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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro Paola Farina, allo spirare dei termini per lo svolgimento dell'udienza cartolare, secondo le modalità di cui all' art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 7564 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti ELIA FRANCESCO e DE Parte_1
SALVATORE DANIELA
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06/03/2023 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, premettendo di avere ricevuto dall' la notifica del provvedimento, datato 01/06/2022 con il quale si CP_1 rappresentava che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, un pagamento non dovuto sulla pensione cat.AS n. 04197035 per un importo complessivo di Euro 8.103,43” di cui si richiedeva la ripetizione al ricorrente, con la seguente motivazione: “Sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.”.
Il ricorrente eccepiva l'inesigibilità e l'irripetibilità delle somme erogate stante la disciplina specifica dell'indebito assistenziale anche in ragione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità riferiti all'assenza di dolo e alla tutela del legittimo affidamento dell'accipiens. Concludeva, quindi, per la declaratoria di “inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 8.103,43, preteso dall' nei confronti del Ricorrente e l'illegittimità e/o infondatezza della revoca definitiva dalle prestazioni collegate al reddito”.
L' si costituiva in giudizio in data 27/11/2023 contestando tutto quanto dedotto da CP_1 parte ricorrente ed insistendo per la legittimità della pretesa;
deduceva in particolare che
“il ricorrente non ha ottemperato al dovere di produrre annualmente i modelli RED, così come previsto dall'art. 13, comma 6, lettera c) del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010” e conseguentemente, in mancanza di dichiarazione Red e di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del ricorrente, il rilevato dolo civilistico dell'accipiens legittima il provvedimento di recupero.
Senza alcuna istruttoria, stante la natura documentale della causa, la stessa veniva decisa all'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, mediante la presente sentenza ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esplicati.
Il presente giudizio di accertamento negativo dell'indebita somma erogata sull'Assegno Sociale n. 04197035 costituisce un'ipotesi di indebito assistenziale e, al fine di stabilire se sussistano i presupposti per la ripetibilità delle somme erogate dall' , occorre innanzi CP_2 tutto individuare la disciplina applicabile.
In termini generali, giova rammentare che, in materia di indebito previdenziale e assistenziale, si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale norma di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancita dall'art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione delle somme non dovute in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare un legittimo affidamento.
Del resto, la sussistenza di un sottosistema che impone una disciplina derogatoria della ripetibilità incondizionata delle somme non dovute ex art. 2033 c.c è stato accertato dalla Corte Costituzionale la quale, con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, ha affermato che opera “in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”.
Con specifico riferimento all'indebito assistenziale, la Corte Costituzionale evidenzia che
“il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Ciò premesso, occorre rammentare che al sottosistema in oggetto non possono essere applicate neanche le disposizioni relative all'indebito previdenziale, quali gli art. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/89. Le citate disposizioni, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non sono suscettibili di interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e 15719 del 2019).
Tuttavia, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, l'indebito assistenziale trova una sua disciplina specifica nel combinato disposto dell'art.
3-ter d.l. 850/76 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 29/77 e dell'art. 3 co. 9 d.l. 173/88 convertito, con modificazioni, dalla l. 291/88.
In base a tali disposizioni normative, gli organi preposti al riconoscimento di prestazioni assistenziali hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di accertare la sussistenza delle condizioni prescritte per il loro godimento e disporre l'eventuale revoca o modifica con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte (Cass. 28771/2018; Cass. n. 19638/ 2015; Cass. n. 8970/ 2014; Cass.n. 1446/2008; Cass. n. 7048/2006).
Dall'analisi delle suddette norme, che individuano una disciplina di carattere speciale e, quindi, derogatoria della disposizione di diritto comune sancita dall'art. 2033 c.c., si evince la regola per cui l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
L'eccesiva rigidità di tale regola è mitigata dall'intervento della giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito derivi dalla mancanza dei requisiti reddituali, sanitari, socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o da questioni di altra natura.
In particolare, in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta variazione del requisito reddituale di recente la Suprema Corte, con la sentenza n.13223 del 30.06.2020, è intervenuta statuendo che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.”
Tale arresto si pone in linea con l'orientamento tracciato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 26036 del 15.10.2019 che, in materia d'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, stabilisce che “è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Infine, si richiama la sentenza n. 28771 del 9.11.2018 della Suprema Corte che ugualmente aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'Ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Ebbene, dovendo applicare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità all'odierna controversia, poiché il provvedimento che accerta l'esistenza dell'indebito assistenziale (2017) e verifica la variazione dei presupposti per l'erogazione del beneficio in oggetto è datato 01/06/2022 se ne deduce che solo da tale momento l' potrà CP_2 legittimamente richiedere la ripetizione delle somme indebitamente erogate.
L' inoltre, non ha provato, come era suo onere, il dolo del ricorrente che ha CP_1 percepito le somme in buona fede in base ad uno stato di invalidità riconosciutole dall' e quindi ad una situazione certamente “idonea a generare affidamento”, non CP_1 può ritenersi configurabile alcun comprovato dolo omissivo dell'accipiens.
A tal riguardo, giova precisare, che l' non ha fornito alcuna prova in merito alla CP_1 percezione da parte del ricorrente di ulteriori e diversi redditi percepiti, tali da onerare lo stessa dell'obbligo di dichiarazione dei redditi o di presentazione del modello RED.
Pertanto, deve escludersi il dolo della ricorrente e, in ogni caso, parte resistente nulla allega, deduce o produce nell'ambito delle proprie difese.
Invero, dalla documentazione versata in atti, non risulta che il Sig. percepisca o Pt_1 abbia mai percepito redditi ulteriori a quelli erogati dall'istituto e pertanto l'ente ha sempre conosciuto la posizione economica del ricorrente, nonché tutte le circostanze incidenti sul diritto alla prestazione ovvero sulla misura della pensione erogata. In ragione di quanto precede, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di rideterminazione dell'assegno sociale datato 01/06/2022, con conseguente illegittimità della richiesta di indebito per la complessiva somma di € 8.103,43.
A fronte di tali premesse, il ricorso deve essere accolto in quanto, in applicazione al disposto normativo citato, deve dichiararsi l'irripetibilità delle somme richieste nel provvedimento di indebito impugnato.
Le spese di lite, regolate dal principio della soccombenza, sono liquidate e distratte come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
1) dichiara l'irripetibilità della somma richiesta con nota del 01/06/2022; CP_1
2) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida CP_1 in misura pari a 3727,00 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sulle spese generali come per legge da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Roma, 10/03/2025
Il giudice del lavoro
Paola Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro Paola Farina, allo spirare dei termini per lo svolgimento dell'udienza cartolare, secondo le modalità di cui all' art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 7564 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti ELIA FRANCESCO e DE Parte_1
SALVATORE DANIELA
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06/03/2023 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, premettendo di avere ricevuto dall' la notifica del provvedimento, datato 01/06/2022 con il quale si CP_1 rappresentava che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, un pagamento non dovuto sulla pensione cat.AS n. 04197035 per un importo complessivo di Euro 8.103,43” di cui si richiedeva la ripetizione al ricorrente, con la seguente motivazione: “Sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.”.
Il ricorrente eccepiva l'inesigibilità e l'irripetibilità delle somme erogate stante la disciplina specifica dell'indebito assistenziale anche in ragione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità riferiti all'assenza di dolo e alla tutela del legittimo affidamento dell'accipiens. Concludeva, quindi, per la declaratoria di “inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 8.103,43, preteso dall' nei confronti del Ricorrente e l'illegittimità e/o infondatezza della revoca definitiva dalle prestazioni collegate al reddito”.
L' si costituiva in giudizio in data 27/11/2023 contestando tutto quanto dedotto da CP_1 parte ricorrente ed insistendo per la legittimità della pretesa;
deduceva in particolare che
“il ricorrente non ha ottemperato al dovere di produrre annualmente i modelli RED, così come previsto dall'art. 13, comma 6, lettera c) del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010” e conseguentemente, in mancanza di dichiarazione Red e di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del ricorrente, il rilevato dolo civilistico dell'accipiens legittima il provvedimento di recupero.
Senza alcuna istruttoria, stante la natura documentale della causa, la stessa veniva decisa all'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, mediante la presente sentenza ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esplicati.
Il presente giudizio di accertamento negativo dell'indebita somma erogata sull'Assegno Sociale n. 04197035 costituisce un'ipotesi di indebito assistenziale e, al fine di stabilire se sussistano i presupposti per la ripetibilità delle somme erogate dall' , occorre innanzi CP_2 tutto individuare la disciplina applicabile.
In termini generali, giova rammentare che, in materia di indebito previdenziale e assistenziale, si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale norma di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancita dall'art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione delle somme non dovute in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare un legittimo affidamento.
Del resto, la sussistenza di un sottosistema che impone una disciplina derogatoria della ripetibilità incondizionata delle somme non dovute ex art. 2033 c.c è stato accertato dalla Corte Costituzionale la quale, con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, ha affermato che opera “in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”.
Con specifico riferimento all'indebito assistenziale, la Corte Costituzionale evidenzia che
“il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Ciò premesso, occorre rammentare che al sottosistema in oggetto non possono essere applicate neanche le disposizioni relative all'indebito previdenziale, quali gli art. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/89. Le citate disposizioni, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non sono suscettibili di interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e 15719 del 2019).
Tuttavia, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, l'indebito assistenziale trova una sua disciplina specifica nel combinato disposto dell'art.
3-ter d.l. 850/76 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 29/77 e dell'art. 3 co. 9 d.l. 173/88 convertito, con modificazioni, dalla l. 291/88.
In base a tali disposizioni normative, gli organi preposti al riconoscimento di prestazioni assistenziali hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di accertare la sussistenza delle condizioni prescritte per il loro godimento e disporre l'eventuale revoca o modifica con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte (Cass. 28771/2018; Cass. n. 19638/ 2015; Cass. n. 8970/ 2014; Cass.n. 1446/2008; Cass. n. 7048/2006).
Dall'analisi delle suddette norme, che individuano una disciplina di carattere speciale e, quindi, derogatoria della disposizione di diritto comune sancita dall'art. 2033 c.c., si evince la regola per cui l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
L'eccesiva rigidità di tale regola è mitigata dall'intervento della giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito derivi dalla mancanza dei requisiti reddituali, sanitari, socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o da questioni di altra natura.
In particolare, in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta variazione del requisito reddituale di recente la Suprema Corte, con la sentenza n.13223 del 30.06.2020, è intervenuta statuendo che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.”
Tale arresto si pone in linea con l'orientamento tracciato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 26036 del 15.10.2019 che, in materia d'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, stabilisce che “è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Infine, si richiama la sentenza n. 28771 del 9.11.2018 della Suprema Corte che ugualmente aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'Ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Ebbene, dovendo applicare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità all'odierna controversia, poiché il provvedimento che accerta l'esistenza dell'indebito assistenziale (2017) e verifica la variazione dei presupposti per l'erogazione del beneficio in oggetto è datato 01/06/2022 se ne deduce che solo da tale momento l' potrà CP_2 legittimamente richiedere la ripetizione delle somme indebitamente erogate.
L' inoltre, non ha provato, come era suo onere, il dolo del ricorrente che ha CP_1 percepito le somme in buona fede in base ad uno stato di invalidità riconosciutole dall' e quindi ad una situazione certamente “idonea a generare affidamento”, non CP_1 può ritenersi configurabile alcun comprovato dolo omissivo dell'accipiens.
A tal riguardo, giova precisare, che l' non ha fornito alcuna prova in merito alla CP_1 percezione da parte del ricorrente di ulteriori e diversi redditi percepiti, tali da onerare lo stessa dell'obbligo di dichiarazione dei redditi o di presentazione del modello RED.
Pertanto, deve escludersi il dolo della ricorrente e, in ogni caso, parte resistente nulla allega, deduce o produce nell'ambito delle proprie difese.
Invero, dalla documentazione versata in atti, non risulta che il Sig. percepisca o Pt_1 abbia mai percepito redditi ulteriori a quelli erogati dall'istituto e pertanto l'ente ha sempre conosciuto la posizione economica del ricorrente, nonché tutte le circostanze incidenti sul diritto alla prestazione ovvero sulla misura della pensione erogata. In ragione di quanto precede, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di rideterminazione dell'assegno sociale datato 01/06/2022, con conseguente illegittimità della richiesta di indebito per la complessiva somma di € 8.103,43.
A fronte di tali premesse, il ricorso deve essere accolto in quanto, in applicazione al disposto normativo citato, deve dichiararsi l'irripetibilità delle somme richieste nel provvedimento di indebito impugnato.
Le spese di lite, regolate dal principio della soccombenza, sono liquidate e distratte come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
1) dichiara l'irripetibilità della somma richiesta con nota del 01/06/2022; CP_1
2) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida CP_1 in misura pari a 3727,00 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sulle spese generali come per legge da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Roma, 10/03/2025
Il giudice del lavoro
Paola Farina