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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente est. dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1990 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo d'Amico (C.F.
) del Foro di Venezia, con domicilio eletto C.F._2 presso il suo studio in Venezia, Piazza Ferretto n. 4 (indirizzo pec
; Email_1 appellante contro
(C.F. CP_1 C.F._3
rappresentata e difesa, dall'avvocato Laura Capo (C.F.
) del Foro di Venezia, presso il cui studio sito in C.F._4
Venezia – Mestre, via Verdi n. 33 elegge domicilio, anche digitale, all'indirizzo pec;
Email_2 appellata e contro già Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Viero, cod. fisc.
, giusta mandato depositato telematicamente, C.F._5 con elezione di domicilio presso il suo studio in Venezia Mestre,
Riviera Magellano, 5 e indirizzo pec:
Email_3 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1654/2023 del Tribunale di
Venezia, del 28.9.2023, notificata in data 10.10.2023, nella causa
R.G. 7380/2021
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Lette le comparse di costituzione e risposta depositate dalle controparti, la scrivente difesa contesta recisamente quanto ivi dedotto, poiché infondato in fatto ed in diritto, e si riporta integralmente all'atto introduttivo del presente giudizio. Si contesta inoltre l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. svolta dalla difesa di CP_2
che andrà rigettata, posto che il presente gravame è
[...] tutt'altro che manifestatamente infondato. Per mero scrupolo tuzioristico, malgrado i fatti di causa siano pacifici alla luce delle ammissioni della sig.ra reiterate in questo grado di giudizio, si CP_1 insiste per l'ammissione delle prove orali richieste in atto di citazione d'appello e rigettate in primo grado. In subordine si chiede fissarsi udienza ex art. 352 cpc, con concessione dei termini ivi previsti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Per CP_1 richiamato tutto quanto dedotto ed eccepito in sede di comparsa di costituzione e risposta, la signora hiede che la causa CP_1 sia trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c., con concessione dei termini ivi previsti.
Per Controparte_2 richiamati i contenuti, le difese e le eccezioni tutte di cui alla comparsa di costituzione e risposta anche con riferimento a quanto dedotto dall'appellata in merito alla copertura assicurativa nella propria comparsa di costituzione d'appello, dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle eventuali nuove e/o diverse domande e/o diverse conclusioni, rispetto al petitum di cui all'atto introduttivo, per tutto quanto ivi esposto, insiste affinché venga rigettato l'appello, previa fissazione dell'udienza per la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c. per manifesta infondatezza secondo quanto disposto dagli artt. 348 bis,
350 e 350 bis c.p.c. In subordine chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il sig. conveniva avanti al Tribunale di Venezia Parte_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in CP_1 occasione della caduta avvenuta presso l'abitazione della convenuta in data 17.06.2019, allorquando la intenta a prendere il CP_1 telefono appoggiato sul tavolo in soggiorno, era inciampata sul tappeto ivi presente, aveva urtato l'attore e lo aveva fatto cadere a terra. L'attore deduceva la responsabilità della ai sensi dell'art. CP_1
2043 c.c. e lamentava pregiudizi di carattere patrimoniale e non patrimoniale per effetto della suddetta caduta, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro
57.719,26 a titolo di risarcimento del danno.
Nel costituirsi in giudizio, non contestava la dinamica CP_1 dei fatti descritta dalla controparte, ma invocava quanto meno il concorso dell'attore nella causazione del danno, poiché egli avrebbe dovuto evitare di sostare in piedi in salotto e accomodarsi seduto su una delle sedie ivi presenti, nonché lamentava l'erronea quantificazione dei danni pretesi. La convenuta, pertanto, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, concludeva chiedendo il rigetto delle pretese attoree o la limitazione del risarcimento al quantum accertato in concreto e la condanna della compagnia assicurativa in manleva. Si costituiva in giudizio , contestando Controparte_2 nell'an e nel quantum la pretesa attorea, chiedendo il rigetto della stessa o, in subordine, la limitazione della condanna in manleva alla quota di responsabilità effettivamente imputabile all'attrice e conformemente alle condizioni di polizza.
2. Il Tribunale di Venezia, disattese le istanze istruttorie attoree, con la sentenza in epigrafe indicata rigettava le domande e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta e della terza chiamata. Il Tribunale rilevava che l'attore aveva ricondotto causalmente l'evento alla “evidente” distrazione della che, mentre si dirigeva a prendere il telefono, sarebbe CP_1 inciampata sul tappeto, senza fornire ulteriori indicazioni. Il Giudice di primo grado riteneva che una così generica descrizione del fatto non consentisse di ritenere configurabile in concreto una colpa della posto che non era stata in alcun modo indicata la regola di CP_1 condotta violata. Il solo fatto che la osse inciampata sul tappeto CP_1 posizionato all'interno della propria casa, in assenza di ulteriori elementi specifici e oggettivi che avrebbero dovuto essere allegati e provati da parte attrice, non valeva a provare ex se la non meglio precisata “distrazione” e, dunque, la negligenza, imprudenza o imperizia della predetta, che, oltretutto, nel documento indicato da parte attrice come confessorio, si era limitata unicamente a confermare di essere inciampata sul tappeto di casa mentre stava recandosi a prendere un telefono sul tavolo (cfr. doc. 1 fasc. attoreo).
3. Avverso questa sentenza il sig. ha Parte_1 proposto appello, affidato a due motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
3.1 Si sono costituiti con distinte comparse e CP_1 [...] chiedendo rigettarsi l'appello, con rifusione delle spese, CP_2 formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo depositato il
17-1-2025, è stata trattenuta in decisione.
5. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'illegittimità della sentenza per erronea applicazione degli artt. 2043 c.c. e 43 c.p., anche in relazione all'art. 2729 c.c., nonché la violazione del disposto dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 2733 c.c.. Deduce che la colpa da cui scaturisce la responsabilità della non era stata dedotta CP_1 affatto genericamente, senza specificare alcunché, come affermato dal Tribunale, ma era anzi stata descritta nel modo più specifico possibile. In particolare, la causa dell'inciampo sul tappeto era stata la mancanza di attenzione da parte della poiché distratta CP_1 dall'intenzione di prendere il telefono cellulare appoggiato sul tavolo.
Detta ricostruzione era stata ampiamente provata poiché non contestata, ed anzi confermata, dalla in comparsa di risposta e CP_1 nel documento n. 1, scritto e sottoscritto di suo pugno, la cui firma non era stata disconosciuta. A parere dell'appellante, dette asserzioni si configurano come una confessione giudiziale ex art. 2733 c.c., con tutte le conseguenze in termini probatori che il codice civile prevede: “la confessione giudiziale costituisce una dichiarazione di scienza, il cui elemento essenziale è l'affermazione inequivoca in ordine ad un fatto storico dubbio, resa la quale gli effetti che ne derivano sono stabiliti dalla legge, sicché è irrilevante l'indagine sullo stato soggettivo del confitente o sul fine da lui perseguito nel renderla.” (Cass. Civ., n. 19554/16). Di conseguenza il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non provato il comportamento colposo della danneggiante, posto che la confessione giudiziale resa dalla forniva la piena prova circa la CP_1 mancanza di attenzione al proprio incedere, in applicazione dei principi affermati dalla Cassazione, secondo cui “l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c., statuisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” (Cass.
1045/2015). Rimarca l'appellante che l'evento è avvenuto all'interno dell'abitazione della la quale conosceva perfettamente lo stato CP_1 dei luoghi e dunque la presenza del tappeto causa dell'inciampo.
Inoltre la presenza del nei pressi del tavolo, le imponeva Parte_1 una ancor maggiore cautela, anche alla luce delle pregresse condizioni fisiche dell'odierno appellante. Deduce quest'ultimo che in ogni caso la colpa della può essere agevolmente desunta CP_1 mediante la presunzione semplice di cui all'art. ex art. 2729 c.c., poiché nel caso concreto sussistono indizi gravi, precisi e concordanti che denotano inequivocabilmente una distrazione, e dunque negligenza, della Si duole altresì l'appellante della mancata CP_1 ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta e della prova per testi, che assume essere stata formulata in modo specifico (“vero che il giorno 17.6.2019 il sig. si trovava presso Parte_1
l'abitazione del sig. , sita in Mirano, via W. Ferrari n. Parte_2
2/A, per festeggiare il suo compleanno”; 2. “vero che ad ore 20.00 circa il sig. si trovava in piedi in soggiorno, nei pressi del Parte_1 tavolo ivi presente, nella posizione raffigurata nel doc. 1 che si rammostra”; 3. “vero che in tale circostanze di luogo e di tempo la sig.ra cercando di prendere il telefono cellulare CP_1 appoggiato sul predetto tavolo, inciampava sul tappeto ivi presente
e colpiva il sig. facendolo cadere a terra”; 4. “vero che la Parte_1 sig.ra è inciampata sul tappeto ed ha colpito il sig. CP_1
nei punti indicati nelle fotografie prodotte, che si Parte_1 rammostrano (doc. 1)”; 5. “conferma la sig.ra la CP_1 dichiarazione da lei sottoscritta, prodotta quale doc. 1 che si rammostra”; 6. “vero che il sig. , a seguito del predetto Parte_1 urto, giaceva a terra e veniva soccorso dalle persone presenti, sig.ri
e , che accorrevano e lo aiutavano a Parte_2 Persona_1 rialzarsi”). Ad avviso dell'appellante, sussiste la responsabilità ex art. 2043 c.c. della atteso che è colposo, o contro l'intenzione, CP_1
l'evento che, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, valutate alla stregua dell'art. 1176, comma 1 c.c., ossia alla diligenza del buon padre di famiglia;
deduce che alla base della colpa vi è la prevedibilità ed evitabilità dell'evento ovvero la possibilità, accertata in concreto, per l'agente di rappresentarsi nella mente l'evento dannoso come conseguenza di una certa azione od omissione e di scongiurare l'evento, rispettando precise regole cautelari.
Circa il quantum, l'appellante deduce di aver aderito alle risultanze della perizia medico legale di parte a firma dott. CP_2 Per_2
(cfr. note trattazione scritta per l'udienza del 26.1.2023), versata in giudizio dalla terza chiamata con la 3^ memoria ex art. 183 cpc (cfr. doc. 4 terza chiamata). Rimarca che tale adesione era stata accettata anche dalla difesa della pertanto l'odierno appellante CP_1 aveva rinunciato alla richiesta di esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
5.1. Con il secondo motivo l'appellante lamenta, in relazione alla statuizione sulle spese di lite del primo grado, l'errata applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche. Deduce che, nel denegato caso di mancato accoglimento del gravame proposto nel merito, dovrà in ogni caso rilevarsi che la liquidazione delle spese di lite operata dal Giudice di prime cure risulta errata in ragione dei parametri di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche.
Le spese del giudizio di primo grado erano state integralmente poste a carico dell'attore nell'importo di € 5.033,00, oltre accessori, in favore di ciascuna parte del giudizio e ad avviso dell'appellante detta statuizione risulta ingiustamente afflittiva. Deduce che la liquidazione unitaria operata dal Tribunale di Venezia, senza cioè dividerla per fasi, non permetteva un esame adeguato della statuizione e non consentiva la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. Inoltre, nessuna attività istruttoria orale era stata svolta nel procedimento di primo grado, né era stato svolto l'accertamento peritale medico legale, per il meritevole comportamento dell'odierno appellante, che aveva accettato una quantificazione dei postumi minore pur di non appesantire il procedimento. Benché la fase istruttoria, dunque, non si fosse svolta, il Tribunale l'aveva comunque liquidata alle controparti ai valori medi, e non ai minimi. L'appellante, pertanto, nel denegato caso di mancato accoglimento del gravame sul merito, chiede la riduzione delle spese legali liquidate in primo grado, parametrandole correttamente a quanto previsto dal D.M. 55/14 in ragione delle fasi processuali effettivamente svolte.
6. Il primo motivo è infondato.
Ritiene il Collegio che siano condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale.
Come si è detto, l'appellante afferma, in sintesi, che era stata compiutamente allegata e dimostrata la condotta colposa della danneggiante sua consuocera (vedi denuncia di quest'ultima CP_1 all'assicurazione), e in particolare la sua disattenzione e negligenza, per essere ella inciampata in un tappeto, mentre prendeva il cellulare sul tavolo, dato che ben conosceva la situazione del luogo, trattandosi, per l'appunto, della sua abitazione. Si deduce, pertanto, che l'inciampo nel tappeto non era stato accidentale, ma prevedibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza.
Ora, in primo luogo, un tappeto in una casa di abitazione non costituisce, di per sé, un'insidia tale da necessitare di “attenzione” secondo l'ordinaria diligenza, né l'appellante allega e spiega perché lo fosse nella situazione concreta.
Inoltre nella suddetta ricostruzione difetta il segmento più importante, ossia l'urto e soprattutto la caduta a terra dell'appellante, poiché è ovviamente questo l'evento su cui avrebbero dovuto incentrarsi le allegazioni del danneggiato sia in termini di nesso di causalità materiale, sia in termini di prevedibilità ed evitabilità, mentre la regola di condotta che si assume violata e la corrispondente colpa vengono allegate solo con riferimento all'inciampo nel tappeto, senza investire, anche sotto il profilo soggettivo, la serie causale successiva (urto e caduta a terra), benché decisiva.
In altre parole, non è allegato né dimostrato che il tappeto costituisse un trabocchetto e l'inciampo fosse stato colposo e non accidentale, perché prevedibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza, ma soprattutto nulla si deduce di specifico circa la prevedibilità ed evitabilità da parte della ell'urto del suo consuocero ed attuale CP_1 appellante e, soprattutto, della sua successiva caduta, in nesso causale con l'inciampo e anche con l'urto, secondo l'id quod plerumque accidit, ossia in una correlazione probabilistica ordinaria.
In questo contesto, difetta pure una compiuta e precisa allegazione di una peculiare “fragilità” dell'appellante, poiché si fa solo generico riferimento alle sue “condizioni fisiche” non meglio indicate (nella denuncia all'assicurazione della si richiamano genericamente i CP_1 suoi “problemi di deambulazione”), e difetta altresì ogni indicazione circa le connotazioni e le modalità concrete dell'urto, in correlazione con le posizioni prima statiche e poi dinamiche di entrambi i soggetti coinvolti e, se del caso, con la corporatura di ciascuno di essi.
Le circostanze indicate nei capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi non riguardano specificamente gli aspetti di cui si
è detto, ossia non rilevano nel senso invocato, e in ogni caso va osservato che la nella denuncia all'assicurazione, aveva CP_1 chiaramente affermato che suo marito e gli altri ospiti erano in giardino e non avevano assistito alla caduta, sicché anche sotto questo profilo, oltre che per quelli indicati nella sentenza impugnata, correttamente il Tribunale non ha dato ingresso all'istruttoria orale.
Va aggiunto, per quanto occorra, che la posizione in cui si trovava, in tesi, l'appellante prima della caduta, così come raffigurata (con un cerchio) in una delle foto allegate alla suddetta denuncia, non chiarisce affatto la situazione fattuale in cui sarebbe avvenuto l'urto, difettando, a titolo esemplificativo, l'allegazione dell'indicazione esatta del punto di inciampo della collegata alla traiettoria di CP_1 caduta a terra del suo consuocero, in modo da essere compatibile con le dimensioni della stanza e anche con la presenza in prossimità di un muretto.
La dichiarazione della che si assume di valenza confessoria, CP_1 non lo è affatto nel senso invocato, come correttamente ha rimarcato il Tribunale, poiché per l'appunto la si era limitata unicamente CP_1
a confermare di essere inciampata sul tappeto di casa mentre stava prendendo un telefono sul tavolo.
Rileva, infine, il Collegio che nel referto del Pronto Soccorso, presso cui l'odierno appellante si era recato non nell'immediatezza ma alle ore 18 circa del giorno 18-6-2019, il trauma (frattura all'anca sinistra) è indicato più volte come causato da “caduta accidentale”; in ordine a detta distonia, evidentemente derivante da quanto riferito dall'appellante ai sanitari, nessuna spiegazione si rinviene negli atti di causa. 7. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Cassazione ha avuto modo ripetutamente di chiarire che “ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (tra le tante
Cass. 35195/2022).
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del suesposto principio e, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, ha liquidato le spese di lite secondo il criterio del disputatum (somma domandata con l'atto introduttivo pari a €57.719,26,26), senza considerare la fase istruttoria (ma solo quelle di studio, introduttiva e decisionale, quest'ultima sicuramente spettante per l'attività svolta da tutti i difensori delle parti all'udienza di discussione orale) e ha determinato i compensi per ciascuna fase in misura di poco complessivamente superiore ai minimi tabellari (che sono di importo pari a complessivi
€4.217,00 per le tre fasi suindicate, mentre i medi tabellari sono di importo pari a complessivi €8.433,00 sempre per le tre fasi suindicate).
8. In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ciascuna parte appellata come in dispositivo, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata
(scaglione determinato in base al valore della causa dichiarato dall'appellante – euro 22.511,84 – cfr. Cass. 35195/2022 citata – fase studio € 1134,00, fase introduttiva €921,00, fase decisionale
€1911,00= €3.966,00).
La parte appellante va altresì dichiarata tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo
Unico Spese di Giustizia n.115/02.
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n.1654/2023 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
e in favore di delle spese del presente grado
[...] Controparte_2 di giudizio, liquidate, per ciascuna, nella somma di euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
La Presidente est.
Clotilde Parise