Art. 8. 1. Il comma 2 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche".
2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' riportato in nota all'art. 14.
"2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche".
2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' riportato in nota all'art. 14.