Articolo 8 della Legge 6 marzo 2001, n. 60
Articolo 7Articolo 9
Versione
5 aprile 2001
Art. 8. 1. Il comma 2 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche".
2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' riportato in nota all'art. 14.
Entrata in vigore il 5 aprile 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente