CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 17/02/2026, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2730/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17322/2024 depositato il 27/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi ,31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240063478870000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1123/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate.
Resistente: come da conclusioni rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la signora Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n° 071 2024 00634788 70/000 del 01 marzo 2024, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art.36 ter del DPR
600/73 del modello 730/2020 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione - agente della riscossione per la
Provincia di Napoli, notificata in data 03 maggio 2024, per un ammontare complessivo di euro 1.527,87 comprensivo di interessi maturati, sanzioni e spese di notifica. L'atto impugnato sarebbe relativo all'imposta
Irpef anno 2019, emesso a seguito del mancato riconoscimento delle detrazioni per figli a carico;
la ricorrente, con un solo motivo di merito, eccepiva il diritto alla contestata detrazione in quanto i figli ancorchè affidati ad entrambi i genitori dimoravano con la madre che sosteneva in via esclusiva l'onere economico relativo al mantenimento della prole, circostanze queste provate da documentazione prodotta in atti. Rappresentava, inoltre, che il riconoscimento delle detrazioni era già avvenuto per il periodo d'imposta 2018 e 2020 a seguito di ricorsi innanzi alla CGT di primo grado di Napoli e successivo annullamento da parte dell'Ufficio e dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con contestuale condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate DP II di Napoli che controdeduceva eccependo l'infondatezza con riferimento, segnatamente alla lamentata mancata notifica di atto prodromico;
all'assenza di alcun vizio di motivazione nella cartella impugnata ed al difetto di sottoscrizione;
nulla rilevava nel merito del ricorso.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. L'art.12 del T.U.I.R. stabilisce che “…In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento ..degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. Al riguardo, si richiamano le risultanze derivanti dalla copiosa documentazione prodotta in atti dalla ricorrente (sent. n. 12142/23 Corte di Appello di Napoli;
sent. n. 21001 Corte di Giustizia tributaria di
1° grado di Napoli;
provvedimenti di sgravio A.E. anno 2018 e 2020) che attestano incontrovertibilmente la circostanza che, nel caso di specie, è solo la madre, a farsi carico del mantenimento dei due figli e, quindi, solo a lei spettano le relative detrazioni. D'altro canto, l'Ufficio resistente, nonostante che la questione analoga fosse stata già affrontata e decisa per il periodo d'imposta 2018 e 2020, nulla ha dedotto sul punto;
replicando con il proprio atto di costituzione a questioni che, in verità, non sono state mai sollevate da parte ricorrente.
Per mero errore materiale, è stato redatto un dispositivo di estinzione del giudizio, che deve ritenersi sostituito da questa motivazione di: “accoglimento del ricorso con condanna dell'ente impositore alle spese di lite liquidate in euro 500, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali, CPA ed IVA se dovuti”.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 500, oltre spese generali, CPA, IVA e rimborso contributo unificato
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17322/2024 depositato il 27/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi ,31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240063478870000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1123/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate.
Resistente: come da conclusioni rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la signora Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n° 071 2024 00634788 70/000 del 01 marzo 2024, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art.36 ter del DPR
600/73 del modello 730/2020 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione - agente della riscossione per la
Provincia di Napoli, notificata in data 03 maggio 2024, per un ammontare complessivo di euro 1.527,87 comprensivo di interessi maturati, sanzioni e spese di notifica. L'atto impugnato sarebbe relativo all'imposta
Irpef anno 2019, emesso a seguito del mancato riconoscimento delle detrazioni per figli a carico;
la ricorrente, con un solo motivo di merito, eccepiva il diritto alla contestata detrazione in quanto i figli ancorchè affidati ad entrambi i genitori dimoravano con la madre che sosteneva in via esclusiva l'onere economico relativo al mantenimento della prole, circostanze queste provate da documentazione prodotta in atti. Rappresentava, inoltre, che il riconoscimento delle detrazioni era già avvenuto per il periodo d'imposta 2018 e 2020 a seguito di ricorsi innanzi alla CGT di primo grado di Napoli e successivo annullamento da parte dell'Ufficio e dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con contestuale condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate DP II di Napoli che controdeduceva eccependo l'infondatezza con riferimento, segnatamente alla lamentata mancata notifica di atto prodromico;
all'assenza di alcun vizio di motivazione nella cartella impugnata ed al difetto di sottoscrizione;
nulla rilevava nel merito del ricorso.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. L'art.12 del T.U.I.R. stabilisce che “…In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento ..degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. Al riguardo, si richiamano le risultanze derivanti dalla copiosa documentazione prodotta in atti dalla ricorrente (sent. n. 12142/23 Corte di Appello di Napoli;
sent. n. 21001 Corte di Giustizia tributaria di
1° grado di Napoli;
provvedimenti di sgravio A.E. anno 2018 e 2020) che attestano incontrovertibilmente la circostanza che, nel caso di specie, è solo la madre, a farsi carico del mantenimento dei due figli e, quindi, solo a lei spettano le relative detrazioni. D'altro canto, l'Ufficio resistente, nonostante che la questione analoga fosse stata già affrontata e decisa per il periodo d'imposta 2018 e 2020, nulla ha dedotto sul punto;
replicando con il proprio atto di costituzione a questioni che, in verità, non sono state mai sollevate da parte ricorrente.
Per mero errore materiale, è stato redatto un dispositivo di estinzione del giudizio, che deve ritenersi sostituito da questa motivazione di: “accoglimento del ricorso con condanna dell'ente impositore alle spese di lite liquidate in euro 500, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali, CPA ed IVA se dovuti”.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 500, oltre spese generali, CPA, IVA e rimborso contributo unificato