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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/12/2025, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.6902/2024 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 14/11/2025 – udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Pt_1 difeso dall'Avvocato Marcello Raho
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avvocato Emanuele Giuseppe Controparte_1
Leo
Resistente
Oggetto: Opposizione a precetto
Con atto depositato il 10/6/2024, ha adito il Tribunale di Lecce chiedendo Pt_1
l'annullamento, previa sospensione, del precetto notificato il 24/5/2024 per la somma di € 13.812,04 per sorte capitale da in esecuzione Controparte_1 della sentenza n.3743/2023 emessa dal Tribunale di Lecce con la quale, a seguito di giudizio di opposizione ad ATP, era stata accertata la sussistenza del requisito dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda (27/9/2019) e fino al Gennaio 2021 e la sussistenza del requisito per la pensione di inabilità civile per il periodo successivo.
A sostegno della opposizione deduce la inidoneità della sentenza a fungere Pt_1 da titolo esecutivo in quanto emessa a seguito di giudizio ex art.445 bis c.p.c. finalizzato al solo accertamento del requisito sanitario e rappresenta che la prestazione non è stata liquidata perché il Modello AP70 trasmesso dal conteneva dati erronei in ordine allo stato civile dell'istante, CP_2 dichiaratosi celibe e risultante invece coniugato e in ordine al titolo di soggiorno, in quanto il ricorrente, sebbene a pagina 2 del Modello AP70 si sia dichiarato cittadino extracomunitario con carta di soggiorno, è risultato invece titolare di permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Lecce per cure mediche con scadenza 29/3/2024.
Si è costituito in giudizio con memoria nella quale chiede Controparte_1 dichiararsi cessata la materia del contendere, rappresentando che il Patronato in data 27/11/2024 ha chiesto chiarimenti sui motivi ostativi alla liquidazione della prestazione, che dalla documentazione offerta dal medesimo emerge Pt_1 che l'istante è celibe con conseguente esattezza dei dati reddituali dichiarati e che dopo l'inoltro della dichiarazione di celibato l' ha liquidato gli arretrati Pt_1 di pensione.
Tanto premesso, va rilevato che con provvedimento emesso alla udienza del
20/9/2024 è stato dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione del precetto a motivo della rinuncia da parte dell'opposto ad avvalersi del precetto medesimo.
Va, inoltre, rilevato che l' con note depositate in data 24/9/2025, ancora Pt_1 prima che l'opposto si costituisse in giudizio, ha rappresentato quanto segue:
“””””””””””””””””
Si evidenzia come l non abbia potuto eseguire tempestivamente la CP_3 sentenza per carenza degli altri requisiti socio-reddituali, non avendo il sig.
– inizialmente – compiutamente documentato all' il possesso Controparte_1 Pt_1 di tutti gli elementi utili alla verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi richiesti ex lege per la liquidazione della provvidenza;
più specificamente, risultava del tutto ignoto lo stato civile, comunicato all' con la relativa documentazione a Pt_1 supporto soltanto in data 22.07.2025 (all. n.2). Per completezza difensiva, si osserva come la prestazione risulti azzerata a partire da 07/2025, poiché il permesso di soggiorno è scaduto nel mese di giugno 2025.
**********************
Si conclude, pertanto, per l'annullamento dell'atto opposto, con richiesta di integrale compensazione delle spese di lite, attesa l'incolpevole condotta dell' . CP_3
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
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”
L ha allegato alle predette note depositate il 24/9/2025 il certificato di CP_3 celibato e il prospetto del 3/9/2025 di liquidazione degli arretrati della
2 prestazione di invalidità civile dall'Ottobre 2019 al Giugno 2025, data di scadenza del permesso di soggiorno.
Alla luce della documentazione prodotta dalla difesa di parte resistente, si deve ritenere che sia venuto meno l'interesse del ricorrente ad agire, stante l'intervenuto pagamento della prestazione, sicché va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra e parte Pt_1 ricorrente, in considerazione del comportamento processuale dell' CP_3 resistente, che sin dalla memoria di costituzione ha rappresentato l'intervenuto pagamento della prestazione, e in considerazione della circostanza che la corresponsione degli arretrati è stata ritardata dalla incompletezza del primo
AP70 presentato dal Patronato cui si era rivolto il ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce Sezione Lavoro in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro,
Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto notificato ad in data 24/5/2024. Pt_1
Compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, li 14/11/2024 – 13/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.6902/2024 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 14/11/2025 – udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Pt_1 difeso dall'Avvocato Marcello Raho
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avvocato Emanuele Giuseppe Controparte_1
Leo
Resistente
Oggetto: Opposizione a precetto
Con atto depositato il 10/6/2024, ha adito il Tribunale di Lecce chiedendo Pt_1
l'annullamento, previa sospensione, del precetto notificato il 24/5/2024 per la somma di € 13.812,04 per sorte capitale da in esecuzione Controparte_1 della sentenza n.3743/2023 emessa dal Tribunale di Lecce con la quale, a seguito di giudizio di opposizione ad ATP, era stata accertata la sussistenza del requisito dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda (27/9/2019) e fino al Gennaio 2021 e la sussistenza del requisito per la pensione di inabilità civile per il periodo successivo.
A sostegno della opposizione deduce la inidoneità della sentenza a fungere Pt_1 da titolo esecutivo in quanto emessa a seguito di giudizio ex art.445 bis c.p.c. finalizzato al solo accertamento del requisito sanitario e rappresenta che la prestazione non è stata liquidata perché il Modello AP70 trasmesso dal conteneva dati erronei in ordine allo stato civile dell'istante, CP_2 dichiaratosi celibe e risultante invece coniugato e in ordine al titolo di soggiorno, in quanto il ricorrente, sebbene a pagina 2 del Modello AP70 si sia dichiarato cittadino extracomunitario con carta di soggiorno, è risultato invece titolare di permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Lecce per cure mediche con scadenza 29/3/2024.
Si è costituito in giudizio con memoria nella quale chiede Controparte_1 dichiararsi cessata la materia del contendere, rappresentando che il Patronato in data 27/11/2024 ha chiesto chiarimenti sui motivi ostativi alla liquidazione della prestazione, che dalla documentazione offerta dal medesimo emerge Pt_1 che l'istante è celibe con conseguente esattezza dei dati reddituali dichiarati e che dopo l'inoltro della dichiarazione di celibato l' ha liquidato gli arretrati Pt_1 di pensione.
Tanto premesso, va rilevato che con provvedimento emesso alla udienza del
20/9/2024 è stato dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione del precetto a motivo della rinuncia da parte dell'opposto ad avvalersi del precetto medesimo.
Va, inoltre, rilevato che l' con note depositate in data 24/9/2025, ancora Pt_1 prima che l'opposto si costituisse in giudizio, ha rappresentato quanto segue:
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Si evidenzia come l non abbia potuto eseguire tempestivamente la CP_3 sentenza per carenza degli altri requisiti socio-reddituali, non avendo il sig.
– inizialmente – compiutamente documentato all' il possesso Controparte_1 Pt_1 di tutti gli elementi utili alla verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi richiesti ex lege per la liquidazione della provvidenza;
più specificamente, risultava del tutto ignoto lo stato civile, comunicato all' con la relativa documentazione a Pt_1 supporto soltanto in data 22.07.2025 (all. n.2). Per completezza difensiva, si osserva come la prestazione risulti azzerata a partire da 07/2025, poiché il permesso di soggiorno è scaduto nel mese di giugno 2025.
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Si conclude, pertanto, per l'annullamento dell'atto opposto, con richiesta di integrale compensazione delle spese di lite, attesa l'incolpevole condotta dell' . CP_3
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L ha allegato alle predette note depositate il 24/9/2025 il certificato di CP_3 celibato e il prospetto del 3/9/2025 di liquidazione degli arretrati della
2 prestazione di invalidità civile dall'Ottobre 2019 al Giugno 2025, data di scadenza del permesso di soggiorno.
Alla luce della documentazione prodotta dalla difesa di parte resistente, si deve ritenere che sia venuto meno l'interesse del ricorrente ad agire, stante l'intervenuto pagamento della prestazione, sicché va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra e parte Pt_1 ricorrente, in considerazione del comportamento processuale dell' CP_3 resistente, che sin dalla memoria di costituzione ha rappresentato l'intervenuto pagamento della prestazione, e in considerazione della circostanza che la corresponsione degli arretrati è stata ritardata dalla incompletezza del primo
AP70 presentato dal Patronato cui si era rivolto il ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce Sezione Lavoro in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro,
Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto notificato ad in data 24/5/2024. Pt_1
Compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, li 14/11/2024 – 13/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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