Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
Sentenza 29 novembre 2022
Parere definitivo 8 novembre 2023
Ordinanza collegiale 21 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/07/2025, n. 6074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6074 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06074/2025REG.PROV.COLL.
N. 01145/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1145 del 2023, proposto dal sig. IA SC, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Santamaria e con domicilio elettivo presso lo studio dell’avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone n. 44;
contro
Comune di Carugate, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Boifava, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, del 29 novembre 2022, n. 2650, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’appello incidentale del Comune di Carugate;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione, depositata dal difensore dell’appellante principale;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il cons. Francesco Guarracino e udito l’avv. Maurizio Boifava per il Comune di Carugate;
FATTO e DIRITTO
1. – Con ordinanza n. 15 del 22 luglio 2021, il Comune di Carugate contestava al sig. IA SC, in qualità di proprietario dell’unità immobiliare identificata catastalmente al foglio n. 21, mappale n. 23, subalterno n. 717, la realizzazione - in difformità dalla segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) del 29 gennaio 2020 - di opere consistenti « nell’innalzamento della torretta che sovrasta l’andito carraio, la traslazione verso il basso della finestra a piano secondo, sul fronte nord, unitamente all’apertura di 3 finestre circolari in prossimità del sottogronda. Anche le pareti est ed ovest mostrano la realizzazione di finestre circolari ».
Gli ingiungeva quindi, con il medesimo provvedimento, il ripristino dello stato dei luoghi « ritenute non accoglibili le motivazioni prodotte dal progettista / direttore lavori geom. Marco Sala in data 31.05.2021 prot. n° 9630 e successive del 09.06.2021 prot. n° 10129, in quanto l’intervento di consolidamento strutturale, ritenuto indispensabile si sarebbe potuto realizzare mediante interventi alternativi senza inevitabilmente sopraelevare la torretta ».
2. – Con istanza del 19 ottobre 2021 il sig. SC chiedeva al Comune il rilascio del permesso di costruire per accertamento di conformità degli interventi realizzati nel predetto edificio consistenti in « diversa distribuzione spazi interni, abbassamento in asse finestra nord piano primo, riduzione finestra lato corte piano primo, formazione cordolo sommitale antisismico, formazione di n. 3 rosoni rinvenuti nella ristrutturazione ».
3. – Nella relazione annessa alla suddetta istanza, sulla premessa che « nello scrostare l’intonaco ammalorato della “torretta” ci si è accorti della precaria condizione del muri perimetrali nonché della presenza di svariati “rosoni” preesistenti alla sommità della stessa », il progettista giustificava le difformità rispetto al progetto originario della SCIA con motivazioni di ordine storico-formale (quanto alla riapertura dei rosoni a nord), con il rispetto delle prescrizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (quanto all’abbassamento della finestra a nord) e con esigenze tecnico-strutturali legate alle condizioni dell’edificio.
In particolare, ascriveva alla « scarsa consistenza della trama dei mattoni/pietre dei muri perimetrali » la realizzazione, nella zona sud al piano secondo, di una singola finestra più piccola « in modo da aumentare la porzione di muro portante » e alla « estrema urgenza » di consolidare la condizione precaria delle pareti al momento della demolizione della copertura in legno e coppi e la creazione di un cordolo sommitale in cemento armato al di sotto della copertura della torretta « con la funzione di irrobustire la struttura altrimenti compromessa » e con « la funzione secondaria di creare un appoggio stabile alla nuova copertura in legno, evitando nel contempo spinte laterali deleterie per i muri in mattoni ».
4. – Con provvedimento del 1° febbraio 2022, prot. n. 1911, il Comune respingeva l’istanza di sanatoria sul rilievo che « la realizzazione del cordolo sommitale non giustifica la sopraelevazione e la contestuale modifica della sagoma della torretta stessa, potendo tale opera tecnicamente essere realizzata mantenendo l’altezza preesistente ovvero senza modifica di volume e sagoma ».
5. – Il sig. SC impugnava entrambi i provvedimenti innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, il primo con ricorso iscritto al n.r.g. 1833 del 2021, il secondo con atto di motivi aggiunti al ricorso medesimo.
6. – Con la sentenza indicata in epigrafe il T.a.r. dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo assumendo che l’amministrazione avrebbe dovuto, comunque, adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio nei confronti del ricorrente, perché quello oggetto dell’impugnazione sarebbe divenuto inefficace a seguito della presentazione, nelle more della definizione del giudizio, dell’istanza di sanatoria avente ad oggetto i medesimi manufatti.
Per la medesima ragione accoglieva il primo dei motivi aggiunti, ove si contestava la affermazione della reviviscenza dell’originaria ordinanza di demolizione contenuta nel provvedimento di diniego di sanatoria, e annullava quest’ultimo provvedimento limitatamente a tale parte.
Rigettava, per il resto, i rimanenti motivi aggiunti, che nel loro complesso erano volti a ricondurre l’intervento edilizio nella categoria della ristrutturazione e, al contempo, ad affermare l’inapplicabilità dell’art. 22 NTA, nella parte in cui prevedeva, per gli interventi su immobili ricadenti nel centro storico, l’esclusione dell’incremento delle volumetrie e delle alterazioni delle caratteristiche architettoniche.
7. – Segnatamente, il T.a.r. respingeva le censure sull’applicabilità al caso di specie dell’art. 22 delle NTA osservando che:
i) la censura di difetto di motivazione circa la mancanza di conformità alla disciplina urbanistica del tempo di costruzione e dell’epoca dell’istanza si risolveva in una mera affermazione di principio;
ii) la tesi secondo cui l’art. 22 NTA avrebbe dovuto essere disapplicato per contrasto con l’art. 3 T.U. edilizia nella nuova formulazione non teneva conto che l’art. 22, comma 2, NTA non è, a differenza dell’art. 3 T.U. edilizia, una norma definitoria, bensì una norma di tutela del centro storico, in cui, ragionevolmente, il Comune non ammette alcun intervento che alteri le volumetrie e le caratteristiche architettoniche esistenti a prescindere dalla sua qualificazione (la norma, per gli edifici compresi in zona A, ammette « gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 27 della L.R. [vale a dire dalla manutenzione ordinaria sino alla ristrutturazione edilizia] , con esclusione di qualsiasi incremento delle volumetrie esistenti e alterazione delle caratteristiche architettoniche »);
iii) inconferente era il riferimento di parte ricorrente all’art. 10 d.P.R. n. 380/2001, che riguarda, viceversa, gli interventi soggetti a permesso di costruire.
8. – In secondo luogo, respingeva le censure rivolte al diniego di accertamento di conformità nella parte in cui aveva ritenuto che le opere non fossero sanabili per l’incremento di volumetria conseguente alla sopraelevazione della torretta e per la modifica architettonica dei prospetti tramite l’apertura di nuove finestre, a questo riguardo osservando che:
i) trattandosi di interventi facenti parte di un’unica opera di ristrutturazione, non era corretto l’approccio del ricorrente che, nella scomposizione dei singoli interventi, mirava a dimostrare l’astratta configurabilità delle singole opere;
ii) quanto alle opere, pacifico che vi fossero state una sopraelevazione della torretta e l’apertura di plurime nuove finestre, la sopraelevazione aveva portato di necessità a una variazione dell’indice volumetrico, senza potersi invocare esigenze imperative di variazione per la necessità dell’apposizione di un cordolo sismico (« A prescindere da ogni altra considerazione, la relazione tecnica giurata depositata da parte ricorrente al fine di dimostrare l’imperatività dei lavori si limita in realtà a descrivere la ragione delle scelte effettuate, senza indagare la possibilità di soluzioni alternative che non alterassero l’estetica architettonica e la volumetria preesistenti »);
iii) la torretta, non essendovi installato alcun impianto tecnologico e, comunque, non essendo strettamente servente a un impianto, non poteva essere definita un “volume tecnico” irrilevante, come tale, dal punto di vista volumetrico;
iv) la variazione volumetrica della torretta non poteva ritenersi coperta dall’asserita portata derogatoria delle norme in materia antisismica e di quelle in materia di efficientamento energetico, sia perché la torretta non poteva essere atomisticamente avulsa dalle ulteriori variazioni, sia perché la norma della disciplina antisismica non prevede affatto una deroga anche al computo delle volumetrie, sia perché il richiamo all’aspetto dell’efficientamento energetico costituiva mera affermazione difensiva, priva di supporto probatorio e neppure menzionata nella relazione giurata di parte;
v) i profili di affermata indispensabilità del consolidamento realizzato, a prescindere dalla parte su cui gravasse l’onere probatorio circa l’esistenza e la fattibilità di soluzioni alternative, non escludevano la necessità che l’intervento si conformasse alla disciplina urbanistica.
9. – Il sig. SC ha proposto appello avverso i capi della sentenza reiettivi dei motivi aggiunti successivi al primo al fine di ottenere l’accoglimento integrale del ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado e, per l’effetto, l’annullamento dell’impugnato provvedimento di diniego di sanatoria.
10. – Con appello incidentale il Comune di Carugate ha chiesto la riforma parziale della suddetta sentenza per la sua asserita erroneità in punto di ritenuta inefficacia definitiva del provvedimento sanzionatorio a seguito della presentazione dell’istanza di sanatoria e ha riproposto, di conseguenza, le considerazioni difensive svolte in primo grado circa l’inammissibilità e/o l’infondatezza delle censure sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio, nonché ha argomentato nel senso dell’infondatezza dell’appello principale.
11. – Con memoria difensiva in resistenza all’appello incidentale, il sig. SC ha riproposto i motivi del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado con cui aveva dedotto:
i) la conformità alla normativa primaria speciale dell’intervento di realizzazione del cordolo sommitale, alla luce della disciplina in materia di efficientamento energetico di cui all’art. 119, comma 3, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con legge 17 luglio 2020, n. 77, nel testo ora vigente (nel senso che il cordolo sismico non concorre al conteggio della distanza e dell’altezza) e all’art. 14, comma 7, del d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (in base al quale il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori e inferiori, necessario per ottenere una riduzione certificata minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza, non va computato ai fini della determinazione dei volumi, delle altezze e delle superfici);
ii) il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in quanto adottato senza precisare se le opere siano qualificabili come interventi eseguiti “ in assenza di permesso di costruire ”, “ in totale difformità ” o con “ variazione essenziale ” e, per quest’ultimo caso, senza indicare gli elementi che consentano di apprezzare il carattere di “essenzialità” delle variazioni accertate rispetto al titolo edilizio;
iii) l’illegittimità del provvedimento per carenza assoluta di motivazione nella parte in cui il Comune, nel respingere le controdeduzioni dell’interessato, ha assunto che l’intervento di consolidamento strutturale si poteva realizzare, attraverso interventi alternativi, senza inevitabilmente sopraelevare la torretta.
12. – Con ordinanza collegiale del 21 dicembre 2024, n. 10301, poiché l’appellante principale ha continuato a sostenere che, nel corso dei lavori, la precaria condizione delle porzioni sommitali dei muri perimetrali e delle travi del tetto avrebbe imposto l’urgente sostituzione delle travi e l’inserimento del cordolo sommitale a protezione e a miglioramento degli standard di sicurezza antisismica, con la finalità di creare un appoggio stabile alla copertura in legno nonché di raggiungere lo standard normativo in materia di contenimento energetico, è stata disposta una verificazione, affidata alla Direzione generale territorio e sistemi verdi della regione Lombardia, al fine di accertare « se l’intervento realizzato fosse l’unica soluzione per assicurare le condizioni di sicurezza, statica e sismica, del fabbricato preesistente o ve ne fossero altre compatibili, invece, con il mantenimento della quota del tetto preesistente, con la chiusura dei rosoni e con la conservazione delle caratteristiche di altezza e dimensioni della finestra a nord ».
13. – Le operazioni di verificazione, per delega della Direzione generale suddetta, sono state svolte dall’ing. Immacolata Tolone, dirigente della Struttura attuazione interventi di difesa del suolo di interesse regionale, che il 28 aprile 2025 ha depositato la sua relazione finale e, successivamente, istanza per la liquidazione del compenso.
14. – In vista della discussione le parti hanno prodotto scritti difensivi e alla pubblica udienza del 10 giugno 2025 – nel corso della quale è stata respinta l’istanza di rinvio depositata dall’appellante principale per la ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all’art. 73 c.p.a. – la causa è stata trattenuta in decisione.
15. – L’appello incidentale del Comune, dal quale occorre principiare per ragioni di ordine logico, è fondato.
Infatti, la giurisprudenza ha chiarito, con indirizzo ormai consolidato, che la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non ha effetto caducante dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, ma ne determina soltanto la temporanea inefficacia fino all’eventuale rigetto dell’istanza, a seguito del quale riprende a decorrere il termine per l’esecuzione e, in caso d’inottemperanza, l’acquisizione dell’opera abusiva può essere disposta senza necessità di adottare una nuova ingiunzione o di concedere un nuovo termine ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 25 febbraio 2025, n. 1648; 18 dicembre 2024, n. 10180; 28 marzo 2024, n. 2952; 20 gennaio 2023, n. 714; sez. VII, 2 aprile 2024, n. 2990; id ., 2 novembre 2023, n. 9404).
16. – L’appello principale del sig. SC e i motivi riproposti del ricorso di primo grado sono, invece, infondati.
17. – L’organo verificatore, ricostruito lo stato dei luoghi anteriore agli interventi ed effettuato un sopralluogo in contraddittorio con i tecnici delle parti, ha redatto una prima bozza di relazione (cfr. pagg. 1-11 dell’elaborato finale) che ha sottoposto agli stessi; quindi, dopo averne diffusamente esaminato le osservazioni (cfr. pagg. 11 -22 dell’elaborato finale), è pervenuto alle seguenti conclusioni definitive:
« Tanto premesso e analizzato, è possibile concludere che era possibile valutare altre soluzioni, diverse da quelle realizzate e compatibili con il mantenimento della quota del tetto preesistente, con la chiusura dei rosoni e con la conservazione delle caratteristiche di altezza e dimensioni della finestra a nord, come di seguito meglio precisato.
Premesso che tutti gli interventi eseguiti sono di tipo locali e non classificabili in alcun modo quali interventi di miglioramento o di adeguamento sismico dell’edificio, secondo quanto definito dalla normativa vigente (NTC2018), si evidenzia che, in primo luogo, era possibile scegliere una tipologia di tetto similare a quello esistente, ovvero un tetto con uno schema statico che non prevedeva elementi spingenti sulle murature, utilizzando, ad esempio, capriate o tiranti. Mantenere una soluzione di tetto non spingente, come quella dello stato di fatto, avrebbe garantito di non aggravare le pareti murarie verticali con una spinta orizzontale, maggiormente significativa, del tetto.
Anche scegliendo come opzione quella realizzata, ovvero di costruire un cordolo in calcestruzzo, lo stesso poteva essere realizzato con materiali diversi e, comunque, in ogni caso, a prescindere dal materiale, anche realizzandolo secondo quanto effettivamente fatto, poteva essere eseguito in posizione tale da non variare l’altezza dell’edificio consentendo a chiunque potesse agire nell’intorno dell’edificio e agli operai di operare in sicurezza. Potevano essere previsti, infatti, a tale scopo, anche interventi di carattere provvisionali (quali, ad esempio, puntellamenti interni ed esterni, cinture di contenimento, castellature metalliche o in legno, ponteggi perimetrali con ancoraggi rinforzati), a protezione di eventuali meccanismi di ribaltamento.
La realizzazione del cordolo sommitale non giustifica la sopraelevazione e la contestuale modifica della sagoma della torretta stessa, potendo tale opera tecnicamente essere realizzata mantenendo l’altezza preesistente ovvero senza modifica di volume e sagoma. Eventuali problemi di interferenze con gli edifici laterali erano gestibili con progettualità e procedure ampiamente diffuse in letteratura tecnica. Di fatti la torretta è più alta del colmo degli edifici laterali (ben oltre lo spessore del cordolo e dei 55 cm riportati nelle controdeduzioni dei consulenti del signor IA SC).
Considerato, inoltre, che non sono stati effettuati sulle murature interventi di consolidamento, ma è stato previsto l’applicazione solo di un intonaco e di una rete porta-intonaco, evidenzia che le murature non erano in uno stato qualitativo tale da provocare situazioni di pericolo gravi ed imminente. Lo stato delle murature e, soprattutto, l’assenza di spinte del tetto (che nel frattempo era stato smontato) durante l’esecuzione del cordolo non giustificano la necessità di realizzare il cordolo sopra le teste dei muri preesistenti andando ad alzare l’altezza dell’edificio. Non aver realizzato alcun intervento di consolidamento sui paramenti murari è in contraddizione netta con quanto poi asserito nella perizia giurata e nelle controdeduzioni.
Con riferimento, invece, all’apertura dei rosoni, tale azione non risulta essere opportuna considerata anche l’assenza di interventi strutturali di consolidamento sulle pareti murarie in modo da non ridurre localmente la capacità portante della muratura stessa e in contraddizione con quanto asserito dal progettista/direttore dei lavori e nella perizia giurata, in cui si rileva invece una criticità sulla capacità portante delle pareti murarie. Si evidenzia, inoltre, che lo stato di fatto dell’edificio, prima della realizzazione dei lavori, non prevedeva la presenza di rosoni aperti e, pertanto, a vantaggio di statica e sicurezza, non era opportuno aprire gli stessi con la conseguenza della diminuzione della rigidezza e resistenza delle pareti murarie.
Relativamente, invece, al quesito relativo alle dimensioni della finestra a nord, si rileva che la modifica della dimensione della stessa non ha alcuna rilevanza ai fini statici dell’edificio in quanto non altera il comportamento statico e sismico dell’edificio in modo significativo; la ragione della riduzione della luce è ascrivibile a motivazioni diverse dalla resistenza statica e sismica e, pertanto, si prende atto di quanto indicato dai consulenti del signor IA SC » (i quali, come riportato a pag. 18, avevano affermato che la traslazione verso il basso della finestra a Nord « è stata dettata dalla norma sull’abbattimento delle barriere architettoniche, art. 8.1.3. del DM 236/89, per garantire le prescrizioni di accessibilità. Si deve prevedere infatti la maniglia di apertura serramento ad una altezza compresa tra i 100 e i 130 cm da pavimento »).
18. – La verificazione, dunque, ha acclarato che gli interventi in questione non sono classificabili quali interventi di miglioramento o adeguamento sismico dell’edificio, non avendo la finalità di aumentarne la sicurezza strutturale e venendo a sostituirne singole parti senza alterare sostanzialmente il comportamento sismico complessivo dell’edificio stesso ( amplius , § 4.2 della relazione e § 6.2 in replica alle controdeduzioni dei consulenti di parte appellante).
Tale circostanza, unitamente al fatto che non è mai stata provata una riduzione della trasmittanza, tanto meno certificata nei modi di legge, porta alla conferma di quanto già rilevato dal T.a.r. in merito al fatto che l’intervento non poteva ritenersi coperto dall’asserita portata derogatoria delle norme in materia antisismica ovvero in materia di efficientamento energetico.
19. – Nell’escludere, poi, che le murature dell’edificio fossero in uno stato qualitativo tale da provocare situazioni di pericolo grave ed imminente, l’organo verificatore ha espresso un giudizio fondato sul riscontro di « una forte incongruenza tra quanto affermato e quanto poi progettato e realizzato, anche in urgenza » atteso che « le condizioni eventualmente di inadeguatezza della struttura muraria dei paramenti verticali avrebbe richiesto un intervento di consolidamento delle stesse che, tuttavia, non risulta essere stato realizzato, se non la formazione di normale intonaco con apposizione di rete porta intonaco che, certamente, non si può considerare consolidamento strutturale » (cfr. § 6.2 pag. 13 della relazione).
Inoltre ha rilevato, senza trovare smentita nelle successive difese dell’appellante, che non risultava esservi stata una valutazione globale della sicurezza della struttura o la progettazione di interventi volti alla risoluzione delle criticità (§ 4.3 pag.9; § 6.2 pag. 13) e, inoltre, che l’affermata presenza di criticità sulle murature avrebbe dovuto indurre a consolidare la muratura chiudendo i rosoni, anziché, addirittura, ad aprirli riducendo localmente la capacità portante della muratura stessa (§ 4.3 pag. 10; § 6.2 pag. 15; nonché, diffusamente, il conclusivo § 7, sopra riportato).
Queste conclusioni, logicamente ineccepibili, smentiscono in radice ogni argomento basato sull’estrema urgenza di consolidare una struttura altrimenti compromessa.
20. – La possibilità di percorrere soluzioni diverse, compatibili con il mantenimento della quota del tetto preesistente, con la chiusura dei rosoni e con la conservazione delle caratteristiche di altezza e dimensioni della finestra a nord, è dettagliatamente illustrata nella relazione (§ 4.3 pagg. 7-10), e, dopo la replica dell’organo verificatore alle controdeduzioni dei consulenti della parte appellante (§ 6.2 pag. 15 ss.), essa non risulta ulteriormente contestata se non con richiamo generico al fatto che la distanza con il colmo dei confinanti è limitata e tale da non permettere, per ragioni di stabilità e sicurezza, ulteriori demolizioni in quella zona, senza alcuno specifico riferimento alle soluzioni alternative prospettate nella relazione di verificazione.
21. – L’abuso risulta qualificato e contestato al proprietario facendo riferimento alla violazione delle prescrizioni dettate dall’art. 22, co. 2, N.T.A. del Piano delle regole del P.G.T.
La prospettata questione del contrasto dell’art. 22, co. 2, NTA con gli articoli 3, co. 1, lett. d), e 10, co. 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001, come modificati dall’art. 10 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modificazioni, con l. 11 settembre 2020, n. 120, e, quindi, del rapporto tra la disciplina urbanistica e quella edilizia, non è rilevante nel caso di specie perché la SCIA è anteriore alla data di modifica del testo unico dell’edilizia ad opera del c.d. Decreto semplificazioni e soggetta al principio del tempus regit actum .
22. – Resta da dire, con riferimento alla presa d’atto, nella relazione di verificazione, di quanto asserito dai consulenti dell’appellante sul fatto che la traslazione verso il basso della finestra posta a nord sarebbe stata funzionale a garantire le prescrizioni di accessibilità di cui alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche, che, di per sé, il fatto che la maniglia di apertura di un serramento debba essere collocata a una altezza compresa tra i 100 e i 130 cm dal pavimento non giustifica, di per sé, la traslazione verso il basso dell’intera finestra, anziché della sola maniglia.
23. – Per tutte queste ragioni sono infondati sia i motivi dell’appello principale che i motivi del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in questa sede riproposti.
24. – In conclusione, l’appello principale dev’essere respinto e l’appello incidentale accolto.
Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado devono essere respinti.
25. – Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
26. – A carico della parte soccombente devono essere posti anche il compenso e le spese del verificatore, i quali, non avendo già formato oggetto di liquidazione con decreto monocratico, possono essere liquidati nella presente sentenza, poiché, nel caso specifico in cui non sia intervenuta la liquidazione da parte del Presidente (competente ai sensi dell’art. 66, co.4, c.p.a.), prima della pronuncia della sentenza che definisce il grado di giudizio, la definitiva regolazione degli oneri per la verificazione (attribuita al Collegio dal medesimo art. 66, co. 4, c.p.a.) deve ritenersi comprensiva anche della liquidazione del compenso ( ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 8 gennaio 2025, n. 101).
Il relativo importo, in considerazione della natura della controversia, dell’attività documentata e dell’impegno professionale richiesto per lo svolgimento dell’incarico, è liquidato nella somma complessiva di duemilacinquecento euro, comprensiva dell’acconto disposto con l’ordinanza collegiale del 21 dicembre 2024, n. 10301.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge l’appello principale, accoglie l’incidentale e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respinge interamente il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado.
Condanna il sig. IA SC al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di Carugate, che liquida nella somma complessiva di € 3000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge
Liquida in favore dell’ing. Immacolata Tolone la somma complessiva di € 2500,00 (duemilacinquecento/00), comprensiva dell’acconto liquidato con l’ordinanza del 21 dicembre 2024, n. 10301, oltre accessori di legge, a titolo di compenso per lo svolgimento delle operazioni di verificazione, che pone a carico dell’appellante sig. IA SC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO