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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/03/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1969/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g.1969/2023, promossa
DA
, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resi- Parte_1 stere in giudizio con delibera della Giunta Comunale n. 432 del 19.09.2023, rappresen- Em_ tato e difeso dall'Avv. Lucia Rulli (C.F. – pec . C.F._1 Email_2
, legale dell'ente, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Stefano Pasqui- Email_3 ni (CF. - fax 0575377613 – pec: C.F._2 Email_4
del Foro di , elettivamente domiciliato presso il Palazzo Comu-
[...] Pt_1 nale, in , piazza della Libertà 1, come da procura in calce all'atto di appello. Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.I. ), in proprio e in qualità di mandataria CP_1 P.IVA_1 del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con le mandanti
[...]
e , in persona dell'Avv. Tiziana To- ONroparte_2 ONroparte_3 sti, in qualità di procuratore di in virtù dei poteri a lei conferiti con atto ONroparte_1
Notaio di Roma del 14 giugno 2022, Rep. n. 65894, Racc. n. 34186, rappresen- Per_1 tata e difesa, come da procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Marcello
1 Cardi del foro di Roma (PEC: ; fax. 06.80.69. Email_5
17.22)
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Sentenza n. 763/2023 del Tribunale di AREZZO pubblicata il 31/07/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, accogliere il presente appello e pertanto annullare e/o riformare la sentenza n.
763/2023, depositata il 31.07.2023, del Tribunale di Arezzo, e per l'effetto, respingere la domanda proposta in primo grado da poiché infondata in fatto e in di- CP_1 ritto, ammettendo, in ipotesi, le prove testimoniali già proposte in primo grado e la
CTU sul quantum delle domande proposte da Con vittoria di spese e CP_1 competenze di lite”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'On.le Corte di Appello adita: […] In via istruttoria, rigettare la reiterata richiesta di prova testimoniale risultando tutti i capitoli inammissibili e/o irrilevanti per quanto sopra già contestato;
in via principale, nel meri- to, rigettare integralmente il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, in tutti i motivi articolati, e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza del Tri- bunale di Arezzo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado.
1.- in proprio e quale mandataria del ONroparte_1 ONroparte_4
costituito con le mandanti e
[...] ONroparte_2 [...] ON
(infra, , conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di ONroparte_5
Arezzo il proponendo, in tesi, un'azione di ingiustificato arricchimen- Parte_1 to ex art.2041 c.c. e, in ipotesi, un'azione di risarcimento danni.
A fondamento delle domande deduceva, fra l'altro:
ON (a) che in data 13.03.2009 il e il avevano sottoscritto Parte_1 un contratto d'appalto per la gestione delle attività connesse all'illuminazione pubblica e semaforica, nonché per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, all'adeguamento normativo degli impianti comunali e alla fornitura di energia elettrica, il cui corrispettivo annuale era fissato in € 1.253.994,99
(Iva esclusa), con durata decennale dal 01.04.2009 al 31.03.2019, e così per l'importo complessivo di € 12.539.949,90;
2 (b) che con nota prot. n. 44242/L del 28.3.2019 il aveva Parte_1 chiesto, nelle more della definizione della procedura di selezione del nuovo affidatario, una “proroga tecnica del rapporto negoziale in discorso agli stessi patti e condizioni ivi previsti, fino al 30 settembre c.a. per l'importo di € 1.193.973,64, al netto del ribasso praticato dell'0,1% Iva esclusa”;
(c) che con successiva nota prot. 112866 del 25.7.2019 l'ente territoriale,
“ritenuto di rettificare il precedente provvedimento di proroga n. 799 del 5.4.2019, con il PD n. 1957 del 25.7.2019 ” estendeva la proroga sino al periodo dal 1.4.2019 al
31.12.2019;
(d) che con nota prot. 22724 del 29.7.2019 il RTI rigettava l'ulteriore dila- zione del termine di scadenza del contratto, poiché incompatibile con la proroga tecni- ca, la cui durata non poteva essere superiore a sei mesi, individuando come data di scadenza del contratto il 30.09.2019;
(e) che, pertanto, in data 01.10.2019 il contratto d'appalto aveva cessato i ON suoi effetti in quanto il non aveva accettato la seconda proroga;
(f) che con nota prot. 29658 del 30.09.2019 il RTI aveva comunicato al il preventivo per la prosecuzione del servizio da ottobre a dicembre Parte_1
2019 con applicazione dei prezzi aggiornati e non di quelli del contratto d'appalto del
2009 scaduto, precisando che, in caso di mancata accettazione entro il 01.10.2019,
l'Ente avrebbe dovuto procedere immediatamente alla volturazione dei POD;
(g) che con nota del 03.10.2019 il aveva riconosciuto la cessazione Pt_1 degli effetti del contratto d'appalto alla data del 30.09.2019 ma non aveva accettato il preventivo proposto da essa attrice e non aveva provveduto alla riconsegna degli im- pianti e alla volturazione dei POD, sicché si era trovata costretta a dovere ga- CP_1 rantire la prosecuzione sine titulo del servizio pubblico di illuminazione, sostenendone i relativi costi;
(h) che solo in data 04.05.2020 le parti avevano sottoscritto il verbale di ri- consegna degli impianti nel quale l'Ente comunale aveva finalmente preso atto della cessazione di ogni obbligo e responsabilità del gestore privato in ordine al contratto de quo;
(i) che, in seguito alla riconsegna effettiva degli impianti, aveva chiesto al la corresponsione del corrispettivo spettante per le prestazioni ero- Parte_1 gate nel periodo da ottobre 2019 a maggio 2020, ossia dopo la scadenza del contratto, quantificando l'importo, sulla base dei costi sostenuti, in euro 1.371.021,49, IVA com- presa;
3 (j) che il aveva contestato la richiesta, assumendo che il corrispet- Pt_1 tivo avrebbe dovuto essere calcolato applicando i prezzi del contratto scaduto e non i costi effettivi sostenuti da e aveva quindi provveduto a pagare il minore importo CP_1 di euro di € 747.208,30, Iva inclusa, rimanendo debitore della differenza, pari a €
623.813,19;
(k) che tale importo costituiva, per il un ingiustificato arricchimen- Pt_1 to, del quale doveva rispondere ex art.2041 c.c., o in subordine, a titolo di risarcimen- to ex art. 2043 c.c., trattandosi di richiesta correlata a fatti illeciti dell'ente.
2.- Si costituiva in giudizio il , assumendo l'infondatezza delle Parte_1 domande attoree, atteso che il Capitolato Speciale di Appalto, all'art. 1.5, stabiliva che
“La ditta sarà obbligata comunque a continuare a prestare il servizio di cui trattasi fino alla consegna a nuova ditta aggiudicataria”, ipotesi ricorrente nel caso di specie. Ag- giungeva che il procedimento di riconsegna effettiva degli impianti, ovvero il passaggio concreto degli impianti da all'amministrazione in assenza di un nuovo affida- CP_1 tario, si era realizzato in ritardo per causa imputabile esclusivamente a parte attrice.
3.- Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 763/2023, pubblicata il 31/07/2023, ha accolto integralmente la domanda attrice di ingiustificato arricchimento.
Le rationes decidendi possono essere così sintetizzate:
(a) L'attrice aveva accettato la prima proroga del contratto disposta dal Co- mune sino al 30.9.2019 in conformità alla previsione contenuta nell'art.
1.5. del Capi- tolato allegato al ONratto di appalto;
la questione della legittimità o meno della se- conda proroga (o della rettifica della prima proroga) era irrilevante ai fini della decisio- ne della causa, poiché il a seguito del rifiuto della proroga del contratto mani- Pt_1 ON festata dal con nota del 3.10.2019, aveva espressamente e chiaramente dato atto di ritenere cessato il contratto al 30.9. 2019; le condizioni contenute nel contratto sca- duto e dichiarato cessato dalla stessa parte convenuta non potevano pertanto essere applicate.
(b) L'evidenza probatoria non dimostrava che la procedura di riconsegna im- pianti si era protratta per alcuni mesi per causa imputabile alla parte attrice. In ipotesi, il ritardo nella restituzione degli impianti non era rilevante ai fini della decisione dell'azione di ingiustificato arricchimento, atteso che i consumi di energia elettrica era- no stati comunque sostenuti dal RTI fino al 4.5.2020 e il non aveva allegato di Pt_1 avere subito conseguenze economiche pregiudizievoli per tali asseriti ritardi, né che avrebbe sostenuto costi inferiori se avesse gestito in proprio il servizio nelle more dell'affidamento ad altro gestore.
4 (c) Sussistevano, pertanto, in difetto di contratto scritto tra privato e pubbli- ca amministrazione i presupposti per accogliere la domanda di ingiustificato arricchi- mento nei termini quantitativi proposti, documentati e provati dalle fatture di acquisto dell'energia elettrica e dalle relative quietanze di pagamento.
L'appello.
2. Il ha proposto tempestivo appello, formulando i seguenti Parte_1 motivi di impugnazione:
1) ONraddittorietà e difetto di motivazione nella valutazione della lettera del
del 3.10.2019; violazione degli artt.
1.5 e 3.6. del capitolato speciale Parte_1 ON di appalto allegato al contratto rep.783 del 13.3.2009 fra e il Parte_1 con mandataria CP_1
Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha errato nell'interpretare la lette- ra 3.10.2019 come accettazione della scadenza della proroga del contratto d'appalto al
30.9.2019. Con essa il nel prendere atto della volontà della controparte e nel Pt_1 ritenere pertanto cessato il contratto alla data del 30.9.2019, contestualmente aveva avviato l'iter per la riconsegna degli impianti, adempimento, questo, espressamente previsto dall'art.
3.6. del capitolato d'appalto, la cui esecuzione soltanto avrebbe de- terminato la definitiva conclusione del contratto.
2) Violazione dell'art.1218 c.c. e degli artt.
1.5. e 3.6. del capitolato speciale di ON appalto allegato al contratto rep.783 del 13.3.2009 fra e il con Parte_1 mandataria CP_1
L'appellante censura il capo della decisione che non ha ritenuto dimostrato che la protrazione della consegna degli impianti fosse imputabile a responsabilità esclusiva di Aggiunge che la responsabilità dell'appaltatrice sarebbe emersa in ma- CP_1 niera ancora più chiara se il giudice istruttore avesse ammesso le richieste prove orali, per la cui ammissione insiste in grado d'appello, ove ritenuto necessario.
3) Violazione dell'art.2041 c.c. per il fatto che l'eventuale arricchimento del
[...] di è stato determinato da responsabilità di Pt_2 Pt_1 CP_1
L'appellante impugna la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha affermato essere irrilevante, in ogni caso, il tema della responsabilità nel ritardo nella restituzione degli impianti, non accorgendosi, in realtà, che l'art.2041 c.c. consente
“l'indennizzo solo se l'arricchimento sia senza giusta causa”. E tale non può considerar- si l'arricchimento che si è protratto a causa delle inadempienze dello stesso soggetto depauperato.
5 4) Violazione degli artt.2041-2042 perché l'eventuale arricchimento del
[...]
trova la sua giusta causa nel contratto rep.783 del 13.3.2009 fra il Parte_1 [...] ON
e il con mandataria Parte_1 CP_1
L'appellante censura la decisione in esame nella parte in cui ha ritenuto che la ON prestazione da parte del sia avvenuta, per il periodo successivo al 30.9.2019, in assenza di contratto;
in realtà il contratto era rimasto efficace sino al 5.5.2020, e cioè sino alla riconsegna degli impianti.
5) Violazione degli artt.1218, 1223 e 2697 c.c.
L'appellante critica, infine, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rite- nuto non contestato l'importo dei costi sostenuti dall'attrice per la fornitura dell'energia elettrica nel periodo dal 1-10-2019 al 5-5-2020.
Al riguardo, rileva il di avere contestato l'entità dell'indennizzo richie- Pt_1 sto, di averlo fatto sia in comparsa di costituzione e risposta che in comparsa conclu- sionale, con questa formula: “Infine, si contesta anche il quantum delle richieste di
. La somma di euro 623.813,19 è assolutamente spropositata e priva di dimo- CP_1 strazione. Si contestano anche i prezzi applicati e il metodo di calcolo”.
In forza di tali assunti chiede che, in riforma della sentenza di primo grado, pre- via eventuale ammissione delle prove orali capitolate, la domanda di indebito arricchi- mento sia respinta.
Le difese dell'appellata.
L'appellata contesta le censure mosse alla sentenza de qua, della quale chiede la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Ripropone, in relazione al primo motivo d'appello, l'eccezione di nullità della clausola 1.5. del contratto d'appalto laddove fosse intesa nel senso proposto dall'appellante, ovvero di consentire, in violazione dell'art.23, co.2 L. 62/2005, una proroga del contratto d'appalto superiore a 6 mesi.
Evidenzia che il contratto d'appalto era scaduto, per effetto della proroga mas- sima di legge, in data 30.9.2019, e che gli obblighi dipendenti dalla cessazione del con- tratto (ovvero la consegna degli impianti), proprio perché tali, cioè perché presuppo- nenti la cessazione del contratto, erano esclusi dal perimetro d'applicazione del con- tratto nella parte relativa alle condizioni economiche pattuite per la prestazione dei servizi di illuminazione pubblica e semaforica.
Chiede il rigetto dei rimanenti motivi osservando, fra l'altro, che la contestazio- ne, in ordine ai costi sostenuti da essa appellata, di cui alla comparsa conclusionale depositata in primo grado dal convenuto, era totalmente generica.
6 Secondo l'appellata, la dicitura usata dalla convenuta negli atti di primo grado
“non circostanziava le ragioni per le quali tali somme sarebbero inique e il “metodo di calcolo” - una moltiplicazione banale avente per fattori i kW/h consumati e il costo del- la luce in € per singolo kW/h, cui si aggiungono per addizione le spese di manutenzio- ne! - sarebbe errato. Né mai prima d'ora il aveva contestato che gli importi ri- Pt_1 ON chiesti dal per il periodo 1.10.2019-5.05.2020 fossero sproporzionati rispetto ai prezzi di mercato, essendosi l'Amministrazione opposta, solo per principio, a qualsiasi maggiorazione rispetto alle obsolete tariffe da contratto del 2009 scaduto (nulla mai è stato, poi, osservato sul periodo maggio-giugno 2020, durante il quale, pur a seguito della ripresa in carico degli impianti da parte del il servizio è stato erogato Pt_1 dall ). Tali censure sono inammissibili in appello in quanto si fondano su fatti CP_1 non tempestivamente allegati in primo grado e introducono nuovi temi d'indagine, oltre
a essere del tutto pretestuosi, mai contestati neppure nelle fasi precedenti al giudizio, avendo il la piena consapevolezza di aver coperto spese molto infe- Parte_1 riori rispetto a quelle sostenute da dopo la scadenza del contratto, ed essendo no- CP_1 tissimi gli aumenti dei costi alla fonte dell'energia elettrica nel periodo in questione e facilmente verificabile in quanto fatto notorio la rispondenza al vero di quanto richiesto ON dal in ogni caso facendo fede il doc. 12 all. citazione (prova documentale che sup- porta l'azione)”.
In ipotesi, insiste per l'ammissione della CTU richiesta in primo grado e ritenuta superflua dal giudice.
Il passaggio in decisione.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 14-3-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
1.- Il primo e il quarto motivo d'appello vanno esaminati congiuntamente po- nendo lo stesso tema afferente alla sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchi- mento.
L'assunto che fonda i motivi d'appello in esame è, in sintesi, che il contratto d'appalto, ancorché fosse cessato il 30.9.2019 per effetto della scadenza della disposta proroga semestrale e della mancata accettazione, da parte dell'appaltatore, di un'ulteriore proroga sino al 31.12.2019, sarebbe stato in ogni caso efficace anche per il periodo successivo sino alla riconsegna degli impianti e che soltanto tale consegna avrebbe determinato la definitiva conclusione dell'appalto.
7 Tale assunto è destituito di fondamento giuridico.
Nel contestare la conclusione raggiunta dal giudice di primo grado, l'appellante fa evidente confusione tra gli obblighi che possono sorgere a carico di una delle parti per effetto della scadenza del termine di durata del contrato (si pensi, ad esempio, alla scadenza del contratto di locazione e al conseguente obbligo del conduttore di restitui- re la cosa locata) e la protrazione degli obblighi relativi alle prestazioni di dare o fare connotanti il sinallagma contrattuale.
Nel caso di specie, scaduto il contratto d'appalto, come prorogato per la durata di sei mesi in coerenza con il principio generale desumibile dall'art.23 della L.62/2005,
e quindi sino al 30.9.2019, sorgeva l'obbligo dell'appaltatrice di riconsegnare gli im- pianti ma non anche di continuare le attività di gestione del servizio di illuminazione pubblica e semaforica (oggetto dell'azione di ingiustificato arricchimento).
Per cui, se quest'ultimo servizio è continuato per diversi mesi di fatto, è eviden- te che la fonte di regolazione degli spostamenti patrimoniali tra le parti non può essere individuata nel contratto oramai scaduto e cessato, ma andrà individuata, ricorrendone i presupposti, negli “altri atti o fatti idonei a produrre” le obbligazioni “in conformità dell'ordinamento giuridico” (art.1173 c.c.).
Il primo e quarto motivo vanno pertanto respinti.
2.- Il secondo e il terzo motivo d'appello vanno esaminati congiuntamente.
Essi pongono il tema della sussistenza dei presupposti ex art.2041 c.c.
In sintesi, secondo l'appellante non è irrilevante stabilire, come invece deciso dal giudice di primo grado, di chi sia la colpa nel ritardo della riconsegna degli impianti perché tale fatto varrebbe ad escludere la sussistenza della giusta causa dello sposta- mento patrimoniale. E, nel caso di specie, diversamente quanto ritenuto dal primo giu- dice, la colpa del ritardo era dell'attrice/appellata.
Nell'esaminare i motivi vanno richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite nel noto arresto n. 10798 del 2015.
La Corte di legittimità, chiamata a dirimere il contrasto insorto sull'interpreta- zione dell'art.2041 c.c. e, in particolare, sul se, ai fini dell'applicazione di tale disposi- zione alla P.A., fosse necessario il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito, ebbe ad affermare che “il riconoscimento non costituisce requisito dell'azione di indebi- to arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'en- te pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, inve-
8 ce, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di arricchimento imposto".
Ora, nel caso di specie, non può assumersi che l'arricchimento sia stato “impo- sto” con la ritardata consegna degli impianti, perché ancora una volta il con- Pt_1 fonde due profili diversi: una cosa è il servizio di gestione dell'illuminazione pubblica, altra cosa sono gli impianti necessari per l'illuminazione.
Per poter dire che l'attuale appellata abbia imposto “la continuazione del servi- zio di gestione” al per effetto della ritardata consegna degli impianti, occorre- Pt_1 rebbe dedurre, come già segnalato dal primo giudice, che il fosse pronto o a Pt_1 gestire direttamente in proprio il servizio, oppure a gestirlo per mezzo del nuovo affi- datario.
Ma sul punto nulla è stato dedotto di specifico.
Anzi, emerge dai documenti prodotti come il abbia gestito con signifi- Pt_1 cativo ritardo la procedura di selezione del nuovo appaltatore, tanto che, come si legge nella comparsa di risposta in primo grado, soltanto “in esito alle procedure dei controlli con l'aggiudicatario, in data 14.05.2020 [e, quindi, quasi 14 mesi dopo la scadenza del contratto d'appalto, n.d.r.] veniva stipulato fra il e Citelum Italia Srl Parte_1
– già giusta comunicazione del 28.04.2020 di variazione della denomina- CP_7 zione sociale in Citelum Italia S.r.l., avvenuta con atto Rep. 9177 Notaio in Milano
Dott. del 20 aprile 2020 - il contratto Rep. 1372/2020 di affidamento Persona_2 in concessione del servizio di gestione dell'illuminazione pubblica e semaforica comuna- le”.
E' evidente, per usare le parole delle Sezioni unite, che nel caso di specie non ci fu alcuna imposizione: l'amministrazione comunale, non essendo riuscita a completare la procedura di selezione del nuovo affidatario del servizio entro il termine di sei mesi di proroga tecnica (scadente il 30-9-2019) e non essendo in grado di gestire diretta- mente il servizio de quo, ha continuato a richiedere all'attuale appellata di prestare il servizio di gestione dell'illuminazione pubblica o, comunque, ad usufruire dello stesso servizio che, altrimenti, avrebbe cessato di funzionare.
3.- Anche il quinto motivo d'appello è destituito di fondamento.
Con tale motivo, l'appellante assume, in sintesi, che il giudice di primo grado avrebbe applicato male il principio di non contestazione in quanto essa appellante ave- va contestato sin dalla comparsa di risposta il quantum delle richieste con questa for- mula (poi riproposta in comparsa conclusionale): “Si contesta anche il quantum delle richieste di . La somma di euro 623.813,19 è assolutamente spropositata e CP_1
9 priva di dimostrazione. Si contestano anche i prezzi applicati ed il metodo di calcolo.
L'onere della prova sul punto è a carico di e non è stato assolto”. CP_1
Il motivo è inammissibile.
Il motivo è formulato come se il giudice di primo grado avesse ritenuto insussi- stente la contestazione, mentre, in realtà, ha argomentato assumendo la genericità della stessa.
Questa, in particolare, la motivazione: “In merito al quantum, risulta superfluo
l'esperimento di ctu stante la mancata specifica contestazione della pretesa fatta valere sotto il profilo della sua quantificazione. Invero, già prima dell'introduzione della causa, il si è limitato a sostenere l'applicazione delle condizioni contrattuali non più Pt_1 applicabili, essendo l'efficacia del contratto cessata (doc. 10 att.) senza contestare co- sti e spese sostenuti da parte attrice;
e anche nel presente giudizio la contestazione è stata generica [carattere sottolineato, n.d.r.]. In ogni caso, si osserva che parte attrice ha prodotto le fatture della società erogatrice dell'energia e la quie- CP_1 CP_8 tanza di pagamento rilasciata dalla stessa società (doc. 17 e 18), fornendo prova delle spese e dei costi sostenuti”.
Ora, i passaggi della decisione in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che la contestazione sul quantum fosse aspecifica e generica alla luce dei fatti evidenziati nel- la motivazione non sono in alcun modo contestati. Così come non risulta censurato il passaggio argomentativo in cui si dà rilievo, ai fini probatori, a tutti i documenti di spe- sa prodotti dall'attrice (fatture e quietanze di pagamento), non contestati dal Pt_1
Ne risulta che il motivo non si correla con la decisione, donde la sua aspecificità.
Sono nuove le contestazioni svolte per la prima volta con l'atto di appello, come eccepito dall'appellata, in punto di quantità riportate nelle fatture e di loro corrispon- denza con i servizi erogati, oltre che con i prezzi di mercato.
ONestazioni che, oltre che tardive, sono anche del tutto generiche, tenuto conto che in sede di riconsegna degli impianti il ha provveduto (come risulta Pt_1 dal verbale di consegna del 5.5.2020) a richiedere la volturazione delle utenze e aveva quindi a disposizione i dati finali di consumo che gli consentivano di poter effettuare una contestazione specifica sulla quantità di energia elettrica fatturata;
così come il avendo da poco concluso il nuovo contratto d'appalto per l'affidamento del Pt_1 medesimo servizio, aveva a disposizione un dato di immediata comparazione per veri- ficare la corrispondenza o meno dell'indennizzo richiesto ai prezzi di mercato. Invece si
è limitato in primo e in secondo grado a mere formule di stile.
10 4.- Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in difetto di notula in atti (DM 55/14 e succ. mod.; scaglione della causa da
520.000,01 a 1.000.000 di euro;
parametri medi per le fasi 1, 2, 4, parametro minimo per la fase 3, tenuto conto dell'espletamento della sola attività di trattazione e non an- che di quella istruttoria).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del con- tributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- respinge i primi quattro motivi d'appello;
- dichiara inammissibile il quinto;
- conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a pagare le spese di lite a favore dell'appellata, liquidate in euro 22.333,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Dà atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 18-3-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazio- ni.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g.1969/2023, promossa
DA
, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resi- Parte_1 stere in giudizio con delibera della Giunta Comunale n. 432 del 19.09.2023, rappresen- Em_ tato e difeso dall'Avv. Lucia Rulli (C.F. – pec . C.F._1 Email_2
, legale dell'ente, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Stefano Pasqui- Email_3 ni (CF. - fax 0575377613 – pec: C.F._2 Email_4
del Foro di , elettivamente domiciliato presso il Palazzo Comu-
[...] Pt_1 nale, in , piazza della Libertà 1, come da procura in calce all'atto di appello. Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.I. ), in proprio e in qualità di mandataria CP_1 P.IVA_1 del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con le mandanti
[...]
e , in persona dell'Avv. Tiziana To- ONroparte_2 ONroparte_3 sti, in qualità di procuratore di in virtù dei poteri a lei conferiti con atto ONroparte_1
Notaio di Roma del 14 giugno 2022, Rep. n. 65894, Racc. n. 34186, rappresen- Per_1 tata e difesa, come da procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Marcello
1 Cardi del foro di Roma (PEC: ; fax. 06.80.69. Email_5
17.22)
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Sentenza n. 763/2023 del Tribunale di AREZZO pubblicata il 31/07/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, accogliere il presente appello e pertanto annullare e/o riformare la sentenza n.
763/2023, depositata il 31.07.2023, del Tribunale di Arezzo, e per l'effetto, respingere la domanda proposta in primo grado da poiché infondata in fatto e in di- CP_1 ritto, ammettendo, in ipotesi, le prove testimoniali già proposte in primo grado e la
CTU sul quantum delle domande proposte da Con vittoria di spese e CP_1 competenze di lite”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'On.le Corte di Appello adita: […] In via istruttoria, rigettare la reiterata richiesta di prova testimoniale risultando tutti i capitoli inammissibili e/o irrilevanti per quanto sopra già contestato;
in via principale, nel meri- to, rigettare integralmente il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, in tutti i motivi articolati, e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza del Tri- bunale di Arezzo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado.
1.- in proprio e quale mandataria del ONroparte_1 ONroparte_4
costituito con le mandanti e
[...] ONroparte_2 [...] ON
(infra, , conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di ONroparte_5
Arezzo il proponendo, in tesi, un'azione di ingiustificato arricchimen- Parte_1 to ex art.2041 c.c. e, in ipotesi, un'azione di risarcimento danni.
A fondamento delle domande deduceva, fra l'altro:
ON (a) che in data 13.03.2009 il e il avevano sottoscritto Parte_1 un contratto d'appalto per la gestione delle attività connesse all'illuminazione pubblica e semaforica, nonché per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, all'adeguamento normativo degli impianti comunali e alla fornitura di energia elettrica, il cui corrispettivo annuale era fissato in € 1.253.994,99
(Iva esclusa), con durata decennale dal 01.04.2009 al 31.03.2019, e così per l'importo complessivo di € 12.539.949,90;
2 (b) che con nota prot. n. 44242/L del 28.3.2019 il aveva Parte_1 chiesto, nelle more della definizione della procedura di selezione del nuovo affidatario, una “proroga tecnica del rapporto negoziale in discorso agli stessi patti e condizioni ivi previsti, fino al 30 settembre c.a. per l'importo di € 1.193.973,64, al netto del ribasso praticato dell'0,1% Iva esclusa”;
(c) che con successiva nota prot. 112866 del 25.7.2019 l'ente territoriale,
“ritenuto di rettificare il precedente provvedimento di proroga n. 799 del 5.4.2019, con il PD n. 1957 del 25.7.2019 ” estendeva la proroga sino al periodo dal 1.4.2019 al
31.12.2019;
(d) che con nota prot. 22724 del 29.7.2019 il RTI rigettava l'ulteriore dila- zione del termine di scadenza del contratto, poiché incompatibile con la proroga tecni- ca, la cui durata non poteva essere superiore a sei mesi, individuando come data di scadenza del contratto il 30.09.2019;
(e) che, pertanto, in data 01.10.2019 il contratto d'appalto aveva cessato i ON suoi effetti in quanto il non aveva accettato la seconda proroga;
(f) che con nota prot. 29658 del 30.09.2019 il RTI aveva comunicato al il preventivo per la prosecuzione del servizio da ottobre a dicembre Parte_1
2019 con applicazione dei prezzi aggiornati e non di quelli del contratto d'appalto del
2009 scaduto, precisando che, in caso di mancata accettazione entro il 01.10.2019,
l'Ente avrebbe dovuto procedere immediatamente alla volturazione dei POD;
(g) che con nota del 03.10.2019 il aveva riconosciuto la cessazione Pt_1 degli effetti del contratto d'appalto alla data del 30.09.2019 ma non aveva accettato il preventivo proposto da essa attrice e non aveva provveduto alla riconsegna degli im- pianti e alla volturazione dei POD, sicché si era trovata costretta a dovere ga- CP_1 rantire la prosecuzione sine titulo del servizio pubblico di illuminazione, sostenendone i relativi costi;
(h) che solo in data 04.05.2020 le parti avevano sottoscritto il verbale di ri- consegna degli impianti nel quale l'Ente comunale aveva finalmente preso atto della cessazione di ogni obbligo e responsabilità del gestore privato in ordine al contratto de quo;
(i) che, in seguito alla riconsegna effettiva degli impianti, aveva chiesto al la corresponsione del corrispettivo spettante per le prestazioni ero- Parte_1 gate nel periodo da ottobre 2019 a maggio 2020, ossia dopo la scadenza del contratto, quantificando l'importo, sulla base dei costi sostenuti, in euro 1.371.021,49, IVA com- presa;
3 (j) che il aveva contestato la richiesta, assumendo che il corrispet- Pt_1 tivo avrebbe dovuto essere calcolato applicando i prezzi del contratto scaduto e non i costi effettivi sostenuti da e aveva quindi provveduto a pagare il minore importo CP_1 di euro di € 747.208,30, Iva inclusa, rimanendo debitore della differenza, pari a €
623.813,19;
(k) che tale importo costituiva, per il un ingiustificato arricchimen- Pt_1 to, del quale doveva rispondere ex art.2041 c.c., o in subordine, a titolo di risarcimen- to ex art. 2043 c.c., trattandosi di richiesta correlata a fatti illeciti dell'ente.
2.- Si costituiva in giudizio il , assumendo l'infondatezza delle Parte_1 domande attoree, atteso che il Capitolato Speciale di Appalto, all'art. 1.5, stabiliva che
“La ditta sarà obbligata comunque a continuare a prestare il servizio di cui trattasi fino alla consegna a nuova ditta aggiudicataria”, ipotesi ricorrente nel caso di specie. Ag- giungeva che il procedimento di riconsegna effettiva degli impianti, ovvero il passaggio concreto degli impianti da all'amministrazione in assenza di un nuovo affida- CP_1 tario, si era realizzato in ritardo per causa imputabile esclusivamente a parte attrice.
3.- Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 763/2023, pubblicata il 31/07/2023, ha accolto integralmente la domanda attrice di ingiustificato arricchimento.
Le rationes decidendi possono essere così sintetizzate:
(a) L'attrice aveva accettato la prima proroga del contratto disposta dal Co- mune sino al 30.9.2019 in conformità alla previsione contenuta nell'art.
1.5. del Capi- tolato allegato al ONratto di appalto;
la questione della legittimità o meno della se- conda proroga (o della rettifica della prima proroga) era irrilevante ai fini della decisio- ne della causa, poiché il a seguito del rifiuto della proroga del contratto mani- Pt_1 ON festata dal con nota del 3.10.2019, aveva espressamente e chiaramente dato atto di ritenere cessato il contratto al 30.9. 2019; le condizioni contenute nel contratto sca- duto e dichiarato cessato dalla stessa parte convenuta non potevano pertanto essere applicate.
(b) L'evidenza probatoria non dimostrava che la procedura di riconsegna im- pianti si era protratta per alcuni mesi per causa imputabile alla parte attrice. In ipotesi, il ritardo nella restituzione degli impianti non era rilevante ai fini della decisione dell'azione di ingiustificato arricchimento, atteso che i consumi di energia elettrica era- no stati comunque sostenuti dal RTI fino al 4.5.2020 e il non aveva allegato di Pt_1 avere subito conseguenze economiche pregiudizievoli per tali asseriti ritardi, né che avrebbe sostenuto costi inferiori se avesse gestito in proprio il servizio nelle more dell'affidamento ad altro gestore.
4 (c) Sussistevano, pertanto, in difetto di contratto scritto tra privato e pubbli- ca amministrazione i presupposti per accogliere la domanda di ingiustificato arricchi- mento nei termini quantitativi proposti, documentati e provati dalle fatture di acquisto dell'energia elettrica e dalle relative quietanze di pagamento.
L'appello.
2. Il ha proposto tempestivo appello, formulando i seguenti Parte_1 motivi di impugnazione:
1) ONraddittorietà e difetto di motivazione nella valutazione della lettera del
del 3.10.2019; violazione degli artt.
1.5 e 3.6. del capitolato speciale Parte_1 ON di appalto allegato al contratto rep.783 del 13.3.2009 fra e il Parte_1 con mandataria CP_1
Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha errato nell'interpretare la lette- ra 3.10.2019 come accettazione della scadenza della proroga del contratto d'appalto al
30.9.2019. Con essa il nel prendere atto della volontà della controparte e nel Pt_1 ritenere pertanto cessato il contratto alla data del 30.9.2019, contestualmente aveva avviato l'iter per la riconsegna degli impianti, adempimento, questo, espressamente previsto dall'art.
3.6. del capitolato d'appalto, la cui esecuzione soltanto avrebbe de- terminato la definitiva conclusione del contratto.
2) Violazione dell'art.1218 c.c. e degli artt.
1.5. e 3.6. del capitolato speciale di ON appalto allegato al contratto rep.783 del 13.3.2009 fra e il con Parte_1 mandataria CP_1
L'appellante censura il capo della decisione che non ha ritenuto dimostrato che la protrazione della consegna degli impianti fosse imputabile a responsabilità esclusiva di Aggiunge che la responsabilità dell'appaltatrice sarebbe emersa in ma- CP_1 niera ancora più chiara se il giudice istruttore avesse ammesso le richieste prove orali, per la cui ammissione insiste in grado d'appello, ove ritenuto necessario.
3) Violazione dell'art.2041 c.c. per il fatto che l'eventuale arricchimento del
[...] di è stato determinato da responsabilità di Pt_2 Pt_1 CP_1
L'appellante impugna la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha affermato essere irrilevante, in ogni caso, il tema della responsabilità nel ritardo nella restituzione degli impianti, non accorgendosi, in realtà, che l'art.2041 c.c. consente
“l'indennizzo solo se l'arricchimento sia senza giusta causa”. E tale non può considerar- si l'arricchimento che si è protratto a causa delle inadempienze dello stesso soggetto depauperato.
5 4) Violazione degli artt.2041-2042 perché l'eventuale arricchimento del
[...]
trova la sua giusta causa nel contratto rep.783 del 13.3.2009 fra il Parte_1 [...] ON
e il con mandataria Parte_1 CP_1
L'appellante censura la decisione in esame nella parte in cui ha ritenuto che la ON prestazione da parte del sia avvenuta, per il periodo successivo al 30.9.2019, in assenza di contratto;
in realtà il contratto era rimasto efficace sino al 5.5.2020, e cioè sino alla riconsegna degli impianti.
5) Violazione degli artt.1218, 1223 e 2697 c.c.
L'appellante critica, infine, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rite- nuto non contestato l'importo dei costi sostenuti dall'attrice per la fornitura dell'energia elettrica nel periodo dal 1-10-2019 al 5-5-2020.
Al riguardo, rileva il di avere contestato l'entità dell'indennizzo richie- Pt_1 sto, di averlo fatto sia in comparsa di costituzione e risposta che in comparsa conclu- sionale, con questa formula: “Infine, si contesta anche il quantum delle richieste di
. La somma di euro 623.813,19 è assolutamente spropositata e priva di dimo- CP_1 strazione. Si contestano anche i prezzi applicati e il metodo di calcolo”.
In forza di tali assunti chiede che, in riforma della sentenza di primo grado, pre- via eventuale ammissione delle prove orali capitolate, la domanda di indebito arricchi- mento sia respinta.
Le difese dell'appellata.
L'appellata contesta le censure mosse alla sentenza de qua, della quale chiede la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Ripropone, in relazione al primo motivo d'appello, l'eccezione di nullità della clausola 1.5. del contratto d'appalto laddove fosse intesa nel senso proposto dall'appellante, ovvero di consentire, in violazione dell'art.23, co.2 L. 62/2005, una proroga del contratto d'appalto superiore a 6 mesi.
Evidenzia che il contratto d'appalto era scaduto, per effetto della proroga mas- sima di legge, in data 30.9.2019, e che gli obblighi dipendenti dalla cessazione del con- tratto (ovvero la consegna degli impianti), proprio perché tali, cioè perché presuppo- nenti la cessazione del contratto, erano esclusi dal perimetro d'applicazione del con- tratto nella parte relativa alle condizioni economiche pattuite per la prestazione dei servizi di illuminazione pubblica e semaforica.
Chiede il rigetto dei rimanenti motivi osservando, fra l'altro, che la contestazio- ne, in ordine ai costi sostenuti da essa appellata, di cui alla comparsa conclusionale depositata in primo grado dal convenuto, era totalmente generica.
6 Secondo l'appellata, la dicitura usata dalla convenuta negli atti di primo grado
“non circostanziava le ragioni per le quali tali somme sarebbero inique e il “metodo di calcolo” - una moltiplicazione banale avente per fattori i kW/h consumati e il costo del- la luce in € per singolo kW/h, cui si aggiungono per addizione le spese di manutenzio- ne! - sarebbe errato. Né mai prima d'ora il aveva contestato che gli importi ri- Pt_1 ON chiesti dal per il periodo 1.10.2019-5.05.2020 fossero sproporzionati rispetto ai prezzi di mercato, essendosi l'Amministrazione opposta, solo per principio, a qualsiasi maggiorazione rispetto alle obsolete tariffe da contratto del 2009 scaduto (nulla mai è stato, poi, osservato sul periodo maggio-giugno 2020, durante il quale, pur a seguito della ripresa in carico degli impianti da parte del il servizio è stato erogato Pt_1 dall ). Tali censure sono inammissibili in appello in quanto si fondano su fatti CP_1 non tempestivamente allegati in primo grado e introducono nuovi temi d'indagine, oltre
a essere del tutto pretestuosi, mai contestati neppure nelle fasi precedenti al giudizio, avendo il la piena consapevolezza di aver coperto spese molto infe- Parte_1 riori rispetto a quelle sostenute da dopo la scadenza del contratto, ed essendo no- CP_1 tissimi gli aumenti dei costi alla fonte dell'energia elettrica nel periodo in questione e facilmente verificabile in quanto fatto notorio la rispondenza al vero di quanto richiesto ON dal in ogni caso facendo fede il doc. 12 all. citazione (prova documentale che sup- porta l'azione)”.
In ipotesi, insiste per l'ammissione della CTU richiesta in primo grado e ritenuta superflua dal giudice.
Il passaggio in decisione.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 14-3-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
1.- Il primo e il quarto motivo d'appello vanno esaminati congiuntamente po- nendo lo stesso tema afferente alla sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchi- mento.
L'assunto che fonda i motivi d'appello in esame è, in sintesi, che il contratto d'appalto, ancorché fosse cessato il 30.9.2019 per effetto della scadenza della disposta proroga semestrale e della mancata accettazione, da parte dell'appaltatore, di un'ulteriore proroga sino al 31.12.2019, sarebbe stato in ogni caso efficace anche per il periodo successivo sino alla riconsegna degli impianti e che soltanto tale consegna avrebbe determinato la definitiva conclusione dell'appalto.
7 Tale assunto è destituito di fondamento giuridico.
Nel contestare la conclusione raggiunta dal giudice di primo grado, l'appellante fa evidente confusione tra gli obblighi che possono sorgere a carico di una delle parti per effetto della scadenza del termine di durata del contrato (si pensi, ad esempio, alla scadenza del contratto di locazione e al conseguente obbligo del conduttore di restitui- re la cosa locata) e la protrazione degli obblighi relativi alle prestazioni di dare o fare connotanti il sinallagma contrattuale.
Nel caso di specie, scaduto il contratto d'appalto, come prorogato per la durata di sei mesi in coerenza con il principio generale desumibile dall'art.23 della L.62/2005,
e quindi sino al 30.9.2019, sorgeva l'obbligo dell'appaltatrice di riconsegnare gli im- pianti ma non anche di continuare le attività di gestione del servizio di illuminazione pubblica e semaforica (oggetto dell'azione di ingiustificato arricchimento).
Per cui, se quest'ultimo servizio è continuato per diversi mesi di fatto, è eviden- te che la fonte di regolazione degli spostamenti patrimoniali tra le parti non può essere individuata nel contratto oramai scaduto e cessato, ma andrà individuata, ricorrendone i presupposti, negli “altri atti o fatti idonei a produrre” le obbligazioni “in conformità dell'ordinamento giuridico” (art.1173 c.c.).
Il primo e quarto motivo vanno pertanto respinti.
2.- Il secondo e il terzo motivo d'appello vanno esaminati congiuntamente.
Essi pongono il tema della sussistenza dei presupposti ex art.2041 c.c.
In sintesi, secondo l'appellante non è irrilevante stabilire, come invece deciso dal giudice di primo grado, di chi sia la colpa nel ritardo della riconsegna degli impianti perché tale fatto varrebbe ad escludere la sussistenza della giusta causa dello sposta- mento patrimoniale. E, nel caso di specie, diversamente quanto ritenuto dal primo giu- dice, la colpa del ritardo era dell'attrice/appellata.
Nell'esaminare i motivi vanno richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite nel noto arresto n. 10798 del 2015.
La Corte di legittimità, chiamata a dirimere il contrasto insorto sull'interpreta- zione dell'art.2041 c.c. e, in particolare, sul se, ai fini dell'applicazione di tale disposi- zione alla P.A., fosse necessario il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito, ebbe ad affermare che “il riconoscimento non costituisce requisito dell'azione di indebi- to arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'en- te pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, inve-
8 ce, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di arricchimento imposto".
Ora, nel caso di specie, non può assumersi che l'arricchimento sia stato “impo- sto” con la ritardata consegna degli impianti, perché ancora una volta il con- Pt_1 fonde due profili diversi: una cosa è il servizio di gestione dell'illuminazione pubblica, altra cosa sono gli impianti necessari per l'illuminazione.
Per poter dire che l'attuale appellata abbia imposto “la continuazione del servi- zio di gestione” al per effetto della ritardata consegna degli impianti, occorre- Pt_1 rebbe dedurre, come già segnalato dal primo giudice, che il fosse pronto o a Pt_1 gestire direttamente in proprio il servizio, oppure a gestirlo per mezzo del nuovo affi- datario.
Ma sul punto nulla è stato dedotto di specifico.
Anzi, emerge dai documenti prodotti come il abbia gestito con signifi- Pt_1 cativo ritardo la procedura di selezione del nuovo appaltatore, tanto che, come si legge nella comparsa di risposta in primo grado, soltanto “in esito alle procedure dei controlli con l'aggiudicatario, in data 14.05.2020 [e, quindi, quasi 14 mesi dopo la scadenza del contratto d'appalto, n.d.r.] veniva stipulato fra il e Citelum Italia Srl Parte_1
– già giusta comunicazione del 28.04.2020 di variazione della denomina- CP_7 zione sociale in Citelum Italia S.r.l., avvenuta con atto Rep. 9177 Notaio in Milano
Dott. del 20 aprile 2020 - il contratto Rep. 1372/2020 di affidamento Persona_2 in concessione del servizio di gestione dell'illuminazione pubblica e semaforica comuna- le”.
E' evidente, per usare le parole delle Sezioni unite, che nel caso di specie non ci fu alcuna imposizione: l'amministrazione comunale, non essendo riuscita a completare la procedura di selezione del nuovo affidatario del servizio entro il termine di sei mesi di proroga tecnica (scadente il 30-9-2019) e non essendo in grado di gestire diretta- mente il servizio de quo, ha continuato a richiedere all'attuale appellata di prestare il servizio di gestione dell'illuminazione pubblica o, comunque, ad usufruire dello stesso servizio che, altrimenti, avrebbe cessato di funzionare.
3.- Anche il quinto motivo d'appello è destituito di fondamento.
Con tale motivo, l'appellante assume, in sintesi, che il giudice di primo grado avrebbe applicato male il principio di non contestazione in quanto essa appellante ave- va contestato sin dalla comparsa di risposta il quantum delle richieste con questa for- mula (poi riproposta in comparsa conclusionale): “Si contesta anche il quantum delle richieste di . La somma di euro 623.813,19 è assolutamente spropositata e CP_1
9 priva di dimostrazione. Si contestano anche i prezzi applicati ed il metodo di calcolo.
L'onere della prova sul punto è a carico di e non è stato assolto”. CP_1
Il motivo è inammissibile.
Il motivo è formulato come se il giudice di primo grado avesse ritenuto insussi- stente la contestazione, mentre, in realtà, ha argomentato assumendo la genericità della stessa.
Questa, in particolare, la motivazione: “In merito al quantum, risulta superfluo
l'esperimento di ctu stante la mancata specifica contestazione della pretesa fatta valere sotto il profilo della sua quantificazione. Invero, già prima dell'introduzione della causa, il si è limitato a sostenere l'applicazione delle condizioni contrattuali non più Pt_1 applicabili, essendo l'efficacia del contratto cessata (doc. 10 att.) senza contestare co- sti e spese sostenuti da parte attrice;
e anche nel presente giudizio la contestazione è stata generica [carattere sottolineato, n.d.r.]. In ogni caso, si osserva che parte attrice ha prodotto le fatture della società erogatrice dell'energia e la quie- CP_1 CP_8 tanza di pagamento rilasciata dalla stessa società (doc. 17 e 18), fornendo prova delle spese e dei costi sostenuti”.
Ora, i passaggi della decisione in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che la contestazione sul quantum fosse aspecifica e generica alla luce dei fatti evidenziati nel- la motivazione non sono in alcun modo contestati. Così come non risulta censurato il passaggio argomentativo in cui si dà rilievo, ai fini probatori, a tutti i documenti di spe- sa prodotti dall'attrice (fatture e quietanze di pagamento), non contestati dal Pt_1
Ne risulta che il motivo non si correla con la decisione, donde la sua aspecificità.
Sono nuove le contestazioni svolte per la prima volta con l'atto di appello, come eccepito dall'appellata, in punto di quantità riportate nelle fatture e di loro corrispon- denza con i servizi erogati, oltre che con i prezzi di mercato.
ONestazioni che, oltre che tardive, sono anche del tutto generiche, tenuto conto che in sede di riconsegna degli impianti il ha provveduto (come risulta Pt_1 dal verbale di consegna del 5.5.2020) a richiedere la volturazione delle utenze e aveva quindi a disposizione i dati finali di consumo che gli consentivano di poter effettuare una contestazione specifica sulla quantità di energia elettrica fatturata;
così come il avendo da poco concluso il nuovo contratto d'appalto per l'affidamento del Pt_1 medesimo servizio, aveva a disposizione un dato di immediata comparazione per veri- ficare la corrispondenza o meno dell'indennizzo richiesto ai prezzi di mercato. Invece si
è limitato in primo e in secondo grado a mere formule di stile.
10 4.- Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in difetto di notula in atti (DM 55/14 e succ. mod.; scaglione della causa da
520.000,01 a 1.000.000 di euro;
parametri medi per le fasi 1, 2, 4, parametro minimo per la fase 3, tenuto conto dell'espletamento della sola attività di trattazione e non an- che di quella istruttoria).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del con- tributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- respinge i primi quattro motivi d'appello;
- dichiara inammissibile il quinto;
- conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a pagare le spese di lite a favore dell'appellata, liquidate in euro 22.333,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Dà atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 18-3-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazio- ni.
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