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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/12/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr.Riccardo Mele presidente dr.Maurizio Petrelli consigliere dr.Patrizia Evangelista consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nel reclamo ex art.52 C.C.I.I. iscritta al n° 152 del ruolo generale V.G. dell'anno 2024
TRA
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli CodiceFiscale_2 avv.ti Francesco Stocco e Irene Maria Licchelli
RECLAMANTI
contro in persona del suo presidente pro tempore, assistito e difeso dall'avv.Salvatore CP_1
RA
RESISTENTE
nonché
P.G. Fatto e motivi della decisione
Con decreto in data 5 aprile 2024 il tribunale di Lecce rigettò la domanda di omologa del concordato minore proposto da (con il quale, a fronte di Parte_1 Parte_2 esposizione debitoria per complessivi € 440.219,22, veniva offerta ai creditori la somma di €
38.800,00). A sostegno della sua decisione il tribunale, premesso che non era stata raggiunta la maggioranza dei voti dei creditori osservò che:
1. il credito nei confronti di agenzia delle entrate – maturato per imposte non pagate per il periodo dal 2010 al 2021 – era significativo di una violazione sistematica degli obblighi tributari, integrava una condotta di concorrenza sleale nei confronti degli altri operatori del settore e rendeva probabile una ripetizione del medesimo comportamento anche per il futuro. Inoltre, il credito era soddisfatto nella misura del 4,34%, con una falcidia superiore al 95% e prevedeva un pagamento in 19 rate, con decorrenza dal 1° aprile 2028 al 1° dicembre 2029, a distanza di oltre 4 anni dalla omologa del piano;
2. mancava ogni elemento di valutazione per apprezzare la convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, considerato che, a fronte delle proprietà immobiliari dei richiedenti l'omologa, era dato conoscere solo il valore di stima di alcuni di tali beni;
3. sussistevano elementi di criticità in considerazione della eccessiva durata del piano – 7 anni – a fronte della assenza di garanzia e del fatto che esso si fondava esclusivamente sulla capacità reddituale del proponente, ciò che rilevava anche sotto il profilo della effettiva sostenibilità e fattibilità del piano;
4. la misura del debito tributario – assolutamente preponderante rispetto agli altri – lasciava intendere che il ricorso alla procedura fosse – prevalentemente se non principalmente - preordinato ad abbattere la notevole esposizione debitoria nei confronti dell'erario; Contr
5. non era possibile accertare il fondamento dell'assunto – meramente assertivo - dell' secondo cui da parte di vi sarebbe stata violazione dell'art.124 bis Parte_3
TUB nel concedere un prestito cambiario che aggiungeva una rata mensile di € 557,66 ad una rata preesistente di € 461,79 per la restituzione di altro finanziamento. Questa carenza cognitiva impediva il cram down in relazione al relativo dissenso.
Avverso il decreto di diniego di omologa, con ricorso depositato il 16 aprile 2024, il Pt_1
e la hanno proposto reclamo chiedendone la riforma con accoglimento e omologa Pt_2 della proposta di concordato minore.
Instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha concluso per il rigetto del reclamo. CP_1 All'esito della udienza fissata per la discussione tenutasi nelle forme di cui all'art.127 ter cod.proc.civ., la corte ha riservato la decisione.
I ricorrenti lamentano principalmente una non corretta applicazione del cram down e rilevano come il valore dell'intero loro compendio immobiliare avrebbe dovuto agevolmente indurre il tribunale a ritenere che la proposta avrebbe soddisfatto i creditori in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria e, con riferimento all'amministrazione finanziaria, agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, creditori che avevano manifestato opposizione alla proposta, che quest'ultima era più conveniente della liquidazione giudiziale di tale compendio. I ricorrenti non contestano l'affermazione del tribunale per cui oggetto di valutazione e stima erano stati i soli beni soggetti a pignoramento e non anche gli altri di cui essi avevano la disponibilità. Di tali beni si tiene conto solo in sede di reclamo e il loro valore viene calcolato, per le abitazioni, secondo i “parametri delle quotazioni immobiliari fornite da agenzia delle entrate” e, per i terreni, secondo “i valori agricoli medi (…) acquisibili dalle delibere delle commissioni esproprio provinciali”. Il valore dei beni pignorati è stato invece calcolato avendo come riferimento il prezzo base determinato nella procedura esecutiva (€ 31.846,41), anche per effetto dei ribassi (4) conseguiti alle mancate vendite.
Osserva la corte che il valore dei beni pignorati ai coniugi ricorrenti, nell'ambito della procedura è stato stimato in € 43.669,67. A questi beni devono aggiungersi gli altri immobili il cui valore è stimato dai ricorrenti, secondo i criteri indicati, in € 9.277,50, nonché gli altri beni mobili per un valore stimato, sempre dai ricorrenti, in € 1.200,00. Il valore dei beni è dunque complessivamente pari ad € 54.147,17 ed è quindi superiore alla somma di € 38.800,00 messa a disposizione dei creditori nel concordato. Il dato non cambia anche considerando come valore del bene pignorato quello risultante dai ribassi conseguiti alla mancata vendita (€
31.846,41 + 9.277,50 + 1.200,00 = 42.323,91).
In ogni caso la censura esaminata non si confronta – così come le altre di seguito esposte - con tutte le (altre) ragioni poste a base della decisione impugnata, ragioni che da sole giustificano il rigetto della richiesta.
Di nessun pregio poi risultano le argomentazioni con le quali i reclamanti giustificano il mancato adempimento degli obblighi fiscali. Premesso che non sono contestate né l'esistenza del debito, né il suo ammontare, al di là delle ragioni espresse – indebitamento nei confronti delle banche, crisi conclamata dell'economia italiana cui sarebbe collegata la crisi dell'impresa gestita dal – rimane il fatto della durata dell'inadempimento protrattosi per oltre un Pt_1 decennio e l'elevatissimo ammontare del debito verso l'erario (€ 209.121,04 interamente in privilegio).
Da ultimo, con riferimento alle ragioni di rigetto della proposta motivate con la lunga dilazione nel tempo dei pagamenti, i reclamanti richiamano un precedente di legittimità
(cass.27544/19) secondo cui il solo fatto che sia prevista una dilazione, anche di significativa durata, non significa di per sé una minor tutela del creditore. Nella pronuncia richiamata tuttavia l'affermazione non è assoluta, essendo la valutazione della convenienza legata a condizioni concrete e, nel caso specifico, alla possibilità che “il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo il cui valore sia pari o inferiore all'ammontare dei debiti”. È evidente come il richiamo non sia pertinente atteso che, per un verso, nel caso concreto la somma offerta ai creditori è pari ad una percentuale assai modesta del loro credito che in grandissima parte rimane insoddisfatto (in media circa il
90%), per altro verso, come visto, il valore dei beni liquidabili supera la somma offerta.
Le spese, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
p.q.m.
la corte rigetta il reclamo e condanna e al pagamento delle Parte_2 Parte_1 spese processuali in favore di che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre accessori di CP_1 legge e di tariffa in misura del 15%.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 22 ottobre 2025.
Il presidente est.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr.Riccardo Mele presidente dr.Maurizio Petrelli consigliere dr.Patrizia Evangelista consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nel reclamo ex art.52 C.C.I.I. iscritta al n° 152 del ruolo generale V.G. dell'anno 2024
TRA
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli CodiceFiscale_2 avv.ti Francesco Stocco e Irene Maria Licchelli
RECLAMANTI
contro in persona del suo presidente pro tempore, assistito e difeso dall'avv.Salvatore CP_1
RA
RESISTENTE
nonché
P.G. Fatto e motivi della decisione
Con decreto in data 5 aprile 2024 il tribunale di Lecce rigettò la domanda di omologa del concordato minore proposto da (con il quale, a fronte di Parte_1 Parte_2 esposizione debitoria per complessivi € 440.219,22, veniva offerta ai creditori la somma di €
38.800,00). A sostegno della sua decisione il tribunale, premesso che non era stata raggiunta la maggioranza dei voti dei creditori osservò che:
1. il credito nei confronti di agenzia delle entrate – maturato per imposte non pagate per il periodo dal 2010 al 2021 – era significativo di una violazione sistematica degli obblighi tributari, integrava una condotta di concorrenza sleale nei confronti degli altri operatori del settore e rendeva probabile una ripetizione del medesimo comportamento anche per il futuro. Inoltre, il credito era soddisfatto nella misura del 4,34%, con una falcidia superiore al 95% e prevedeva un pagamento in 19 rate, con decorrenza dal 1° aprile 2028 al 1° dicembre 2029, a distanza di oltre 4 anni dalla omologa del piano;
2. mancava ogni elemento di valutazione per apprezzare la convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, considerato che, a fronte delle proprietà immobiliari dei richiedenti l'omologa, era dato conoscere solo il valore di stima di alcuni di tali beni;
3. sussistevano elementi di criticità in considerazione della eccessiva durata del piano – 7 anni – a fronte della assenza di garanzia e del fatto che esso si fondava esclusivamente sulla capacità reddituale del proponente, ciò che rilevava anche sotto il profilo della effettiva sostenibilità e fattibilità del piano;
4. la misura del debito tributario – assolutamente preponderante rispetto agli altri – lasciava intendere che il ricorso alla procedura fosse – prevalentemente se non principalmente - preordinato ad abbattere la notevole esposizione debitoria nei confronti dell'erario; Contr
5. non era possibile accertare il fondamento dell'assunto – meramente assertivo - dell' secondo cui da parte di vi sarebbe stata violazione dell'art.124 bis Parte_3
TUB nel concedere un prestito cambiario che aggiungeva una rata mensile di € 557,66 ad una rata preesistente di € 461,79 per la restituzione di altro finanziamento. Questa carenza cognitiva impediva il cram down in relazione al relativo dissenso.
Avverso il decreto di diniego di omologa, con ricorso depositato il 16 aprile 2024, il Pt_1
e la hanno proposto reclamo chiedendone la riforma con accoglimento e omologa Pt_2 della proposta di concordato minore.
Instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha concluso per il rigetto del reclamo. CP_1 All'esito della udienza fissata per la discussione tenutasi nelle forme di cui all'art.127 ter cod.proc.civ., la corte ha riservato la decisione.
I ricorrenti lamentano principalmente una non corretta applicazione del cram down e rilevano come il valore dell'intero loro compendio immobiliare avrebbe dovuto agevolmente indurre il tribunale a ritenere che la proposta avrebbe soddisfatto i creditori in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria e, con riferimento all'amministrazione finanziaria, agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, creditori che avevano manifestato opposizione alla proposta, che quest'ultima era più conveniente della liquidazione giudiziale di tale compendio. I ricorrenti non contestano l'affermazione del tribunale per cui oggetto di valutazione e stima erano stati i soli beni soggetti a pignoramento e non anche gli altri di cui essi avevano la disponibilità. Di tali beni si tiene conto solo in sede di reclamo e il loro valore viene calcolato, per le abitazioni, secondo i “parametri delle quotazioni immobiliari fornite da agenzia delle entrate” e, per i terreni, secondo “i valori agricoli medi (…) acquisibili dalle delibere delle commissioni esproprio provinciali”. Il valore dei beni pignorati è stato invece calcolato avendo come riferimento il prezzo base determinato nella procedura esecutiva (€ 31.846,41), anche per effetto dei ribassi (4) conseguiti alle mancate vendite.
Osserva la corte che il valore dei beni pignorati ai coniugi ricorrenti, nell'ambito della procedura è stato stimato in € 43.669,67. A questi beni devono aggiungersi gli altri immobili il cui valore è stimato dai ricorrenti, secondo i criteri indicati, in € 9.277,50, nonché gli altri beni mobili per un valore stimato, sempre dai ricorrenti, in € 1.200,00. Il valore dei beni è dunque complessivamente pari ad € 54.147,17 ed è quindi superiore alla somma di € 38.800,00 messa a disposizione dei creditori nel concordato. Il dato non cambia anche considerando come valore del bene pignorato quello risultante dai ribassi conseguiti alla mancata vendita (€
31.846,41 + 9.277,50 + 1.200,00 = 42.323,91).
In ogni caso la censura esaminata non si confronta – così come le altre di seguito esposte - con tutte le (altre) ragioni poste a base della decisione impugnata, ragioni che da sole giustificano il rigetto della richiesta.
Di nessun pregio poi risultano le argomentazioni con le quali i reclamanti giustificano il mancato adempimento degli obblighi fiscali. Premesso che non sono contestate né l'esistenza del debito, né il suo ammontare, al di là delle ragioni espresse – indebitamento nei confronti delle banche, crisi conclamata dell'economia italiana cui sarebbe collegata la crisi dell'impresa gestita dal – rimane il fatto della durata dell'inadempimento protrattosi per oltre un Pt_1 decennio e l'elevatissimo ammontare del debito verso l'erario (€ 209.121,04 interamente in privilegio).
Da ultimo, con riferimento alle ragioni di rigetto della proposta motivate con la lunga dilazione nel tempo dei pagamenti, i reclamanti richiamano un precedente di legittimità
(cass.27544/19) secondo cui il solo fatto che sia prevista una dilazione, anche di significativa durata, non significa di per sé una minor tutela del creditore. Nella pronuncia richiamata tuttavia l'affermazione non è assoluta, essendo la valutazione della convenienza legata a condizioni concrete e, nel caso specifico, alla possibilità che “il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo il cui valore sia pari o inferiore all'ammontare dei debiti”. È evidente come il richiamo non sia pertinente atteso che, per un verso, nel caso concreto la somma offerta ai creditori è pari ad una percentuale assai modesta del loro credito che in grandissima parte rimane insoddisfatto (in media circa il
90%), per altro verso, come visto, il valore dei beni liquidabili supera la somma offerta.
Le spese, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
p.q.m.
la corte rigetta il reclamo e condanna e al pagamento delle Parte_2 Parte_1 spese processuali in favore di che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre accessori di CP_1 legge e di tariffa in misura del 15%.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 22 ottobre 2025.
Il presidente est.