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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 656/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Rel.
Dott. Caterina Caniato Giudice
Dott. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 656/2021 promossa da:
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
15.2.1973 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Simona Levi e dell'Avv. Nicola Battistini che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il giorno Controparte_1 C.F._2
8.1.1970 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Laura Nencioni che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: CONDIZIONI DEL DIVORZIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, con atti depositati il 25.9.02, di seguito integralmente trascritte.
Per il ricorrente: pagina 1 di 10 “Voglia Codesto Onorevole Tribunale, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
1. confermare l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente della stessa presso la madre;
2. confermare il diritto del sig. di frequentare e tenere con sé la figlia minore nei Parte_1 Per_1 termini che codesto onorevole Tribunale riterrà più opportuni nell'interesse della minore, delegando ai Servizi Sociali il monitoraggio del nucleo familiare al fine di supportare la ripresa, appena ve ne sia la possibilità, delle frequentazioni padre figlia;
3. confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in (20092) Cinisello Balsamo (MI), via Matteotti, 41, alla sig.ra in quanto genitore collocatario della prole minore ed in ogni caso P_ proprietaria esclusiva dell'immobile;
4. confermare l'assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia minore ella misura di Per_1
€ 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida in uso presso il Tribunale adito;
5. quanto alla figlia maggiorenne , di anni 24, accertato che alla data odierna non è stata data Per_2 prova che la stessa abbia svolto con profitto gli esami del primo anno della Facoltà di Infermieristica presso l'Università degli Studi di Milano né che si sia iscritta al secondo anno di corso, revocare l'assegno di € 250,00 attualmente previsto in suo favore, ovvero, in subordine, ridurlo nella misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per la resistente:
“Premesso che,
- con sentenza n. 1232 emessa in data 18 maggio 20, Codesto Ill.mo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra la OR e il signor P_ [...]
, sussistendone i presupposti di legge;
Parte_1
- con ordinanza in data 23 maggio 20, Codesto Ill.mo Tribunale ha disposto la prosecuzione del giudizio per il completamento del percorso di supporto psicologico per e l'esame della Per_1 relazione finale relativa a tale percorso, rinviando la causa all'udienza in data 1 febbraio 02;
- a tale udienza il Giudice ha concesso alle parti termini per produzioni documentali ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 25 settembre 02.
Tutto ciò premesso la OR , precisa le seguenti conclusioni P_
Voglia Codesto Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso,
Nel merito:
- accertare e dichiarare che le ragioni per cui figlia minore della OR e del signor Per_1 P_
non vuole incontrare il padre non dipendono da pretesi comportamenti ostacolanti della Parte_1 madre della minore, ma dai comportamenti posti in essere dal padre nei confronti della minore stessa, dare atto che, nonostante l'attivazione di un percorso di supporto psicologico per on la piena Per_1 collaborazione della madre della minore, la bambina persiste nel non volere vedere il padre (non lo
pagina 2 di 10 vede da dicembre 2020), padre che peraltro da molto tempo ha anche smesso di telefonare ad entrambe le figlie, interrompendo di fatto ogni contatto con le stesse, e sospendere conseguentemente le frequentazioni del padre con come indicate in separazione, mantenendo ogni supporto Per_1 ritenuto necessario per Per_1
- affidare n via esclusiva rafforzata alla madre che da anni se ne occupa da sola in assenza di Per_1 partecipazione da parte del padre, mantenendola collocata presso la madre stessa;
- disporre che il signor versi alla OR a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 P_ figlia minore della figlia , maggiorenne, ma non economicamente autonoma, la somma Per_1 Per_2 mensile di euro 600,00, oltre alla rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie di entrambe le figlie in base alle linee guida applicate da questo Tribunale, ovvero la maggior somma omnicomprensiva, tenuto conto che il padre non provvede al pagamento delle spese straordinarie per le figlie;
In via istruttoria:
- si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova con i testimoni infra indicati:
1) vero che, la OR assume, in via esclusiva ed autonoma, tutte le decisioni relative P_ all'istruzione, alla salute e alle attività sportive ed extrascolastiche delle figlie, poiché il padre non se ne occupa e, se interpellato, per lo più non risponde, e che è sempre la madre ad accompagnare Per_1 alla scuola che frequenta e agli sport scelti dalla stessa madre tenuto conto dei desideri della figlia ed
è sempre la madre ad andare a parlare con gli insegnanti di a partecipare alle riunioni per i Per_1 genitori, ad acquistare i libri e il materiale di cancelleria per le figlie, che le segue negli studi e nello sport, che le accompagna dal medico curante o alle visite specialistiche, giacché il padre delega alla madre tutti gli adempimenti che riguardano le figlie;
2) vero che, la resistente in molte occasioni fatica perfino a farsi dare dal padre le autorizzazioni richieste dalla scuola o per controlli medici e cure relative alla figlia minore Per_1
3) vero che, insieme ad altri due compagni, su consiglio dell'insegnante, prende ripetizioni di Per_1 inglese, con frequenza di un'ora alla settimana, ed un costo di euro 10,00 a lezione.
Con i seguenti testimoni:
- , residente a [...]; , residente Testimone_1 Testimone_2
a Cinisello Balsamo in via Luigi Galvani 9; , residente a [...]
Matteotti 41.
- ordinare al signor di produrre gli estratti degli ultimi cinque anni del conto corrente allo Parte_1 stesso intestato presso Unipol BA S.p.A., filiale di Cinisello Balsamo Viale Rinascita, 31 Angolo
Piazza Costa, o presso altro Istituto bancario con cui abbia stipulato un contratto di conto corrente.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa perviene in decisione limitatamente alle condizioni del divorzio essendo già stata emessa sentenza sullo status.
Premesso che:
pagina 3 di 10 - e hanno contratto matrimonio Pt_1 Parte_1 Controparte_1 concordatario in Cinisello Balsamo (MI) il 30.6.2002 optando per il regime della separazione dei beni;
- dalla loro unione sono nate (28.11.2000) e 9.2.2012); Per_2 Per_1
- con ricorso depositato in data 28.1.2021, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio a fronte della impossibilità di ricostituire l'unione coniugale;
precisava che i comportamenti gelosi ed ossessivi della resistente avevano causato un notevole peggioramento del rapporto matrimoniale e poneva in risalto l'atteggiamento successivo del coniuge finalizzato ad ostacolare i rapporti padre - figlie in violazione delle modalità di visita concordate in sede di separazione;
riferiva, altresì, di essere stato assunto - con contratto a tempo indeterminato - come operatore socio-sanitario presso l'Ospedale Niguarda di Milano e di essere stato costretto a contrarre nel tempo alcuni finanziamenti per sostenere diversi oneri tra cui quelli relativi al mantenimento per le figlie e Per_2 Per_1
- con atto depositato in data 6.12.2021, si costituiva che contestava il Controparte_1 contenuto del ricorso introduttivo negando con fermezza di essere stata responsabile del deterioramento dei rapporti tra il coniuge e le figlie;
esponeva che il ricorrente aveva assunto nel tempo un atteggiamento poco collaborativo nella gestione familiare e di essersi costantemente occupata delle figlie senza alcun supporto paterno;
riferiva che il coniuge nell'anno 2016 aveva intrattenuto una relazione extraconiugale, contestava la ricostruzione della capacità reddituale avversa e dichiarava di percepire una retribuzione mensile netta tale da non consentire una riduzione dell'assegno di mantenimento a favore di e Per_2 Per_1
- all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente Dott. Laura Cosentini confermava l'affidamento della figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, confermava le modalità di visita previste in sede di separazione con ripresa graduale delle frequentazioni attraverso iniziali e brevi incontri diurni, confermava altresì le condizioni economiche, rimetteva ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di monitorare il rapporto di con ciascun genitore promovuendo Per_1 una graduale ripresa del rapporto padre-figlia, confermava l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
infine, nominava Giudice Istruttore il Dott. Carmen Arcellaschi per il prosieguo del procedimento ed assegnava alle parti i termini di rito per gli ulteriori adempimenti processuali;
- all'udienza del 16.12.2021, il G.I. incaricava i Servizi Sociali del Comune di Bresso di effettuare una valutazione sulle capacità genitoriali del ricorrente coordinandosi con i Servizi
Sociali del Comune di Cinisello Balsamo che, nelle more, stavano avviando incontri in spazio neutro tra d il padre;
disponeva l'avvio di tali incontri ed assegnava alle parti i termini Per_1 per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.;
- successivamente il G.I. disponeva l'immediata attivazione di un percorso psicologico nell'interesse della figlia l fine di rielaborare il vissuto con il padre, rigettava le istanze Per_1 istruttorie ed onerava le parti di aggiornare la propria documentazione reddituale;
infine, assegnava i termini per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni ed ulteriori termini ex art. 190 c.p.c.;
pagina 4 di 10 - con sentenza non definitiva n. 1232/23, emessa in data 18.5.20 e pubblicata il 23.5.20, il
Tribunale di Monza pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza disponeva la prosecuzione del percorso psicologico che la figlia aveva Per_1 intrapreso presso il Consultorio familiare integrato dell'A.S.S.T. Nord di Milano nonché il deposito di una relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali del Comune di Cinisello Balsamo in merito all'andamento ed all'esito del suddetto percorso;
- all'udienza del 1.2.02, il G.I. autorizzava il deposito della documentazione richiamata dalle parti onerandole di aggiornare la propria documentazione reddituale;
infine, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva gli atti al Collegio previa indicazione dei termini per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni e degli atti difensivi ex art. 190 c.p.c; ritenuto che:
- relativamente all'affidamento, il Giudice (ai sensi della legge n. 56/2006) deve preferire l'affidamento condiviso salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass.
12308/2010).
Nel caso di specie, il ricorrente chiede disporsi l'affidamento condiviso della figlia la Per_1 resistente si oppone ritenendo sussistenti i presupposti per un affidamento esclusivo rafforzato.
I genitori concordano unicamente in merito al collocamento della minore presso l'abitazione materna.
Il Tribunale, pur tenendo conto delle istanze formulate dalle parti, è chiamato ad assumere una decisione che rappresenti la migliore soluzione nell'interesse prevalente della minore;
a tal fine,
è necessario valutare se possa formularsi un giudizio di prognosi positivo in merito alla capacità genitoriale di entrambe le parti ovvero sia necessario adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale.
Si è ritenuto pertanto necessario in sede presidenziale incaricare i Servizi Sociali del Comune di Bresso per “verificare il rapporto di on ciascun genitore ed operare per una graduale Per_1 ripresa dei rapporti padre-figlia” (cfr. verbale udienza del 20.5.2021).
Successivamente, il G.I. Dott. Arcellaschi ha incaricato gli stessi Servizi Sociali di effettuare una valutazione “delle capacità genitoriali del padre, coordinandosi con i servizi sociali del Comune di Cinisello Balsamo che stanno avviando gli incontri in spazio neutro tra il padre e la figlia ed indicare all'esito “ogni elemento utile ai fini delle facoltà di visita del padre Per_1 nonché eventuali interventi in favore del nucleo familiare” (cfr. verbale di udienza del 16.12.2021)
pagina 5 di 10 Nel corso del procedimento, il G.I. disponeva l'immediata attivazione di un percorso psicologico per la figlia finalizzato a rielaborare il vissuto con il padre incaricando i Per_1
Servizi Sociali del Comune di Cinisello Balsamo di trasmettere una relazione aggiornata in merito al suo andamento ed al relativo esito.
Tale relazione, a firma della Dott.ssa (psicologa - psicoterapeuta) ed aggiornata Persona_3 al 16.1.02, deve essere ripercorsa in diversi tratti a fronte della puntuale ricostruzione del percorso psicologico intrapreso dalla minore: “a far corso dal 13 febbraio 20 (…) il percorso psicologico attivato con la minore è proseguito a cadenza mensile. In occasione dei diversi colloqui è emerso come la ragazzina stia investendo in modo costruttivo sia sulla scuola, sia sull'attività sportiva della pallavolo che frequenta con entusiasmo. In entrambi i contesti, sta sperimentando positive relazioni sociali. Il percorso svolto ha focalizzato a lungo Per_1 l'attenzione sulla figura paterna che non compare mai nella narrazione della ragazzina. Sollecitata a tal proposito, in diversi momenti iporta l'episodio in cui, passeggiando in Per_1
Piazza Duomo, il genitore si è allontanato da lei incurante del fatto che fosse piccola (…) “ad un certo punto non l'ho più visto e ho dovuto cercare ”(…) allo stesso modo ricorda Per_2 come la lasciava sola anche a casa: ricorda come fosse spaventata (…) “per questo ho iniziato a non voler andare da lui nei weekend alternati” (…) dalla sua narrazione emerge chiaramente come tale vissuto di timore si sia intensificato quanto, nel 2019, i genitori hanno litigato e il padre è stato aggressivo con la madre spingendola nell'atrio di casa e facendola cadere tanto che la sig.ra ha dovuto recarsi in PS. Da quel momento non solo ha avuto paura ad P_ incontrare il padre (…) in occasione del colloquio successivo, prosegue di fatto la Per_1 narrazione dei suoi ricordi sul padre dicendo che, già prima dell'episodio del Settembre 2019, quando incontrava il padre (spesso da sola perché , già grande, preferiva stare con il Per_2 fidanzato di allora) “mi lasciava spesso a casa da sola dicendo che andava al supermercato per comprare le brioches” (…) A fronte di ciò, è stato proposto alla ragazzina un incontro con il padre, alla presenza sia della scrivente sia dell'AS Dott.ssa per restituirgli le Pt_2 motivazioni verbalizzate oppure un colloquio, svolto dagli operatori senza di lei, per rimandare al genitori i suoi vissuti. Poiché immediatamente ha ribadito in modo deciso la sua Per_1 volontà di non voler incontrare il padre, è stata sollecitata a scrivergli una lettera (…) solo nel colloquio di Dicembre 20, la ragazzina ha mostrato la lettera scritta sull'ipad: di fatto lo scritto è l'elenco delle diverse motivazioni per cui non vuole vedere il padre, ossia la rottura del braccio della mamma (…), l'essere lasciata da sola in auto, non essere ascoltata, essere stata obbligata a salire su una scala, essere stata lasciata sola in Piazza Duomo, essere accattivata con la promessa dei regali (…) In occasione dell'ultimo colloquio, avvenuto in data 10 Gennaio 02, afferma che non vuole consegnare la lettera al padre né vuole Per_1 vederlo” (…) sottolinea come, dopo la loro ultima breve telefonata che ha avuto con lui, il padre l'ha cercata sola una volta “dicendomi che voleva darmi dei regali invece che parlare. Poi non è più venuto”.
La Dott.ssa ha ulteriormente rilevato che “a fronte di un percorso psicologico Per_3 durato un anno e al quale si è sempre presentata puntuale e disponibile ad una Per_1 riflessione critica, compatibile con la sua età anagrafica, è stato possibile rilevare la presenza dei vissuti sia di paura sia di abbandono sperimentati già prima del Settembre 2019, anno in cui ha interrotto i rapporti con il genitore” ed ha concluso che “a fronte di quanto Per_1 sopra, non si ritiene quindi attualmente possibile ipotizzare un percorso di avvicinamento tra pagina 6 di 10 ed il padre. Altresì, allo stato non appare necessario proseguire i colloqui psicologici Per_1 con la minore”.
Il Collegio prende atto della complessità e delicatezza di un percorso che ha confermato le profonde difficoltà di a riavvicinarsi al padre ma constata anche l'esito negativo di un Per_1 percorso paterno che risente tuttora di una notevole conflittualità tra le parti con l'effetto di impedire “un avvicinamento autentico e stabile di padre e figlia” (cfr. relazione dei Servizi Sociali - Comune di Bresso - 22.2.2022) e disattendere le (preziose) indicazioni precedentemente suggerite (“appare necessario che la sofferenza di in merito possa Per_1 emergere ed essere riparata nell'ambito di una relazione reale con il genitore che si sviluppi gradualmente e in modo positivo” ed “(….) appare imprescindibile dall'altro lato che il padre riconosca l'esistenza e la veridicità di tale sofferenza e la accetti. Solo con questo punto di partenza il percorso di ricostruzione del loro rapporto potrà avere un esito positivo” (cfr. relazione Servizi Sociali - Comune di Cinisello Balsamo - 29.11.2021).
Ciò nondimeno, ritiene il Collegio di confermare l'affidamento condiviso della figlia minore er evitare che il padre sia totalmente escluso da ogni decisione relativa alla figlia e non Per_1 sia a conoscenza delle decisioni che la riguardano. Non vi è motivo per sospendere le visite tra padre e figlia, che potranno riprendere quando arà disponibile in tal senso. Per_1
- relativamente al mantenimento, si osserva preliminarmente che la determinazione del relativo importo (ove sussistente il relativo diritto) deve essere effettuata ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ. tenuto conto delle esigenze attuali delle figlie, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
Nel caso di specie sussiste l'obbligo per entrambi i genitori di concorrere al mantenimento dei figli pertanto è necessario ricostruire la relativa capacità reddituale alla luce della documentazione versata in atti.
presta attività lavorativa come dipendente presso l'Ospedale Parte_1
Niguarda di Milano con contratto a tempo indeterminato.
Ha dichiarato nell'anno 20 un reddito mensile netto di € 1.908 (CU 02) ed € 1.860,8 nell'anno 2022 (CU 20) ricavati suddividendo su dodici mensilità il reddito annuo detratti gli oneri tributari.
Ha depositato, inoltre, la seguente documentazione: buste paga relative al periodo 1/2022 -
12/2022 da cui risulta una retribuzione media mensile netta di euro 1497,94; finanziamento contratto presso IBL BA da restituire in 120 rate mensili con decorrenza 1.4.2022 per un importo di € 265; contratto di prestito personale presso Credit Agricole Italia S.p.A. per cui versa una rata mensile di € 355,54 con decorrenza dal 1.12.02 e scadenza al 1.11.2031; bonifico per spese universitarie della figlia risalente al mese di settembre 20. Per_2
Ha documentato la concessione di un prestito personale attraverso la cessione del quinto sullo stipendio per cui versa una rata mensile di euro 248 con decorrenza dal 1.2.2021 e scadenza al 31.1.2031; spese per l'attività sportiva della figlia attraverso distinti bonifici;
vendita Per_2 della propria auto effettuata nel mese di agosto 02 per l'importo di € 5.884 per cui è terminato il finanziamento contratto a tale fine.
pagina 7 di 10 Infine, ha depositato l'esito di una indagine commissionata alla società Foal Management s.r.l. da cui risulta che, alla data del 7.11.02, la figlia è stata assunta nel mese di aprile 20 Per_2 presso Odontocoop – Cooperativa Sociale ETS con contratto part – time a tempo indeterminato e con una retribuzione mensile lorda di € 1.200.
Ha venduto l'immobile in Bresso al prezzo di euro 152.000, secondo quanto allegato dalla resistente e non contestato da controparte, dopo averlo messo in locazione per qualche anno e ha acquistato un immobile per le vacanze a Avola. Vive con l'attuale compagna, con la quale divide le spese, nell'immobile di proprietà di quest'ultima.
Si dichiara disponibile a versare € 250 mensili per la figlia minore oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie e chiede revocarsi il contributo (in subordine una riduzione) per la figlia in quanto divenuta nelle more economicamente autosufficiente. Per_2
presta attività lavorativa come dipendente presso A.T.S. di Cologno Controparte_1
Monzese con contratto a tempo indeterminato.
Ha depositato CU 20 (rif.to anno 2022) e CU 02 (rif.to 20) da cui risulta un reddito mensile rispettivamente di € 1.550,12 ed € 1.715,79 ricavati suddividendo su dodici mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari.
Infine, risulta dalle buste paga depositate agli atti la trattenuta mensile di € 152 a seguito della cessione del quinto dello stipendio con scadenza al mese di marzo 2032.
Ha depositato la seguente documentazione: versamenti relativi al mutuo ipotecario contratto in data 1.2.2008 presso BI BA (successivamente confluita in ) ed intestato Controparte_2 unicamente alla resistente, con scadenza al 1.2.2039 ed una rata mensile attuale di circa euro 700 (€ 709,75 - 12/02, € 734,68 - 11/02, € 727,16 - 10/02); prospetto spese condominiali relative al periodo 1.6.2022 -31.5.20 per un importo di € 3.625,69; avviso di pagamento TARI relativo all'anno 2022 per € 188; ricevuta di pagamento effettuato in data 29.3.20 per complessivi € 807 quale iscrizione universitaria della figlia;
Per_2
Chiede porsi a carico del ricorrente un contributo al mantenimento per la figlia minore Per_1 la figlia maggiorenne ed economicamente non autosufficiente pari a complessivi € 600 Per_2 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
La circostanza secondo cui la figlia è stata assunta nel mese di aprile 20 con contratto Per_2
a tempo indeterminato in regime di part time percependo una retribuzione lorda mensile di € 1.200, che ha cambiato diverse facoltà universitarie, da ultimo risulta iscritta alla facoltà Per_2 di infermieristica ma non è noto se abbia sostenuto esami, inducono il Collegio a revocare il contributo a carico del padre per il mantenimento di con decorrenza dal mese di gennaio Per_2
2025.
Il contributo in favore della figlia minore a rideterminato come da dispositivo, tenuto Per_1 conto della rivalutazione medio tempore intervenuta e del fatto che sono aumentate le sue esigenze, che hanno indotto le parti a stabilire in euro 250 mensili il contributo a carico del padre al suo mantenimento nel 2016, quando veva 4 anni;
Per_1
pagina 8 di 10 - per quanto concerne le istanze istruttorie formulate dalla resistente, deve essere integralmente richiamato il provvedimento emesso dal G.I. in data 5.10.2022 e confermato il rigetto di quelle non ammesse per le motivazioni ivi indicate;
- le spese di lite, stante la reciproca soccombenza delle parti, devono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 presso la madre;
II. dispone che le visite tra e la figlia Parte_1 Per_1 riprendano quando la figlia sarà disponibile in tal senso;
III. pone a carico di , l'obbligo di versare a titolo Parte_1 di mantenimento della figlia 'importo mensile di € 400 da corrispondere a Per_1 [...]
in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dal P_ mese di gennaio 2025 per dodici mensilità all'anno. Sono comprese le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dal mese di gennaio 2026 e con riferimento al mese di gennaio 2025;
IV. pone a carico di il 50% delle spese mediche, Parte_1 scolastiche e sportive della figlia da concordarsi previamente tra i genitori (salvo Per_1 che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture pagina 9 di 10 private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
V. revoca il contributo a carico di per il Parte_1 mantenimento della figlia con decorrenza dal mese di gennaio 2025; Per_2
VI. dichiara integralmente compensate le spese e le competenze del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 9.1.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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