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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/05/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione Lavoro in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Silvia
Codispoti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 27 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 1478/2022 R.G. promossa da
(CF ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
13.05.1976 e residente in [...], elettivamente domiciliata a Teramo, via D'Annunzio n. 39, presso lo studio dell'Avvocato Martina Barnabei che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale p.t., con sede in Teramo alla Circ.ne Ragusa n. 1 (CF , P.IVA_1
rappresentata e difesa in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Andrea Bonanni Caione e Sandro Lamparelli, giusta procura in atti;
Resistente
Oggetto: pubblico impiego – sospensione del rapporto di lavoro.
Conclusioni delle parti: come da note conclusive e come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.09.2022 e ritualmente notificato,
[...]
– premesso di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato della Parte_1
[..
[...] [...]
Cont dall'1.01.2017, inquadrata nella categoria D, con qualifica CP_1
professionale di Infermiera ed attualmente impiegata presso il P.O. di
ANME U.O. Poliambulatori – ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previo ogni accertamento in merito al ricollocamento della ricorrente a mansioni diverse, ex art. 4, D.L. 44/2021 convertito in Legge 76/2021 nel periodo dall'ottobre 2021 al febbraio 2022 1) accertare e dichiarare la inefficacia, nullità e/o illegittimità della delibera di sospensione n. 1786/2021, per tutte le ragioni di cui al presente ricorso e, per
l'effetto, in via principale 2) condannare la convenuta a pagare alla ricorrente le retribuzioni dovute dalla sospensione (29.10.2021) all'11.02.2022, oltre ai ratei di 13ma mensilità maturati, quantificato il tutto in euro 6.981,13 lordi, ovvero la maggiore o minore somma accertata e/o di giustizia, 3) condannare la convenuta
a ricostituire il monte ore ferie, nella misura complessiva di 7 giornate, per le ragioni di cui al ricorso In via subordinata 4) condannare la convenuta a pagare alla ricorrente il danno patrimoniale maturato per via della illegittima sospensione (artt. 1218 e 1226 c.c.) e prudenzialmente quantificato nella misura del 50% della retribuzione base, ovvero nella misura di euro 3.222,06 lordi dovute dalla sospensione al 11.02.2022 o la diversa somma maggiore o minore accertata e/o di giustizia In ogni caso: Con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo Con vittoria di spese e compensi legali”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto in sintesi e per quanto d'interesse: Contr a) che, con deliberazione n. 1786 del 28.10.2021, la di Teramo l'aveva sospesa dal lavoro e dalla retribuzione a causa dell'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2, previsto dall'art. 4 D.L. 44/2021 conv. In L. 76/2021;
b) che ella era rimasta sospesa dal 29.10.2021 a tutt'oggi, nonostante, nel frattempo, avesse contratto il covid-19 e ne fosse guarita l'11.02.2022, perché l'Ordine degli Infermieri di Ascoli Piceno – nei confronti dei quali
Pag. 2 di 11 essa ricorrente intendeva agire in separato giudizio - non aveva revocato la sua sospensione dall'albo, rendendo quindi impossibile la sua Cont riammissione al lavoro da parte della malgrado quest'ultima avesse invece revocato la sospensione a seguito dell'avvenuta guarigione;
c) che la sospensione era illegittima, per inadempimento all'obbligo di Contr repechage, in quanto la avrebbe potuto adibirla a mansioni diverse, anche inferiori e non implicanti il contatto con il pubblico;
Contr d) che la non aveva mai provveduto a sostituirla con personale di nuova assunzione (con conseguente aggravio di spesa come indicato nella delibera di sospensione) né con personale somministrato, limitandosi ad una diversa organizzazione delle risorse già disponibili presso la U.O. di appartenenza;
e) che, nella motivazione della sospensione, il richiamo al PTFP 2019-2021, fatto per dimostrare la carenza di personale, oltre ad essere
“anacronistico” perché il piano fabbisogni era stato elaborato prima della pandemia, era comunque riferito a carenze strutturali e non contingenti, come pure il riferimento ai fruitori della “legge 104/1992”, che appariva del tutto privo di utilità, in quanto tali soggetti erano fruitori del beneficio anche prima della pandemia;
f) che, in definitiva, il richiamo all'impossibilità di ricollocare la stessa a mansioni diverse era assolutamente generico perché: - faceva riferimento solo alle mansioni diverse, senza considerare quelle residuali;
- faceva riferimento alla sola U.O. di afferenza, senza considerare che la ricorrente avrebbe potuto svolgere anche mansioni di tipo amministrativo presso
U.O. diverse;
- faceva riferimento ad una motivazione insussistente
(quella di tipo economico-finanziario), in quanto essa ricorrente non era stata sostituita da personale di nuova assunzione, ma dalle colleghe già in forza;
g) che, pertanto, la deliberazione di sospensione era affetta da nullità, illegittimità e/o inefficacia, per contrasto con i commi 8 e 12 dell'art. 4 citato, con conseguente diritto di essa ricorrente alla restituzione della
Pag. 3 di 11 retribuzione che avrebbe percepito se assegnata a mansioni residuali o inferiori e che, soltanto in questo secondo caso, andava quantificata parametrandola al livello B (o il diverso livello inferiore o superiore rispetto al livello attuale), sempre con ricostituzione del monte ore ferie e permessi, oltre ai ratei di 13ma mensilità.
Tanto dedotto, la ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituita in giudizio la , eccependo in sintesi e per quanto CP_1
d'interesse:
1) la piena liceità e coerenza del provvedimento di sospensione, giacché: -
l'obbligo di cui all'art. 4 D.L. n. 44/2021 legava l'obbligo vaccinale alla mera appartenenza del singolo interessato alla categoria professionale individuata dalla legge, con la conseguenza che il provvedimento di Contr sospensione era un atto dovuto da parte dell atteso che la dott.ssa non aveva esibito alcun certificato medico che giustificasse Per_1
l'esenzione o il differimento dalla vaccinazione;
2) che essa resistente aveva motivato in maniera adeguata ed esaustiva l'impossibilità di un utile ricollocamento della ricorrente e che contrariamente a quanto assunto nel ricorso, in seguito alla sua sospensione dal servizio, ella era stata sostituita in data 6 dicembre 2021 da altra risorsa assunta con contratto di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione (la dott.ssa ); Persona_2
3) che il predetto contratto, originariamente in scadenza al 30 novembre
2022, era stato seguito dalla stipula di un ulteriore contratto avente originaria scadenza al 31 dicembre 2022 e successivamente prorogato sino al 15 febbraio 2023
4) che, peraltro, la normativa vigente ratione temporis (art. 4 comma 5, D.L.
44/2021 in vigore dal 1.06.2021 al 26.11.2021) non contemplava l'ipotesi dell'intervenuta guarigione nelle more della sospensione del professionista non vaccinato, fattispecie introdotta dall'art. 8, comma 1, lett. b), n. 2),
D.L. 24 marzo 2022, n. 24 e applicabile esclusivamente a far data dal 25 marzo 2022 (laddove il provvedimento di sospensione della dott.ssa
Pag. 4 di 11 era stato adottato in data 28 ottobre 2021 e la guarigione da Parte_1
Covid-19 era intervenuta dal 12 febbraio 2022);
5) che, in ogni caso e come opportunamente osservato dalla ricorrente, avrebbe dovuto essere l'Ordine Professionale territorialmente competente a disporre la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione sarebbe stata differita;
6) che, invece, l'OPI non aveva mai fatto pervenire alcuna comunicazione in Contr tal senso, né alla né tantomeno alla ricorrente, per cui essa resistente non aveva alcun potere/competenza di disporre la revoca e/o il differimento del provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione della dott.ssa Parte_1
7) che, inoltre, l'eventuale revoca dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale a partire dal 12 febbraio 2022, come comunicata dal Dipartimento di
Prevenzione con nota prot. n. 24044 del 22 febbraio 2022, sempreché fosse stata disposta dall'OPI territorialmente competente, avrebbe avuto validità fino ad agosto 2022 (6 mesi successivi dalla positività), con la conseguenza che i mesi successivi avrebbero dovuto essere nuovamente oggetto di sospensione. Contr Tanto eccepito, la ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita solo con le produzioni documentali delle parti. Rinviata durante il periodo di assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità, la causa è giunta all'odierna udienza per la discussione, sicché, lette le note scritte depositate da entrambe le parti, la stessa viene decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso sia fondato per i motivi che seguono.
Contr 1. La ricorrente censura il provvedimento di sospensione disposto dalla sul presupposto che lo stesso sia carente sotto il profilo motivazionale e che, nello specifico, la datrice di lavoro non avrebbe assolto l'obbligo di repêchage con riferimento al lasso temporale 29 ottobre 2021-11 febbraio 2022.
2. La normativa applicabile ratione temporis è costituita dall'art. 4 del d.l. 1° aprile 2021, n. 44 - convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n.
Pag. 5 di 11 76. - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2. (cd. Decreto Covid).
Detta norma, per quel che rileva in questa sede, sanciva al comma 8 che:
“Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando
l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
3. L'elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia ha chiarito che la sospensione dal servizio del sanitario che rifiuta la vaccinazione obbligatoria anti
Covid-19 costituisce l'extrema ratio ed è legittima solo quanto l sia in grado CP_3
di dimostrare che non era possibile adibire il sanitario a mansioni diverse, non a contatto con il pubblico dei pazienti e degli utenti. L'onere della prova è in capo all'Ente e, se non assolto, comporta la condanna al pagamento, in favore del sanitario sospeso, delle retribuzioni perse durante tutto il tempo della sospensione.
Sotto altro profilo, parte della giurisprudenza ha evidenziato che, in tema di ricollocazione in altre mansioni, deve negarsi l'applicabilità dei principi giurisprudenziali sanciti in relazione al regime probatorio operante in materia di repêchage nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, attesa la diversità delle situazioni a confronto e dovendo, pertanto, ritenersi assolto il relativo onere datoriale anche mediante presunzioni, in difetto di specifiche allegazioni attoree
(Tribunale di Taranto, sez. lav., sentenza n. 355/2022; in senso conforme Trib.
Roma 8.12.2021 in proc. 6698/2021 r.g.; Trib. Ravenna 31.12.2021 in proc.
689/12021 r.g.).
Ciò in ragione del fatto che il licenziamento è atto datoriale di recesso giustificato da interessi privati, mentre il provvedimento di sospensione è determinato dalla legge a tutela di interessi pubblici, il cui tenore è insuperabile e
Pag. 6 di 11 non permette di reintrodurre surrettiziamente un obbligo di c.d. repêchage a carico del datore.
4. Applicando le coordinate ermeneutiche appena illustrate al caso di specie, ne deriva quanto segue. Contr Nella delibera di sospensione, la ha così motivato di non poter ricollocare la dipendente in altra mansione, anche inferiore: “sussiste in base a quanto previsto nel PTFP 2019/2021 una evidente carenza di risorse (FTE Azienda: FTE min.1109 FTE max n.1383, addetti in servizio alla data del 30.09.2021: n.1349 a tempo indeterminate); al fine di fronteggiare l'emergenza COVID si è proceduto all'assunzione a tempo determinato di n. 59 unità di personale dei profili di che trattasi, mentre per sostituire personale assente a vario titolo si è provveduto al reclutamento di ulteriori 25 unità; è in itinere la procedure per il reclutamento - sempre esigenze sostitutive — di ulteriori 11 unità; alla data del 30.09.2021.
n.202 dipendenti del profilo di che trattasi in servizio, sono fruitori dei benefici di cui alla L.104/1992 ed oltre 250 unità di personale del comparto sono destinatarie di prescrizioni limitative dell'attività lavorativa quale esonero da turni notturni, reperibilità, attività presso uu.oo. di degenza, etc); la suddetta carenza è ulteriormente attestata dalle procedure di concorso pubblico in itinere per il reclutamento di n. 90 dipendenti del profilo di che trattasi (giusta deliberazione n.1965 dei 18/12/2020); l'impossibilità di far svolgere al dipendente presso l'unità operativa di afferenza prestazioni o mansioni che Pt_2
non implichino contatti interpersonali o comportino in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 rende di fatto necessaria ed ineludibile - stante la carenza sopra evidenziata - la sostituzione del riferito soggetto inadempiente con personale di pari profilo al fine di poter continuare a garantire correttamente i prescritti livelli essenziali di assistenza;
l'elevata necessità di sostituzione per la motivazioni sopra rappresentate comporta che
l'eventuale ricollocazione del dipendente in questione in altre mansioni, anche inferiori, col conseguentemente mantenimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni esercitate, determinerebbe in ogni caso un incremento di costi per l , ponendosi dunque l'ipotesi in evidente CP_1
Pag. 7 di 11 contrasto col disposto del comma 12 del riferito art. 4 D.L. n. 44/2021, ove si prevede testualmente che “dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, ragion per cui non può ritenersi attuabile nel caso di specie l'ipotesi di ricollocazione in altre mansioni;
occorre comunque provvedere alla ricollocazione in altra mansione - con correlata sostituzione in quella di titolarità — di tutti quei dipendenti per i quali il competente SIESP ha confermato la certificazione di esenzione dall'obbligo vaccinale con conseguente ulteriore incremento della spesa;
il riferito incremento di costi si porrebbe altresì in contrasto col Piano della Azioni per la razionalizzazione/riduzione dei costi che l' ha dovuto predisporre, CP_1
su richiesta della Regione Abruzzo, in relazione alla situazione finanziaria registrata al 31.5.202, richiamato anche nel citato verbale della riunione tenutasi in data 30.9.2021 presso la Direzione Strategica aziendale”. Contr In sintesi, la motivazione della si fonda sull'assunto per cui, dovendo l'azienda necessariamente sostituire la ricorrente con personale vaccinato, avrebbe dovuto sostenere un duplice costo: l'uno per il sanitario ricollocato,
l'altro per il suo sostituto, con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in spregio alla normativa suddetta. Contr La ha poi dedotto di aver sostituito la ricorrente con la dott.ssa , Per_2
assumendola con contratto di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione.
In proposito, la difesa della ricorrente ha eccepito che la dott.ssa è stata Per_2
assunta presso un presidio ospedaliero diverso da quello di sua appartenenza e che, invero, ella non è stata mai sostituita con un'altra risorsa, avendo invece la Contr organizzato diversamente i turni di lavoro dei dipendenti già in forza.
I rilievi mossi dalla ricorrente sono corretti.
Dal contratto di somministrazione versato in atti si evince che, in effetti, la dott.ssa è stata assunta presso la sede di Teramo e non a ANME (cfr. Per_2
doc. n.
9-10 del fascicolo della resistente). Inoltre, a fronte dell'eccezione svolta
Contr dalla ricorrente, la difesa della nulla ha dedotto sul punto.
Pag. 8 di 11 Dunque, la motivazione in ordine all'impossibilità di ricollocare la lavoratrice, interamente fondata sulla necessità di doverla sostituire, viene a cadere. Contr A ciò si aggiunga che la non ha provato – come invece era suo onere – la concreta impossibilità di adibire la lavoratrice a mansioni diverse, anche inferiori, che non implicassero contatti interpersonali o comportassero il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Ed infatti, l'azienda - pur avendo moltissimi dipendenti - non ha minimamente indicato le posizioni presenti in organico che fossero astrattamente compatibili con il ricollocamento della ricorrente, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, evidenziandone l'impossibilità. La resistente si è invero limitata ad addurre la necessità di sostituire la ricorrente, con conseguente duplicazione di costi a suo carico, sostituzione che, tuttavia, non ha provato.
Va precisato che, pur avendo questa Giudice evidenziato che l'obbligo di ricollocamento in questione è diverso rispetto a quello di repechage proprio del Parte_ licenziamento per potendo essere provato anche per presunzioni, va
Contr osservato al contempo che, nel caso di specie, la ha totalmente omesso di motivare il perché dell'impossibilità di ricollocamento. Detto altrimenti: un conto
è la diversità di contenuto sostanziale dell'obbligo di ricollocamento, altro è
l'assenza totale della prova dell'assolvimento di detto obbligo, a fronte di deduzioni specifiche della lavoratrice.
Dunque, la sospensione risulta illegittima.
Né, d'altra parte, potrebbe mai aderirsi all'eccezione di carattere meramente formale sollevata dalla resistente, ossia la mancanza della previsione della possibilità di ricollocamento nella versione dell'art. 4 dopo la novella del d.l.
172/21, atteso che, nel testo vigente ratione temporis, la previsione era prevista.
4. Dall'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di sospensione deriva la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni spettanti alla ricorrente, dalla data di sospensione (29.10.2021) sino all'11.02.2022 (data di guarigione della ricorrente dal Covid-19), come richiesto dalla lavoratrice.
Contr In ordine al quantum debeatur, la ricorrente ha chiesto la condanna della al pagamento della somma di €.6.981,13 lordi, partendo dalla mensilità lorda di
Pag. 9 di 11 €.2.148,04, sommata ad €.537,01 lordi a titolo di tredicesima. La stessa ha prodotto le buste paga relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, nelle quali, tuttavia, sono indicate retribuzioni lorde differenti. A fronte di ciò, la
Contr ha eccepito, da un lato, l'inesattezza dei conteggi, dall'altro che la ricorrente ha percepito la somma di €.1.009,67 lordi per il mese di novembre 2021 (cfr. busta paga in atti), circostanza, questa, non contestata dalla lavoratrice.
Ora, la retribuzione lorda da cui partire è quella contenuta nella busta paga di ottobre 2021, pari ad €.2.120,39, perché priva di componenti variabili (come, ad esempio, la produttività collettiva generale contenuta nella busta paga di Contr novembre 2021) e la va quindi condannata al pagamento delle retribuzioni dovute alla lavoratrice nei mesi dal 29.10.2021 all'11.02.2022, pari ad €.6.361,17
(€.2.120,39 x 3 mensilità), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, detratto quanto già percepito dalla lavoratrice nei mesi di novembre
2021 e dicembre 2021.
Di conseguenza, la datrice di lavoro dovrà anche ricostituire il totale delle ferie retribuite maturate dalla dipendente in base alla legge e al CCNL di riferimento.
Dunque, la domanda va accolta nei limiti sopra indicati.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda, istanza o eccezione respinta, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie il ricorso proposto da per quanto di ragione e Parte_1
per l'effetto:
- accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione del
28.10.2021; Contr
- condanna la al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €.6.361,17 lordi con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di retribuzioni maturate dal
Pag. 10 di 11 29.10.2021 all'11.02.2022, detratto quanto già percepito dalla lavoratrice nei mesi di novembre 2021 e dicembre 2021; Contr
- condanna la a ricostituire il totale delle ferie retribuite maturate dalla ricorrente in base alla legge e al CCNL di riferimento. Contr 2) condanna la di Teramo al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in €.2.695,00, oltre oneri di legge.
Teramo, 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione Lavoro in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Silvia
Codispoti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 27 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 1478/2022 R.G. promossa da
(CF ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
13.05.1976 e residente in [...], elettivamente domiciliata a Teramo, via D'Annunzio n. 39, presso lo studio dell'Avvocato Martina Barnabei che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale p.t., con sede in Teramo alla Circ.ne Ragusa n. 1 (CF , P.IVA_1
rappresentata e difesa in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Andrea Bonanni Caione e Sandro Lamparelli, giusta procura in atti;
Resistente
Oggetto: pubblico impiego – sospensione del rapporto di lavoro.
Conclusioni delle parti: come da note conclusive e come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.09.2022 e ritualmente notificato,
[...]
– premesso di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato della Parte_1
[..
[...] [...]
Cont dall'1.01.2017, inquadrata nella categoria D, con qualifica CP_1
professionale di Infermiera ed attualmente impiegata presso il P.O. di
ANME U.O. Poliambulatori – ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previo ogni accertamento in merito al ricollocamento della ricorrente a mansioni diverse, ex art. 4, D.L. 44/2021 convertito in Legge 76/2021 nel periodo dall'ottobre 2021 al febbraio 2022 1) accertare e dichiarare la inefficacia, nullità e/o illegittimità della delibera di sospensione n. 1786/2021, per tutte le ragioni di cui al presente ricorso e, per
l'effetto, in via principale 2) condannare la convenuta a pagare alla ricorrente le retribuzioni dovute dalla sospensione (29.10.2021) all'11.02.2022, oltre ai ratei di 13ma mensilità maturati, quantificato il tutto in euro 6.981,13 lordi, ovvero la maggiore o minore somma accertata e/o di giustizia, 3) condannare la convenuta
a ricostituire il monte ore ferie, nella misura complessiva di 7 giornate, per le ragioni di cui al ricorso In via subordinata 4) condannare la convenuta a pagare alla ricorrente il danno patrimoniale maturato per via della illegittima sospensione (artt. 1218 e 1226 c.c.) e prudenzialmente quantificato nella misura del 50% della retribuzione base, ovvero nella misura di euro 3.222,06 lordi dovute dalla sospensione al 11.02.2022 o la diversa somma maggiore o minore accertata e/o di giustizia In ogni caso: Con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo Con vittoria di spese e compensi legali”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto in sintesi e per quanto d'interesse: Contr a) che, con deliberazione n. 1786 del 28.10.2021, la di Teramo l'aveva sospesa dal lavoro e dalla retribuzione a causa dell'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2, previsto dall'art. 4 D.L. 44/2021 conv. In L. 76/2021;
b) che ella era rimasta sospesa dal 29.10.2021 a tutt'oggi, nonostante, nel frattempo, avesse contratto il covid-19 e ne fosse guarita l'11.02.2022, perché l'Ordine degli Infermieri di Ascoli Piceno – nei confronti dei quali
Pag. 2 di 11 essa ricorrente intendeva agire in separato giudizio - non aveva revocato la sua sospensione dall'albo, rendendo quindi impossibile la sua Cont riammissione al lavoro da parte della malgrado quest'ultima avesse invece revocato la sospensione a seguito dell'avvenuta guarigione;
c) che la sospensione era illegittima, per inadempimento all'obbligo di Contr repechage, in quanto la avrebbe potuto adibirla a mansioni diverse, anche inferiori e non implicanti il contatto con il pubblico;
Contr d) che la non aveva mai provveduto a sostituirla con personale di nuova assunzione (con conseguente aggravio di spesa come indicato nella delibera di sospensione) né con personale somministrato, limitandosi ad una diversa organizzazione delle risorse già disponibili presso la U.O. di appartenenza;
e) che, nella motivazione della sospensione, il richiamo al PTFP 2019-2021, fatto per dimostrare la carenza di personale, oltre ad essere
“anacronistico” perché il piano fabbisogni era stato elaborato prima della pandemia, era comunque riferito a carenze strutturali e non contingenti, come pure il riferimento ai fruitori della “legge 104/1992”, che appariva del tutto privo di utilità, in quanto tali soggetti erano fruitori del beneficio anche prima della pandemia;
f) che, in definitiva, il richiamo all'impossibilità di ricollocare la stessa a mansioni diverse era assolutamente generico perché: - faceva riferimento solo alle mansioni diverse, senza considerare quelle residuali;
- faceva riferimento alla sola U.O. di afferenza, senza considerare che la ricorrente avrebbe potuto svolgere anche mansioni di tipo amministrativo presso
U.O. diverse;
- faceva riferimento ad una motivazione insussistente
(quella di tipo economico-finanziario), in quanto essa ricorrente non era stata sostituita da personale di nuova assunzione, ma dalle colleghe già in forza;
g) che, pertanto, la deliberazione di sospensione era affetta da nullità, illegittimità e/o inefficacia, per contrasto con i commi 8 e 12 dell'art. 4 citato, con conseguente diritto di essa ricorrente alla restituzione della
Pag. 3 di 11 retribuzione che avrebbe percepito se assegnata a mansioni residuali o inferiori e che, soltanto in questo secondo caso, andava quantificata parametrandola al livello B (o il diverso livello inferiore o superiore rispetto al livello attuale), sempre con ricostituzione del monte ore ferie e permessi, oltre ai ratei di 13ma mensilità.
Tanto dedotto, la ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituita in giudizio la , eccependo in sintesi e per quanto CP_1
d'interesse:
1) la piena liceità e coerenza del provvedimento di sospensione, giacché: -
l'obbligo di cui all'art. 4 D.L. n. 44/2021 legava l'obbligo vaccinale alla mera appartenenza del singolo interessato alla categoria professionale individuata dalla legge, con la conseguenza che il provvedimento di Contr sospensione era un atto dovuto da parte dell atteso che la dott.ssa non aveva esibito alcun certificato medico che giustificasse Per_1
l'esenzione o il differimento dalla vaccinazione;
2) che essa resistente aveva motivato in maniera adeguata ed esaustiva l'impossibilità di un utile ricollocamento della ricorrente e che contrariamente a quanto assunto nel ricorso, in seguito alla sua sospensione dal servizio, ella era stata sostituita in data 6 dicembre 2021 da altra risorsa assunta con contratto di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione (la dott.ssa ); Persona_2
3) che il predetto contratto, originariamente in scadenza al 30 novembre
2022, era stato seguito dalla stipula di un ulteriore contratto avente originaria scadenza al 31 dicembre 2022 e successivamente prorogato sino al 15 febbraio 2023
4) che, peraltro, la normativa vigente ratione temporis (art. 4 comma 5, D.L.
44/2021 in vigore dal 1.06.2021 al 26.11.2021) non contemplava l'ipotesi dell'intervenuta guarigione nelle more della sospensione del professionista non vaccinato, fattispecie introdotta dall'art. 8, comma 1, lett. b), n. 2),
D.L. 24 marzo 2022, n. 24 e applicabile esclusivamente a far data dal 25 marzo 2022 (laddove il provvedimento di sospensione della dott.ssa
Pag. 4 di 11 era stato adottato in data 28 ottobre 2021 e la guarigione da Parte_1
Covid-19 era intervenuta dal 12 febbraio 2022);
5) che, in ogni caso e come opportunamente osservato dalla ricorrente, avrebbe dovuto essere l'Ordine Professionale territorialmente competente a disporre la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione sarebbe stata differita;
6) che, invece, l'OPI non aveva mai fatto pervenire alcuna comunicazione in Contr tal senso, né alla né tantomeno alla ricorrente, per cui essa resistente non aveva alcun potere/competenza di disporre la revoca e/o il differimento del provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione della dott.ssa Parte_1
7) che, inoltre, l'eventuale revoca dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale a partire dal 12 febbraio 2022, come comunicata dal Dipartimento di
Prevenzione con nota prot. n. 24044 del 22 febbraio 2022, sempreché fosse stata disposta dall'OPI territorialmente competente, avrebbe avuto validità fino ad agosto 2022 (6 mesi successivi dalla positività), con la conseguenza che i mesi successivi avrebbero dovuto essere nuovamente oggetto di sospensione. Contr Tanto eccepito, la ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita solo con le produzioni documentali delle parti. Rinviata durante il periodo di assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità, la causa è giunta all'odierna udienza per la discussione, sicché, lette le note scritte depositate da entrambe le parti, la stessa viene decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso sia fondato per i motivi che seguono.
Contr 1. La ricorrente censura il provvedimento di sospensione disposto dalla sul presupposto che lo stesso sia carente sotto il profilo motivazionale e che, nello specifico, la datrice di lavoro non avrebbe assolto l'obbligo di repêchage con riferimento al lasso temporale 29 ottobre 2021-11 febbraio 2022.
2. La normativa applicabile ratione temporis è costituita dall'art. 4 del d.l. 1° aprile 2021, n. 44 - convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n.
Pag. 5 di 11 76. - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2. (cd. Decreto Covid).
Detta norma, per quel che rileva in questa sede, sanciva al comma 8 che:
“Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando
l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
3. L'elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia ha chiarito che la sospensione dal servizio del sanitario che rifiuta la vaccinazione obbligatoria anti
Covid-19 costituisce l'extrema ratio ed è legittima solo quanto l sia in grado CP_3
di dimostrare che non era possibile adibire il sanitario a mansioni diverse, non a contatto con il pubblico dei pazienti e degli utenti. L'onere della prova è in capo all'Ente e, se non assolto, comporta la condanna al pagamento, in favore del sanitario sospeso, delle retribuzioni perse durante tutto il tempo della sospensione.
Sotto altro profilo, parte della giurisprudenza ha evidenziato che, in tema di ricollocazione in altre mansioni, deve negarsi l'applicabilità dei principi giurisprudenziali sanciti in relazione al regime probatorio operante in materia di repêchage nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, attesa la diversità delle situazioni a confronto e dovendo, pertanto, ritenersi assolto il relativo onere datoriale anche mediante presunzioni, in difetto di specifiche allegazioni attoree
(Tribunale di Taranto, sez. lav., sentenza n. 355/2022; in senso conforme Trib.
Roma 8.12.2021 in proc. 6698/2021 r.g.; Trib. Ravenna 31.12.2021 in proc.
689/12021 r.g.).
Ciò in ragione del fatto che il licenziamento è atto datoriale di recesso giustificato da interessi privati, mentre il provvedimento di sospensione è determinato dalla legge a tutela di interessi pubblici, il cui tenore è insuperabile e
Pag. 6 di 11 non permette di reintrodurre surrettiziamente un obbligo di c.d. repêchage a carico del datore.
4. Applicando le coordinate ermeneutiche appena illustrate al caso di specie, ne deriva quanto segue. Contr Nella delibera di sospensione, la ha così motivato di non poter ricollocare la dipendente in altra mansione, anche inferiore: “sussiste in base a quanto previsto nel PTFP 2019/2021 una evidente carenza di risorse (FTE Azienda: FTE min.1109 FTE max n.1383, addetti in servizio alla data del 30.09.2021: n.1349 a tempo indeterminate); al fine di fronteggiare l'emergenza COVID si è proceduto all'assunzione a tempo determinato di n. 59 unità di personale dei profili di che trattasi, mentre per sostituire personale assente a vario titolo si è provveduto al reclutamento di ulteriori 25 unità; è in itinere la procedure per il reclutamento - sempre esigenze sostitutive — di ulteriori 11 unità; alla data del 30.09.2021.
n.202 dipendenti del profilo di che trattasi in servizio, sono fruitori dei benefici di cui alla L.104/1992 ed oltre 250 unità di personale del comparto sono destinatarie di prescrizioni limitative dell'attività lavorativa quale esonero da turni notturni, reperibilità, attività presso uu.oo. di degenza, etc); la suddetta carenza è ulteriormente attestata dalle procedure di concorso pubblico in itinere per il reclutamento di n. 90 dipendenti del profilo di che trattasi (giusta deliberazione n.1965 dei 18/12/2020); l'impossibilità di far svolgere al dipendente presso l'unità operativa di afferenza prestazioni o mansioni che Pt_2
non implichino contatti interpersonali o comportino in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 rende di fatto necessaria ed ineludibile - stante la carenza sopra evidenziata - la sostituzione del riferito soggetto inadempiente con personale di pari profilo al fine di poter continuare a garantire correttamente i prescritti livelli essenziali di assistenza;
l'elevata necessità di sostituzione per la motivazioni sopra rappresentate comporta che
l'eventuale ricollocazione del dipendente in questione in altre mansioni, anche inferiori, col conseguentemente mantenimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni esercitate, determinerebbe in ogni caso un incremento di costi per l , ponendosi dunque l'ipotesi in evidente CP_1
Pag. 7 di 11 contrasto col disposto del comma 12 del riferito art. 4 D.L. n. 44/2021, ove si prevede testualmente che “dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, ragion per cui non può ritenersi attuabile nel caso di specie l'ipotesi di ricollocazione in altre mansioni;
occorre comunque provvedere alla ricollocazione in altra mansione - con correlata sostituzione in quella di titolarità — di tutti quei dipendenti per i quali il competente SIESP ha confermato la certificazione di esenzione dall'obbligo vaccinale con conseguente ulteriore incremento della spesa;
il riferito incremento di costi si porrebbe altresì in contrasto col Piano della Azioni per la razionalizzazione/riduzione dei costi che l' ha dovuto predisporre, CP_1
su richiesta della Regione Abruzzo, in relazione alla situazione finanziaria registrata al 31.5.202, richiamato anche nel citato verbale della riunione tenutasi in data 30.9.2021 presso la Direzione Strategica aziendale”. Contr In sintesi, la motivazione della si fonda sull'assunto per cui, dovendo l'azienda necessariamente sostituire la ricorrente con personale vaccinato, avrebbe dovuto sostenere un duplice costo: l'uno per il sanitario ricollocato,
l'altro per il suo sostituto, con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in spregio alla normativa suddetta. Contr La ha poi dedotto di aver sostituito la ricorrente con la dott.ssa , Per_2
assumendola con contratto di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione.
In proposito, la difesa della ricorrente ha eccepito che la dott.ssa è stata Per_2
assunta presso un presidio ospedaliero diverso da quello di sua appartenenza e che, invero, ella non è stata mai sostituita con un'altra risorsa, avendo invece la Contr organizzato diversamente i turni di lavoro dei dipendenti già in forza.
I rilievi mossi dalla ricorrente sono corretti.
Dal contratto di somministrazione versato in atti si evince che, in effetti, la dott.ssa è stata assunta presso la sede di Teramo e non a ANME (cfr. Per_2
doc. n.
9-10 del fascicolo della resistente). Inoltre, a fronte dell'eccezione svolta
Contr dalla ricorrente, la difesa della nulla ha dedotto sul punto.
Pag. 8 di 11 Dunque, la motivazione in ordine all'impossibilità di ricollocare la lavoratrice, interamente fondata sulla necessità di doverla sostituire, viene a cadere. Contr A ciò si aggiunga che la non ha provato – come invece era suo onere – la concreta impossibilità di adibire la lavoratrice a mansioni diverse, anche inferiori, che non implicassero contatti interpersonali o comportassero il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Ed infatti, l'azienda - pur avendo moltissimi dipendenti - non ha minimamente indicato le posizioni presenti in organico che fossero astrattamente compatibili con il ricollocamento della ricorrente, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, evidenziandone l'impossibilità. La resistente si è invero limitata ad addurre la necessità di sostituire la ricorrente, con conseguente duplicazione di costi a suo carico, sostituzione che, tuttavia, non ha provato.
Va precisato che, pur avendo questa Giudice evidenziato che l'obbligo di ricollocamento in questione è diverso rispetto a quello di repechage proprio del Parte_ licenziamento per potendo essere provato anche per presunzioni, va
Contr osservato al contempo che, nel caso di specie, la ha totalmente omesso di motivare il perché dell'impossibilità di ricollocamento. Detto altrimenti: un conto
è la diversità di contenuto sostanziale dell'obbligo di ricollocamento, altro è
l'assenza totale della prova dell'assolvimento di detto obbligo, a fronte di deduzioni specifiche della lavoratrice.
Dunque, la sospensione risulta illegittima.
Né, d'altra parte, potrebbe mai aderirsi all'eccezione di carattere meramente formale sollevata dalla resistente, ossia la mancanza della previsione della possibilità di ricollocamento nella versione dell'art. 4 dopo la novella del d.l.
172/21, atteso che, nel testo vigente ratione temporis, la previsione era prevista.
4. Dall'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di sospensione deriva la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni spettanti alla ricorrente, dalla data di sospensione (29.10.2021) sino all'11.02.2022 (data di guarigione della ricorrente dal Covid-19), come richiesto dalla lavoratrice.
Contr In ordine al quantum debeatur, la ricorrente ha chiesto la condanna della al pagamento della somma di €.6.981,13 lordi, partendo dalla mensilità lorda di
Pag. 9 di 11 €.2.148,04, sommata ad €.537,01 lordi a titolo di tredicesima. La stessa ha prodotto le buste paga relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, nelle quali, tuttavia, sono indicate retribuzioni lorde differenti. A fronte di ciò, la
Contr ha eccepito, da un lato, l'inesattezza dei conteggi, dall'altro che la ricorrente ha percepito la somma di €.1.009,67 lordi per il mese di novembre 2021 (cfr. busta paga in atti), circostanza, questa, non contestata dalla lavoratrice.
Ora, la retribuzione lorda da cui partire è quella contenuta nella busta paga di ottobre 2021, pari ad €.2.120,39, perché priva di componenti variabili (come, ad esempio, la produttività collettiva generale contenuta nella busta paga di Contr novembre 2021) e la va quindi condannata al pagamento delle retribuzioni dovute alla lavoratrice nei mesi dal 29.10.2021 all'11.02.2022, pari ad €.6.361,17
(€.2.120,39 x 3 mensilità), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, detratto quanto già percepito dalla lavoratrice nei mesi di novembre
2021 e dicembre 2021.
Di conseguenza, la datrice di lavoro dovrà anche ricostituire il totale delle ferie retribuite maturate dalla dipendente in base alla legge e al CCNL di riferimento.
Dunque, la domanda va accolta nei limiti sopra indicati.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda, istanza o eccezione respinta, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie il ricorso proposto da per quanto di ragione e Parte_1
per l'effetto:
- accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione del
28.10.2021; Contr
- condanna la al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €.6.361,17 lordi con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di retribuzioni maturate dal
Pag. 10 di 11 29.10.2021 all'11.02.2022, detratto quanto già percepito dalla lavoratrice nei mesi di novembre 2021 e dicembre 2021; Contr
- condanna la a ricostituire il totale delle ferie retribuite maturate dalla ricorrente in base alla legge e al CCNL di riferimento. Contr 2) condanna la di Teramo al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in €.2.695,00, oltre oneri di legge.
Teramo, 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
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