Articolo 5 della Legge 15 dicembre 1959, n. 1089
Articolo 4Articolo 6
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24 dicembre 1959
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27 marzo 2001
Art. 5.
Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali della Guardia di finanza si compone di ufficiali ((in servizio permanente)) del Corpo di grado superiore a quello rivestito dal giudicando, o anche di sola anzianita' superiore se trattasi di ufficiale generale.
((2. Il presidente del consiglio di disciplina non puo' essere di grado inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia un colonnello ovvero a generale di corpo di armata quando l'ufficiale deferito sia un generale.)) ((3. In caso di indisponibilita' di ufficiali in servizio permanente del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina, per i generali e i colonnelli, ufficiali generali della Guardia di finanza appartenenti all'ausiliaria o alla riserva ovvero, in caso di indisponibilita' anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente in servizio permanente delle altre Forze armate.))
Entrata in vigore il 27 marzo 2001