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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/07/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Alfredo Lovelli e Lorenzo Semerari - Ricorrente
- contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_1
PRO TEMPORE
Convenuta, contumace
OGGETTO: “RIVENDICAZIONE CREDITI DI LAVORO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13 febbraio 2023 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva che:
→ aveva lavorato alle dipendenze della convenuta dal 15/11/2021 al 30/11/2022 in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, non solamente per le 12 ore settimanali previste dal contratto, ma dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle 15.00;
→ aveva svolto mansioni (di giardiniere, servendosi di utensili quali ad esempio la motosega a scoppio;
di muratore-operaio, eseguendo lavori di pulizia e ripristino di travi e solai;
di lavapiatti) inquadrabili non nel livello formalmente riconosciuto (liv. 7
CCNL Turismo-pubblici esercizi) ma nel livello 6s del medesimo CCNL (o quantomeno nel livello 6);
→ aveva ricevuto per tutto il periodo di lavoro solamente la somma netta di
€1800,00.
1
Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della residua somma di € 8.455,00 a titolo di differenze retributive, differenze di TFR, ferie e permessi non goduti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Nonostante regolare notificazione, la convenuta non si è costituita in giudizio.
Né il legale rappresentante della società ha inteso comparire per rendere l'interrogatorio formale.
Previa escussione di due testimoni, la causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
La domanda è risultata fondata nei limiti di cui si dirà.
Occorre infatti rilevare che le prospettazioni attoree sono state adeguatamente supportate dalle dichiarazioni dei testimoni escussi - avvalorate e suffragate anche dall'esito negativo dell'interrogatorio formale disposto a carico della parte convenuta - limitatamente al periodo di lavoro relativo ai mesi di novembre e dicembre 2021.
Invero, teste ha confermato le circostanze relative alle mansioni espletate, Tes_1 nonché all'orario di lavoro, ma ha affermato di aver lavorato solamente per la convenuta dal settembre al dicembre 2021.
Il teste ha affermato di aver visto il ricorrente svolgere le mansioni di Tes_2 giardiniere dal settembre 2021 al novembre dello stesso anno.
Deve darsi atto altresì della presenza in atti del contratto di assunzione nonché della busta paga del mese di novembre 2021, dai quali emerge che il ricorrente era stato assunto per svolgere mansioni di giardiniere con inquadramento nel livello 7.
Ebbene, da quanto emerso dalla prova testimoniale, le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente risultano inquadrabili nel superiore livello 6s, proprie dei “lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità”, avendo fatto uso – anche volendo considerare la sola attività di giardinaggio pacificamente svolta perché risultante dalla busta paga - di utensili per il cui utilizzo è richiesta una adeguata capacità tecnico-pratica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso può essere accolto limitatamente
2
alle somme (sì come calcolate nei conteggi allegati al ricorso elaborati sulla base del livello di inquadramento suddetto e del CCNL pacificamente applicato) richieste per le ore effettivamente lavorate nei mesi di novembre e dicembre 2021, oltre alle differenze di tredicesima e T.F.R, dovendosi invece escludere quelle rivendicate per i diversi titoli
(14^, ferie e permessi non goduti) in assenza di alcuna prova della spettanza delle stesse
(si veda Cass. Ordinanza del 14 giugno 2024 n. 16603).
Pertanto, il ricorrente è creditore della somma netta di €462,74 (ottenuta sottraendo dalla somma lorda di €2.938,63 l'aliquota IRPEF del 23% nonché, la somma di
€1800,00 pacificamente percepita dal ricorrente), oltre interessi e rivalutazione come per legge, dal dovuto al soddisfo.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. n° 55/14, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accertato che il ricorrente ha svolto alle dipendenze della convenuta prestazione di lavoro subordinato inquadrabile nel livello 6S del CCNL Turismo-Pubblici Esercizi nel periodo precisato in parte motiva, condanna la parte convenuta a pagare in favore della parte ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la somma netta di
€.462,74, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, la parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi €.350,oo a titolo di compenso professionale ex
D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi in favore dell'avv.
Lovelli, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 11 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Giulia VIESTI
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Alfredo Lovelli e Lorenzo Semerari - Ricorrente
- contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_1
PRO TEMPORE
Convenuta, contumace
OGGETTO: “RIVENDICAZIONE CREDITI DI LAVORO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13 febbraio 2023 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva che:
→ aveva lavorato alle dipendenze della convenuta dal 15/11/2021 al 30/11/2022 in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, non solamente per le 12 ore settimanali previste dal contratto, ma dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle 15.00;
→ aveva svolto mansioni (di giardiniere, servendosi di utensili quali ad esempio la motosega a scoppio;
di muratore-operaio, eseguendo lavori di pulizia e ripristino di travi e solai;
di lavapiatti) inquadrabili non nel livello formalmente riconosciuto (liv. 7
CCNL Turismo-pubblici esercizi) ma nel livello 6s del medesimo CCNL (o quantomeno nel livello 6);
→ aveva ricevuto per tutto il periodo di lavoro solamente la somma netta di
€1800,00.
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Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della residua somma di € 8.455,00 a titolo di differenze retributive, differenze di TFR, ferie e permessi non goduti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Nonostante regolare notificazione, la convenuta non si è costituita in giudizio.
Né il legale rappresentante della società ha inteso comparire per rendere l'interrogatorio formale.
Previa escussione di due testimoni, la causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è risultata fondata nei limiti di cui si dirà.
Occorre infatti rilevare che le prospettazioni attoree sono state adeguatamente supportate dalle dichiarazioni dei testimoni escussi - avvalorate e suffragate anche dall'esito negativo dell'interrogatorio formale disposto a carico della parte convenuta - limitatamente al periodo di lavoro relativo ai mesi di novembre e dicembre 2021.
Invero, teste ha confermato le circostanze relative alle mansioni espletate, Tes_1 nonché all'orario di lavoro, ma ha affermato di aver lavorato solamente per la convenuta dal settembre al dicembre 2021.
Il teste ha affermato di aver visto il ricorrente svolgere le mansioni di Tes_2 giardiniere dal settembre 2021 al novembre dello stesso anno.
Deve darsi atto altresì della presenza in atti del contratto di assunzione nonché della busta paga del mese di novembre 2021, dai quali emerge che il ricorrente era stato assunto per svolgere mansioni di giardiniere con inquadramento nel livello 7.
Ebbene, da quanto emerso dalla prova testimoniale, le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente risultano inquadrabili nel superiore livello 6s, proprie dei “lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità”, avendo fatto uso – anche volendo considerare la sola attività di giardinaggio pacificamente svolta perché risultante dalla busta paga - di utensili per il cui utilizzo è richiesta una adeguata capacità tecnico-pratica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso può essere accolto limitatamente
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alle somme (sì come calcolate nei conteggi allegati al ricorso elaborati sulla base del livello di inquadramento suddetto e del CCNL pacificamente applicato) richieste per le ore effettivamente lavorate nei mesi di novembre e dicembre 2021, oltre alle differenze di tredicesima e T.F.R, dovendosi invece escludere quelle rivendicate per i diversi titoli
(14^, ferie e permessi non goduti) in assenza di alcuna prova della spettanza delle stesse
(si veda Cass. Ordinanza del 14 giugno 2024 n. 16603).
Pertanto, il ricorrente è creditore della somma netta di €462,74 (ottenuta sottraendo dalla somma lorda di €2.938,63 l'aliquota IRPEF del 23% nonché, la somma di
€1800,00 pacificamente percepita dal ricorrente), oltre interessi e rivalutazione come per legge, dal dovuto al soddisfo.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. n° 55/14, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accertato che il ricorrente ha svolto alle dipendenze della convenuta prestazione di lavoro subordinato inquadrabile nel livello 6S del CCNL Turismo-Pubblici Esercizi nel periodo precisato in parte motiva, condanna la parte convenuta a pagare in favore della parte ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la somma netta di
€.462,74, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, la parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi €.350,oo a titolo di compenso professionale ex
D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi in favore dell'avv.
Lovelli, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 11 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Giulia VIESTI
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