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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/08/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1660/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1660/2022 promossa da:
(cod. fisc. ) con l'avv. BUSCHI MICAELA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in via Metauro n 1 63 San Benedetto del Tronto presso lo studio del difensore ATTORE contro
(cod.fisc. ) con l'avv. FARAGLIA MARGHERITA e Controparte_1 P.IVA_1 con domicilio eletto presso lo studio del difensore in via P. Serarfini n. 4 Sulmona CONVENUTO
(cod.fisc. CP_2 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento danni sinistro stradale
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.6.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora richiedeva l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni. “contraria istanza disattesa e reietta:in via principale accertare e dichiarare la responsabilità del sig. (C.f.: nato a [...] il CP_2 CodiceFiscale_2 11.01.1985, residente in (63074) San Benedetto del Tronto (A.P.), Via Colfioriton.14/b in ordine ai fatti di cui in narrativa;
condannare il sig. (C.f.: nato a CP_2 CodiceFiscale_2 FO (LT) il 11.01.1985, residente in (63074) San Benedetto del Tronto (A.P.), Via Colfiorito n.14/b e la (C.F.: e P. I.V.A.: ), in persona del legale CP_1 Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Verona (VR) (37122), alla Via Del Fante n.21, quale compagnia di assicurazioni che manleva dalla responsabilità civile automobilistica il sig. , in CP_2 ordine ai fatti di cui in narrativa, quali obbligati in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla sig.ra (C.f.: ), nata a [...] (A.P.) il Parte_1 CodiceFiscale_3 03.05.1942, residente in [...], pari ad € 29.246,98=, oltre interessi legali dalla data del sinistro sino al pagamento, o di quella maggiore o minor somma che verrà accertata i corso di causa “.
Con comparsa in data 21.2.2023 si costituiva la la quale richiedeva Controparte_1 pagina 1 di 4 l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ -in via principale, accertare e dichiarare che non sussiste il nesso di causalità tra quanto accaduto alla Sig.ra e la condotta di guida del Sig. Parte_1 CP_2
, per i motivi sopra esposti;
per l'effetto rigettare la domanda attorea riconoscendo esente da
[...] qualsivoglia responsabilità la odierna concludente;
-in via subordinata, nell'ipotesi in cui si ritenesse sussistente il nesso causale tra la caduta e la manovra posta in essere dal , voglia accertare e CP_2 dichiarare che la verificazione del sinistro non è riconducibile ad una errata condotta di guida del;
per l'effetto rigettare la domanda attorea riconoscendo esente da qualsivoglia responsabilità CP_2 la odierna concludente;
-in via ulteriormente subordinata, in applicazione dell'art. 2054, II comma, c.c, voglia accertare e dichiarare che ciascuno dei conducenti ha concorso in egual misura a produrre il danno e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice nella misura che sarà accertata in corso di causa. Spese vinte. “
Alla prima udienza di comparizione parti del 13.3.2023 venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. e con ordinanza 24.7.2023 riservata alla udienza del 17.3.2023 che si svolgeva in modalità telematica, il Giudice “ ammette la prova per interrogatorio formale e per testi con i capitoli articolati nella memoria del 10.5.2023 richiesta dalla parte attrice e riserva all'esito la decisione sulla CTU;
ammette la prova per interrogatorio formale e per testi richiesta dalla parte convenuta nella memoria del 12.5.2023 con i capitoli ivi articolati ad eccezione dei n. 2,7 e 8 in quanto inammissibili, fissa per l'audizione del e della in sede di interrogatorio CP_2 Parte_1 formale rispettivamente deferito dalla controparte e per l'audizione di n. 2 testi per parte, la nuova udienza del 20.11.2023 “ .
La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale della attrice nonché audizione Parte_1 dei testi richiesti ed ammessi ed a mezzo CTU medico-legale a firma della dottoressa ed Persona_1 in udienza del 7.10.2024 il Giudice formulava proposta conciliativa con rinvio per il caso di non accettazione della proposta, alla nuova udienza del 3.2.2025 con termine fino al 23.1.2025 per il deposito di note conclusionali riepilogative.
Alla successiva udienza de 16.6.2025 le parti, che non accettavano la proposta del Giudice, discutevano la causa ed il Giudice riservava la pronuncia di sentenza a verbale che si teneva ex art.127 ter c.p.c..
Ritiene il Giudice che la domanda attorea fondata per avere dimostrato la parte attrice la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro ove in data 25/09/2019, alle ore 16:40 circa, CP_2 mentre percorreva, alla guida della sua autovettura Hyundai Tucson di colore nero targata CW 920 VT, la SS16 in San Benedetto del Tronto con direzione di marcia Nord-Sud, giunto in prossimità dell'incrocio con la strada Provinciale per Monteprandone, nell'effettuare manovra di svolta a destra, veniva in collisione con una bicicletta condotta dalla signora Parte_1
Peraltro il non si costituiva in giudizio sia pure regolarmente citato e neppure CP_2 compariva alla udienza del fissata per rendere l'interrogatorio formale e ciò nonostante la regolarità della notifica del verbale di udienza relativo, con ciò potendosi pertanto ritenere non contestate le deduzioni della parte attrice sulla ricostruzione della dinamica del sinistro e confermate le dichiarazioni dallo stesso rese in data 21.5.2020 dinanzi alla Stazione Carabinieri di Porto d'Ascoli ed allegate ed acquisite in atti .
Ritiene il Giudice che la dichiarazione confessoria del 21.5.2020 del di per sé sola sia CP_2 sufficiente a ritenere dimostrato il nesso di causalità fra la svolta a destra della autovettura e la caduta dalla bicicletta della signora avvenuta proprio in concomitanza della svolta e del passaggio Pt_1 dell'automobilista .
Sostiene la parte convenuta che la mancanza di prova sul contatto fra i mezzi possa escludere il nesso di causalità ove assume che “ ul veicolo dell'assicurato non è stato rinvenuto alcun danno compatibile pagina 2 di 4 con l'urto contro un velocipede, oltre che dal fatto che nei certificati di pronto soccorso (gli unici certificati di una struttura pubblica prodotti dalla sono segnalati soltanto traumi agli arti Pt_1 superiori. Pertanto, non può escludersi che si sia trattato di un incidente senza un contatto tra i due mezzi. “ e che “non può ritenersi provato in maniera adeguata il nesso di causalità tra la caduta a terra della e la manovra di svolta a destra del , né, comunque, può ritenersi provata, la Pt_1 CP_2 responsabilità di quest'ultimo, nell'ipotesi in cui si considerasse dimostrata la collisione tra i due mezzi.“
Ritiene i Giudice che anche l'incidente da turbativa senza urto comporta l'obbligo di risarcire il danno da parte di chi compie la manovra improvvisa o imprudente tale da costringere l'altro veicolo a compiere una manovra di emergenza.
Anche a voler ammettere che nel caso de quo che non vi sia stata collisione fra l'auto e la bicicletta (circostanza peraltro smentita dallo stesso che invece ai Carabinieri riferisce, come CP_2 detto, della collisione fra auto e bicicletta) in ogni caso la svolta a destra effettuata in maniera repentina o senza il rispetto delle distanze di sicurezza, potrebbe in ogni caso avere indotto la signora a Pt_1 perdere il controllo del velocipide ed a cadere a terra.
Punto nevralgico in punto di prova è infatti che la signora con la propria bicicletta stava già Pt_1 transitando lungo la sua strada e nella sua corsia, sull'incrocio, quanto l'autovettura ha girato a destra, con ciò dovendosi il conducente dell'auto avvedersi della presenza della bicicletta, ma che invece, anzi, non l'ha proprio vista.
Secondo l'articolo 2054 del Codice Civile, il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire i danni causati a persone o cose dalla circolazione del veicolo, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di sinistri senza collisione, è essenziale dimostrare che il comportamento dell'altro conducente è stata la causa del danno subito (Cass., sent. n. 18337/13) e nel caso de quo, anche a voler ritenere che non ci sia stata collisione -circostanza questa esclusa dallo stesso la bicicletta CP_2 transitava per la sua strada in prossimità del semaforo sull'incrocio e solo la svolta dell'auto, con collisione o in ogni caso a distanza ravvicinata, ha provocato la perdita di controllo della bici e la caduta.
In sede di interrogatorio formale la signora ha riferito che sulla bicicletta vi fossero collocate Pt_1 della busta per la spesa, ma vuote e nessun altro testimone ha riferito di spesa o altro posizionato sulla bicicletta e tale eventualmente da far perdere l'equilibrio alla signora . Pt_1
La sola testimonianza della teste così come resa in udienza e letta unitamente alle Testimone_1 deposizioni dalla stessa rese dinanzi ai Carabinieri di Porto d'Ascoli, non sono utili a sostenere neppure la tesi della parte convenuta anche perché la stessa non abbia visto tutta la scena, ma solo il momento della caduta ed anzi quando era a un palmo da terra e nella deposizione dinanzi ai CC fa riferimento al conducente dell'auto che aveva cagionato la caduta.
Per cui alla luce di tutto quanto sopra brevemente esposto ritiene il Giudice dimostrato il nesso causale e la responsabilità del conducente l'autovettura nella causazione del sinistro, per cui la domanda attorea può essere accolta.
Sulla quantificazione del danno, la CTU medico-legale ha consentito di acquisire tutti gli elementi utili alla determinazione dell'importo risarcibile, peraltro potendo il Giudice pienamente aderire nell'accertamento medico effettuato dalla dottoressa anche tenuto conto che i CT di parte, Per_1 all'esito della ricezione della bozza di perizia, non presentavano osservazioni, con ciò pertanto evidentemente aderendo alle conclusioni a cui era giunta sulla determinazione del punto percentuale di invalidità e sulla durata della temporanea.
pagina 3 di 4 Pertanto, alla luce dei parametri forniti dalla CTU, il danno da risarcire si quantifica nella misura che segue: euro 3717,89 (di cui Danno biologico (3%) € 2.267,84=; I.T.P. al 75% (giorni 10) € 414,30=; I.T.P. al 50% (giorni 25) € 690,50=; I.T.P. al 25% (giorni 25) € 345,25=) ed a tale somma vanno aggiunti € 1.919,98= per spese mediche documentate.
Si precisa per inciso che alcuna somma sia dovuta a titolo di personalizzazione in difetto di prova sul punto.
Pertanto la domanda di risarcimento del danno patita è accolta con conseguente condanna in solido fra loro dei convenuti, conducente il mezzo e compagnia assicuratrice in sede di manleva.
Alla soccombenza segue la condanna dei convenuti in solido fra loro al pagamento a favore della parte attrice delle spese di causa che si liquidano tenuto conto quanto al valore dell'importo per cui vi è stata condanna e della non complessità istruttoria dl presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del convenuto sig. nella causazione dl CP_2 sinistro per cui è causa, condanna in solido il sig. e la compagnia di assicurazioni CP_2 che lo manleva dalla responsabilità civile automobilistica, al risarcimento dei danni subiti CP_1 dalla attrice pari ad € 5.637,87 di cui euro 1.919,98 per spese mediche documentate, oltre interessi legali dalla data del sinistro sino al pagamento effettivo.
Condanna altresì i convenuti, in solido fra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 543,00 per spese ed in euro 2500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ascoli Piceno, 9 agosto 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1660/2022 promossa da:
(cod. fisc. ) con l'avv. BUSCHI MICAELA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in via Metauro n 1 63 San Benedetto del Tronto presso lo studio del difensore ATTORE contro
(cod.fisc. ) con l'avv. FARAGLIA MARGHERITA e Controparte_1 P.IVA_1 con domicilio eletto presso lo studio del difensore in via P. Serarfini n. 4 Sulmona CONVENUTO
(cod.fisc. CP_2 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento danni sinistro stradale
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.6.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora richiedeva l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni. “contraria istanza disattesa e reietta:in via principale accertare e dichiarare la responsabilità del sig. (C.f.: nato a [...] il CP_2 CodiceFiscale_2 11.01.1985, residente in (63074) San Benedetto del Tronto (A.P.), Via Colfioriton.14/b in ordine ai fatti di cui in narrativa;
condannare il sig. (C.f.: nato a CP_2 CodiceFiscale_2 FO (LT) il 11.01.1985, residente in (63074) San Benedetto del Tronto (A.P.), Via Colfiorito n.14/b e la (C.F.: e P. I.V.A.: ), in persona del legale CP_1 Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Verona (VR) (37122), alla Via Del Fante n.21, quale compagnia di assicurazioni che manleva dalla responsabilità civile automobilistica il sig. , in CP_2 ordine ai fatti di cui in narrativa, quali obbligati in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla sig.ra (C.f.: ), nata a [...] (A.P.) il Parte_1 CodiceFiscale_3 03.05.1942, residente in [...], pari ad € 29.246,98=, oltre interessi legali dalla data del sinistro sino al pagamento, o di quella maggiore o minor somma che verrà accertata i corso di causa “.
Con comparsa in data 21.2.2023 si costituiva la la quale richiedeva Controparte_1 pagina 1 di 4 l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ -in via principale, accertare e dichiarare che non sussiste il nesso di causalità tra quanto accaduto alla Sig.ra e la condotta di guida del Sig. Parte_1 CP_2
, per i motivi sopra esposti;
per l'effetto rigettare la domanda attorea riconoscendo esente da
[...] qualsivoglia responsabilità la odierna concludente;
-in via subordinata, nell'ipotesi in cui si ritenesse sussistente il nesso causale tra la caduta e la manovra posta in essere dal , voglia accertare e CP_2 dichiarare che la verificazione del sinistro non è riconducibile ad una errata condotta di guida del;
per l'effetto rigettare la domanda attorea riconoscendo esente da qualsivoglia responsabilità CP_2 la odierna concludente;
-in via ulteriormente subordinata, in applicazione dell'art. 2054, II comma, c.c, voglia accertare e dichiarare che ciascuno dei conducenti ha concorso in egual misura a produrre il danno e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice nella misura che sarà accertata in corso di causa. Spese vinte. “
Alla prima udienza di comparizione parti del 13.3.2023 venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. e con ordinanza 24.7.2023 riservata alla udienza del 17.3.2023 che si svolgeva in modalità telematica, il Giudice “ ammette la prova per interrogatorio formale e per testi con i capitoli articolati nella memoria del 10.5.2023 richiesta dalla parte attrice e riserva all'esito la decisione sulla CTU;
ammette la prova per interrogatorio formale e per testi richiesta dalla parte convenuta nella memoria del 12.5.2023 con i capitoli ivi articolati ad eccezione dei n. 2,7 e 8 in quanto inammissibili, fissa per l'audizione del e della in sede di interrogatorio CP_2 Parte_1 formale rispettivamente deferito dalla controparte e per l'audizione di n. 2 testi per parte, la nuova udienza del 20.11.2023 “ .
La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale della attrice nonché audizione Parte_1 dei testi richiesti ed ammessi ed a mezzo CTU medico-legale a firma della dottoressa ed Persona_1 in udienza del 7.10.2024 il Giudice formulava proposta conciliativa con rinvio per il caso di non accettazione della proposta, alla nuova udienza del 3.2.2025 con termine fino al 23.1.2025 per il deposito di note conclusionali riepilogative.
Alla successiva udienza de 16.6.2025 le parti, che non accettavano la proposta del Giudice, discutevano la causa ed il Giudice riservava la pronuncia di sentenza a verbale che si teneva ex art.127 ter c.p.c..
Ritiene il Giudice che la domanda attorea fondata per avere dimostrato la parte attrice la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro ove in data 25/09/2019, alle ore 16:40 circa, CP_2 mentre percorreva, alla guida della sua autovettura Hyundai Tucson di colore nero targata CW 920 VT, la SS16 in San Benedetto del Tronto con direzione di marcia Nord-Sud, giunto in prossimità dell'incrocio con la strada Provinciale per Monteprandone, nell'effettuare manovra di svolta a destra, veniva in collisione con una bicicletta condotta dalla signora Parte_1
Peraltro il non si costituiva in giudizio sia pure regolarmente citato e neppure CP_2 compariva alla udienza del fissata per rendere l'interrogatorio formale e ciò nonostante la regolarità della notifica del verbale di udienza relativo, con ciò potendosi pertanto ritenere non contestate le deduzioni della parte attrice sulla ricostruzione della dinamica del sinistro e confermate le dichiarazioni dallo stesso rese in data 21.5.2020 dinanzi alla Stazione Carabinieri di Porto d'Ascoli ed allegate ed acquisite in atti .
Ritiene il Giudice che la dichiarazione confessoria del 21.5.2020 del di per sé sola sia CP_2 sufficiente a ritenere dimostrato il nesso di causalità fra la svolta a destra della autovettura e la caduta dalla bicicletta della signora avvenuta proprio in concomitanza della svolta e del passaggio Pt_1 dell'automobilista .
Sostiene la parte convenuta che la mancanza di prova sul contatto fra i mezzi possa escludere il nesso di causalità ove assume che “ ul veicolo dell'assicurato non è stato rinvenuto alcun danno compatibile pagina 2 di 4 con l'urto contro un velocipede, oltre che dal fatto che nei certificati di pronto soccorso (gli unici certificati di una struttura pubblica prodotti dalla sono segnalati soltanto traumi agli arti Pt_1 superiori. Pertanto, non può escludersi che si sia trattato di un incidente senza un contatto tra i due mezzi. “ e che “non può ritenersi provato in maniera adeguata il nesso di causalità tra la caduta a terra della e la manovra di svolta a destra del , né, comunque, può ritenersi provata, la Pt_1 CP_2 responsabilità di quest'ultimo, nell'ipotesi in cui si considerasse dimostrata la collisione tra i due mezzi.“
Ritiene i Giudice che anche l'incidente da turbativa senza urto comporta l'obbligo di risarcire il danno da parte di chi compie la manovra improvvisa o imprudente tale da costringere l'altro veicolo a compiere una manovra di emergenza.
Anche a voler ammettere che nel caso de quo che non vi sia stata collisione fra l'auto e la bicicletta (circostanza peraltro smentita dallo stesso che invece ai Carabinieri riferisce, come CP_2 detto, della collisione fra auto e bicicletta) in ogni caso la svolta a destra effettuata in maniera repentina o senza il rispetto delle distanze di sicurezza, potrebbe in ogni caso avere indotto la signora a Pt_1 perdere il controllo del velocipide ed a cadere a terra.
Punto nevralgico in punto di prova è infatti che la signora con la propria bicicletta stava già Pt_1 transitando lungo la sua strada e nella sua corsia, sull'incrocio, quanto l'autovettura ha girato a destra, con ciò dovendosi il conducente dell'auto avvedersi della presenza della bicicletta, ma che invece, anzi, non l'ha proprio vista.
Secondo l'articolo 2054 del Codice Civile, il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire i danni causati a persone o cose dalla circolazione del veicolo, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di sinistri senza collisione, è essenziale dimostrare che il comportamento dell'altro conducente è stata la causa del danno subito (Cass., sent. n. 18337/13) e nel caso de quo, anche a voler ritenere che non ci sia stata collisione -circostanza questa esclusa dallo stesso la bicicletta CP_2 transitava per la sua strada in prossimità del semaforo sull'incrocio e solo la svolta dell'auto, con collisione o in ogni caso a distanza ravvicinata, ha provocato la perdita di controllo della bici e la caduta.
In sede di interrogatorio formale la signora ha riferito che sulla bicicletta vi fossero collocate Pt_1 della busta per la spesa, ma vuote e nessun altro testimone ha riferito di spesa o altro posizionato sulla bicicletta e tale eventualmente da far perdere l'equilibrio alla signora . Pt_1
La sola testimonianza della teste così come resa in udienza e letta unitamente alle Testimone_1 deposizioni dalla stessa rese dinanzi ai Carabinieri di Porto d'Ascoli, non sono utili a sostenere neppure la tesi della parte convenuta anche perché la stessa non abbia visto tutta la scena, ma solo il momento della caduta ed anzi quando era a un palmo da terra e nella deposizione dinanzi ai CC fa riferimento al conducente dell'auto che aveva cagionato la caduta.
Per cui alla luce di tutto quanto sopra brevemente esposto ritiene il Giudice dimostrato il nesso causale e la responsabilità del conducente l'autovettura nella causazione del sinistro, per cui la domanda attorea può essere accolta.
Sulla quantificazione del danno, la CTU medico-legale ha consentito di acquisire tutti gli elementi utili alla determinazione dell'importo risarcibile, peraltro potendo il Giudice pienamente aderire nell'accertamento medico effettuato dalla dottoressa anche tenuto conto che i CT di parte, Per_1 all'esito della ricezione della bozza di perizia, non presentavano osservazioni, con ciò pertanto evidentemente aderendo alle conclusioni a cui era giunta sulla determinazione del punto percentuale di invalidità e sulla durata della temporanea.
pagina 3 di 4 Pertanto, alla luce dei parametri forniti dalla CTU, il danno da risarcire si quantifica nella misura che segue: euro 3717,89 (di cui Danno biologico (3%) € 2.267,84=; I.T.P. al 75% (giorni 10) € 414,30=; I.T.P. al 50% (giorni 25) € 690,50=; I.T.P. al 25% (giorni 25) € 345,25=) ed a tale somma vanno aggiunti € 1.919,98= per spese mediche documentate.
Si precisa per inciso che alcuna somma sia dovuta a titolo di personalizzazione in difetto di prova sul punto.
Pertanto la domanda di risarcimento del danno patita è accolta con conseguente condanna in solido fra loro dei convenuti, conducente il mezzo e compagnia assicuratrice in sede di manleva.
Alla soccombenza segue la condanna dei convenuti in solido fra loro al pagamento a favore della parte attrice delle spese di causa che si liquidano tenuto conto quanto al valore dell'importo per cui vi è stata condanna e della non complessità istruttoria dl presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del convenuto sig. nella causazione dl CP_2 sinistro per cui è causa, condanna in solido il sig. e la compagnia di assicurazioni CP_2 che lo manleva dalla responsabilità civile automobilistica, al risarcimento dei danni subiti CP_1 dalla attrice pari ad € 5.637,87 di cui euro 1.919,98 per spese mediche documentate, oltre interessi legali dalla data del sinistro sino al pagamento effettivo.
Condanna altresì i convenuti, in solido fra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 543,00 per spese ed in euro 2500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ascoli Piceno, 9 agosto 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
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