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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1357/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4849/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1501 TASI 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2534 IMU 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2534 IMU 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2534 IMU 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2530 IMU 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2530 IMU 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2530 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato al Comune di Palagonia con p.e.c. consegnata in data 6.5.2024, sono impugnate la Ingiunzione di Pagamento IMU n. 2530 e del 20.10.2023, notificata l'08/03/2024, con la quale veniva intimato il pagamento, quale di erede di Nominativo_1 - C.F.: CF_1 , della complessiva somma di € 438,00, a titolo di IMU 2012, 2013 e 2014, sanzioni interessi ed accessori (ALL.
2); la Ingiunzione di Pagamento IMU n. 2534 e del 20.10.2023, notificata l'08/03/2024, con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 1.914,00, a titolo di IMU 2012, 2013 e 2014, sanzioni, interessi ed accessori (ALL. 3); la Ingiunzione di Pagamento TASI n. 1501 e del 27.10.2023, notificata l'08/03/2024, con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 230,00, a titolo di
TASI 2014, sanzioni interessi ed accessori (ALL. 4).
Il ricorrente deduce: Sulla nullità ed illegittimità della Ingiunzione di pagamento IMU n. 2530 del 20/10/2023.
Omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento. Decadenza dal potere di riscuotere il tributo ex art. 1, commi 161 e 163 della Legge n. 296/2006. Eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 C.C.; Sulla nullità ed illegittimità della Ingiunzione di pagamento IMU n. 2543 del 20/10/2023. Omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento. Decadenza dal potere di riscuotere il tributo ex art. 1, commi 161 e 163 della Legge
n. 296/2006. Eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 C.C.; Sulla nullità ed illegittimità della Ingiunzione di pagamento TASI n. 1501 del 27/10/2023. Omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento.
Decadenza dal potere di riscuotere il tributo ex art. 1, commi 161 e 163 della Legge n. 296/2006. Eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 C.C.
Il resistente non si è costituito in giudizio.
Il giudice monocratico, all'udienza del'11.2.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
La parte che doveva contestare le deduzioni ed eccezioni di cui al ricorso non si è costituita in giudizio.
Pertanto, manca la prova contraria delle eccepite decadenze e prescrizioni.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 958,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Il Giudice monocratico
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4849/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1501 TASI 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2534 IMU 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2534 IMU 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2534 IMU 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2530 IMU 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2530 IMU 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2530 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato al Comune di Palagonia con p.e.c. consegnata in data 6.5.2024, sono impugnate la Ingiunzione di Pagamento IMU n. 2530 e del 20.10.2023, notificata l'08/03/2024, con la quale veniva intimato il pagamento, quale di erede di Nominativo_1 - C.F.: CF_1 , della complessiva somma di € 438,00, a titolo di IMU 2012, 2013 e 2014, sanzioni interessi ed accessori (ALL.
2); la Ingiunzione di Pagamento IMU n. 2534 e del 20.10.2023, notificata l'08/03/2024, con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 1.914,00, a titolo di IMU 2012, 2013 e 2014, sanzioni, interessi ed accessori (ALL. 3); la Ingiunzione di Pagamento TASI n. 1501 e del 27.10.2023, notificata l'08/03/2024, con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 230,00, a titolo di
TASI 2014, sanzioni interessi ed accessori (ALL. 4).
Il ricorrente deduce: Sulla nullità ed illegittimità della Ingiunzione di pagamento IMU n. 2530 del 20/10/2023.
Omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento. Decadenza dal potere di riscuotere il tributo ex art. 1, commi 161 e 163 della Legge n. 296/2006. Eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 C.C.; Sulla nullità ed illegittimità della Ingiunzione di pagamento IMU n. 2543 del 20/10/2023. Omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento. Decadenza dal potere di riscuotere il tributo ex art. 1, commi 161 e 163 della Legge
n. 296/2006. Eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 C.C.; Sulla nullità ed illegittimità della Ingiunzione di pagamento TASI n. 1501 del 27/10/2023. Omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento.
Decadenza dal potere di riscuotere il tributo ex art. 1, commi 161 e 163 della Legge n. 296/2006. Eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 C.C.
Il resistente non si è costituito in giudizio.
Il giudice monocratico, all'udienza del'11.2.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
La parte che doveva contestare le deduzioni ed eccezioni di cui al ricorso non si è costituita in giudizio.
Pertanto, manca la prova contraria delle eccepite decadenze e prescrizioni.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 958,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Il Giudice monocratico