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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/04/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6246/2022 promossa da:
(P. IVA: ), CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante con il patrocinio dell'avv. PASQUALE Controparte_2
ALLOCCA del Foro di Nola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marigliano (NA), Via
Isonzo n. 36, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), CP_3 C.F._1
in persona del suo procuratore pro tempore , con il patrocinio dell'avv. MARIA CP_4
CRISTINA STATELLA del foro di Milano e dell'avv. AUGUSTO DE BENI del Foro di Verona, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona (VR), Lungadige Capuleti n. 1/A, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente chiede e conclude:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona a favore del Tribunale di Roma e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso avente n. 3680/2022.
Nel merito: revocare e/o annullare, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 3680/2022, emesso una data11/06/2022 dal Tribunale di Verona, per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito.
Il Procuratore di parte opponente chiede e conclude:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria e statuizione del caso, con ogni miglior formula, così giudicare
In via preliminare: ritenuta la propria competenza, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in quanto l'opposizione non appare fondata su prova scritta, né è di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.
In via preliminare subordinata: pronunciarsi ordinanza ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter 1° e 2° comma c.p.c., ricorrendone i presupposti, per l'importo di € 3.281.006,02 oltre agli interessi moratori per il ritardato pagamento di cui al d.lgs.
9.10.2002 n. 231 dalla scadenza delle fatture al saldo e la liquidazione delle spese.
Nel merito, in via principale:
- confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, siccome senz'altro valido ed efficace, respingendo l'avversa opposizione;
- respingersi ogni domanda ed eccezione formulata dall'opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In via subordinata, sempre nel merito: accertare e dichiarare comunque la società tenuta a corrispondere alla società CP_1 CP_3
l'importo di € 3.281.006,02 oltre agli interessi moratori per il ritardato pagamento di cui al d.lgs.
[...]
9.10.2002 n. 231, dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo e per gli effetti condannarla al pagamento del predetto importo.
In via istruttoria: si producono i documenti di cui in atti (docc. 1-359). Si richiamano le prove orali assunte in corso di causa. Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre e argomentare,
pagina 2 di 8 precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte, ai sensi di legge, una volta note le argomentazioni di controparte.
Con vittoria di spese e competenze, oltre contributo forfettario, IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società (d'ora in avanti ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1 CP_1
n. 1601/2022 Ing. – n. 3680/2022 RG del 13/06/2022, emesso dal Tribunale di Verona su ricorso della società con il quale le era stato ingiunto il pagamento, nel termine di quaranta giorni dalla CP_3
notifica, della somma di € 3.281.006,02, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione;
importo che la ricorrente assumeva dovuto per la fornitura, nell'anno 2021, della merce
(componenti e sistemi per cucine) di cui alle fatture elencate nel ricorso monitorio e rimaste insolute, dedotte le note di credito.
A sostegno dell'opposizione ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del CP_1
Tribunale adito a favore del Tribunale di Roma, chiedendo, per l'effetto, la revoca dell'emesso decreto ingiuntivo.
Contestava l'opponente che il ricorso monitorio fosse stato instaurato nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., sostenendo, con particolare riferimento al forum destinatae solutionis, che le fatture prodotte, quali documenti di formazione unilaterale, non fossero idonee a dare prova della liquidità del credito e, quindi, ad incardinare la competenza presso il domicilio del creditore.
Ribadendo l'inidoneità delle fatture a comprovare il preteso credito, affermava l'opponente che l'iniziativa monitoria fosse tesa ad attuare azioni di disturbo rispetto ad altri giudizi pendenti fra le stesse parti. Esponeva infatti che le società in causa avevano intrattenuto rapporti commerciali sino al settembre 2022, assumendo che detti rapporti si fossero poi interrotti per la violazione, da parte di di un patto di esclusiva. Per tale ragione riferiva di aver intrapreso ben tre giudizi nei CP_3 CP_1
confronti di (presso il Tribunale di Chieti, presso il Tribunale di Roma e presso quello di Bari), CP_3
richiedendo una somma di circa 2 milioni di euro. Soggiungeva che pur essendosi CP_1 CP_3
costituita in giudizio, non aveva ivi formulato domande riconvenzionali per ottenere il pagamento delle fatture poi azionate in sede monitoria, pagamento che, secondo la prospettazione dell'opponente, non era stato chiesto neppure in via stragiudiziale.
Contestava quindi formalmente le fatture e l'importo preteso dall'opposta, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 8 Si è costituita in giudizio la società (d'ora in avanti contestando la fondatezza CP_3 CP_3 dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da , sostenendo che il decreto ingiuntivo CP_1
fosse stato legittimamente emesso in forza di idonea documentazione ed evidenziando come il credito azionato trovasse origine nel contesto di un consolidato rapporto commerciale regolato da specifici accordi. Ribadiva quindi l'opposta come si fosse resa inadempiente agli obblighi di CP_1
pagamento della merce, affermando che le fatture non erano state oggetto di contestazione e precisando che la piattaforma utilizzata per la raccolta degli ordinativi garantiva una completa tracciabilità delle operazioni;
rimarcava infatti come le fatture riportassero, oltre al numero della fattura stessa, il numero e la data del DDT e il numero d'ordine.
Sosteneva poi l'opposta che le azioni instaurate da controparte e richiamate in atto di opposizione – le cui citazioni erano state notificate solo quattro giorni dopo la scadenza di RIBA rimaste insolute per
€685.686,33 – fossero strumentali, pretestuose e promosse in palese prevenzione, precisando di non aver formulato domande riconvenzionali in quei giudizi nell'auspicio di poter trovare un accordo per la prosecuzione dei rapporti con il distributore, che per anni si erano svolti con reciproca soddisfazione.
Evidenziava che erano rimaste impagate anche tutte le fatture emesse per le merci fornite nel CP_3
2021 e di essersi determinata a depositare il ricorso monitorio solo dopo che era stata respinta l'ultima proposta transattiva formulata dalla debitrice.
Richiamando il ricorso monitorio in ordine a quanto dedotto con riferimento alla riduzione del capitale sociale deliberata da , concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 CP_3
decreto ingiuntivo, chiedendo altresì la concessione della provvisoria esecuzione del decreto medesimo.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i chiesti termini per il deposito di memorie ex art. 183 co VI c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente ed a mezzo di prove testimoniali.
Viene infine ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Deve preliminarmente dirsi infondata l'eccezione di difetto di competenza territoriale sollevata parte opponente.
Trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione ed avendo, il Giudice del procedimento monitorio, ritenuto il credito azionato certo, liquido ed esigibile, deve ritenersi competente territorialmente il Foro adito. Ha infatti affermato la Corte di Cassazione che, ai fini di stabilire la liquidità del credito azionato, è sufficiente la valutazione del giudice del procedimento monitorio, non assumendo rilievo né
pagina 4 di 8 la contestazione di parte opponente rispetto all'esistenza del credito né che la pretesa fosse basata unicamente su fatture commerciali (v: Cass. Civ., Sez. VI-III, Ord. 23/02/2021 n. 4792 nonché Cass.
Civ., Sez. VI, Ord. 23/09/2020 n. 19894).
Può dunque procedersi all'esame, nel merito, dell'opposizione che, per le ragioni di cui si dirà di seguito, è infondata e deve essere respinta.
Merita rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario a cognizione piena - atto a verificare la fondatezza della pretesa fatta valere in sede monitoria – nel quale incombe sul creditore provare la fonte negoziale del suo diritto, laddove spetta invece al debitore dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova (v: Cass. Civ., S.U., sent. 30/10/2001 n. 13533).
Tenuto conto dei principi richiamati deve ritenersi, per quanto si dirà di seguito, che abbia CP_3 pienamente assolto all'onere probatorio a suo carico.
Va innanzitutto rilevato come abbia depositato in atti copia dell'Accordo commerciale 2021, (v: CP_3
doc. 2 opp.ta), la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta dall'opponente e che, oltretutto, si inserisce in un quadro di rapporti commerciali indicato dalla stessa di durata pluridecennale CP_1
(v: doc. opposta).
In questo contesto si collocano appunto le forniture di merce di cui alle fatture azionate in sede monitoria, forniture che risultano essere state effettuate in esecuzione di ordini inviati da , alla CP_1
quale la merce è stata poi consegnata.
I testi escussi in giudizio hanno riferito puntualmente del funzionamento del sistema gestionale utilizzato da per la raccolta degli ordinativi, ossia un portale telematico, denominato “B2B”, al CP_3
quale poteva accedere soltanto il cliente e che garantiva una completa tracciabilità di tutte le fasi dell'operazione, dall'inserimento dell'ordine, all'elaborazione del DDT e all'emissione della relativa fattura commerciale.
Il teste - dipendente di e all'epoca dei fatti responsabile del canale Tes_1 CP_3
distribuzione – nel dichiarare di essersi occupato del rapporto con la nel periodo dal 2018 CP_1
al 2021, ha infatti confermato che gli ordini venivano raccolti attraverso il portale B2B che ne permetteva una completa tracciabilità.
Sul funzionamento operativo del gestionale, ha precisato il teste che il cliente selezionava i prodotti all'atto dell'inserimento dell'ordine e che il sistema generava in automatico la conferma d'ordine, nella pagina 5 di 8 quale venivano riportati i prodotti selezionati dal cliente ed il numero identificativo dell'operazione di acquisto.
Ha soggiunto inoltre il teste che il portale B2B consentiva l'accesso soltanto ai clienti e non poteva essere utilizzato dai dipendenti della società venditrice, i quali, nel raro caso di ordini effettuati telefonicamente o a mezzo mail, non potendo intervenire manualmente sul detto portale, procedevano alla loro annotazione in un diverso programma, senza avere alcuna possibilità di forzare i dati raccolti dal portale B2B, che venivano appunto processati automaticamente.
Tes_ Il teste ha poi riconosciuto nelle fatture del fascicolo monitorio mostrategli a campione documenti generati in automatico dal sistema, evidenziando come nelle fatture sia riportato il numero del documento di trasporto – DDT – e il riferimento del numero di ordine di acquisto. Venivano altresì visionate dal teste le conferme d'ordine depositate dall'opposta in atti, che egli riconosceva essere riferite al cliente CP_1
È stata poi escussa la teste la quale, nel riferire di essere dipendente della e Testimone_2 CP_3 di essersi occupata nell'anno 2021 dei rapporti con la ha parimenti confermato che gli CP_1
ordinativi venivano raccolti attraverso il portale B2B; ha precisato la teste che il portale generava in automatico le conferme d'ordine, che successivamente, non appena vi era la disponibilità del prodotto ordinato dal cliente, venivano creati i documenti di trasporto con i quali veniva poi spedito il materiale e che, al termine dell'iter, sempre in via automatica, venivano generate anche le fatture commerciali.
La medesima teste, visionate a campione le fatture, ha altresì confermato che trattasi di documenti generati in automatico dal sistema Franke.
La circostanza che anche utilizzasse detto sistema gestionale per l'inserimento dei propri CP_1
ordinativi è stata poi confermata anche dalla teste che ha riferito di essersi occupata Tes_3 dell'inserimento degli ordini per conto della società precisando che gli ordini di CP_1 CP_1
erano indirizzati unicamente alla società con la quale soltanto, in quel periodo, CP_3 CP_1
intratteneva rapporti.
Ha quindi confermato la teste di avere lei stessa utilizzato la piattaforma B2B per inserire gli ordini di acquisto inviati da a precisando che per accedere al portale utilizzava un codice o una CP_1 CP_3 password, inseriva il codice dei prodotti e alla fine arrivava in automatico una conferma d'ordine. Test Visionando la documentazione depositata dall'opposta, la teste ha inoltre riconosciuto le conferme d'ordine di cui ai doc. nn.
8-79 di parte opposta come conformi al genere di documenti che pervenivano in automatico a conferma dell'ordine effettuato per il tramite della piattaforma.
pagina 6 di 8 Il complesso delle testimonianze assunte induce quindi a ritenere che le fatture azionate in sede monitoria siano state generate dal sistema operativo di a fronte dell'inserimento da parte della CP_3 cliente dell'ordinativo della corrispondente merce. CP_1
Merce che, sempre alla luce di quanto acquisito in atti, risulta essere stata consegnata all'opponente.
A confutazione di quanto affermato da , ha infatti depositato i documenti di trasporto CP_1 CP_3
emessi in accompagnamento alla merce (v: DDT da 82 a 358 opp.ta), documenti che ne riportano la tipologia e la quantità, indicano gli ordinativi di riferimento e che, nella loro pressoché totalità, sono muniti del timbro e della sottoscrizione di risultando dunque idonei a comprovarne la CP_1
consegna.
La stessa opponente contesta invero espressamente – sia pur nell'ambito di un generico richiamo esemplificativo – la mancanza di sottoscrizione solo in riferimento ai DDT del 25 giugno 2021 e del 30 giugno 2021.
L'esame della documentazione richiamata consente tuttavia di rilevare la presenza del timbro di in tutti i documenti in quelle date, a nulla rilevando che il timbro e firma, quando il DDT CP_1
risulta composto da più pagine, siano presenti solo in una di esse.
Né può assumere rilievo la circostanza che timbro e firma siano stati apposti sulla riga a lato della dicitura “firma del conducente” non inficiando la circostanza, all'evidenza, il riscontro del fatto che la merce è pervenuta nella sfera di disponibilità dell'opponente (peraltro lo spazio relativo alla sottoscrizione del vettore risulta in alto a sinistra dei DDT).
Sulla scorta delle richiamate risultanza probatorie – accordo commerciale del 2021, conferme d'ordine, fatture, documenti di trasporto sottoscritti, deposizioni testimoniali – deve dunque ritenersi provata la pretesa azionata da CP_3
Società che ha anche dato conto in atti di proposte transattive ricevute da (v: doc. 4 opp.ta). CP_1
Né del resto l'opponente, sulla quale incombeva la prova di aver adempiuto o, comunque, della sussistenza di cause estintive dell'obbligazione, ha in alcun modo assolto a tale onere.
L'opposizione di deve quindi essere respinta con integrale conferma del decreto ingiuntivo CP_1
opposto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 RIGETTA
L'opposizione e per effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1601/2022 Ing. – n.
3680/2022 del 13/06/2022, emesso dal Tribunale di Verona.
CONDANNA
La società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della società opposta CP_1
spese che liquida in € 45.000,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA CP_3
come per legge.
Verona, 17/04/2025
Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6246/2022 promossa da:
(P. IVA: ), CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante con il patrocinio dell'avv. PASQUALE Controparte_2
ALLOCCA del Foro di Nola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marigliano (NA), Via
Isonzo n. 36, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), CP_3 C.F._1
in persona del suo procuratore pro tempore , con il patrocinio dell'avv. MARIA CP_4
CRISTINA STATELLA del foro di Milano e dell'avv. AUGUSTO DE BENI del Foro di Verona, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona (VR), Lungadige Capuleti n. 1/A, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente chiede e conclude:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona a favore del Tribunale di Roma e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso avente n. 3680/2022.
Nel merito: revocare e/o annullare, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 3680/2022, emesso una data11/06/2022 dal Tribunale di Verona, per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito.
Il Procuratore di parte opponente chiede e conclude:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria e statuizione del caso, con ogni miglior formula, così giudicare
In via preliminare: ritenuta la propria competenza, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in quanto l'opposizione non appare fondata su prova scritta, né è di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.
In via preliminare subordinata: pronunciarsi ordinanza ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter 1° e 2° comma c.p.c., ricorrendone i presupposti, per l'importo di € 3.281.006,02 oltre agli interessi moratori per il ritardato pagamento di cui al d.lgs.
9.10.2002 n. 231 dalla scadenza delle fatture al saldo e la liquidazione delle spese.
Nel merito, in via principale:
- confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, siccome senz'altro valido ed efficace, respingendo l'avversa opposizione;
- respingersi ogni domanda ed eccezione formulata dall'opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In via subordinata, sempre nel merito: accertare e dichiarare comunque la società tenuta a corrispondere alla società CP_1 CP_3
l'importo di € 3.281.006,02 oltre agli interessi moratori per il ritardato pagamento di cui al d.lgs.
[...]
9.10.2002 n. 231, dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo e per gli effetti condannarla al pagamento del predetto importo.
In via istruttoria: si producono i documenti di cui in atti (docc. 1-359). Si richiamano le prove orali assunte in corso di causa. Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre e argomentare,
pagina 2 di 8 precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte, ai sensi di legge, una volta note le argomentazioni di controparte.
Con vittoria di spese e competenze, oltre contributo forfettario, IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società (d'ora in avanti ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1 CP_1
n. 1601/2022 Ing. – n. 3680/2022 RG del 13/06/2022, emesso dal Tribunale di Verona su ricorso della società con il quale le era stato ingiunto il pagamento, nel termine di quaranta giorni dalla CP_3
notifica, della somma di € 3.281.006,02, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione;
importo che la ricorrente assumeva dovuto per la fornitura, nell'anno 2021, della merce
(componenti e sistemi per cucine) di cui alle fatture elencate nel ricorso monitorio e rimaste insolute, dedotte le note di credito.
A sostegno dell'opposizione ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del CP_1
Tribunale adito a favore del Tribunale di Roma, chiedendo, per l'effetto, la revoca dell'emesso decreto ingiuntivo.
Contestava l'opponente che il ricorso monitorio fosse stato instaurato nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., sostenendo, con particolare riferimento al forum destinatae solutionis, che le fatture prodotte, quali documenti di formazione unilaterale, non fossero idonee a dare prova della liquidità del credito e, quindi, ad incardinare la competenza presso il domicilio del creditore.
Ribadendo l'inidoneità delle fatture a comprovare il preteso credito, affermava l'opponente che l'iniziativa monitoria fosse tesa ad attuare azioni di disturbo rispetto ad altri giudizi pendenti fra le stesse parti. Esponeva infatti che le società in causa avevano intrattenuto rapporti commerciali sino al settembre 2022, assumendo che detti rapporti si fossero poi interrotti per la violazione, da parte di di un patto di esclusiva. Per tale ragione riferiva di aver intrapreso ben tre giudizi nei CP_3 CP_1
confronti di (presso il Tribunale di Chieti, presso il Tribunale di Roma e presso quello di Bari), CP_3
richiedendo una somma di circa 2 milioni di euro. Soggiungeva che pur essendosi CP_1 CP_3
costituita in giudizio, non aveva ivi formulato domande riconvenzionali per ottenere il pagamento delle fatture poi azionate in sede monitoria, pagamento che, secondo la prospettazione dell'opponente, non era stato chiesto neppure in via stragiudiziale.
Contestava quindi formalmente le fatture e l'importo preteso dall'opposta, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 8 Si è costituita in giudizio la società (d'ora in avanti contestando la fondatezza CP_3 CP_3 dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da , sostenendo che il decreto ingiuntivo CP_1
fosse stato legittimamente emesso in forza di idonea documentazione ed evidenziando come il credito azionato trovasse origine nel contesto di un consolidato rapporto commerciale regolato da specifici accordi. Ribadiva quindi l'opposta come si fosse resa inadempiente agli obblighi di CP_1
pagamento della merce, affermando che le fatture non erano state oggetto di contestazione e precisando che la piattaforma utilizzata per la raccolta degli ordinativi garantiva una completa tracciabilità delle operazioni;
rimarcava infatti come le fatture riportassero, oltre al numero della fattura stessa, il numero e la data del DDT e il numero d'ordine.
Sosteneva poi l'opposta che le azioni instaurate da controparte e richiamate in atto di opposizione – le cui citazioni erano state notificate solo quattro giorni dopo la scadenza di RIBA rimaste insolute per
€685.686,33 – fossero strumentali, pretestuose e promosse in palese prevenzione, precisando di non aver formulato domande riconvenzionali in quei giudizi nell'auspicio di poter trovare un accordo per la prosecuzione dei rapporti con il distributore, che per anni si erano svolti con reciproca soddisfazione.
Evidenziava che erano rimaste impagate anche tutte le fatture emesse per le merci fornite nel CP_3
2021 e di essersi determinata a depositare il ricorso monitorio solo dopo che era stata respinta l'ultima proposta transattiva formulata dalla debitrice.
Richiamando il ricorso monitorio in ordine a quanto dedotto con riferimento alla riduzione del capitale sociale deliberata da , concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 CP_3
decreto ingiuntivo, chiedendo altresì la concessione della provvisoria esecuzione del decreto medesimo.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i chiesti termini per il deposito di memorie ex art. 183 co VI c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente ed a mezzo di prove testimoniali.
Viene infine ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Deve preliminarmente dirsi infondata l'eccezione di difetto di competenza territoriale sollevata parte opponente.
Trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione ed avendo, il Giudice del procedimento monitorio, ritenuto il credito azionato certo, liquido ed esigibile, deve ritenersi competente territorialmente il Foro adito. Ha infatti affermato la Corte di Cassazione che, ai fini di stabilire la liquidità del credito azionato, è sufficiente la valutazione del giudice del procedimento monitorio, non assumendo rilievo né
pagina 4 di 8 la contestazione di parte opponente rispetto all'esistenza del credito né che la pretesa fosse basata unicamente su fatture commerciali (v: Cass. Civ., Sez. VI-III, Ord. 23/02/2021 n. 4792 nonché Cass.
Civ., Sez. VI, Ord. 23/09/2020 n. 19894).
Può dunque procedersi all'esame, nel merito, dell'opposizione che, per le ragioni di cui si dirà di seguito, è infondata e deve essere respinta.
Merita rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario a cognizione piena - atto a verificare la fondatezza della pretesa fatta valere in sede monitoria – nel quale incombe sul creditore provare la fonte negoziale del suo diritto, laddove spetta invece al debitore dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova (v: Cass. Civ., S.U., sent. 30/10/2001 n. 13533).
Tenuto conto dei principi richiamati deve ritenersi, per quanto si dirà di seguito, che abbia CP_3 pienamente assolto all'onere probatorio a suo carico.
Va innanzitutto rilevato come abbia depositato in atti copia dell'Accordo commerciale 2021, (v: CP_3
doc. 2 opp.ta), la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta dall'opponente e che, oltretutto, si inserisce in un quadro di rapporti commerciali indicato dalla stessa di durata pluridecennale CP_1
(v: doc. opposta).
In questo contesto si collocano appunto le forniture di merce di cui alle fatture azionate in sede monitoria, forniture che risultano essere state effettuate in esecuzione di ordini inviati da , alla CP_1
quale la merce è stata poi consegnata.
I testi escussi in giudizio hanno riferito puntualmente del funzionamento del sistema gestionale utilizzato da per la raccolta degli ordinativi, ossia un portale telematico, denominato “B2B”, al CP_3
quale poteva accedere soltanto il cliente e che garantiva una completa tracciabilità di tutte le fasi dell'operazione, dall'inserimento dell'ordine, all'elaborazione del DDT e all'emissione della relativa fattura commerciale.
Il teste - dipendente di e all'epoca dei fatti responsabile del canale Tes_1 CP_3
distribuzione – nel dichiarare di essersi occupato del rapporto con la nel periodo dal 2018 CP_1
al 2021, ha infatti confermato che gli ordini venivano raccolti attraverso il portale B2B che ne permetteva una completa tracciabilità.
Sul funzionamento operativo del gestionale, ha precisato il teste che il cliente selezionava i prodotti all'atto dell'inserimento dell'ordine e che il sistema generava in automatico la conferma d'ordine, nella pagina 5 di 8 quale venivano riportati i prodotti selezionati dal cliente ed il numero identificativo dell'operazione di acquisto.
Ha soggiunto inoltre il teste che il portale B2B consentiva l'accesso soltanto ai clienti e non poteva essere utilizzato dai dipendenti della società venditrice, i quali, nel raro caso di ordini effettuati telefonicamente o a mezzo mail, non potendo intervenire manualmente sul detto portale, procedevano alla loro annotazione in un diverso programma, senza avere alcuna possibilità di forzare i dati raccolti dal portale B2B, che venivano appunto processati automaticamente.
Tes_ Il teste ha poi riconosciuto nelle fatture del fascicolo monitorio mostrategli a campione documenti generati in automatico dal sistema, evidenziando come nelle fatture sia riportato il numero del documento di trasporto – DDT – e il riferimento del numero di ordine di acquisto. Venivano altresì visionate dal teste le conferme d'ordine depositate dall'opposta in atti, che egli riconosceva essere riferite al cliente CP_1
È stata poi escussa la teste la quale, nel riferire di essere dipendente della e Testimone_2 CP_3 di essersi occupata nell'anno 2021 dei rapporti con la ha parimenti confermato che gli CP_1
ordinativi venivano raccolti attraverso il portale B2B; ha precisato la teste che il portale generava in automatico le conferme d'ordine, che successivamente, non appena vi era la disponibilità del prodotto ordinato dal cliente, venivano creati i documenti di trasporto con i quali veniva poi spedito il materiale e che, al termine dell'iter, sempre in via automatica, venivano generate anche le fatture commerciali.
La medesima teste, visionate a campione le fatture, ha altresì confermato che trattasi di documenti generati in automatico dal sistema Franke.
La circostanza che anche utilizzasse detto sistema gestionale per l'inserimento dei propri CP_1
ordinativi è stata poi confermata anche dalla teste che ha riferito di essersi occupata Tes_3 dell'inserimento degli ordini per conto della società precisando che gli ordini di CP_1 CP_1
erano indirizzati unicamente alla società con la quale soltanto, in quel periodo, CP_3 CP_1
intratteneva rapporti.
Ha quindi confermato la teste di avere lei stessa utilizzato la piattaforma B2B per inserire gli ordini di acquisto inviati da a precisando che per accedere al portale utilizzava un codice o una CP_1 CP_3 password, inseriva il codice dei prodotti e alla fine arrivava in automatico una conferma d'ordine. Test Visionando la documentazione depositata dall'opposta, la teste ha inoltre riconosciuto le conferme d'ordine di cui ai doc. nn.
8-79 di parte opposta come conformi al genere di documenti che pervenivano in automatico a conferma dell'ordine effettuato per il tramite della piattaforma.
pagina 6 di 8 Il complesso delle testimonianze assunte induce quindi a ritenere che le fatture azionate in sede monitoria siano state generate dal sistema operativo di a fronte dell'inserimento da parte della CP_3 cliente dell'ordinativo della corrispondente merce. CP_1
Merce che, sempre alla luce di quanto acquisito in atti, risulta essere stata consegnata all'opponente.
A confutazione di quanto affermato da , ha infatti depositato i documenti di trasporto CP_1 CP_3
emessi in accompagnamento alla merce (v: DDT da 82 a 358 opp.ta), documenti che ne riportano la tipologia e la quantità, indicano gli ordinativi di riferimento e che, nella loro pressoché totalità, sono muniti del timbro e della sottoscrizione di risultando dunque idonei a comprovarne la CP_1
consegna.
La stessa opponente contesta invero espressamente – sia pur nell'ambito di un generico richiamo esemplificativo – la mancanza di sottoscrizione solo in riferimento ai DDT del 25 giugno 2021 e del 30 giugno 2021.
L'esame della documentazione richiamata consente tuttavia di rilevare la presenza del timbro di in tutti i documenti in quelle date, a nulla rilevando che il timbro e firma, quando il DDT CP_1
risulta composto da più pagine, siano presenti solo in una di esse.
Né può assumere rilievo la circostanza che timbro e firma siano stati apposti sulla riga a lato della dicitura “firma del conducente” non inficiando la circostanza, all'evidenza, il riscontro del fatto che la merce è pervenuta nella sfera di disponibilità dell'opponente (peraltro lo spazio relativo alla sottoscrizione del vettore risulta in alto a sinistra dei DDT).
Sulla scorta delle richiamate risultanza probatorie – accordo commerciale del 2021, conferme d'ordine, fatture, documenti di trasporto sottoscritti, deposizioni testimoniali – deve dunque ritenersi provata la pretesa azionata da CP_3
Società che ha anche dato conto in atti di proposte transattive ricevute da (v: doc. 4 opp.ta). CP_1
Né del resto l'opponente, sulla quale incombeva la prova di aver adempiuto o, comunque, della sussistenza di cause estintive dell'obbligazione, ha in alcun modo assolto a tale onere.
L'opposizione di deve quindi essere respinta con integrale conferma del decreto ingiuntivo CP_1
opposto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 RIGETTA
L'opposizione e per effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1601/2022 Ing. – n.
3680/2022 del 13/06/2022, emesso dal Tribunale di Verona.
CONDANNA
La società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della società opposta CP_1
spese che liquida in € 45.000,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA CP_3
come per legge.
Verona, 17/04/2025
Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
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