TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1816/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1816/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Rosi Cantale e Parte_1 C.F._1
Davide Giuseppe Saraniti
-attrice- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
Liuzzo Scorpo
-convenuto- nonché nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Massimo Controparte_2 C.F._3
Liuzzo Scorpo
- Intervenuto volontario-
Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente causa è stata introdotta da al fine di ottenere una sentenza che dichiari Parte_1
l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla stradella insistente sul fondo censito al foglio 44, particella 210, agro di Gagliano Castelferrato, di proprietà del convenuto CP_1
, nonché che ordini la rimozione di tutti i restringimenti posti sulla predetta stradella dal
[...]
convenuto.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in causa il convenuto, il quale ha contestato quanto ex adverso dedotto e chiesto il rigetto della domanda di parte attrice.
In particolare, il convenuto ha negato la circostanza dedotta da parte attrice secondo la quale sarebbe stata quest'ultima, unitamente al di lei marito, a costruire la contestata stradella, la quale sarebbe stata invece realizzata dallo stesso convenuto per raggiungere i terreni di sua proprietà.
ha inoltre dedotto che il passaggio sulla particella 210 del foglio 44 era stato Controparte_1
consentito esclusivamente per spirito di tolleranza ex art. 1144 c.c. e, quindi, in quanto tale inidoneo a costituire fondamento per l'acquisto del possesso utile ad usucapire.
Ancora, con riferimento ai lamentati restringimenti, il convenuto ha negato qualsivoglia mutazione dell'originaria ampiezza della predetta stradella che – secondo la sua prospettazione – da sempre avrebbe un'ampiezza di circa otto metri.
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione di quattro testi e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Successivamente è intervenuto nel presente giudizio , il quale ha eccepito il difetto Controparte_2
di integrità del contraddittorio, per non essere stato citato in giudizio pur essendo un litisconsorte necessario.
ha evidenziato, infatti, che prima dell'introduzione del presente giudizio era Controparte_2
divenuto comproprietario dei terreni di cui è causa.
A seguito del deposito di un accordo transattivo sottoscritto da tutte le parti, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti un termine per la precisazione delle conclusioni, decorso il quale la causa è stata rimessa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., così come richiesto congiuntamente dalle parti.
La causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Il Tribunale ritiene che debba dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo stato raggiunto un accordo transattivo tra le parti, depositato nel fascicolo telematico il 26.11.2024, sottoscritto personalmente da tutte le parti.
Come previsto nel suddetto accordo transattivo, le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti e le spese della consulenza d'ufficio devono rimanere a carico di e nella misura del 50% ciascuna parte. Parte_1 Controparte_1
***
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2) pone a carico di e , nella misura del 50% ciascuna parte, le Parte_1 Controparte_1
spese della CTU già liquidate;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Enna, 30 dicembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
La presente motivazione è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessandro Lentini, tirocinante ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 116 del 13 luglio 2017, aspirante alla nomina di giudice onorario di pace.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1816/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Rosi Cantale e Parte_1 C.F._1
Davide Giuseppe Saraniti
-attrice- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
Liuzzo Scorpo
-convenuto- nonché nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Massimo Controparte_2 C.F._3
Liuzzo Scorpo
- Intervenuto volontario-
Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente causa è stata introdotta da al fine di ottenere una sentenza che dichiari Parte_1
l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla stradella insistente sul fondo censito al foglio 44, particella 210, agro di Gagliano Castelferrato, di proprietà del convenuto CP_1
, nonché che ordini la rimozione di tutti i restringimenti posti sulla predetta stradella dal
[...]
convenuto.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in causa il convenuto, il quale ha contestato quanto ex adverso dedotto e chiesto il rigetto della domanda di parte attrice.
In particolare, il convenuto ha negato la circostanza dedotta da parte attrice secondo la quale sarebbe stata quest'ultima, unitamente al di lei marito, a costruire la contestata stradella, la quale sarebbe stata invece realizzata dallo stesso convenuto per raggiungere i terreni di sua proprietà.
ha inoltre dedotto che il passaggio sulla particella 210 del foglio 44 era stato Controparte_1
consentito esclusivamente per spirito di tolleranza ex art. 1144 c.c. e, quindi, in quanto tale inidoneo a costituire fondamento per l'acquisto del possesso utile ad usucapire.
Ancora, con riferimento ai lamentati restringimenti, il convenuto ha negato qualsivoglia mutazione dell'originaria ampiezza della predetta stradella che – secondo la sua prospettazione – da sempre avrebbe un'ampiezza di circa otto metri.
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione di quattro testi e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Successivamente è intervenuto nel presente giudizio , il quale ha eccepito il difetto Controparte_2
di integrità del contraddittorio, per non essere stato citato in giudizio pur essendo un litisconsorte necessario.
ha evidenziato, infatti, che prima dell'introduzione del presente giudizio era Controparte_2
divenuto comproprietario dei terreni di cui è causa.
A seguito del deposito di un accordo transattivo sottoscritto da tutte le parti, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti un termine per la precisazione delle conclusioni, decorso il quale la causa è stata rimessa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., così come richiesto congiuntamente dalle parti.
La causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Il Tribunale ritiene che debba dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo stato raggiunto un accordo transattivo tra le parti, depositato nel fascicolo telematico il 26.11.2024, sottoscritto personalmente da tutte le parti.
Come previsto nel suddetto accordo transattivo, le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti e le spese della consulenza d'ufficio devono rimanere a carico di e nella misura del 50% ciascuna parte. Parte_1 Controparte_1
***
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2) pone a carico di e , nella misura del 50% ciascuna parte, le Parte_1 Controparte_1
spese della CTU già liquidate;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Enna, 30 dicembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
La presente motivazione è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessandro Lentini, tirocinante ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 116 del 13 luglio 2017, aspirante alla nomina di giudice onorario di pace.
3