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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3677/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
30.5.2024, assunto in decisione in data 27.2.2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Paolo Amabile ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cernusco Sul Naviglio, Via Giuseppe
Mazzini n.3/c;
RICORRENTE
e tra
(c.f. nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avvocato Marina Belinda Pozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Vincenzo
Monti n.8;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI ZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
- emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Carugate, in data 31.5.1997, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune di Carugate al n.5, parte, serie
A, anno 1997; alle seguenti condizioni:
1) Il sig. provvederà al versamento di € 600,00 mensili a favore della sig.ra a far tempo dalla Pt_1 CP_1 prima data utile successiva al deposito della presente dichiarazione e sino al raggiungimento dell'età pensionabile per la sig.ra e comunque non oltre il mese di aprile 2027. CP_1
2) Le parti provvederanno entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a formalizzare la donazione della quota di comproprietà del sig. dell'immobile di Pt_1
Carugate, Via Don Milani n.8/A (catastalmente identificato al NCEU del Comune di Carugate al Foglio 19
– Part.233 – Sub 8 – Cat.A/3 – Classe 5) presso un Notaio che verrà individuato di comune accordo, sostenendo le spese notarili e di registrazione in misura pari al 50% ciascuno;
ogni onere inerente all'immobile resta sin da ora a carico della sig.ra . CP_1
3) Spese integralmente compensate tra le parti.
pagina 2 di 5 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
31.5.1997 con;
che dalla unione non nascevano figli;
che la coppia si separava Controparte_1 consensualmente giusto decreto di omologa del Tribunale di Monza del 4.7.2013; che in sede di separazione veniva previsto che la casa coniugale restasse nella disponibilità della moglie, la quale avrebbe pagato le spese condominiali ordinarie e le utenze, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che avrebbe versato alla Pt_1 moglie euro 800 mensili, di cui € 600,00 esplicitamente dedotti e finalizzati a coprire le rate di mutuo ed €
200,00 per il mantenimento di;
che la quota di casa coniugale di sarebbe stata trasferita a CP_1 Pt_1
non appena ella fosse stata in grado di pagare i costi del Notaio;
che le parti non si erano più CP_1 riconciliate;
che il mutuo sulla casa coniugale si era estinto nel dicembre 2023; che dal dicembre 2023 egli era disoccupato e percepiva soltanto NASPI;
di essere prossimo al pensionamento;
che all'epoca della separazione egli era socio lavoratore della soc. La Litostampa srl nonché socio dell'immobiliare Cantara sas., con redditi mensili di euro 1400 circa;
che nel 2023 tali redditi si erano elevati ad euro 1800 mensili, che attualmente egli percepiva euro 1000 mensili di NASPI;
che la resistente era cantante in balere e locali;
che ella poteva provvedere al proprio mantenimento;
che non sussisteva dunque alcuna esigenza assistenziale, né perequativa, né compensativa, poiché la moglie non aveva contribuito in alcun modo alla crescita del patrimonio personale del marito;
che egli le aveva in ogni caso donato il 50% della casa coniugale;
concludeva domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza altre condizioni;
in subordine, domandava che l'importo dell'assegno divorziale fosse limitato ad euro 100.
Si costituiva , la quale esponeva che la propria attività di cantante aveva conosciuto una contrazione, CP_1
a causa di problemi all'apparato scheletrico ed attacchi di ansia;
di essere in cura da uno psicologo;
che i propri reddito annui ammontavano a circa euro 10.000; di aver poi venduto quota di immobile in Cavenago
Brianza nell'anno 2019, ricavandone euro 20.250; di aver usato detto importo per il pagamento di spese condominiali ed utenze della casa coniugale;
di essere aiutata economicamente da parenti ed amici;
concludeva domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che il ricorrente le versasse euro
800 a titolo di assegno divorziale, o in subordine euro 600.
Alla udienza del 21.11.2024 le parti rispettivamente dichiaravano: vivo a Brugherio, nella casa di proprietà mia, dei miei 3 fratelli e di mia mamma, vivo con mia Parte_1 mamma che prende la pensione di reversibilità, mi pare di 800 euro al mese. Non c'è mutuo sulla casa. Io sono in NASPi e prendo 1100 euro circa, prima lavoravo a Brugherio alla Litostampa, è una società mia in cui ero assunto come dipendente, la società è in chiusura. Andrò in pensione a dicembre dell'anno prossimo, sono socio di due società, anche della Cantara, che è una società immobiliare proprietaria del capannone della Litostampa. Dalla Litostampa prendevo 1200/1300 euro mensili di stipendio, mentre gli utili erano rari. Non abbiamo mai avuto un dividendo vero e proprio. La casa coniugale è ancora intestata ad entrambi, non abbiamo mai fatto la donazione. Il mutuo sulla casa coniugale non c'è più, io le davo i soldi e lei lo pagava. pagina 3 di 5 La Litostampa paga un canone di locazione fittizio alla Cantara, di euro 5000. Siamo tre soci nella Litostampa, nella
CAntara 4. Noi ci siamo sposati nel 1997, io avevo già la mia attività e la signora faceva già serate, non abbiamo avuto figli, purtroppo è successo così.
: vivo a Carugate, nella ex casa coniugale, dove non c'è più mutuo. Vivo sola, io ho Email_1 finito le medie, poi ho fatto un corso per il commercio e poi ho intrapreso il mestiere di cantante, dagli anni '90 fino a un po' di tempo fa. Non lo faccio più perché sono cambiate le cose nel nostro ambiente, i costi sono più dei ricavi, non è un lavoro sicuro.
Bisogna anche spostarsi e io non sono più in grado di farlo. Io potrò prendere la pensione sociale, quando potrò, forse a 65 anni, ma non sono sicura. Quando facevo serate, ho provato a prendere 1200 euro al mese, ma era tutto molto precario. Io ho ricevuto un po' di aiuti e tiro un po' la cinghia. Sono proprietaria solo del 50% della casa coniugale.
Il legale del ricorrente offre di formalizzare la donazione della quota della casa coniugale, con pagamento del 50% delle spese notarili da parte del ricorrente e versamento di assegno divorzile nella misura di euro 250 mensili.
L'avv. della resistente concorda sul primo punto, e chiede determinazione in euro 450 dell'assegno divorzile.
I legali si riportano alle rispettive domande.
Il giudice delegato ordinava la produzione in giudizio ex articolo 210 c.p.c. degli estratti di conto corrente e delle visure catastali ed assegnava i termini di cui all'articolo 473bis.28 c.p.c. e nelle more le parti raggiungevano un accordo per la consensualizzazione alle epigrafate condizioni.
*******
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 4.7.2013.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (27.6.2013) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 30.5.2024, così provvede: Controparte_1 pagina 4 di 5 1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Carugate in data 31.5.1997 (Atto n. 5, Parte II, Serie A del Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Carugate), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Carugate, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.2.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
30.5.2024, assunto in decisione in data 27.2.2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Paolo Amabile ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cernusco Sul Naviglio, Via Giuseppe
Mazzini n.3/c;
RICORRENTE
e tra
(c.f. nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avvocato Marina Belinda Pozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Vincenzo
Monti n.8;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI ZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
- emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Carugate, in data 31.5.1997, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune di Carugate al n.5, parte, serie
A, anno 1997; alle seguenti condizioni:
1) Il sig. provvederà al versamento di € 600,00 mensili a favore della sig.ra a far tempo dalla Pt_1 CP_1 prima data utile successiva al deposito della presente dichiarazione e sino al raggiungimento dell'età pensionabile per la sig.ra e comunque non oltre il mese di aprile 2027. CP_1
2) Le parti provvederanno entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a formalizzare la donazione della quota di comproprietà del sig. dell'immobile di Pt_1
Carugate, Via Don Milani n.8/A (catastalmente identificato al NCEU del Comune di Carugate al Foglio 19
– Part.233 – Sub 8 – Cat.A/3 – Classe 5) presso un Notaio che verrà individuato di comune accordo, sostenendo le spese notarili e di registrazione in misura pari al 50% ciascuno;
ogni onere inerente all'immobile resta sin da ora a carico della sig.ra . CP_1
3) Spese integralmente compensate tra le parti.
pagina 2 di 5 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
31.5.1997 con;
che dalla unione non nascevano figli;
che la coppia si separava Controparte_1 consensualmente giusto decreto di omologa del Tribunale di Monza del 4.7.2013; che in sede di separazione veniva previsto che la casa coniugale restasse nella disponibilità della moglie, la quale avrebbe pagato le spese condominiali ordinarie e le utenze, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che avrebbe versato alla Pt_1 moglie euro 800 mensili, di cui € 600,00 esplicitamente dedotti e finalizzati a coprire le rate di mutuo ed €
200,00 per il mantenimento di;
che la quota di casa coniugale di sarebbe stata trasferita a CP_1 Pt_1
non appena ella fosse stata in grado di pagare i costi del Notaio;
che le parti non si erano più CP_1 riconciliate;
che il mutuo sulla casa coniugale si era estinto nel dicembre 2023; che dal dicembre 2023 egli era disoccupato e percepiva soltanto NASPI;
di essere prossimo al pensionamento;
che all'epoca della separazione egli era socio lavoratore della soc. La Litostampa srl nonché socio dell'immobiliare Cantara sas., con redditi mensili di euro 1400 circa;
che nel 2023 tali redditi si erano elevati ad euro 1800 mensili, che attualmente egli percepiva euro 1000 mensili di NASPI;
che la resistente era cantante in balere e locali;
che ella poteva provvedere al proprio mantenimento;
che non sussisteva dunque alcuna esigenza assistenziale, né perequativa, né compensativa, poiché la moglie non aveva contribuito in alcun modo alla crescita del patrimonio personale del marito;
che egli le aveva in ogni caso donato il 50% della casa coniugale;
concludeva domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza altre condizioni;
in subordine, domandava che l'importo dell'assegno divorziale fosse limitato ad euro 100.
Si costituiva , la quale esponeva che la propria attività di cantante aveva conosciuto una contrazione, CP_1
a causa di problemi all'apparato scheletrico ed attacchi di ansia;
di essere in cura da uno psicologo;
che i propri reddito annui ammontavano a circa euro 10.000; di aver poi venduto quota di immobile in Cavenago
Brianza nell'anno 2019, ricavandone euro 20.250; di aver usato detto importo per il pagamento di spese condominiali ed utenze della casa coniugale;
di essere aiutata economicamente da parenti ed amici;
concludeva domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che il ricorrente le versasse euro
800 a titolo di assegno divorziale, o in subordine euro 600.
Alla udienza del 21.11.2024 le parti rispettivamente dichiaravano: vivo a Brugherio, nella casa di proprietà mia, dei miei 3 fratelli e di mia mamma, vivo con mia Parte_1 mamma che prende la pensione di reversibilità, mi pare di 800 euro al mese. Non c'è mutuo sulla casa. Io sono in NASPi e prendo 1100 euro circa, prima lavoravo a Brugherio alla Litostampa, è una società mia in cui ero assunto come dipendente, la società è in chiusura. Andrò in pensione a dicembre dell'anno prossimo, sono socio di due società, anche della Cantara, che è una società immobiliare proprietaria del capannone della Litostampa. Dalla Litostampa prendevo 1200/1300 euro mensili di stipendio, mentre gli utili erano rari. Non abbiamo mai avuto un dividendo vero e proprio. La casa coniugale è ancora intestata ad entrambi, non abbiamo mai fatto la donazione. Il mutuo sulla casa coniugale non c'è più, io le davo i soldi e lei lo pagava. pagina 3 di 5 La Litostampa paga un canone di locazione fittizio alla Cantara, di euro 5000. Siamo tre soci nella Litostampa, nella
CAntara 4. Noi ci siamo sposati nel 1997, io avevo già la mia attività e la signora faceva già serate, non abbiamo avuto figli, purtroppo è successo così.
: vivo a Carugate, nella ex casa coniugale, dove non c'è più mutuo. Vivo sola, io ho Email_1 finito le medie, poi ho fatto un corso per il commercio e poi ho intrapreso il mestiere di cantante, dagli anni '90 fino a un po' di tempo fa. Non lo faccio più perché sono cambiate le cose nel nostro ambiente, i costi sono più dei ricavi, non è un lavoro sicuro.
Bisogna anche spostarsi e io non sono più in grado di farlo. Io potrò prendere la pensione sociale, quando potrò, forse a 65 anni, ma non sono sicura. Quando facevo serate, ho provato a prendere 1200 euro al mese, ma era tutto molto precario. Io ho ricevuto un po' di aiuti e tiro un po' la cinghia. Sono proprietaria solo del 50% della casa coniugale.
Il legale del ricorrente offre di formalizzare la donazione della quota della casa coniugale, con pagamento del 50% delle spese notarili da parte del ricorrente e versamento di assegno divorzile nella misura di euro 250 mensili.
L'avv. della resistente concorda sul primo punto, e chiede determinazione in euro 450 dell'assegno divorzile.
I legali si riportano alle rispettive domande.
Il giudice delegato ordinava la produzione in giudizio ex articolo 210 c.p.c. degli estratti di conto corrente e delle visure catastali ed assegnava i termini di cui all'articolo 473bis.28 c.p.c. e nelle more le parti raggiungevano un accordo per la consensualizzazione alle epigrafate condizioni.
*******
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 4.7.2013.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (27.6.2013) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 30.5.2024, così provvede: Controparte_1 pagina 4 di 5 1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Carugate in data 31.5.1997 (Atto n. 5, Parte II, Serie A del Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Carugate), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Carugate, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.2.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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