 aveva proposto ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di I grado di Cosenza avverso la cartella di pagamento n. 03420200017512425000, per tassa auto 2015, in ragione di complessivi € 535,62, che gli era stata notificata in data 18 gennaio 2022. Aveva eccepito la prescrizione del credito esercitato dalla Regione Calabria. L'Agenzia delle entrate - Riscossione e la Regione
Calabria si erano costituiti per controdedurre.
L'adita Corte di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso in punto di mancata prova della data di notifica della cartella, necessaria al fine di poter verificare la tempestività del ricorso da parte del contribuente, tempestività che era stata contestata dall'Ente impositore. Aveva compensato le spese di giudizio.
Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello e censurava la dichiarazione di inammissibilità in considerazione del fatto che la produzione di documentazione afferente alla notifica della cartella, che non era stata curata dallo stesso, era stata comunque effettuata da parte di ADER. Ribadiva l'eccezione di prescrizione e chiedeva, previa sospensione, declaratoria di nullità della cartella opposta, con vittoria di competenze e spese, da distrarsi.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate - Riscossione per controdedurre e chiedere il rigetto del ricorso in appello di controparte con riconoscimento delle spese di lite.
La Regione Calabria non si costituiva nel presente grado di giudizio.
All'udienza del 28 ottobre 2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione.
In data 5 febbraio 2026 parte contribuente depositava nota di replica.
All'udienza del 19 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio, in esito all'udienza camerale, ritiene che la prova comunque fornita nel giudizio, ancorché da una parte che non ne aveva l'onere, possa essere utilizzata ai fini della verifica della tempestività del ricorso. Nel caso sottoposto a scrutinio, avendo ADER depositato come allegato, in data 3 gennaio 2024, la PEC con cui era stata notificata la cartella opposta, può ritenersi raggiunta la prova della notifica della stessa e quindi ritenere tempestivo il ricorso, così superando la fase dell'ammissibilità dello stesso.
Ciò posto, questa Corte osserva nel merito che, in mancanza di qualsivoglia allegazione di documentazione afferente alla notifica del previo accertamento (la cui data è soltanto indicata nel ruolo), deve concludersi per la prescrizione del credito della Regione Calabria.
Il ricorso in appello deve essere pertanto accolto e, per l'effetto, deve essere dichiarata nulla la cartella originariamente opposta. La soccombenza delle parti intimate comporta la loro condanna in solido alle competenze di giudizio, che si liquidano in € 300,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria – I sezione, definitivamente pronunziandosi sull'appello proposto, lo accoglie. Spese liquidate in € 300,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, in favore di parte contribuente, con distrazione delle somme nei confronti del procuratore di questi, il quale si era dichiarato antistatario.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2779/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 531/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
3 e pubblicata il 23/01/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200017512425000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 253/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: declaratoria di nullità della cartella opposta, con vittoria di competenze e spese, da distrarsi.
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso in appello di controparte con riconoscimento delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il Sig. Ricorrente_1 aveva proposto ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di I grado di Cosenza avverso la cartella di pagamento n. 03420200017512425000, per tassa auto 2015, in ragione di complessivi € 535,62, che gli era stata notificata in data 18 gennaio 2022. Aveva eccepito la prescrizione del credito esercitato dalla Regione Calabria. L'Agenzia delle entrate - Riscossione e la Regione
Calabria si erano costituiti per controdedurre.
L'adita Corte di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso in punto di mancata prova della data di notifica della cartella, necessaria al fine di poter verificare la tempestività del ricorso da parte del contribuente, tempestività che era stata contestata dall'Ente impositore. Aveva compensato le spese di giudizio.
Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello e censurava la dichiarazione di inammissibilità in considerazione del fatto che la produzione di documentazione afferente alla notifica della cartella, che non era stata curata dallo stesso, era stata comunque effettuata da parte di ADER. Ribadiva l'eccezione di prescrizione e chiedeva, previa sospensione, declaratoria di nullità della cartella opposta, con vittoria di competenze e spese, da distrarsi.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate - Riscossione per controdedurre e chiedere il rigetto del ricorso in appello di controparte con riconoscimento delle spese di lite.
La Regione Calabria non si costituiva nel presente grado di giudizio.
All'udienza del 28 ottobre 2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione.
In data 5 febbraio 2026 parte contribuente depositava nota di replica.
All'udienza del 19 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio, in esito all'udienza camerale, ritiene che la prova comunque fornita nel giudizio, ancorché da una parte che non ne aveva l'onere, possa essere utilizzata ai fini della verifica della tempestività del ricorso. Nel caso sottoposto a scrutinio, avendo ADER depositato come allegato, in data 3 gennaio 2024, la PEC con cui era stata notificata la cartella opposta, può ritenersi raggiunta la prova della notifica della stessa e quindi ritenere tempestivo il ricorso, così superando la fase dell'ammissibilità dello stesso.
Ciò posto, questa Corte osserva nel merito che, in mancanza di qualsivoglia allegazione di documentazione afferente alla notifica del previo accertamento (la cui data è soltanto indicata nel ruolo), deve concludersi per la prescrizione del credito della Regione Calabria.
Il ricorso in appello deve essere pertanto accolto e, per l'effetto, deve essere dichiarata nulla la cartella originariamente opposta. La soccombenza delle parti intimate comporta la loro condanna in solido alle competenze di giudizio, che si liquidano in € 300,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria – I sezione, definitivamente pronunziandosi sull'appello proposto, lo accoglie. Spese liquidate in € 300,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, in favore di parte contribuente, con distrazione delle somme nei confronti del procuratore di questi, il quale si era dichiarato antistatario.