Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/05/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1778/21 R.G.
Tra
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Rocco Viggiano che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Annunziata Russillo che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 07.05.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 09.06.2021 premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Capaccio (Sa) il Controparte_1
16.04.2011 e che con decreto n. 15697/16 del 10.11.2016, questo
Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio è nata la figlia (21.04.2015) la Per_1 quale secondo l'accordo di separazione è affidata ad entrambi i genitori e collocata in via prevalente presso l'abitazione materna;
che il contributo di mantenimento per la minore a carico del padre è di 400,00 euro mensili oltre alla metà delle spese straordinarie;
che al resistente, già maresciallo dei Carabinieri, è stato imposto il divieto di detenere armi, munizioni o materiale esplodente, a seguito di procedimenti disciplinari a suo carico ed a causa di un disturbo dell'adattamento con alterazione della condotta;
che dal 2018 egli ha cessato l'incarico di comandante della Stazione Carabinieri di San Fele ed attualmente opera presso il , in Roma, Controparte_2 con mansioni civili.
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con affidamento esclusivo della minore ad essa ricorrente e collocazione abitativa presso di lei;
che la frequentazione tra il padre e la figlia sia limitata alla giornata della domenica dalle ore 10 alle ore 18 e che gli incontri si svolgano nel paese di residenza della minore;
che sia confermato il contributo del padre al mantenimento della figlia, come concordato in sede di separazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente il quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, si è opposto a quella di affidamento esclusivo della figlia alla madre;
ha allegato che la distanza tra i rispettivi domicili non è da ostacolo all'affidamento condiviso e che le sue vicende professionali non hanno avuto riflessi negativi sulla sua capacità genitoriale;
che dopo la separazione la sua condizione economica è peggiorata;
che l'assegno unico per la minore è percepito integralmente dalla ricorrente;
che la ricorrente ha ingiustificatamente ostacolato la sua frequentazione con la minore.
Ha chiesto l'affidamento condiviso della minore e la sua collocazione abitativa prevalente presso la madre;
che sia regolata la frequentazione padre-figlia; che il contributo di mantenimento per la minore a suo carico sia quantificato in 300,00 euro mensili.
All'esito dell'udienza presidenziale del 15.02.2022, in via temporanea e urgente è stata regolata la frequentazione tra padre e figlia e il contributo ordinario di mantenimento a carico del padre è stato quantificato in
300,00 euro mensili, con la conferma delle altre condizioni della separazione.
La causa è stata rimessa in istruttoria, con la comunicazione degli atti al
P.M., ed è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'interrogatorio formale del resistente, la prova testimoniale e la c.t.u. disposta per la valutazione della capacità genitoriale delle parti.
All'udienza del 07.05.2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni congiunte, in conformità dell'accordo sottoscritto dai coniugi e depositato in atti, e la causa è stata riservata in decisione senza termini.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata da questo
Tribunale con decreto n. 135/2016 (cron. n. 15697/16) del 10.11.2016, in produzione ricorrente. Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
In secondo luogo, le convergenti prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'accordo sulle condizioni di divorzio, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, è riportato nelle note di parte resistente del 05.11.2024, come di seguito trascritto:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi celebrato in Capaccio il 16/04/2011; Parte_2
2) affidamento condiviso della figlia minorenne;
Per_1
3) collocazione prevalente della figlia presso la madre, ad oggi presso la propria abitazione in Tolve alla via Solferino n. 8;
4) contributo di mantenimento per la figlia a carico del padre stabilito in euro 300 mensili da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat-Foi da versare alla ricorrente entro il giorno 5 del mese, tale importo in considerazione anche dei costi che saranno sopportati dal padre per i trasferimenti da Roma per Tolve (PZ) e da Tolve per Roma, nonché i costi che saranno sopportati dal medesimo per la permanenza con la bambina in Tolve e Bella (PZ);
5) spese straordinarie a carico di entrambi i genitori ciascuno al 50% secondo il seguente schema: ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali della vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive e agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relative attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -
a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano eh tessera autobus metro e/o carburante per autovetture motocicli in uso e figli, le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per 3 patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici antipiretici sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cosiddette spese straordinarie obbligatorie (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche universitarie, per libri di testo, le spese mediche di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
6) Diritto di visita del padre fino al compimento del 12° anno di età della figlia : a. la figlia potrà pernottare con il padre per una notte Per_1 Per_1 al mese, a sua scelta ed ogni qualvolta lo vorrà previo accordo tra il padre e la madre;
b. il padre ogni giorno potrà intrattenersi con la figlia al telefono o in videochiamata in orario compreso fra le 19:00 e le 20:00; c. durante il periodo scolastico, il padre vedrà e terrà con sé la figlia minore a Per_1 settimane alterne il sabato dalle 10:00 alle 20:00 e la domenica dalle 10:00 alle 20:00; d. durante il periodo estivo, il padre vedrà e terrà con sé la figlia minore a settimane alterne il sabato dalle 10:00 alle 21:30 e Per_1 la domenica dalle 10:00 alle 21:30; e. durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre con un solo pernotto e la accompagnerà presso il domicilio materno il giorno successivo, entro le ore 12:00; f. durante le vacanze pasquali il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì in Abis con un solo pernotto e la accompagnerà presso il domicilio materno il giorno successivo, entro le ore 12:00; 4 g. durante le vacanze estive il padre terrà con sé la figlia per due settimane, non consecutive, a sua scelta nel mese di luglio o agosto, indicativamente una settimana nel mese di luglio ed una settimana nel mese di agosto, da concordarsi preventivamente tra i genitori, con orario dalle 09:00 alle 21:30 di ciascun giorno. Nelle due settimane di vacanze estive, la figlia potrà pernottare con il padre due notti per ogni settimana, ed ogni qualvolta lo vorrà previo accordo tra il padre e la madre;
h. per tutte le altre festività infrannuali si applicherà il criterio dell'alternanza; i. il compleanno della figlia verrà trascorso con i genitori ad anni alterni;
j. ciascun genitore terrà con sé la figlia nel giorno del proprio compleanno.
7) Diritto di visita del padre dal compimento del 12° anno di età della figlia
: a. il padre ogni giorno potrà intrattenersi con la figlia al telefono o Per_1 in videochiamata in orario compreso fra le 19:00 e le 20:00; b. durante il periodo scolastico il padre vedrà e terrà con sé la figlia minore a Per_1 settimana alterne con pernotto dal venerdì alle 18:00 e fino alla domenica alle 18:00; c. durante il periodo estivo il padre terrà con sé la figlia minore sempre a settimane alterne dal venerdì alle 18:00 al lunedì mattina Per_1 alle ore12:00; d. durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé la figlia ad anni alterni dal 24 dicembre alle ore 10:00 al 30 dicembre Per_1 alle ore 20:00 e dal 31 dicembre alle ore 10:00 al 6 gennaio alle ore 20:00;
e. durante le vacanze pasquali i genitori terranno con sé la figlia ad Per_1 anni alterni dal venerdì mattina alle 10:00 alla domenica delle Palme alle
20:00 e dal venerdì Santo alle 10:00 al Lunedì in Albis alle 20:00; 5 f. durante le vacanze estive i genitori terranno con sé la figlia per due Per_1 settimane, anche consecutive, ad anni alterni a luglio o ad agosto indicativamente dal 15 al 30 luglio oppure dall'1 agosto al 16 agosto;
g. per tutte le altre festività infrannuali si applicherà il criterio dell'alternanza;
h. il compleanno della figlia verrà trascorso con i genitori ad anni alterni;
i. ciascun genitore terrà con sé la figlia nel giorno del proprio compleanno. 8)
Spese di lite compensate fra le parti”.
L'accordo, quanto ai rapporti tra i coniugi, non presenta profili di illiceità o di contrarietà a norme imperative.
Esso risponde all'interesse della figlia minore a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita, all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi e appare conforme alla capacità genitoriale delle parti, come accertata dalla disposta c.t.u.
L'ausiliaria ha evidenziato, per la ricorrente “una personalità strutturata, dotata di risorse interiori, un temperamento sensibile ed empatico. Si evince una buona capacità di lettura degli stati emotivi interni che la riferisce con sincerità e apertura. Appare attenta e responsiva Parte_1 alle esigenze altrui. Privilegia il pensiero più che l'azione. La personalità sufficientemente matura consente un più che adeguato esercizio delle funzioni educative e genitoriali, intese come: -capacità di offrire nutrimento affettivo;
-capacità di educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto;
- capacità di interagire con il figlio in modo protettivo, assertivo e rassicurante, rispettando le sue esigenze” e per il resistente “una sostanziale maturità psicoaffettiva, un temperamento indipendente e sicuro di sé, con capacità di affrontare adeguatamente i problemi quotidiani. Palesa una personalità reattiva ed energica, risolutiva, sostenuta da una salda autostima, buona coscienza di sé, elevata capacità resiliente e capacità di attingere alle proprie strategie di coping. Appare equilibrato, con un buon controllo sulla propria vita e sugli stati emotivi che spesso faticano ad emergere. Appare fortemente autonomo, fiducioso nelle proprie opinioni e decisioni, dotato di spirito pratico e abilità di coping. Tono dell'umore stabile, capacità di adattamento positive ed adeguate al contesto. L'idoneità genitoriale intesa come: -capacità di relazione affettiva, di attenzione e comprensione;
-capacità di incoraggiare l'autonomia e la consapevolezza delle possibilità reali;
capacità di riconoscimento, di rispetto e di reciproca tutela dei rispettivi ruoli genitoriali appare presente nel Sig. .” In sintesi, la consulente ha rilevato che CP_1
“ciascun genitore presenta, più che idonee capacità genitoriali per poter gestire le responsabilità connesse con la bigenitorialità. I sig.ri e Parte_1
sono esenti da franche psicopatologie e da sociopatie che CP_1 potrebbero creare nocumento alla prole” e ancora “Tra i membri della coppia genitoriale si osserva un'interazione complementare, simmetrica e co-operativa, funzionale ad una sana ed equilibrata crescita della minore, frutto soprattutto di una rielaborazione critica di quanto di errato commesso in passato e di una comune focalizzazione attuale sulla minore….
Ad oggi, entrambe le figure genitoriali, non solo favoriscono l'accesso all'altro genitore, ma riescono a realizzare momenti di co-esistenza e condivisione che consentono alla minore di godere dell'unità familiare e del benessere che proviene dal “vedere i genitori insieme” (v. relazione di c.t.u. per dott.ssa , pagg. 36-39). Persona_2
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come risultante dalla prodotta documentazione,
l'importo del contributo di mantenimento a carico del padre appare proporzionato alla rispettiva capacità economica delle parti e al tenore di vita goduto dalla figlia durante la convivenza dei genitori, tenendo conto delle spese di viaggio che il padre dovrà affrontare per la frequentazione con la figlia.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, alle condizioni concordate dai coniugi.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Capaccio Paestum (SA) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Spese compensate, considerato l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
09.06.2021, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Capaccio Paestum il 16.04.2011, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Capaccio
Paestum dell'anno 2011, parte II, serie A, n. 12;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio come integralmente trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 21.05.2025
La Presidente est.