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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/11/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2555 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...], il 3 novembre Parte_1 C.F._1
1982, residente a [...], elettivamente domiciliato a
Giulianova, in via Traversa Cerulli n. 1 ed in Mosciano Sant'Angelo al Viale
Europa n. 23/25, presso e nello studio dell'Avv. EA CO, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- parte opponente -
e
(C.F.: – già , in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Venezia-Mestre, in via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio Per_1
di Venezia-Mestre (rep. 42351; racc. 15678),
[...] Controparte_2
( ), già a seguito di mero cambio di
[...] P.IVA_2 CP_3 denominazione sociale, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede a Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, elettivamente domiciliata a Verona,
v. lo S. Bernardino 5A, presso e nello studio dell'Avv. Marco Rossi, che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 15 luglio
2025.
CONCISA ESPOSIZONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato avanti al Tribunale di Teramo,
[...]
per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2 CP (d'ora in poi, per comodità, anche solo la “ o “ ”) ha chiesto ed CP_4 ottenuto il decreto ingiuntivo n. 720/2022, con il quale è stato ingiunto al sig. di pagare la somma di € 15.989,93, oltre interessi come da Parte_1 domanda e le spese legali per il procedimento monitorio liquidate in € 540,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre agli accessori come per legge.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 14 giugno 2022
(nell'ambito del procedimento monitorio rubricato al R.G. n. 1815/2022) e notificato in data 24 giugno 2022, il sig. ha spiegato opposizione Parte_1 mediante atto di citazione, ritualmente notificato, con il quale, convenendo in giudizio la Banca, ha introdotto l'odierno giudizio, deducendo ed allegando che: CP
- nel ricorso monitorio, ha affermato di essere suo creditore per la somma di € 15.989,93 derivante dal mancato adempimento delle obbligazioni nascenti dal finanziamento per prestito personale n.
3245560 al medesimo opponente concesso dalla banca Monte Paschi di
SI (MPS), la quale, a seguito di operazioni di cartolarizzazione del credito, lo avrebbe ceduto pro soluto alla odierna Banca opposta, che avrebbe comunicato la cessione a mezzo raccomandata a/r ad esso debitore ceduto, il quale avrebbe anche proposto un piano di rientro, mai rispettato;
- tuttavia, “egli non è debitore di nessuna somma di denaro nei confronti della CP_ MPS e per l'effetto non lo è nei confronti della di lei cessionaria ”, che, come tale, è tenuta a dimostrare la titolarità del rapporto per cui ha agito in giudizio, rivelandosi a tal fine insufficiente la documentazione offerta in sede monitoria;
- inoltre, ad esso opponente non è mai stata comunicata la cessione del credito, tant'è vero che la missiva ex adverso allegata non gli è mai stata
2 consegnata;
- esso opponente disconosce formalmente le sottoscrizioni apposte sul contratto e sul piano di rientro allegati da controparte con il ricorso monitorio, in quanto non riconducibili alla sua persona ed eccepisce la prescrizione del credito avversario, non essendo intervenuta nel corso degli anni alcuna interruzione del termine prescrizionale;
- infine, esso opponente ha chiesto che “l'importo risultante dalla applicazione degli interessi di mora sia ridotto ad equità ai sensi dell'art. 1384
c.c.”, siccome manifestamente eccessivo ed ha eccepito “l'improcedibilità della domanda atteso che la banca non ha proposto la mediazione obbligatoria ai sensi del DLGS 28/2010.”
Pertanto, il sig. ha chiesto, nelle rassegnate conclusioni, Pt_1 all'intestato Tribunale di: “A. in via preliminare e nel rito, dichiarare
l'improcedibilità del decreto ingiuntivo per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
B. nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare qualsiasi richiesta di pagamento;
C. sempre nel merito, dichiarare estinto i crediti azionati in giudizio in prescritti D. sempre nel merito, ridurre in ogni caso ad equità l'importo degli interessi di mora: E. in via istruttoria, si producono i documenti come da separato indice;
con riserva di produrre nuova documentazione, articolare capitoli di prova ed indicare testimoni in prefiggendo termine di rito;
F. con vittoria delle spese di lite, oltre accessori come per legge o quanto meno con la loro compensazione.”
Si è costituito in giudizio l'istituto bancario, chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nonché del termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria ed ha contestato, siccome infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione avversaria, rassegando, nel merito, le seguenti conclusioni: “
3. Rigettare ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti Controparte_1 dell'opponente della somma di € 15.989,93 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi di mora come richiesti in ricorso (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) sino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento a favore di della suddetta somma;
4. In via subordinata, nell'ipotesi Controparte_1
3 di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o
2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della Controparte_1 somma di € 15.989,93 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria
e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando
l'opponente al pagamento di detta somma;
5. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA)
e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 19 aprile 2023, l'allora giudice titolare della causa, “Ritenuto che, da una sommaria verifica sui documenti di comparazione (carta d'identità del Cera) possa riconoscersi quale autografa la firma apposta in calce al contratto di finanziamento, ritenuto che
l'opposizione non si fonda su prova scritta né risulta di pronta e facile soluzione”, ha concesso sia la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sia il termine di quindici giorni per introdurre la procedura di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 20 settembre 2023, al cui esito sono stati concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI c.p.c., con fissazione per la valutazione delle richieste istruttorie dell'udienza del 24 gennaio 2024.
A tale udienza, ammessa la documentazione offerta dalle parti, il precedente giudice istruttore ha fissato l'udienza del 18 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni, che è stata differita dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento in data 26 gennaio 2024, all'udienza celebrata con le forme e le modalità ex art. 127-ter c.p.c. del 15 luglio 2025, come disposto con provvedimento del 3 maggio 2025, regolarmente comunicato ai procuratori delle parti costituite.
Alla predetta udienza, rilevato l'avvenuto deposito delle note di trattazione scritta sostitutive d'udienza ad opera soltanto di parte opponente, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti, risulta infondata l'opposizione e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere integralmente confermato.
4 Preliminarmente, occorre chiarire, con riguardo all'eccezione di difetto di procedibilità sollevata dall'opponente, che la condizione de qua è stata correttamente assolta, come dimostrato dal verbale di mediazione negativo, per assenza della parte invitata, versato in atti dall'opposta con deposito telematico del 13 settembre 2023, da cui si evince che “nessuno è presente, né ha presentato atto di partecipazione alla procedura per la parte chiamata in mediazione,
Sig. nato il [...] a [...], cod.fisc. , Parte_1 C.F._2 con domicilio in GIULIANOVA (TE) - 64021 - VIA SAURO,14, assistito dall'Avv.
EA CO con studio in GIULIANOVA (TE) - 64021 - VIA TRAVERSA
CERULLI 1, GIULIANOVA (TE). Per quanto riguarda l'assenza della parte chiamata, il mediatore comunica che con pec del 12.5.2023 h. 12,02 l'avv CO ha comunicato all'Organismo che non intende partecipare alla mediazione ritenendo Parte_1
l'Organismo territorialmente incompetente.”, contestazione, quest'ultima, ribadita anche all'udienza del 20 settembre 2023 di verifica dell'esito della mediazione.
Senonché, non si può fare a meno di sottolineare come il procedimento di mediazione sia stato correttamente instaurato presso l'Organismo di CP Mediazione di Teramo, dunque territorialmente competente: infatti , nel rispetto del termine concesso dal (precedente) giudice, ha provveduto ad attivare la procedura, notificando a mezzo p.e.c. la richiesta a “InMedio”
( , già depositata in atti in data 13 settembre 2023, Email_1 organismo competente per le procedure di mediazione che, fra le diverse sedi sul territorio nazionale, ne ha una anche presso Teramo ed è proprio questa ad essere stata espressamente richiamata nel verbale negativo di mediazione versato in atti (in cui si legge: “InMedio sede di TERAMO”, in convenzione ex art. 7, comma II, lett. c) D.M. 180/2010 Controparte_5
; ne discende la infondatezza dell'eccezione di
[...] incompetenza territoriale dell'Organismo di Mediazione di Teramo strumentalmente sollevata dall'opponente, che, pertanto, va rigettata.
Ciò premesso e volgendo al merito, occorre anzitutto rammentare che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume
5 la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 6091/2020).
Il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., è l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione
(essendo parte opposta), a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte;
in altri termini, in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore
(che riveste la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto con ricorso l'emissione del decreto ingiuntivo) l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e sul debitore quello di provare gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Chiarita così la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ed applicatala al caso per cui è processo, deve rilevarsi che, mentre la Banca opposta ha fornito la prova del fatto costitutivo del credito azionato in via monitoria, l'opponente, invece, si è semplicemente limitato a dedurre fatti solo astrattamente impeditivi dello stesso, rivelatisi inidonei tuttavia a paralizzare la pretesa di controparte, in quanto non supportati da alcuna dimostrazione ed anzi, a ben vedere, smentiti dal compendio probatorio in atti.
Infatti, a supporto della propria pretesa, l'istituto di credito – sin dalla fase monitoria – ha utilmente prodotto: il contratto di finanziamento n. 3245560 stipulato dal sig. con la banca MPS in data 18 giugno 2009 (cfr. doc. 3 Pt_1 allegato al fascicolo monitorio), il contratto di cessione di crediti da MPS in
6 favore dell'odierna opposta (cfr. doc. 4 allegato al fascicolo monitorio), la notifica della cessione mediante raccomandata a/r n. 61451031241-2 ed il relativo avviso di ricevimento, con perfezionamento della notifica per compiuta giacenza (cfr. doc. nn. 5 e 6 allegati al fascicolo monitorio), l'estratto conto ex art. 50 T.UB. (cfr. doc. 7 allegato al fascicolo monitorio), il piano di rientro sottoscritto dal sig. stipulato con riferimento al contratto di Pt_1 finanziamento n. 3245560 (cfr. doc. 8 allegato al fascicolo monitorio).
È evidente quindi che già soltanto la riferita produzione documentale effettuata in sede monitoria esaurisce l'incombente probatorio posto a carico di parte opposta nella sue veste di attrice sostanziale, avendo la stessa dimostrato i fatti costitutivi del proprio credito azionato in via monitoria.
Al contrario, parte opponente, nell'atto di citazione, si è limitata a prospettare fatti soltanto astrattamente impeditivi del diritto avversario, che si rivelano peraltro, oltre che contraddittori, insufficienti a paralizzare la pretesa di parte opposta, in quanto sconfessati dalle risultanze processuali.
Più in particolare, il sig. ha testualmente affermato “che egli non è Pt_1
debitore di nessuna somma di denaro nei confronti della MPS” (e, di conseguenza, CP_
“non lo è nei confronti della di lei cessionaria ”), disconoscendo formalmente le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento e sul piano di rientro.
Senonché, anche a voler prescindere dalla valutazione del precedente giudice istruttore che, alla prima udienza di comparizione, a fronte del disconoscimento operato dal sig. (peraltro inammissibile per manifesta Pt_1 genericità, essendo stato formulato nei seguenti apodittici termini: “Il sig.
[...] disconosce formalmente le sottoscrizioni apposte sui doc.ti 3 (contratto) ed 8 Pt_1
(pdr) allegati da controparte nel fascicolo monitorio, in quanto non riconducibili alla sua persona” e, come tale, in contrasto con il pacifico principio giurisprudenziale secondo cui “Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato”, cfr. Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 18491 dell'8 luglio 2024), ha ritenuto che, sulla base di una sommaria verifica sui documenti di comparazione, “possa riconoscersi quale autografa la firma apposta in calce al contratto di finanziamento”, in ogni caso parte
7 opposta ha utilmente versato in atti nel presente giudizio oppositivo una dichiarazione sottoscritta dal sig. – e da questi non disconosciuta – con la Pt_1 quale questi dà atto di aver provveduto a pagare alcune (ben cinquantadue) rate del concesso finanziamento (cfr. doc. 4 fascicolo opposto), documento che all'evidenza ha pacifica natura di confessione stragiudiziale circa quanto meno l'esistenza del rapporto negoziale fra il sig. e l'istituto di credito MPS Pt_1
(altrimenti rimanendo oscura la ragione per la quale il primo avrebbe provveduto a versare un numero così elevato di rate). A ciò si aggiunga che è stata altresì depositata copia della cambiale, a nome del sig. a Parte_1 garanzia di alcuni importi relativi al sopra citato piano di rientro (cfr. doc. 5 fascicolo opposto).
Dunque, il rapporto di finanziamento fra il sig. e la banca MPS è Pt_1 tranquillamente provato, al pari della cessione del credito da quest'ultima vantato in favore della odierna opposta, come dimostrato, oltre che dalla sopra citata documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (ed in particolare dal contratto di cessione di crediti da MPS in favore dell'odierna opposta sub doc. 4, dalla notifica della cessione mediante raccomandata a/r n.
61451031241-2 e il relativo avviso di ricevimento, con perfezionamento della notifica per compiuta giacenza sub doc. nn. 5 e 6, dall'estratto conto ex art. 50
T.UB. sub doc. 7), anche dall'ulteriore documentazione a tal fine prodotta nel presente giudizio, i.e. l'atto ricognitivo di conferimento (cfr. doc.
6.1 fascicolo opposto), l'estratto dell'elenco dei crediti conferiti (cfr. doc.
6.2 e doc. 7 fascicolo opposto), da cui risulta esplicitamente la cessione del contratto n. “3245560” con “nominativo” “ ”, la G.U. n. 92 del 9 agosto 2018 (cfr. doc. Parte_1
6.3 fascicolo opposto), contenente l' “Avviso di conferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 ("Testo Unico Bancario")” da MPS in favore CP di , forma di pubblicità, questa, che è in grado di produrre nei confronti dei debitori ceduti gli effetti di notificazione ex art. 1264 c.c. (dovendosi oltretutto ribadire che, nel caso di specie, l'opposta ha provveduto altresì alla notifica individuale, come provato dai citati documenti allegati sub nn. 5 e 6 al ricorso monitorio, attestanti la notifica nei confronti del sig. della cessione del Pt_1 credito in data 22 ottobre 2015, perfezionatasi per compiuta giacenza).
Ciò appurato, destituita di fondamento si rivela l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente, dal momento che,
8 contrariamente a quanto da quest'ultimo sostenuto, a fronte del contratto di finanziamento stipulato in data 19 giugno 2009, sono invero intervenuti diversi atti interruttivi della prescrizione decennale, quali la notifica regolarmente per compiuta giacenza della cessione del credito in data 22 ottobre 2015 (cfr. documenti nn. 5 e 6 fascicolo opposta), la notifica della risoluzione del piano di rientro ex art. 1456 cc per inadempimento avvenuta in data 12 aprile 2017 (cfr. doc. 8 allegato al ricorso monitorio e doc. 14 fascicolo opposta), la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 24 giugno 2022.
Da ultimo, con riguardo alla richiesta di riduzione ad equità ex art. 1384
c.c. dell' “importo risultante dalla applicazione degli interessi di mora”, se è vero che tale rimedio, previsto per la penale manifestamente eccessiva, è astrattamente utilizzabile per gli interessi convenzionali di mora, in ogni caso osserva il
Tribunale come la difesa dell'opponente nulla abbia concretamente argomentato in punto di sproporzione o iniquità degli stessi, risultando la richiesta de qua formulata in termini oltremodo generici, ed anzi probabilistici e prospettici (si legge infatti in citazione: “Orbene, non è lecito dubitare del fatto che l'ammontare complessivo della mora risulterà lievitato con il trascorrere degli anni
a causa proprio dell'inerzia del creditore, il quale ha atteso diversi anni prima di agire in giudizio.” – cfr. p. 4 citazione).
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni sin qui svolte, si ritiene sussistente il diritto di credito azionato dalla Banca opposta, con la conseguenza per cui deve essere rigettata l'opposizione spiegata dal sig. Pt_1
e, per l'effetto, confermato il decreto monitorio opposto, da dichiarare definitivamente esecutivo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, e succ. mod., con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, del tenore delle difese svolte da entrambe le parti e dell'espleta istruttoria esclusivamente di natura documentale.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese del procedimento monitorio, per cui l'opponente, risultato integralmente soccombenti nell'odierno giudizio di opposizione, deve essere condannato altresì alla rifusione delle spese del procedimento monitorio per € 540,00.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al RG n. 2555/2022 fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione spiegata dall'opponente e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 720/2022, emesso dal
Tribunale di Teramo in data 14 giugno 2022 nell'ambito del procedimento contraddistinto dal R.G. n. 1815/2022, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2. ND parte opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 2.540,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%,
I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi, nonché alla refusione delle spese del procedimento monitorio per la somma di € 540,00.
Così deciso in Teramo, il 5 novembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2555 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...], il 3 novembre Parte_1 C.F._1
1982, residente a [...], elettivamente domiciliato a
Giulianova, in via Traversa Cerulli n. 1 ed in Mosciano Sant'Angelo al Viale
Europa n. 23/25, presso e nello studio dell'Avv. EA CO, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- parte opponente -
e
(C.F.: – già , in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Venezia-Mestre, in via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio Per_1
di Venezia-Mestre (rep. 42351; racc. 15678),
[...] Controparte_2
( ), già a seguito di mero cambio di
[...] P.IVA_2 CP_3 denominazione sociale, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede a Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, elettivamente domiciliata a Verona,
v. lo S. Bernardino 5A, presso e nello studio dell'Avv. Marco Rossi, che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 15 luglio
2025.
CONCISA ESPOSIZONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato avanti al Tribunale di Teramo,
[...]
per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2 CP (d'ora in poi, per comodità, anche solo la “ o “ ”) ha chiesto ed CP_4 ottenuto il decreto ingiuntivo n. 720/2022, con il quale è stato ingiunto al sig. di pagare la somma di € 15.989,93, oltre interessi come da Parte_1 domanda e le spese legali per il procedimento monitorio liquidate in € 540,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre agli accessori come per legge.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 14 giugno 2022
(nell'ambito del procedimento monitorio rubricato al R.G. n. 1815/2022) e notificato in data 24 giugno 2022, il sig. ha spiegato opposizione Parte_1 mediante atto di citazione, ritualmente notificato, con il quale, convenendo in giudizio la Banca, ha introdotto l'odierno giudizio, deducendo ed allegando che: CP
- nel ricorso monitorio, ha affermato di essere suo creditore per la somma di € 15.989,93 derivante dal mancato adempimento delle obbligazioni nascenti dal finanziamento per prestito personale n.
3245560 al medesimo opponente concesso dalla banca Monte Paschi di
SI (MPS), la quale, a seguito di operazioni di cartolarizzazione del credito, lo avrebbe ceduto pro soluto alla odierna Banca opposta, che avrebbe comunicato la cessione a mezzo raccomandata a/r ad esso debitore ceduto, il quale avrebbe anche proposto un piano di rientro, mai rispettato;
- tuttavia, “egli non è debitore di nessuna somma di denaro nei confronti della CP_ MPS e per l'effetto non lo è nei confronti della di lei cessionaria ”, che, come tale, è tenuta a dimostrare la titolarità del rapporto per cui ha agito in giudizio, rivelandosi a tal fine insufficiente la documentazione offerta in sede monitoria;
- inoltre, ad esso opponente non è mai stata comunicata la cessione del credito, tant'è vero che la missiva ex adverso allegata non gli è mai stata
2 consegnata;
- esso opponente disconosce formalmente le sottoscrizioni apposte sul contratto e sul piano di rientro allegati da controparte con il ricorso monitorio, in quanto non riconducibili alla sua persona ed eccepisce la prescrizione del credito avversario, non essendo intervenuta nel corso degli anni alcuna interruzione del termine prescrizionale;
- infine, esso opponente ha chiesto che “l'importo risultante dalla applicazione degli interessi di mora sia ridotto ad equità ai sensi dell'art. 1384
c.c.”, siccome manifestamente eccessivo ed ha eccepito “l'improcedibilità della domanda atteso che la banca non ha proposto la mediazione obbligatoria ai sensi del DLGS 28/2010.”
Pertanto, il sig. ha chiesto, nelle rassegnate conclusioni, Pt_1 all'intestato Tribunale di: “A. in via preliminare e nel rito, dichiarare
l'improcedibilità del decreto ingiuntivo per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
B. nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare qualsiasi richiesta di pagamento;
C. sempre nel merito, dichiarare estinto i crediti azionati in giudizio in prescritti D. sempre nel merito, ridurre in ogni caso ad equità l'importo degli interessi di mora: E. in via istruttoria, si producono i documenti come da separato indice;
con riserva di produrre nuova documentazione, articolare capitoli di prova ed indicare testimoni in prefiggendo termine di rito;
F. con vittoria delle spese di lite, oltre accessori come per legge o quanto meno con la loro compensazione.”
Si è costituito in giudizio l'istituto bancario, chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nonché del termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria ed ha contestato, siccome infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione avversaria, rassegando, nel merito, le seguenti conclusioni: “
3. Rigettare ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti Controparte_1 dell'opponente della somma di € 15.989,93 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi di mora come richiesti in ricorso (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) sino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento a favore di della suddetta somma;
4. In via subordinata, nell'ipotesi Controparte_1
3 di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o
2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della Controparte_1 somma di € 15.989,93 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria
e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando
l'opponente al pagamento di detta somma;
5. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA)
e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 19 aprile 2023, l'allora giudice titolare della causa, “Ritenuto che, da una sommaria verifica sui documenti di comparazione (carta d'identità del Cera) possa riconoscersi quale autografa la firma apposta in calce al contratto di finanziamento, ritenuto che
l'opposizione non si fonda su prova scritta né risulta di pronta e facile soluzione”, ha concesso sia la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sia il termine di quindici giorni per introdurre la procedura di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 20 settembre 2023, al cui esito sono stati concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI c.p.c., con fissazione per la valutazione delle richieste istruttorie dell'udienza del 24 gennaio 2024.
A tale udienza, ammessa la documentazione offerta dalle parti, il precedente giudice istruttore ha fissato l'udienza del 18 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni, che è stata differita dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento in data 26 gennaio 2024, all'udienza celebrata con le forme e le modalità ex art. 127-ter c.p.c. del 15 luglio 2025, come disposto con provvedimento del 3 maggio 2025, regolarmente comunicato ai procuratori delle parti costituite.
Alla predetta udienza, rilevato l'avvenuto deposito delle note di trattazione scritta sostitutive d'udienza ad opera soltanto di parte opponente, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti, risulta infondata l'opposizione e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere integralmente confermato.
4 Preliminarmente, occorre chiarire, con riguardo all'eccezione di difetto di procedibilità sollevata dall'opponente, che la condizione de qua è stata correttamente assolta, come dimostrato dal verbale di mediazione negativo, per assenza della parte invitata, versato in atti dall'opposta con deposito telematico del 13 settembre 2023, da cui si evince che “nessuno è presente, né ha presentato atto di partecipazione alla procedura per la parte chiamata in mediazione,
Sig. nato il [...] a [...], cod.fisc. , Parte_1 C.F._2 con domicilio in GIULIANOVA (TE) - 64021 - VIA SAURO,14, assistito dall'Avv.
EA CO con studio in GIULIANOVA (TE) - 64021 - VIA TRAVERSA
CERULLI 1, GIULIANOVA (TE). Per quanto riguarda l'assenza della parte chiamata, il mediatore comunica che con pec del 12.5.2023 h. 12,02 l'avv CO ha comunicato all'Organismo che non intende partecipare alla mediazione ritenendo Parte_1
l'Organismo territorialmente incompetente.”, contestazione, quest'ultima, ribadita anche all'udienza del 20 settembre 2023 di verifica dell'esito della mediazione.
Senonché, non si può fare a meno di sottolineare come il procedimento di mediazione sia stato correttamente instaurato presso l'Organismo di CP Mediazione di Teramo, dunque territorialmente competente: infatti , nel rispetto del termine concesso dal (precedente) giudice, ha provveduto ad attivare la procedura, notificando a mezzo p.e.c. la richiesta a “InMedio”
( , già depositata in atti in data 13 settembre 2023, Email_1 organismo competente per le procedure di mediazione che, fra le diverse sedi sul territorio nazionale, ne ha una anche presso Teramo ed è proprio questa ad essere stata espressamente richiamata nel verbale negativo di mediazione versato in atti (in cui si legge: “InMedio sede di TERAMO”, in convenzione ex art. 7, comma II, lett. c) D.M. 180/2010 Controparte_5
; ne discende la infondatezza dell'eccezione di
[...] incompetenza territoriale dell'Organismo di Mediazione di Teramo strumentalmente sollevata dall'opponente, che, pertanto, va rigettata.
Ciò premesso e volgendo al merito, occorre anzitutto rammentare che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume
5 la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 6091/2020).
Il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., è l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione
(essendo parte opposta), a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte;
in altri termini, in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore
(che riveste la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto con ricorso l'emissione del decreto ingiuntivo) l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e sul debitore quello di provare gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Chiarita così la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ed applicatala al caso per cui è processo, deve rilevarsi che, mentre la Banca opposta ha fornito la prova del fatto costitutivo del credito azionato in via monitoria, l'opponente, invece, si è semplicemente limitato a dedurre fatti solo astrattamente impeditivi dello stesso, rivelatisi inidonei tuttavia a paralizzare la pretesa di controparte, in quanto non supportati da alcuna dimostrazione ed anzi, a ben vedere, smentiti dal compendio probatorio in atti.
Infatti, a supporto della propria pretesa, l'istituto di credito – sin dalla fase monitoria – ha utilmente prodotto: il contratto di finanziamento n. 3245560 stipulato dal sig. con la banca MPS in data 18 giugno 2009 (cfr. doc. 3 Pt_1 allegato al fascicolo monitorio), il contratto di cessione di crediti da MPS in
6 favore dell'odierna opposta (cfr. doc. 4 allegato al fascicolo monitorio), la notifica della cessione mediante raccomandata a/r n. 61451031241-2 ed il relativo avviso di ricevimento, con perfezionamento della notifica per compiuta giacenza (cfr. doc. nn. 5 e 6 allegati al fascicolo monitorio), l'estratto conto ex art. 50 T.UB. (cfr. doc. 7 allegato al fascicolo monitorio), il piano di rientro sottoscritto dal sig. stipulato con riferimento al contratto di Pt_1 finanziamento n. 3245560 (cfr. doc. 8 allegato al fascicolo monitorio).
È evidente quindi che già soltanto la riferita produzione documentale effettuata in sede monitoria esaurisce l'incombente probatorio posto a carico di parte opposta nella sue veste di attrice sostanziale, avendo la stessa dimostrato i fatti costitutivi del proprio credito azionato in via monitoria.
Al contrario, parte opponente, nell'atto di citazione, si è limitata a prospettare fatti soltanto astrattamente impeditivi del diritto avversario, che si rivelano peraltro, oltre che contraddittori, insufficienti a paralizzare la pretesa di parte opposta, in quanto sconfessati dalle risultanze processuali.
Più in particolare, il sig. ha testualmente affermato “che egli non è Pt_1
debitore di nessuna somma di denaro nei confronti della MPS” (e, di conseguenza, CP_
“non lo è nei confronti della di lei cessionaria ”), disconoscendo formalmente le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento e sul piano di rientro.
Senonché, anche a voler prescindere dalla valutazione del precedente giudice istruttore che, alla prima udienza di comparizione, a fronte del disconoscimento operato dal sig. (peraltro inammissibile per manifesta Pt_1 genericità, essendo stato formulato nei seguenti apodittici termini: “Il sig.
[...] disconosce formalmente le sottoscrizioni apposte sui doc.ti 3 (contratto) ed 8 Pt_1
(pdr) allegati da controparte nel fascicolo monitorio, in quanto non riconducibili alla sua persona” e, come tale, in contrasto con il pacifico principio giurisprudenziale secondo cui “Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato”, cfr. Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 18491 dell'8 luglio 2024), ha ritenuto che, sulla base di una sommaria verifica sui documenti di comparazione, “possa riconoscersi quale autografa la firma apposta in calce al contratto di finanziamento”, in ogni caso parte
7 opposta ha utilmente versato in atti nel presente giudizio oppositivo una dichiarazione sottoscritta dal sig. – e da questi non disconosciuta – con la Pt_1 quale questi dà atto di aver provveduto a pagare alcune (ben cinquantadue) rate del concesso finanziamento (cfr. doc. 4 fascicolo opposto), documento che all'evidenza ha pacifica natura di confessione stragiudiziale circa quanto meno l'esistenza del rapporto negoziale fra il sig. e l'istituto di credito MPS Pt_1
(altrimenti rimanendo oscura la ragione per la quale il primo avrebbe provveduto a versare un numero così elevato di rate). A ciò si aggiunga che è stata altresì depositata copia della cambiale, a nome del sig. a Parte_1 garanzia di alcuni importi relativi al sopra citato piano di rientro (cfr. doc. 5 fascicolo opposto).
Dunque, il rapporto di finanziamento fra il sig. e la banca MPS è Pt_1 tranquillamente provato, al pari della cessione del credito da quest'ultima vantato in favore della odierna opposta, come dimostrato, oltre che dalla sopra citata documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (ed in particolare dal contratto di cessione di crediti da MPS in favore dell'odierna opposta sub doc. 4, dalla notifica della cessione mediante raccomandata a/r n.
61451031241-2 e il relativo avviso di ricevimento, con perfezionamento della notifica per compiuta giacenza sub doc. nn. 5 e 6, dall'estratto conto ex art. 50
T.UB. sub doc. 7), anche dall'ulteriore documentazione a tal fine prodotta nel presente giudizio, i.e. l'atto ricognitivo di conferimento (cfr. doc.
6.1 fascicolo opposto), l'estratto dell'elenco dei crediti conferiti (cfr. doc.
6.2 e doc. 7 fascicolo opposto), da cui risulta esplicitamente la cessione del contratto n. “3245560” con “nominativo” “ ”, la G.U. n. 92 del 9 agosto 2018 (cfr. doc. Parte_1
6.3 fascicolo opposto), contenente l' “Avviso di conferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 ("Testo Unico Bancario")” da MPS in favore CP di , forma di pubblicità, questa, che è in grado di produrre nei confronti dei debitori ceduti gli effetti di notificazione ex art. 1264 c.c. (dovendosi oltretutto ribadire che, nel caso di specie, l'opposta ha provveduto altresì alla notifica individuale, come provato dai citati documenti allegati sub nn. 5 e 6 al ricorso monitorio, attestanti la notifica nei confronti del sig. della cessione del Pt_1 credito in data 22 ottobre 2015, perfezionatasi per compiuta giacenza).
Ciò appurato, destituita di fondamento si rivela l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente, dal momento che,
8 contrariamente a quanto da quest'ultimo sostenuto, a fronte del contratto di finanziamento stipulato in data 19 giugno 2009, sono invero intervenuti diversi atti interruttivi della prescrizione decennale, quali la notifica regolarmente per compiuta giacenza della cessione del credito in data 22 ottobre 2015 (cfr. documenti nn. 5 e 6 fascicolo opposta), la notifica della risoluzione del piano di rientro ex art. 1456 cc per inadempimento avvenuta in data 12 aprile 2017 (cfr. doc. 8 allegato al ricorso monitorio e doc. 14 fascicolo opposta), la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 24 giugno 2022.
Da ultimo, con riguardo alla richiesta di riduzione ad equità ex art. 1384
c.c. dell' “importo risultante dalla applicazione degli interessi di mora”, se è vero che tale rimedio, previsto per la penale manifestamente eccessiva, è astrattamente utilizzabile per gli interessi convenzionali di mora, in ogni caso osserva il
Tribunale come la difesa dell'opponente nulla abbia concretamente argomentato in punto di sproporzione o iniquità degli stessi, risultando la richiesta de qua formulata in termini oltremodo generici, ed anzi probabilistici e prospettici (si legge infatti in citazione: “Orbene, non è lecito dubitare del fatto che l'ammontare complessivo della mora risulterà lievitato con il trascorrere degli anni
a causa proprio dell'inerzia del creditore, il quale ha atteso diversi anni prima di agire in giudizio.” – cfr. p. 4 citazione).
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni sin qui svolte, si ritiene sussistente il diritto di credito azionato dalla Banca opposta, con la conseguenza per cui deve essere rigettata l'opposizione spiegata dal sig. Pt_1
e, per l'effetto, confermato il decreto monitorio opposto, da dichiarare definitivamente esecutivo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, e succ. mod., con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, del tenore delle difese svolte da entrambe le parti e dell'espleta istruttoria esclusivamente di natura documentale.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese del procedimento monitorio, per cui l'opponente, risultato integralmente soccombenti nell'odierno giudizio di opposizione, deve essere condannato altresì alla rifusione delle spese del procedimento monitorio per € 540,00.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al RG n. 2555/2022 fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione spiegata dall'opponente e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 720/2022, emesso dal
Tribunale di Teramo in data 14 giugno 2022 nell'ambito del procedimento contraddistinto dal R.G. n. 1815/2022, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2. ND parte opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 2.540,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%,
I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi, nonché alla refusione delle spese del procedimento monitorio per la somma di € 540,00.
Così deciso in Teramo, il 5 novembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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